CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ER LI Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa EL RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in PIAZZA LIBERTA' N. 10, LISSONE presso lo C.F._4 studio dell'avv. che li rappresenta e difende come da delega in atti, Parte_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FREGUGLIA N. 10, MILANO presso lo studio dell'avv. LUCA CANDIANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sez. Speciale Impresa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, in riforma integrale della sen-tenza impugnata, così accertare, dichiarare pagina 1 di 9 e giudicare: IN RIMESSIONE ISTRUTTORIA di volere ammettere, ovvero dichiarare superflue, le chieste istanze istruttorie, quindi: emettere ordinanza di esibizione del modulo o dei moduli standard delle fideiussioni omnibus e specifiche, utilizzato da ognuna delle innanzi specificate banche negli anni dal 2004 al 2006 (già chiesto loro, per le prime sette, con le P.E.C. prodotte, a cui non è stata data risposta o è stato preteso il provvedimento del giudice;
docc. 1-18). Si chiede pertanto di volere provvedere in tal senso nei confronti delle seguenti principali banche, per esse e per le società poi incorporate: ; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Fideuram s.p.a.; BNL Paribas;
Si chiede inoltre ammettere, prova per testi sul seguenti Controparte_8 capitoli: I) Vero è che il modulo fideiussorio di cui al doc. 8 del fascicolo di parte attrice che si rammostra (allegato al doc. 7, lett. ABI prot. 003532 del 4.7.03), è stato adottato, applicato e posto in uso dalla banca, e/o dalle società incorporate, quale proprio modulo standard per fideiussione omnibus e/o specifica nel periodo intercorrente dal gennaio 2004 sino almeno alla data del novembre 2005. II)
Vero è che le clausole del modulo fideiussorio di cui al doc. 8, del fascicolo di par-te attrice che si rammostra (allegato al doc. 7, lett. ABI prot. 003532 del 4.7.03) sono state adottate, applicate e usate dalla banca, e/o dalle società incorporate, sul proprio modulo standard per fideiussione omnibus e/o specifica nel periodo intercorrente dal gennaio 2004 sino alla data del novembre 2005. Si indicano a testi sui predetti capitoli i direttori di agenzia/filiale n.1 di Milano e Lecco delle seguenti banche: 1)
2) ; 3) ; 4) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
5) 6) 7) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Fideuram s.p.a.; 8) BNL Paribas;
9) Si chiede ammettere interrogatorio formale sui Controparte_8 capitoli 1 e 2. NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti della L. n. 287/1990, che le clausole n° 2, 6 e 8 delle quattro distinte fideiussioni omnibus sottoscritte in data 5 Ottobre 2006 da , , , , in favore dell'allora Credito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Artigiano s.p.a., poi Credito Valtellinese s.p.a., ed ora a garanzia della Controparte_9
sono uniformi alle rispettive clausole 2, 6 e 8 del modello ABI di cui al provvedimento n. Parte_5
55/2005 emesso dalla Banca d'Italia, nella allora sua funzione di Autorità Garante della Concorrenza.
2) Accertatare e dichiarare che il - già Credito Valtellinese s.p.a. e già per Controparte_9
Credito Artigiano s.p.a. - usufruendo delle quattro autonome fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori in data 5 Ottobre 2006, ha violato l'art. 2, comma 2°, lettera a), della L. n. 287/1990, per continuazione o reiterazione della in-tesa anticoncorrenziale, di cui al provvedimento della Banca
pagina 2 di 9 d'Italia n. 55/05; 3) Conseguentemente, dichiarare la nullità, illiceità e/o illegittimità, dell'intesa anti- concorrenziale restrittiva della concorrenza che il - già Credito Valtellinese Controparte_9
s.p.a. e già per l'allora Credito Artigiano s.p.a. - ha posto in esse-re in violazione dell'art. 2, comma 2°, lettera a), della L. n. 287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. 4)
Accertare e dichiarare, eventualmente in via incidentale, che le citate quattro autonome fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori in favore dell'allora Credito Artigiano s.p.a., poi Credito Valtellinese
s.p.a. ed ora ai sensi e per gli effetti della L. n. 287/1990, e dell'art. 1418, Controparte_10 commi 1° e 2° cod. civ. ovvero, ex art.1419, comma 1° del cod. civ., sono affette da nullità totale - o in subordine parziale, in relazione alle citate tre clausole n. 2, 6, e 8 - come da accertata illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca garantita in violazione dell'art. 2, comma 2°, lettera a), della legge 287/1990, come già accertata in via amministrativa con Provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2.5.2005. 5) Accertare e dichiarare, in ragione della dichiarata illiceità della intesa interbanc- ria e della invalidità delle clausole contrattuali 2, 6 e 8 delle citate fideiussioni, che la società
[...]
in funzione di detta responsabilità, è decaduta, e/o Controparte_11 avrebbe potuto essere dichiarata giudizialmente de-caduta qualora fosse stato conosciuto l'illecito extracontrattuale nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - dal diritto di chiedere la escussione delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo proposto entro sei mesi
(ovvero in minore ragionevole diverso termine) le proprie istanze contro il debitore dal Parte_5 giorno della intervenuta risoluzione contrattuale del contratto garantito, effettuata in data 16 Giugno
2006. 6) Dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, il già Credito Controparte_10
Valtellinese s.p.a. - a seguito della dichiarata invalidità dell'intesa interbancaria e/o della nullità totale oppure parziale delle quattro fideiussioni sottoscritte dagli attori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2°, lettera a) e 33 della legge 287/1990, e degli articoli 1218, 1337 e 2043 cod. civ. - tenuta al risarcimento di tutti i danni per responsabilità da fatto illecito, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura da liquidarsi in se-parato giudizio, ovvero in subordine, ex art. 278 c.p.c., a seguito di prosecuzione del giudizio per la liquidazione, ovvero in ulteriore subordine, operarne la liquidazione con valutazione equitativa. Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
pagina 3 di 9 Preliminarmente
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa relativi anche al presente grado.
In via istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalle domande con cui Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno chiesto al Tribunale di: accertare e dichiarare la Parte_3 Parte_4 nullità dell'intesa anti-concorrenziale in ambito bancario posta in essere dal Credito Artigiano s.p.a.
(oggi , in conformità a quanto acclarato dalla Banca d'Italia con Controparte_1 provvedimento n.55 del 2005; accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni rilasciate nell'ottobre del 2006 in quanto attuative dell'intesa già qualificata come anti- concorrenziale ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990; consequenzialmente dichiarare decaduta la convenuta dalle azioni nei confronti dei fideiussori e condannarla al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha rigettato le domande proposte dagli attori e condannato gli stessi alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 17.331,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
• la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato: in quella sede, l'autorità di vigilanza aveva infatti accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005;
• l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che quelli sottoscritti dagli attori sono: a) garanzie rilasciate non per operazioni bancarie ma di leasing;
b) contratti conclusi dopo il 2005; c) contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni;
pagina 4 di 9 • trattandosi di contratti autonomi di garanzia – peraltro sottoscritti in ambito diverso da quello bancario –, gli attori non possono pertanto giovarsi di un provvedimento amministrativo che ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 1953 del
22.7.2020);
• gli attori non hanno documentato né in altro modo provato l'esistenza, al momento della conclusione dei contratti, di un accordo tra istituti di credito volto ad escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 [...]
i quali hanno dedotto che: Parte_3 Parte_4
• gli attori non hanno mai sostenuto che sussista una estensione “automatica a fatti diversi e/o successivi a quelli specificamente indagati” dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, avendo essi invece sostenuto come necessaria una valutazione presuntiva in base ai principi civilistici;
tanto è vero che hanno fatto specifico richiamo al principio “del più probabile che non”, e, comunque, hanno chiesto l'ammissione delle prove proprio al fine di accertare e dichiarare la continuazione dell'illecito anche nell'anno 2006;
• le fideiussioni, oltre che riferirsi al contratto di leasing già in essere, hanno per specifico oggetto la garanzia per “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta azienda” e l'articolo contrattuale n. 4, comma 4, (uniforme a quello ABI del modulo “omnibus”) ulteriormente specifica che la garanzia inerisce anche ai
“rapporti di apertura di credito”;
• il Provvedimento n. 55 della Banca d'Italia ha riguardato una istruttoria relativa “alla garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”;
• il contratto in questione va qualificato quale fideiussione e non quale contratto autonomo di garanzia;
• la controparte non ha mai contestato o preso posizione sui fatti ovverosia sull'adesione all'intesa interbancaria, sulla testuale coincidenza delle clausole contrattuali con quelle dell'accordo interbancario (uniformità), sulla persistenza-efficacia/effetto dell'accordo anche nell'anno 2006.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 5 di 9 La causa, a seguito di alcuni rinvii disposti su istanza delle parti e del rigetto dell'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante, è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 352 cpc. All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dalla parte appellata. In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata dall'art. 348 bis c.p.c., nella formulazione applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto con l'ordinanza dell'11.9.2024.
Ciò premesso, l'appello, ad avviso della Corte, deve ritenersi, nel suo complesso, infondato e non può quindi trovare accoglimento.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto: Cass. 30383/2024; 31986/2024;
31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025; 2683/2025; 7385/2025; 8669/2025), il fideiussore, interessato ad ottenere la declaratoria di nullità, è tenuto a produrre il provvedimento di
Banca d'Italia 55/2005, nonché a provare che:
- si tratta di una fideiussione omnibus;
- il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato da Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova);
- l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia;
- la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta dagli appellanti nell'ottobre 2006, ovvero dopo più di un anno dall'intervento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005. Ciò posto, sulla base dei predetti principi sanciti dalla Suprema Corte, non avendo gli appellanti provato (attesa l'irrilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova formulati e il carattere, in parte, esplorativo e, in parte,
pagina 6 di 9 superfluo dell'ordine di esibizione richiesto) che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, sino all'epoca della prestazione della garanzia in questione, l'appello non può trovare accoglimento.
Tale circostanza non può, peraltro, ritenersi pacifica in quanto la banca ha svolto difese aventi carattere assorbente rispetto a tale questione e che risultano incompatibili con la predetta circostanza.
In ogni caso, giova evidenziare che, anche diversamente opinando, l'appello va rigettato.
La Corte osserva, infatti, che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU n.
41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale, l'invalidità del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza.
Parte appellante non ha, tuttavia, fornito una simile prova.
Ciò posto, anche qualora si riconoscesse la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe a tal punto verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo agli appellanti un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole.
Ebbene, la fideiussione in questione riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma gli appellanti contestano unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la deroga all'art. 1957 c.c..
Ma tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.1 1 Cfr Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di pagina 7 di 9 Orbene, nel caso di specie è pacifico (cfr. p. 2 atto di citazione, ove si legge: “a fronte della lettera di risoluzione contrattuale del leasing immobiliare datata 16 giugno 2014 (doc. 11), controparte ha proposto le sue istanze solo contro il fallimento della garantita, intervenuto con sentenza del Tribunale di Monza del 7 Aprile 2015”) e documentato che con raccomandata a.r., datata 16.6.2014, la banca ha comunicato alla debitrice principale, la risoluzione del contratto di leasing immobiliare e le Parte_5 ha intimato il pagamento della somma dovuta (cfr. doc. 11 fasc. I gr. parte attrice), dandone informazione anche ai fideiussori (cfr. doc. 13, 15, 16, 17 fasc. I gr. parte convenuta).
Tanto è sufficiente a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 8.470,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10294/2023,
[...] Parte_4 sentenza che dunque conferma;
un'azione in giudizio.” Vedi anche Corte di Cassazione Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29.10.2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva).” pagina 8 di 9 2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_1 grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL RI ER LI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ER LI Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa EL RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in PIAZZA LIBERTA' N. 10, LISSONE presso lo C.F._4 studio dell'avv. che li rappresenta e difende come da delega in atti, Parte_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FREGUGLIA N. 10, MILANO presso lo studio dell'avv. LUCA CANDIANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sez. Speciale Impresa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, in riforma integrale della sen-tenza impugnata, così accertare, dichiarare pagina 1 di 9 e giudicare: IN RIMESSIONE ISTRUTTORIA di volere ammettere, ovvero dichiarare superflue, le chieste istanze istruttorie, quindi: emettere ordinanza di esibizione del modulo o dei moduli standard delle fideiussioni omnibus e specifiche, utilizzato da ognuna delle innanzi specificate banche negli anni dal 2004 al 2006 (già chiesto loro, per le prime sette, con le P.E.C. prodotte, a cui non è stata data risposta o è stato preteso il provvedimento del giudice;
docc. 1-18). Si chiede pertanto di volere provvedere in tal senso nei confronti delle seguenti principali banche, per esse e per le società poi incorporate: ; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Fideuram s.p.a.; BNL Paribas;
Si chiede inoltre ammettere, prova per testi sul seguenti Controparte_8 capitoli: I) Vero è che il modulo fideiussorio di cui al doc. 8 del fascicolo di parte attrice che si rammostra (allegato al doc. 7, lett. ABI prot. 003532 del 4.7.03), è stato adottato, applicato e posto in uso dalla banca, e/o dalle società incorporate, quale proprio modulo standard per fideiussione omnibus e/o specifica nel periodo intercorrente dal gennaio 2004 sino almeno alla data del novembre 2005. II)
Vero è che le clausole del modulo fideiussorio di cui al doc. 8, del fascicolo di par-te attrice che si rammostra (allegato al doc. 7, lett. ABI prot. 003532 del 4.7.03) sono state adottate, applicate e usate dalla banca, e/o dalle società incorporate, sul proprio modulo standard per fideiussione omnibus e/o specifica nel periodo intercorrente dal gennaio 2004 sino alla data del novembre 2005. Si indicano a testi sui predetti capitoli i direttori di agenzia/filiale n.1 di Milano e Lecco delle seguenti banche: 1)
2) ; 3) ; 4) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
5) 6) 7) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Fideuram s.p.a.; 8) BNL Paribas;
9) Si chiede ammettere interrogatorio formale sui Controparte_8 capitoli 1 e 2. NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti della L. n. 287/1990, che le clausole n° 2, 6 e 8 delle quattro distinte fideiussioni omnibus sottoscritte in data 5 Ottobre 2006 da , , , , in favore dell'allora Credito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Artigiano s.p.a., poi Credito Valtellinese s.p.a., ed ora a garanzia della Controparte_9
sono uniformi alle rispettive clausole 2, 6 e 8 del modello ABI di cui al provvedimento n. Parte_5
55/2005 emesso dalla Banca d'Italia, nella allora sua funzione di Autorità Garante della Concorrenza.
2) Accertatare e dichiarare che il - già Credito Valtellinese s.p.a. e già per Controparte_9
Credito Artigiano s.p.a. - usufruendo delle quattro autonome fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori in data 5 Ottobre 2006, ha violato l'art. 2, comma 2°, lettera a), della L. n. 287/1990, per continuazione o reiterazione della in-tesa anticoncorrenziale, di cui al provvedimento della Banca
pagina 2 di 9 d'Italia n. 55/05; 3) Conseguentemente, dichiarare la nullità, illiceità e/o illegittimità, dell'intesa anti- concorrenziale restrittiva della concorrenza che il - già Credito Valtellinese Controparte_9
s.p.a. e già per l'allora Credito Artigiano s.p.a. - ha posto in esse-re in violazione dell'art. 2, comma 2°, lettera a), della L. n. 287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. 4)
Accertare e dichiarare, eventualmente in via incidentale, che le citate quattro autonome fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori in favore dell'allora Credito Artigiano s.p.a., poi Credito Valtellinese
s.p.a. ed ora ai sensi e per gli effetti della L. n. 287/1990, e dell'art. 1418, Controparte_10 commi 1° e 2° cod. civ. ovvero, ex art.1419, comma 1° del cod. civ., sono affette da nullità totale - o in subordine parziale, in relazione alle citate tre clausole n. 2, 6, e 8 - come da accertata illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca garantita in violazione dell'art. 2, comma 2°, lettera a), della legge 287/1990, come già accertata in via amministrativa con Provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2.5.2005. 5) Accertare e dichiarare, in ragione della dichiarata illiceità della intesa interbanc- ria e della invalidità delle clausole contrattuali 2, 6 e 8 delle citate fideiussioni, che la società
[...]
in funzione di detta responsabilità, è decaduta, e/o Controparte_11 avrebbe potuto essere dichiarata giudizialmente de-caduta qualora fosse stato conosciuto l'illecito extracontrattuale nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - dal diritto di chiedere la escussione delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo proposto entro sei mesi
(ovvero in minore ragionevole diverso termine) le proprie istanze contro il debitore dal Parte_5 giorno della intervenuta risoluzione contrattuale del contratto garantito, effettuata in data 16 Giugno
2006. 6) Dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, il già Credito Controparte_10
Valtellinese s.p.a. - a seguito della dichiarata invalidità dell'intesa interbancaria e/o della nullità totale oppure parziale delle quattro fideiussioni sottoscritte dagli attori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2°, lettera a) e 33 della legge 287/1990, e degli articoli 1218, 1337 e 2043 cod. civ. - tenuta al risarcimento di tutti i danni per responsabilità da fatto illecito, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura da liquidarsi in se-parato giudizio, ovvero in subordine, ex art. 278 c.p.c., a seguito di prosecuzione del giudizio per la liquidazione, ovvero in ulteriore subordine, operarne la liquidazione con valutazione equitativa. Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
pagina 3 di 9 Preliminarmente
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa relativi anche al presente grado.
In via istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalle domande con cui Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno chiesto al Tribunale di: accertare e dichiarare la Parte_3 Parte_4 nullità dell'intesa anti-concorrenziale in ambito bancario posta in essere dal Credito Artigiano s.p.a.
(oggi , in conformità a quanto acclarato dalla Banca d'Italia con Controparte_1 provvedimento n.55 del 2005; accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni rilasciate nell'ottobre del 2006 in quanto attuative dell'intesa già qualificata come anti- concorrenziale ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990; consequenzialmente dichiarare decaduta la convenuta dalle azioni nei confronti dei fideiussori e condannarla al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha rigettato le domande proposte dagli attori e condannato gli stessi alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 17.331,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
• la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato: in quella sede, l'autorità di vigilanza aveva infatti accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005;
• l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che quelli sottoscritti dagli attori sono: a) garanzie rilasciate non per operazioni bancarie ma di leasing;
b) contratti conclusi dopo il 2005; c) contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni;
pagina 4 di 9 • trattandosi di contratti autonomi di garanzia – peraltro sottoscritti in ambito diverso da quello bancario –, gli attori non possono pertanto giovarsi di un provvedimento amministrativo che ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 1953 del
22.7.2020);
• gli attori non hanno documentato né in altro modo provato l'esistenza, al momento della conclusione dei contratti, di un accordo tra istituti di credito volto ad escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 [...]
i quali hanno dedotto che: Parte_3 Parte_4
• gli attori non hanno mai sostenuto che sussista una estensione “automatica a fatti diversi e/o successivi a quelli specificamente indagati” dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, avendo essi invece sostenuto come necessaria una valutazione presuntiva in base ai principi civilistici;
tanto è vero che hanno fatto specifico richiamo al principio “del più probabile che non”, e, comunque, hanno chiesto l'ammissione delle prove proprio al fine di accertare e dichiarare la continuazione dell'illecito anche nell'anno 2006;
• le fideiussioni, oltre che riferirsi al contratto di leasing già in essere, hanno per specifico oggetto la garanzia per “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta azienda” e l'articolo contrattuale n. 4, comma 4, (uniforme a quello ABI del modulo “omnibus”) ulteriormente specifica che la garanzia inerisce anche ai
“rapporti di apertura di credito”;
• il Provvedimento n. 55 della Banca d'Italia ha riguardato una istruttoria relativa “alla garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”;
• il contratto in questione va qualificato quale fideiussione e non quale contratto autonomo di garanzia;
• la controparte non ha mai contestato o preso posizione sui fatti ovverosia sull'adesione all'intesa interbancaria, sulla testuale coincidenza delle clausole contrattuali con quelle dell'accordo interbancario (uniformità), sulla persistenza-efficacia/effetto dell'accordo anche nell'anno 2006.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 5 di 9 La causa, a seguito di alcuni rinvii disposti su istanza delle parti e del rigetto dell'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante, è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 352 cpc. All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dalla parte appellata. In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata dall'art. 348 bis c.p.c., nella formulazione applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto con l'ordinanza dell'11.9.2024.
Ciò premesso, l'appello, ad avviso della Corte, deve ritenersi, nel suo complesso, infondato e non può quindi trovare accoglimento.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto: Cass. 30383/2024; 31986/2024;
31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025; 2683/2025; 7385/2025; 8669/2025), il fideiussore, interessato ad ottenere la declaratoria di nullità, è tenuto a produrre il provvedimento di
Banca d'Italia 55/2005, nonché a provare che:
- si tratta di una fideiussione omnibus;
- il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato da Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova);
- l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia;
- la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta dagli appellanti nell'ottobre 2006, ovvero dopo più di un anno dall'intervento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005. Ciò posto, sulla base dei predetti principi sanciti dalla Suprema Corte, non avendo gli appellanti provato (attesa l'irrilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova formulati e il carattere, in parte, esplorativo e, in parte,
pagina 6 di 9 superfluo dell'ordine di esibizione richiesto) che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, sino all'epoca della prestazione della garanzia in questione, l'appello non può trovare accoglimento.
Tale circostanza non può, peraltro, ritenersi pacifica in quanto la banca ha svolto difese aventi carattere assorbente rispetto a tale questione e che risultano incompatibili con la predetta circostanza.
In ogni caso, giova evidenziare che, anche diversamente opinando, l'appello va rigettato.
La Corte osserva, infatti, che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU n.
41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale, l'invalidità del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza.
Parte appellante non ha, tuttavia, fornito una simile prova.
Ciò posto, anche qualora si riconoscesse la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe a tal punto verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo agli appellanti un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole.
Ebbene, la fideiussione in questione riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma gli appellanti contestano unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la deroga all'art. 1957 c.c..
Ma tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.1 1 Cfr Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di pagina 7 di 9 Orbene, nel caso di specie è pacifico (cfr. p. 2 atto di citazione, ove si legge: “a fronte della lettera di risoluzione contrattuale del leasing immobiliare datata 16 giugno 2014 (doc. 11), controparte ha proposto le sue istanze solo contro il fallimento della garantita, intervenuto con sentenza del Tribunale di Monza del 7 Aprile 2015”) e documentato che con raccomandata a.r., datata 16.6.2014, la banca ha comunicato alla debitrice principale, la risoluzione del contratto di leasing immobiliare e le Parte_5 ha intimato il pagamento della somma dovuta (cfr. doc. 11 fasc. I gr. parte attrice), dandone informazione anche ai fideiussori (cfr. doc. 13, 15, 16, 17 fasc. I gr. parte convenuta).
Tanto è sufficiente a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 8.470,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10294/2023,
[...] Parte_4 sentenza che dunque conferma;
un'azione in giudizio.” Vedi anche Corte di Cassazione Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29.10.2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva).” pagina 8 di 9 2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_1 grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL RI ER LI
pagina 9 di 9