Articolo 5 della Legge 4 agosto 1978, n. 482
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 settembre 1978
Art. 5.

L' articolo 94 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' cosi' modificato:
"E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di L. 7.200.000.000 per gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturali di particolare gravita' o estensione, nonche' per altri interventi assistenziali straordinari".

Entrata in vigore il 9 settembre 1978