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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.5674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico RA De LE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero 5674/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada)” e vertente
TRA
(p.iva , in persona Sindaco p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AN De GI e BE LL, giusta mandato in atti e Determina Dirigenziale n. 917/2022;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Controparte_1 C.F._1
Piccione, giusta mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, depositato telematicamente il 18.07.2022, il ha impugnato Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di n. 225/2022, depositata il 17.01.2022, non notificata, con cui era Pt_1 stata accolta l'opposizione proposta dall'attuale appellata avverso i verbali di accertata violazione del
Codice della Strada n. Z6092316/21, n. Z6094984/21 e n. Z6094985/21, elevati dalla Polizia Municipale di in data 25.08.2021 (il primo) e 31.08.2021 (gli altri due), con i quali le era stato contestato, ai sensi Pt_1 degli artt. 7, comma 1 e 14 del C.d.S., di aver impegnato “corsie riservate ad altri veicoli indicati dalla segnaletica stradale ” a nell'incrocio tra Viale dell'Università – Viale Gallipoli, alla guida del Pt_1 veicolo targato FP396DF.
Nel giudizio di primo grado l'opponente aveva dedotto la nullità della notifica dei verbali effettuata tramite il Centro Servizi SAPI di Bologna, la mancata contestazione immediata della violazione in assenza dei presupposti di legge, la non conformità della segnaletica verticale e orizzontale, l'assenza di taratura e verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura SART_BASIC utilizzata per il rilievo (indicata come omologata nel 2019 ma, secondo la ricorrente, priva di prova di verifiche periodiche) e la violazione della normativa sulla privacy nel trattamento dei dati personali.
Il si era costituito in giudizio, contestando le avverse censure e depositando i Parte_1 fotogrammi attestanti l'esistenza della segnaletica stradale e la circolazione dell'autovettura in questione sulla corsia riservata ad altri veicoli (bus, taxi, mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso e della nettezza urbana), nonché il decreto di omologazione n. 358/19 e l'ordinanza dirigenziale n. 150 del 26.09.19.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 225/2022, depositata il
17.01.2022, aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi probatori forniti dal ai fini Pt_1 della dimostrazione dell'infrazione e annullando i verbali impugnati, con compensazione delle spese di lite.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, precisando che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto insufficiente il materiale probatorio prodotto, sebbene l'appellata non avesse mai negato di trovarsi alla guida del veicolo né di aver percorso la corsia riservata, con la conseguenza che tale circostanza, non contestata e attestata dal verbale della Polizia Municipale costituente atto pubblico, avrebbe dovuto essere ritenuta provata sino a querela di falso, nella specie non proposta dall'opponente.
Ha altresì rappresentato che l'apparecchiatura SART_BASIC era stata regolarmente omologata con decreto ministeriale n. 358/2019, conforme alla direttiva UNI 10772/2016, installata e utilizzata nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinanza dirigenziale n. 65/2021, adottata al termine di un periodo di sperimentazione volto alla regolamentazione definitiva della viabilità nell'incrocio tra Viale dell'Università e
Viale Gallipoli, e che la segnaletica verticale e orizzontale, così come la presenza del sistema di rilevazione automatica, era adeguatamente apposta e visibile, come attestato dai fotogrammi depositati in atti.
Ha eccepito come la sentenza di primo grado fosse censurabile nella parte in cui aveva ritenuto carente, sotto il profilo probatorio, la documentazione fotografica posta a base della contestazione, atteso che i fotogrammi prodotti consentivano di individuare chiaramente la targa del veicolo, la collocazione spazio- temporale dell'infrazione, la presenza della segnaletica verticale e orizzontale e il posizionamento della telecamera, così come richiesto dalla normativa di settore e in conformità ai principi sanciti dal provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010, che stabilisce il contenuto minimo delle immagini utilizzabili ai fini dell'accertamento e le modalità di oscuramento dei soggetti estranei.
L'appellante ha concluso pertanto chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di legittimità e l'efficacia dei verbali di contestazione n. Z6092316/21, n. 726094984/21 e n. Z6094985/21, elevati dalla Polizia Municipale di nei confronti dell'appellata, con condanna di quest'ultima al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio di appello.
Si è costituita in appello , eccependo preliminarmente la tardività della notifica Controparte_1 dell'atto di appello, per violazione del termine perentorio fissato dal decreto di fissazione dell'udienza. Nel merito, ha insistito per il rigetto del gravame, ribadendo la carenza probatoria dell'Ente in ordine alla corretta omologazione, manutenzione e taratura dell'apparecchiatura, nonché l'inidoneità della segnaletica e della documentazione fotografica a provare la violazione.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, e 350 bis c.p.c., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
****
L'appello risulta fondato.
In via preliminare occorre analizzare l'eccezione afferente alla tardività della notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza d'appello.
Ebbene, posto che il giudizio ha ad oggetto la contestazione di più sanzioni amministrative e applicandosi a tale ipotesi, com'è noto, il rito lavoro, va osservato, in omaggio ai principi tracciati dalla
Suprema Corte (v. ex multis, Cass. 6464/2017), che la tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, poichè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che risulti rispettato il termine che, ai sensi dell'art. 435, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione, trattandosi di termine direttamente incidente sulle garanzie di difesa dell'appellato.
Considerato che il termine da ultimo citato non risulta violato, l'eccezione dell'appellata non merita accoglimento.
Nel merito, con riguardo al profilo – oggetto di appello – dell'omessa contestazione immediata indicata dal Giudice di prime cure come motivo di illegittimità dei verbali opposti, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n.127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (cosiddette "porte telematiche") (Cass. Civ. sent. n. 4725/2011).
Per tali ragioni, nella specie, alcun profilo di illegittimità può rinvenirsi nell'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione di violazioni del Codice della Strada in ragione dell'esonero, ex lege previsto, dall'obbligo di contestazione immediata. Ancòra, limitatamente all'assenza di prova sul corretto funzionamento del dispositivo elettronico di accertamento delle infrazioni, giova richiamare testualmente quanto espresso di recente dalla Suprema Corte
(v. Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, (ud. 29/02/2024, dep. 18/04/2024), n.10505) secondo cui “Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea
- sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s.
(D.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione
(costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel mentre Controparte_2 l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma
6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (…).
In applicazione di tali principi di diritto, certamente estensibili anche al caso di specie, relativo – come ampiamente esposto – alla rilevazione elettronica dell'infrazione avente ad oggetto il passaggio, vietato alle auto non autorizzate, da una corsia riservata, appare evidente come l'ente appellante abbia fornito la prova della funzionalità dell'apparecchio elettronico attraverso il richiamo alla relativa certificazione di omologazione, risultando tale documento sufficiente a dimostrare la corretta operatività dello stesso.
Infine, in ordine alla carenza di prova circa la commissione dell'infrazione da parte dell'appellata per via dell'assenza nei rilievi fotografici allegati di elementi idonei a distinguere lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale ivi presente, va rilevata l'erroneità dell'interpretazione del giudice di primo grado.
Considerato che l'apparecchiatura elettronica indicata nel verbale contestato, dotata di un proprio codice di omologazione, si connota per una precisa collocazione spaziale autorizzata con apposita ordinanza dirigenziale n. 65/2021 previa deliberazione di Giunta comunale n. 323/2020, non essendo di conseguenza interscambiabile con altri dispositivi ubicati in distinte aree del territorio urbano, alcun dubbio sussiste sull'accertamento dell'infrazione da parte dell'appellata mediante la vettura identificata nei rilievi fotografici.
Tale dato risulta oltretutto rafforzato dall'assenza di prescrizioni normative impositive della registrazione di immagini dello stato complessivo dei luoghi, al contrario circoscritto in maniera piuttosto restrittiva dalle prescrizioni del Garante della privacy dell'8.4.2010; o della segnaletica stradale, in ogni caso presente e ben visibile da parte degli automobilisti, come dimostrato dalla produzione fotografica depositata in atti.
Per le ragioni dianzi esposte il ricorso in appello merita accoglimento.
In punto di spese di lite, essendone stata disposta in primo grado la compensazione occorre richiamare il principio secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 –
01).
Pertanto le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto di entrambi i gradi del giudizio nonchè del valore della causa (determinato secondo il criterio del
“decisum”) e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m. decurtati del
50% stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 225/2022 emessa dal Giudice di Pace di disattesa ogni Controparte_1 Pt_1 diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della pronuncia dal Giudice di Pace di Lecce n. 225/2022, dichiara la legittimità dei verbali di violazione del Codice della Strada n. Z6092316/21, n. Z6094984/21 e n. Z6094985/21 confermando l'importo delle sanzioni ivi indicati;
b) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, liquidate in
€ 43,00 per spese ed in € 510,00 (di cui 337,00 per il presente giudizio ed € 173,00 per il primo grado) per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Lecce lì, 6.12.2025
IL GIUDICE
RA de LE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Valentini – funzionario addetto all'ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico RA De LE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero 5674/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada)” e vertente
TRA
(p.iva , in persona Sindaco p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AN De GI e BE LL, giusta mandato in atti e Determina Dirigenziale n. 917/2022;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Controparte_1 C.F._1
Piccione, giusta mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, depositato telematicamente il 18.07.2022, il ha impugnato Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di n. 225/2022, depositata il 17.01.2022, non notificata, con cui era Pt_1 stata accolta l'opposizione proposta dall'attuale appellata avverso i verbali di accertata violazione del
Codice della Strada n. Z6092316/21, n. Z6094984/21 e n. Z6094985/21, elevati dalla Polizia Municipale di in data 25.08.2021 (il primo) e 31.08.2021 (gli altri due), con i quali le era stato contestato, ai sensi Pt_1 degli artt. 7, comma 1 e 14 del C.d.S., di aver impegnato “corsie riservate ad altri veicoli indicati dalla segnaletica stradale ” a nell'incrocio tra Viale dell'Università – Viale Gallipoli, alla guida del Pt_1 veicolo targato FP396DF.
Nel giudizio di primo grado l'opponente aveva dedotto la nullità della notifica dei verbali effettuata tramite il Centro Servizi SAPI di Bologna, la mancata contestazione immediata della violazione in assenza dei presupposti di legge, la non conformità della segnaletica verticale e orizzontale, l'assenza di taratura e verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura SART_BASIC utilizzata per il rilievo (indicata come omologata nel 2019 ma, secondo la ricorrente, priva di prova di verifiche periodiche) e la violazione della normativa sulla privacy nel trattamento dei dati personali.
Il si era costituito in giudizio, contestando le avverse censure e depositando i Parte_1 fotogrammi attestanti l'esistenza della segnaletica stradale e la circolazione dell'autovettura in questione sulla corsia riservata ad altri veicoli (bus, taxi, mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso e della nettezza urbana), nonché il decreto di omologazione n. 358/19 e l'ordinanza dirigenziale n. 150 del 26.09.19.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 225/2022, depositata il
17.01.2022, aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi probatori forniti dal ai fini Pt_1 della dimostrazione dell'infrazione e annullando i verbali impugnati, con compensazione delle spese di lite.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, precisando che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto insufficiente il materiale probatorio prodotto, sebbene l'appellata non avesse mai negato di trovarsi alla guida del veicolo né di aver percorso la corsia riservata, con la conseguenza che tale circostanza, non contestata e attestata dal verbale della Polizia Municipale costituente atto pubblico, avrebbe dovuto essere ritenuta provata sino a querela di falso, nella specie non proposta dall'opponente.
Ha altresì rappresentato che l'apparecchiatura SART_BASIC era stata regolarmente omologata con decreto ministeriale n. 358/2019, conforme alla direttiva UNI 10772/2016, installata e utilizzata nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinanza dirigenziale n. 65/2021, adottata al termine di un periodo di sperimentazione volto alla regolamentazione definitiva della viabilità nell'incrocio tra Viale dell'Università e
Viale Gallipoli, e che la segnaletica verticale e orizzontale, così come la presenza del sistema di rilevazione automatica, era adeguatamente apposta e visibile, come attestato dai fotogrammi depositati in atti.
Ha eccepito come la sentenza di primo grado fosse censurabile nella parte in cui aveva ritenuto carente, sotto il profilo probatorio, la documentazione fotografica posta a base della contestazione, atteso che i fotogrammi prodotti consentivano di individuare chiaramente la targa del veicolo, la collocazione spazio- temporale dell'infrazione, la presenza della segnaletica verticale e orizzontale e il posizionamento della telecamera, così come richiesto dalla normativa di settore e in conformità ai principi sanciti dal provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010, che stabilisce il contenuto minimo delle immagini utilizzabili ai fini dell'accertamento e le modalità di oscuramento dei soggetti estranei.
L'appellante ha concluso pertanto chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di legittimità e l'efficacia dei verbali di contestazione n. Z6092316/21, n. 726094984/21 e n. Z6094985/21, elevati dalla Polizia Municipale di nei confronti dell'appellata, con condanna di quest'ultima al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio di appello.
Si è costituita in appello , eccependo preliminarmente la tardività della notifica Controparte_1 dell'atto di appello, per violazione del termine perentorio fissato dal decreto di fissazione dell'udienza. Nel merito, ha insistito per il rigetto del gravame, ribadendo la carenza probatoria dell'Ente in ordine alla corretta omologazione, manutenzione e taratura dell'apparecchiatura, nonché l'inidoneità della segnaletica e della documentazione fotografica a provare la violazione.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, e 350 bis c.p.c., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
****
L'appello risulta fondato.
In via preliminare occorre analizzare l'eccezione afferente alla tardività della notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza d'appello.
Ebbene, posto che il giudizio ha ad oggetto la contestazione di più sanzioni amministrative e applicandosi a tale ipotesi, com'è noto, il rito lavoro, va osservato, in omaggio ai principi tracciati dalla
Suprema Corte (v. ex multis, Cass. 6464/2017), che la tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, poichè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che risulti rispettato il termine che, ai sensi dell'art. 435, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione, trattandosi di termine direttamente incidente sulle garanzie di difesa dell'appellato.
Considerato che il termine da ultimo citato non risulta violato, l'eccezione dell'appellata non merita accoglimento.
Nel merito, con riguardo al profilo – oggetto di appello – dell'omessa contestazione immediata indicata dal Giudice di prime cure come motivo di illegittimità dei verbali opposti, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n.127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (cosiddette "porte telematiche") (Cass. Civ. sent. n. 4725/2011).
Per tali ragioni, nella specie, alcun profilo di illegittimità può rinvenirsi nell'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione di violazioni del Codice della Strada in ragione dell'esonero, ex lege previsto, dall'obbligo di contestazione immediata. Ancòra, limitatamente all'assenza di prova sul corretto funzionamento del dispositivo elettronico di accertamento delle infrazioni, giova richiamare testualmente quanto espresso di recente dalla Suprema Corte
(v. Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, (ud. 29/02/2024, dep. 18/04/2024), n.10505) secondo cui “Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea
- sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s.
(D.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione
(costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel mentre Controparte_2 l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma
6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (…).
In applicazione di tali principi di diritto, certamente estensibili anche al caso di specie, relativo – come ampiamente esposto – alla rilevazione elettronica dell'infrazione avente ad oggetto il passaggio, vietato alle auto non autorizzate, da una corsia riservata, appare evidente come l'ente appellante abbia fornito la prova della funzionalità dell'apparecchio elettronico attraverso il richiamo alla relativa certificazione di omologazione, risultando tale documento sufficiente a dimostrare la corretta operatività dello stesso.
Infine, in ordine alla carenza di prova circa la commissione dell'infrazione da parte dell'appellata per via dell'assenza nei rilievi fotografici allegati di elementi idonei a distinguere lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale ivi presente, va rilevata l'erroneità dell'interpretazione del giudice di primo grado.
Considerato che l'apparecchiatura elettronica indicata nel verbale contestato, dotata di un proprio codice di omologazione, si connota per una precisa collocazione spaziale autorizzata con apposita ordinanza dirigenziale n. 65/2021 previa deliberazione di Giunta comunale n. 323/2020, non essendo di conseguenza interscambiabile con altri dispositivi ubicati in distinte aree del territorio urbano, alcun dubbio sussiste sull'accertamento dell'infrazione da parte dell'appellata mediante la vettura identificata nei rilievi fotografici.
Tale dato risulta oltretutto rafforzato dall'assenza di prescrizioni normative impositive della registrazione di immagini dello stato complessivo dei luoghi, al contrario circoscritto in maniera piuttosto restrittiva dalle prescrizioni del Garante della privacy dell'8.4.2010; o della segnaletica stradale, in ogni caso presente e ben visibile da parte degli automobilisti, come dimostrato dalla produzione fotografica depositata in atti.
Per le ragioni dianzi esposte il ricorso in appello merita accoglimento.
In punto di spese di lite, essendone stata disposta in primo grado la compensazione occorre richiamare il principio secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 –
01).
Pertanto le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto di entrambi i gradi del giudizio nonchè del valore della causa (determinato secondo il criterio del
“decisum”) e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m. decurtati del
50% stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 225/2022 emessa dal Giudice di Pace di disattesa ogni Controparte_1 Pt_1 diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della pronuncia dal Giudice di Pace di Lecce n. 225/2022, dichiara la legittimità dei verbali di violazione del Codice della Strada n. Z6092316/21, n. Z6094984/21 e n. Z6094985/21 confermando l'importo delle sanzioni ivi indicati;
b) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, liquidate in
€ 43,00 per spese ed in € 510,00 (di cui 337,00 per il presente giudizio ed € 173,00 per il primo grado) per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Lecce lì, 6.12.2025
IL GIUDICE
RA de LE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Valentini – funzionario addetto all'ufficio per il processo.