Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10415/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 10415/2021 R.G.
avente ad oggetto: “separazione giudiziale"
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.: C.F. 1
,
Chiara Gallone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), al
Corso Garibaldi n. 121, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 c.f.: C.F. 2
Luisa Petrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via
Michelangelo n. 151, giusta procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
,premettendo che Con ricorso, depositato in data 04.10.2021, Parte 1 in data 31.05.2008 nel Comune di Afragola (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. CP 1 e che dalla loro unione erano nati due figli,
Per_1 (nato il [...]) e Per 2 (nata il [...]), deduceva: - che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della gelosia ossessiva del marito, sfociata in reiterate vessazioni psicologiche e nella detenzione da parte di quest'ultimo di veri e propri comportamenti persecutori;
- che il marito lavorava presso il Gruppo ITEC con sede legale in Napoli, ma, da diversi anni, svolgeva le sue mansioni in Massa
Carrara, mentre essa istante, costretta a lasciare la casa coniugale a cagione della mancata corresponsione degli alimenti da parte del primo, era casalinga e priva di mezzi economici.
-Per detti motivi chiedeva: pronunciarsi la separazione personale dal marito;
-disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento
-
indiretto dei figli con la somma mensile di € 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di versare € 150,00 a titolo di mantenimento di essa istante;
il tutto con condanna del resistente alla refusione delle spese di lite.
Con decreto depositato in data 11.11.2021 il presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 02.03.2022 e onerava le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica. Instaurato il contraddittorio, in data 18.02.2022 si costituiva il resistente, sig. il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, CP 1 "
contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, deducendo: - di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e che la rottura dell'unione, decretata di comune accordo, dovesse imputarsi esclusivamente ad incompatibilità caratteriali;
-di lavorare presso l'
Impes Service s.p.a. con sede in Massa Carrara, svolgendo mansioni di elettricista e percependo uno stipendio mensile netto variabile da € 1.300,00 ad € 1.600,00; - di occupare in comodato un'abitazione con un esborso fisso mensile di € 500,00, oltre a sostenere le spese per le utenze e per le trasferte in Napoli per andare a trovare i figli;
- che la moglie, di giovane età e in buono stato di salute, lavora come estetista e, fin dall'abbandono della casa coniugale, vive insieme ai minori a casa dei propri genitori;
- di non essere riuscito a provvedere al mantenimento diretto dei figli a cagione del comportamento oppositivo della sig.ra Pt 1 che gli
,
impedisce di vederli. Per tali motivi chiedeva: pronunciarsi la separazione personale dalla moglie;
-
disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nulla disporre in favore della ricorrente a titolo di mantenimentoin comparsa;
-
della stessa;
nulla disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale;
di
-
contribuire al mantenimento indiretto dei figli nella misura mensile di euro 400,00
(euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 02.03.2022 dinanzi al presidente f.f., il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f., emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui alla contestuale ordinanza in atti, qui di seguito trascritti:
in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso dei figli minori AU e SW ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Quanto al diritto/dovere di visita del padre, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole ed in ragione della distanza geografica tra i luoghi di residenza ( il sig. ES vive e lavora a Massa Carrara, la signora
TA ad Afragola), considerato che all'udienza presidenziale l'ES ha dichiarato di poter organizzare il proprio rientro in Campania a weekend alterni e prevedendo di ripartire il lunedì mattina, si prevede che il padre potrà tenere con sé i figli minori a weekend alternati, dalle 10.00 del sabato e fino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola (nel periodo in cui le scuole sono chiuse dovrà accompagnare i minori presso la residenza materna entro le ore 10.00 del lunedì mattina); durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; per le altre festività
e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e salva ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria, osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dichiarato di possedere il diploma di estetista ma di aver lavorato solo a domicilio prima del matrimonio, parte resistente ha dichiarato di guadagnare tra i 1300 ed i 1600 euro mensili e di sostenere spese di affitto per euro
500,00, oltre le spese per il rientro in Campania, confermando che la ricorrente anche durante il matrimonio non ha mai lavorato (pur deducendo che avrebbe svolto lavori a domicilio come estetista).
In ragione di ciò, considerata la giovane età della TA (di anni 40), lo stato di buona salute e le competenze specifiche connesse al diploma di estetista, professione che può esser anche a domicilio senza regolare assunzione (come d'altronde la stessa ricorrente ha affermato di fare seppur solo in epoca antecedente al matrimonio), si ritiene che nulla debba esser previsto a titolo di mantenimento del coniuge a carico dell'ES ed in favore del coniuge TA, essendo gli elementi evidenziati indice di capacità reddituale. In relazione alla previsione di un assegno a carico dell'ES ed in favore della
TA a titolo di mantenimento dei figli minori, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, si ritiene congruo stabilire a carico del sig. ES ed in favore della signora TA
RE a titolo di mantenimento dei figli minori, l'assegno complessivo pari ad euro
500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà
specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava per il proseguimento del giudizio l'udienza del 05.10.2022.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 05.10.2022, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il g.i. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 21.03.2023.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore si riservava.
A scioglimento della predetta riserva, con ordinanza depositata in data 11.05.2023 il giudice istruttore disponeva la comparizione personale dei coniugi per il
12.12.2023.
All'udienza del 12.12.2023, il giudice, sentiti i coniugi, sulle richieste delle parti si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con contestuale ordinanza, ammetteva l'interrogatorio formale del resistente e nominava c.t.u. la dott.ssa sostituita dalla dott.ssaPersona 3 Persona 4 all'udienza cartolare del 10.04.2024, cui veniva conferito l'incarico all'udienza cartolare dell'11.06.2024. Pervenuta in data 18.10.2024 la relazione del c.t.u., all'udienza del 20.11.2024,
svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.01.2025.
All'udienza che precede, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO Pt 1 va osservatoIn merito alla domanda di addebito formulata dalla sig.ra che solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. parte ricorrente ha richiesto l'addebito, mentre detta richiesta non è mai stata formulata prima dello scadere delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.
Deriva, in tutta evidenza, la tardività di tale domanda, e quindi la sua inammissibilità, atteso che il regime di preclusioni caratterizzante il rito civile ordinario è previsto non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo;
con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr., ex multis: Cass. n.25598/2011; Cass. n.16541/2011; Cass. n.14625/2010; Cass.
n.24442/2009; Cass. n.7270/2008; Cass. n. 11305/2007). REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO CONDIVISO
Relativamente all'affidamento dei figli minori Per 1 (nato il [...]) e Per 2
(nata il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n. 13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per i minori, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, e con ciò condividendo le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha suggerito tale regime
(cfr. p.78 ss. perizia depositata in data 18.10.2024) espletando l'incarico affidatogli e redigendo l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche-connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica - appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori Per 1 e Per 2 come peraltro già statuito in sede provvisoria ed urgente (cfr. ordinanza del 02.03.2022) e richiesto da entrambe le parti.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale Per_1 e Per_2 hanno sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione dei minori stessi.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori Per_1
Per 2 osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di e intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Ritiene il tribunale che il padre potrà tenere con sé i minori, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze e degli impegni extra scolastici degli stessi, oltre che dei loro desiderata ed in ragione della distanza geografica tra i luoghi di residenza
( il sig. CP_1 vive e lavora a Massa Carrara, la signora Pt 1 ad Afragola):
a weekend alternati, dalle 10.00 del sabato e fino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola (nel periodo in cui le scuole sono chiuse dovrà accompagnare i minori presso la residenza materna entro le ore 10.00 del lunedì mattina); durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
Parte_1 deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza
,
costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo
-
-
coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. ( cfr. Cassazione Sez. 1 -, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi" "al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica e dall'altro lato non è necessaria la
-
determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.(cfr. ex plurimis:
Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede presidenziale, con l'ordinanza depositata in data 02.03.2022, il presidente f.f. nulla ha previsto a titolo di assegno coniugale, stante l'emersione di indici di una capacità della Pt 1 a produrre reddito.
Non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio
a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in via provvisoria ed urgente non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie né articolato mezzi di prova volti a dimostrare gli assunti posti a fondamento della propria -la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente va domanda rigettata.
Peraltro, parte ricorrente non ha ottemperato alla richiesta del Giudicante di depositare la relazione sulla propria situazione patrimoniale richiesta con provvedimento del 11.11.2021, né ha assolto all'onere di depositare dichiarazione dei redditi, buste paga ed estratti conto degli ultimi tre anni disposto con provvedimento reso in calce al verbale d'udienza dell'08.01.2025.
Tali carenze documentali sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato in sede di audizione personale, ove ha riferito di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio a cagione del veto imposto dal marito, di non avere beni di proprietà e di non aver accesso ad alcuna misura di sostegno al reddito (cfr. verbale d'udienza del 02.03.2022).
La giovane età (quarantadue anni), unitamente agli elementi emersi nel corso del giudizio, ovvero la circostanza che la parte ha indicato di fare lavori saltuari come collaboratrice domestica – che, secondo l'id quod plerumque accidit, si prestano ad
-
essere eseguite anche in proprio senza regolare assunzione presso le abitazioni private - e di vivere a casa dei propri genitori (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2023), sono elementi che evidenziano una capacità reddituale della ricorrente superiore a quanto formalmente risultante dagli atti.
Anche la circostanza che prima del matrimonio abbia svolto attività di estetista a domicilio ed abbia il diploma di estetista è ulteriore indice di una capacità a produrre reddito, considerato che trattasi di attività che può esser svolta a domicilio senza regolare contratto. CP 1 si evidenzia in primoIn ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. luogo come lo stesso non abbia ottemperato alla richiesta di depositare la relazione sulla propria situazione patrimoniale richiesta con provvedimento dell'11.11.2021.
Risultano in atti (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva) solo la dichiarazione 730 e CUD 2021 relative ai redditi 2020 (dalla prima emergono redditi complessivi lordi per euro 14.019,00, mentre dalla seconda redditi da lavoro dipendente per euro 10.857,26), CUD 2020 (dal quale emergono redditi complessivi per l'anno 2019 pari ad euro 12.498,00 lordi), nonché le buste paga relative a nr.
6 mensilità (nel mese di agosto, settembre ed ottobre 2021, percependo uno stipendio netto mensile variabile da un minimo di euro 1.440,00 ad un massimo di euro 2.394,00, per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della “CONTEC
s.p.a.", con qualifica di elettricista-impiantista di cantiere ed inquadrato come operaio metalmeccanico;
da novembre 2021 a gennaio 2022 ha percepito stipendi netti per circa 2.000,00 euro, per l'attività prestata alle dipendenze della Inpes
Service, sempre con mansioni di elettricista).
In sede di comparsa conclusionale 1' CP_1 ha, poi, soltanto parzialmente ottemperato alla richiesta del giudice di depositare la documentazione reddituale, le buste paga e gli estratti conto degli ultimi tre anni, richiesta con provvedimento reso in calce al verbale d'udienza dell'08.01.2025, limitandosi a produrre dichiarazione relativa ai redditi del 2021 (dal quale emergono redditi complessivi lordi per euro 19.420,00), dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022
(dalla quale emerge un ammontare complessivo lordo pari ad euro 17.813,00) e dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (dalla quale emergono redditi complessivi lordi per euro 26.765,00).
Tali carenze documentali sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato in sede di audizione personale, ove ha riferito di lavorare dal mese di novembre 2021 come elettricista alle dipendenze della “Inpes Service" con sede in Massa Carrara, percependo guadagni mensili variabili da euro 1.300,00 ad euro 1.600,00 (cfr. verbale d'udienza del 02.03.2022).
Valutati gli elementi così evidenziati, e ritenendosi sussistenti in capo alla sig.ra Pt 1 indici di sicura capacità a produrre redditi adeguati al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, deve essere negato il diritto della ricorrente ad ottenere un assegno coniugale a carico dell' in ragione di quanto sopra esposto.CP 1
ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI
Quanto all'importo del contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori Per 1 e Per 2 collocati presso la madre, il tribunale osserva quanto segue.
Parte resistente chiede ridursi l'importo statuito in sede presidenziale in ragione delle diverse uscite dalle quali è gravato, dovendo sostenere le spese di trasferta per incontrare i figli e far fronte alle esigenze derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagna, dalla quale nel mese di gennaio 2024 ha avuto un figlio (cfr. certificato anagrafico di nascita allegato alla comparsa conclusionale), inclusa la corresponsione del canone per la conduzione in locazione di un appartamento sito in Massa Carrara, ove risiede e lavora.
Sul punto, con riguardo alla formazione di una nuova famiglia di fatto, la Suprema
Corte di Cassazione, nel superare l'orientamento secondo cui "la formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole." (Cass. n. .15065/2000) e ancora “la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano è escluso che possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza" (Cass.
1595/2008), ha recentemente statuito che la libertà di formare una nuova famiglia costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) (cfr. Cass. civ. ordinanza n.
21818/2021) e che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (cfr. Cass. civ., Sez.I, ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6455).
Questo però non vuole in alcun modo dire che la formazione di un nuovo nucleo familiare abbia l'automatico effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente.
La nascita di un nuovo figlio è da considerarsi fatto nuovo sopravvenuto da considerare nella determinazione del quantum finale. Tuttavia, seppur è vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner determinano l'insorgere di nuovi obblighi di carattere ciò non implica un'automica alterazione del pregresso equilibrio economico patrimoniale.
Orbene, nel caso di specie il resistente non ha specificato l'attività lavorativa svolta dalla nuova compagna, madre del nuovo nato, e pertanto l'entità con cui contribuisce alle esigenze quotidiano del nucleo. A ciò si aggiunga che le spese dedotte per la locazione non gravano integralmente sull' CP_1 , considerato che il contratto di locazione è cointestato all' CP 1 ed alla compagna.
A ciò si aggiunga, come sopra evidenziato, l'inottemperanza alle richieste del giudice istruttore in merito alle componenti patrimoniali ed economiche riferibili al resistente, stante l'incompletezza della documentazione reddituale depositata, carenze documentali che, fungendo da argomenti di prova valutabili ex art. 116
c.p.c., fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato in sede di audizione personale (sull'analisi della documentazione prodotta da parte resistente v. capo precedente).
Orbene, ritiene il collegio che, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle condizioni economiche dei coniugi come sopra riportate, deve essere confermato a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento di CP 1 Per_1 e
Per 2 nella misura complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito in sede presidenziale (cfr. ordinanza depositata in data 02.03.2022).
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra presso il suo domicilio ovvero mediante Parte 1
,
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE,
Quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i
(c.f.: C.F. 1 ) e CP_1 (c.f.: coniugi Parte 1
C.F. 2
dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla sig.ra Parte 1 [...] per le ragioni di cui in parte motiva;
-affida i figli minori Per 1 e Per_5 n forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte 1
[...] ; pone a carico del sig. CP 1 l'obbligo di corrispondere in favore della
-
l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro sig.ra Parte 1
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori Per 1 e Per 5 oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 72, Parte II, Serie A, anno 2008);
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.25
Il Presidente Il giudice est.
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro