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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
16.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 722/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso, come procura in atti, dall' avv.to Guido Prota ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Bruno Artiaco Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
30.11.2021, esponeva: Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze della - società titolare del marchio TODIS, Parte_1
azienda commerciale operante nel settore della vendita a dettaglio di prodotti alimentari - presso il punto vendita di Via Stanislao Manna n. 26/56 in Napoli dal 10.2.2015 al 10.8.2021, con inquadramento iniziale al 5° livello CCNL di settore e poi, dall'1.2.2020, al 4° livello fino alla fine del rapporto;
che, pur essendo stato il rapporto formalmente trasformato da full time in part-time a decorrere dal
28.5.2018, aveva sempre osservato l'orario di lavoro 7.30-20.30 con due ore di pausa dalle ore
13.00 alle ore 15.00 dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo alla settimana, coincidente con il martedì o con il mercoledì in cui terminava di lavorare alle 14.30, e che aveva, altresì, lavorato nel giorno della domenica, a settimane alterne, dalle ore 7.30 alle ore 13.30; che aveva sempre svolto mansioni di banconista macellaio specializzato e che, anche in ragione della propria esperienza trentennale, gli spettava l'inquadramento nel 3° livello del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali in cui rientrava espressamente la figura del macellaio specializzato provetto, mentre le figure dell'aiuto banconiere di spacci di carne e quella di banconiere di spaccio di carni corrispondevano rispettivamente al 5° ed al 4° livello;
che aveva percepito una retribuzione mensile di 1.700,00-1.800,00 euro e l'importo di euro
1.000,00 nel mese di dicembre di ogni anno a titolo di tredicesima;
che aveva fruito di sole due settimane di ferie all'anno, che non aveva goduto di permessi di cui alla legge 104 e che non aveva percepito né il compenso per il lavoro straordinario svolto, né il
TFR, né il rateo di 13° per l'anno 2021.
Lamentando di aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, chiedeva al giudice adito, previa declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 10.2.2015 al 10.8.2021, di condannare la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 161.080,69, nonché al versamento, in suo favore, dei contributi previdenziali.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso in quanto formulato genericamente, nel merito deduceva che il rapporto si era svolto come previsto in contratto e come riportato nelle buste paga anche quanto all'orario di lavoro;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 1202/2024 il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 161.080,69, di cui euro
21.138,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 25.3.2024, la società e ne invocava la riforma. Parte_1
In particolare, lamentava l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, che aveva erroneamente attribuito alle risultanze istruttorie i requisiti dell'univocità e precisione ed omesso di rilevare le incongruenze delle dichiarazioni dei testi, in quanto compiacenti e contraddittorie. Censurava la sentenza anche nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 3° livello, in assenza di idonea prova in tale senso. Infine, si doleva dell'accoglimento della domanda pur in assenza di prova quanto al periodo dal 2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Si costituiva che, eccepita l'inammissibilità, contestava la fondatezza del gravame Controparte_1
e ne invocava il rigetto.
Tentata, invano, la conciliazione ed onerata, con ordinanza del 29.4.2025 parte appellata alla riformulazione dei conteggi e con successiva ordinanza del 24.6.2025 all'esplicitazione dei calcoli relativi alle voci “dovuto”, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Per una compiuta analisi dei motivi di gravame è opportuno innanzitutto esaminare le dichiarazioni rese dai testi e , escussi in primo grado. Tes_1 Testimone_2
Il teste ha dichiarato: Tes_1
“ADR Sono al corrente dei fatti di causa perchè sono stato dipendente della società convenuta per circa 3 anni, dal 2015 al 2018, e svolgevo mansioni di banconista macellaio insieme al ricorrente presso la TODIS di Via Stanislao Manna. Il ricorrente ed io avevamo lo stesso turno di lavoro, dalle 7,30 alle 20.30, con due ore di intervallo dalle 13.00 alle 15.00, oppure dalle 15.00 alle
17.00, durante i quali ci alternavamo.
Per tutto l'arco del mio rapporto di lavoro siamo stati addetti addetti al banco macelleria soltanto il ricorrente ed io. Lavoravamo con l'orario indicato dal lunedì al sabato, salvo un pomeriggio alla settimana in cui avevamo riposo alternativamente, o il ricorrente o io, nei giorni di martedì o mercoledì; lavoravamo inoltre la domenica a settimane alterne dalle 7,30 alle 13,30. Io svolgevo le mansioni di aiuto banconista, mentre il ricorrente si occupava di disossare il maiale, il vitellone ecc. Entrambi poi ci occupavamo di tagliare la carne sia a mano che a macchina.
Preciso che, fino a quando ho continuato a lavorare presso TODIS, cioè fino a maggio 2018,
l'orario di lavoro è sempre rimasto quello che ho indicato;
poi mi sono trasferito a Tenerife e quindi non so dire cosa sia successo dopo.
Per tutto il periodo di lavoro, sia il ricorrente che io abbiamo usufruito di 15 giorni di ferie nei mesi estivi. Nei rispettivi periodi di ferie ci alternavamo al banco.
ADR Nulla so sui permessi orari del ricorrente.
ADR Nulla so su eventuali esperienze lavorative pregresse del ricorrente quanto all'attività di macellaio”.
Il teste ha, a sua volta, dichiarato: Testimone_2
“ADR Sono al corrente dei fatti di causa perché da Agosto 2017 ad Agosto 2019 sono stato dipendente della società convenuta;
lavoravo presso il negozio Todis a Soccavo;
svolgevo mansioni di macellaio e lavoravo al banco con il ricorrente.
Quando io ho iniziato a lavorare nell'Agosto 2017, il ricorrente già lavorava per la società e ha continuato a farlo anche quando cessò il mio rapporto di lavoro ad Agosto 2019.
Lavoravamo sette giorni alla settimana ed avevamo due domeniche al mese libere;
inoltre, eravamo liberi mezza giornata a settimana a rotazione dal lunedì al giovedì.
L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 7.30 alle 15.00 e poi dalle 17.00 alle 21.00.
Tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, avevano due settimane di ferie all'anno di cui sette giorni
a luglio e sette giorni in agosto e che venivano retribuiti regolarmente.
Il ricorrente ha, talvolta, chiesto dei permessi orari che venivano quasi sempre rifiutati dal direttore dopo aver parlato con il titolare;
ricordo che il ricorrente doveva sottoporsi ad una cura di iniezioni che prevedeva una siringa una volta ogni 15 giorni ed era sempre un problema per lui avere il permesso di allontanarsi dal lavoro.
Inoltre, il ricorrente, avendo una figlia disabile, aveva diritto a dei giorni liberi che non gli venivano mai concessi come io stesso ho verificato poiché avvenivano discussioni in proposito tra il ricorrente ed il direttore, nel laboratorio di macelleria.
Il ricorrente veniva retribuito con bonifico bancario.
Ho proposto anch'io ricorso giudiziale nei confronti della resistente e poi ho conciliato la lite.
Il ricorrente era il responsabile del reparto macelleria ed io ero il suo aiuto.
Per_ Prima che io arrivassi lavorava come suo aiuto un tale di cui non ricordo il cognome e che rientrò a lavorare per la società convenuta dopo qualche mese dall'inizio del mio rapporto di lavoro, come tuttofare. Preciso che io ero inquadrato come lavoratore part-time cioè per 24 ore settimanali anche se, come ho detto, lavoravo molto di più”.
E' evidente che le dichiarazioni dei due testi presentino profili di contrasto.
Ed invero, stando a quanto riferito dal teste , qualificatosi dipendente della società da agosto Tes_2
Per_ 2017, prima che lui arrivasse lavorava quale aiuto del nel reparto macelleria un tale , CP_1 di cui il teste non ha saputo ricordare il cognome, il quale poi “rientrò a lavorare per la società convenuta dopo qualche mese dall'inizio del mio rapporto di lavoro, come tuttofare” (cfr. verbale esame testimoniale di ). Testimone_2
Volendo ipotizzare che si trattasse di emerge di dubbia attendibilità la dichiarazione Tes_1
testimoniale di costui che, invece, ha riferito di aver lavorato dal 2015 al 2018 con mansioni di banconista macellaio insieme al ricorrente.
Il teste non solo ha indicato di aver lavorato dal 2015 al 2018 nel reparto macelleria, Tes_1 quando, invece, già dall'agosto 2017 non vi lavorava più (stando a quanto riferito dall'altro teste), ma ha anche omesso di riferire che per un periodo non è stato dipendente della società, per poi rientrare a lavorare come tuttofare solo dopo alcuni mesi.
Esclusa l'attendibilità del teste , va in ogni caso osservato che la conoscenza diretta dei fatti Tes_1
da parte del teste è limitata al solo periodo agosto 2017-agosto 2019. Testimone_2
4. Tanto premesso e venendo all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, va osservato che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. tra le tante, Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 30580/2019).
Posto che spetta a colui che agisce in giudizio provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela se, come nella specie, vi è contestazione, reputa la Corte che il giudice di prime cure, nel riconoscere differenze retributive in considerazione del ritenuto svolgimento di mansioni superiori di cui al 3° livello, non abbia correttamente analizzato le declaratorie contrattuali e valutato le deduzioni attoree e le risultanze istruttorie.
È onere, infatti, del lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, essendo egli, in particolare, tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti l'inquadramento invocato, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto. Pertanto, il lavoratore, deve dimostrare non solo l'effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma anche la loro riconducibilità al livello superiore invocato.
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che, nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte di di Controparte_1
mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL di categoria, dovendosi, piuttosto, ritenere accertato che il predetto abbia svolto mansioni di 4° livello, con decorrenza quantomeno dall'agosto 2017.
E' opportuno, a questo punto, esaminare le previsioni contenute nel richiamato CCNL.
Secondo la declaratoria contrattuale appartengono al 3° livello del CCNL di settore “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica”. Tra le figure professionali annoverate in questa categoria è prevista quella del
“macellaio specializzato provetto”, ossia del “lavoratore con specifiche e adeguate capacità professionali, acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfasatura, taglio a filo a mano o a macchina, prestazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Ciò che caratterizza, dunque, il macellaio specialista provetto è l'adibizione a compiti che richiedono, per lo svolgimento della prestazione, una specifica preparazione professionale teorico- pratica e specifica capacità professionale e proprio tale capacità professionale consente di eseguire con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfasatura, taglio a filo a mano o a macchina, prestazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco.
Nel caso del , né il teste , né il teste , della cui attendibilità comunque si dubita, CP_1 Tes_2 Tes_1
hanno riferito che il ricorrente eseguisse le attività di taglio anatomico.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali del , può ritenersi provato che il Tes_2 CP_1
(inquadrato, all'atto della sua assunzione e fino al 31.1.2020, nel 5° livello, cui appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze
e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseuite, e cioè: … 20. Aiuto banconiere di spacci di carne”), abbia, invece, svolto almeno dall'agosto 2017 mansioni di 4° livello, cui appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche
e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite , e cioè : … 21. Controparte_2 22. Operaio specializzato;
…23. di macelleria …, anche con funzioni di
[...] CP_3 vendita”.
Il si occupava sostanzialmente delle varie attività (dissossatura, taglio della carne) del CP_1 reparto macelleria, all'interno del quale agiva con autonomia, coadiuvato almeno fino all'agosto
2019 anche da un aiuto banconiere.
Sebbene per il periodo successivo all'agosto 2019 alcuna prova abbia offerto il ricorrente,
l'accertamento fino a tale epoca dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 4° livello produce effetti anche per il periodo successivo in considerazione del maturato diritto al superiore inquadramento.
5. Tanto precisato quanto alle mansioni superiori, rileva la Corte che il ricorrente ha fornito adeguata prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario limitatamente al periodo da agosto
2017 ad agosto 2019, oggetto di cognizione diretta da parte del teste . Tes_2
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. in tal senso, Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 16150/2018).
È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto.
La prova dello svolgimento dello straordinario deve essere fornita dal lavoratore in modo rigoroso e non può essere desunta da indici presuntivi.
Nel caso di specie, per le ragioni sopra illustrate, deve ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario limitatamente al periodo agosto 2017-agosto 2019 (oggetto di cognizione diretta da parte del teste ) e in misura di 22 ore settimanali di straordinario feriale e di 12 ore mensili Tes_2
di straordinario festivo. Risulta, altresì, provato limitatamente a tale periodo anche il non integrale godimento delle ferie spettanti.
6. Con ordinanze rese nel corso di questo grado di giudizio parte appellata è stata onerata alla riformulazione dei conteggi, considerando la sussistenza di un rapporto di lavoro full time dal
10.2.2015 al 10.8.2021 con inquadramento fino al 31 luglio 2017 nel 5° livello e a decorrere dall'1
Agosto 2017 nel 4° livello. I conteggi hanno riguardato le seguenti voci: differenze retributive mensili per il periodo a decorrere da agosto 2017 e fino al 10.8.2021 (in considerazione del superiore inquadramento), differenze sulla tredicesima mensilità per l'intero periodo di lavoro
(stante la doglianza di parte ricorrente di un non integrale pagamento degli importi spettanti a titolo di tredicesima), lavoro straordinario feriale di 22 ore settimanali e lavoro straordinario festivo di
12 ore mensili per il periodo da agosto 2017 ad agosto 2019, indennità sostitutiva di due settimane ferie non godute per il periodo da agosto 2017 ad agosto 2019 e tfr.
I conteggi da ultimo riformulati dal lavoratore e depositati in data 30.6.2024 sono intellegibili e non risultano attinti da alcuna specifica contestazione da parte della società; essi appaiono elaborati correttamente e, pertanto, possono essere fatti propri da questo Collegio, salvo che per gli importi relativi alla tredicesima mensilità anno 2021.
Questi sono stati calcolati due volte, sia alla pagina 3 dei conteggi (“ANNO 2021 dovuto €
1.618,76 – 1.000,00 = € 618,76”) che alla pagina 4 dei conteggi (“RATEO 13° dovuto € 1.618,75
x 7/12 = € 944,27”); considerato, tuttavia, che la tredicesima relativa all'anno 2021 ammonta ad euro € 944,27 (essendo il rapporto cessato il 10.8.2021 ed avendo dunque il dipendente maturato ratei per 7/12) e che i conteggi riportano come già percepito a titolo di tredicesima per tale anno l'importo di euro 1000,00, nulla risulta dovuto a tale titolo per l'anno 2021.
Pertanto, dal totale di € 55.416,80 vanno sottratti gli importi di € 618,76 e di € 944,27.
La somma complessivamente dovuta ammonta ad € 53.853,77.
Al lavoratore spettano anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme sopra indicate, come per legge, dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Nei termini sopra indicati va, pertanto, disposta, in parziale accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata.
7. Quanto alle spese di lite del doppio grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
Sez. Lav. n. 11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente in primo grado, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti, in misura di un mezzo, delle spese di lite di entrambi i gradi, che per il resto si pongono a carico della società e si liquidano, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società al pagamento in favore di , per le causali indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione, della minor somma di euro 53.853,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione della parte residua, che liquida in euro 3.350,00 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
16.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 722/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso, come procura in atti, dall' avv.to Guido Prota ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Bruno Artiaco Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
30.11.2021, esponeva: Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze della - società titolare del marchio TODIS, Parte_1
azienda commerciale operante nel settore della vendita a dettaglio di prodotti alimentari - presso il punto vendita di Via Stanislao Manna n. 26/56 in Napoli dal 10.2.2015 al 10.8.2021, con inquadramento iniziale al 5° livello CCNL di settore e poi, dall'1.2.2020, al 4° livello fino alla fine del rapporto;
che, pur essendo stato il rapporto formalmente trasformato da full time in part-time a decorrere dal
28.5.2018, aveva sempre osservato l'orario di lavoro 7.30-20.30 con due ore di pausa dalle ore
13.00 alle ore 15.00 dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo alla settimana, coincidente con il martedì o con il mercoledì in cui terminava di lavorare alle 14.30, e che aveva, altresì, lavorato nel giorno della domenica, a settimane alterne, dalle ore 7.30 alle ore 13.30; che aveva sempre svolto mansioni di banconista macellaio specializzato e che, anche in ragione della propria esperienza trentennale, gli spettava l'inquadramento nel 3° livello del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali in cui rientrava espressamente la figura del macellaio specializzato provetto, mentre le figure dell'aiuto banconiere di spacci di carne e quella di banconiere di spaccio di carni corrispondevano rispettivamente al 5° ed al 4° livello;
che aveva percepito una retribuzione mensile di 1.700,00-1.800,00 euro e l'importo di euro
1.000,00 nel mese di dicembre di ogni anno a titolo di tredicesima;
che aveva fruito di sole due settimane di ferie all'anno, che non aveva goduto di permessi di cui alla legge 104 e che non aveva percepito né il compenso per il lavoro straordinario svolto, né il
TFR, né il rateo di 13° per l'anno 2021.
Lamentando di aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, chiedeva al giudice adito, previa declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 10.2.2015 al 10.8.2021, di condannare la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 161.080,69, nonché al versamento, in suo favore, dei contributi previdenziali.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso in quanto formulato genericamente, nel merito deduceva che il rapporto si era svolto come previsto in contratto e come riportato nelle buste paga anche quanto all'orario di lavoro;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 1202/2024 il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 161.080,69, di cui euro
21.138,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 25.3.2024, la società e ne invocava la riforma. Parte_1
In particolare, lamentava l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, che aveva erroneamente attribuito alle risultanze istruttorie i requisiti dell'univocità e precisione ed omesso di rilevare le incongruenze delle dichiarazioni dei testi, in quanto compiacenti e contraddittorie. Censurava la sentenza anche nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 3° livello, in assenza di idonea prova in tale senso. Infine, si doleva dell'accoglimento della domanda pur in assenza di prova quanto al periodo dal 2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Si costituiva che, eccepita l'inammissibilità, contestava la fondatezza del gravame Controparte_1
e ne invocava il rigetto.
Tentata, invano, la conciliazione ed onerata, con ordinanza del 29.4.2025 parte appellata alla riformulazione dei conteggi e con successiva ordinanza del 24.6.2025 all'esplicitazione dei calcoli relativi alle voci “dovuto”, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Per una compiuta analisi dei motivi di gravame è opportuno innanzitutto esaminare le dichiarazioni rese dai testi e , escussi in primo grado. Tes_1 Testimone_2
Il teste ha dichiarato: Tes_1
“ADR Sono al corrente dei fatti di causa perchè sono stato dipendente della società convenuta per circa 3 anni, dal 2015 al 2018, e svolgevo mansioni di banconista macellaio insieme al ricorrente presso la TODIS di Via Stanislao Manna. Il ricorrente ed io avevamo lo stesso turno di lavoro, dalle 7,30 alle 20.30, con due ore di intervallo dalle 13.00 alle 15.00, oppure dalle 15.00 alle
17.00, durante i quali ci alternavamo.
Per tutto l'arco del mio rapporto di lavoro siamo stati addetti addetti al banco macelleria soltanto il ricorrente ed io. Lavoravamo con l'orario indicato dal lunedì al sabato, salvo un pomeriggio alla settimana in cui avevamo riposo alternativamente, o il ricorrente o io, nei giorni di martedì o mercoledì; lavoravamo inoltre la domenica a settimane alterne dalle 7,30 alle 13,30. Io svolgevo le mansioni di aiuto banconista, mentre il ricorrente si occupava di disossare il maiale, il vitellone ecc. Entrambi poi ci occupavamo di tagliare la carne sia a mano che a macchina.
Preciso che, fino a quando ho continuato a lavorare presso TODIS, cioè fino a maggio 2018,
l'orario di lavoro è sempre rimasto quello che ho indicato;
poi mi sono trasferito a Tenerife e quindi non so dire cosa sia successo dopo.
Per tutto il periodo di lavoro, sia il ricorrente che io abbiamo usufruito di 15 giorni di ferie nei mesi estivi. Nei rispettivi periodi di ferie ci alternavamo al banco.
ADR Nulla so sui permessi orari del ricorrente.
ADR Nulla so su eventuali esperienze lavorative pregresse del ricorrente quanto all'attività di macellaio”.
Il teste ha, a sua volta, dichiarato: Testimone_2
“ADR Sono al corrente dei fatti di causa perché da Agosto 2017 ad Agosto 2019 sono stato dipendente della società convenuta;
lavoravo presso il negozio Todis a Soccavo;
svolgevo mansioni di macellaio e lavoravo al banco con il ricorrente.
Quando io ho iniziato a lavorare nell'Agosto 2017, il ricorrente già lavorava per la società e ha continuato a farlo anche quando cessò il mio rapporto di lavoro ad Agosto 2019.
Lavoravamo sette giorni alla settimana ed avevamo due domeniche al mese libere;
inoltre, eravamo liberi mezza giornata a settimana a rotazione dal lunedì al giovedì.
L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 7.30 alle 15.00 e poi dalle 17.00 alle 21.00.
Tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, avevano due settimane di ferie all'anno di cui sette giorni
a luglio e sette giorni in agosto e che venivano retribuiti regolarmente.
Il ricorrente ha, talvolta, chiesto dei permessi orari che venivano quasi sempre rifiutati dal direttore dopo aver parlato con il titolare;
ricordo che il ricorrente doveva sottoporsi ad una cura di iniezioni che prevedeva una siringa una volta ogni 15 giorni ed era sempre un problema per lui avere il permesso di allontanarsi dal lavoro.
Inoltre, il ricorrente, avendo una figlia disabile, aveva diritto a dei giorni liberi che non gli venivano mai concessi come io stesso ho verificato poiché avvenivano discussioni in proposito tra il ricorrente ed il direttore, nel laboratorio di macelleria.
Il ricorrente veniva retribuito con bonifico bancario.
Ho proposto anch'io ricorso giudiziale nei confronti della resistente e poi ho conciliato la lite.
Il ricorrente era il responsabile del reparto macelleria ed io ero il suo aiuto.
Per_ Prima che io arrivassi lavorava come suo aiuto un tale di cui non ricordo il cognome e che rientrò a lavorare per la società convenuta dopo qualche mese dall'inizio del mio rapporto di lavoro, come tuttofare. Preciso che io ero inquadrato come lavoratore part-time cioè per 24 ore settimanali anche se, come ho detto, lavoravo molto di più”.
E' evidente che le dichiarazioni dei due testi presentino profili di contrasto.
Ed invero, stando a quanto riferito dal teste , qualificatosi dipendente della società da agosto Tes_2
Per_ 2017, prima che lui arrivasse lavorava quale aiuto del nel reparto macelleria un tale , CP_1 di cui il teste non ha saputo ricordare il cognome, il quale poi “rientrò a lavorare per la società convenuta dopo qualche mese dall'inizio del mio rapporto di lavoro, come tuttofare” (cfr. verbale esame testimoniale di ). Testimone_2
Volendo ipotizzare che si trattasse di emerge di dubbia attendibilità la dichiarazione Tes_1
testimoniale di costui che, invece, ha riferito di aver lavorato dal 2015 al 2018 con mansioni di banconista macellaio insieme al ricorrente.
Il teste non solo ha indicato di aver lavorato dal 2015 al 2018 nel reparto macelleria, Tes_1 quando, invece, già dall'agosto 2017 non vi lavorava più (stando a quanto riferito dall'altro teste), ma ha anche omesso di riferire che per un periodo non è stato dipendente della società, per poi rientrare a lavorare come tuttofare solo dopo alcuni mesi.
Esclusa l'attendibilità del teste , va in ogni caso osservato che la conoscenza diretta dei fatti Tes_1
da parte del teste è limitata al solo periodo agosto 2017-agosto 2019. Testimone_2
4. Tanto premesso e venendo all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, va osservato che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. tra le tante, Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 30580/2019).
Posto che spetta a colui che agisce in giudizio provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela se, come nella specie, vi è contestazione, reputa la Corte che il giudice di prime cure, nel riconoscere differenze retributive in considerazione del ritenuto svolgimento di mansioni superiori di cui al 3° livello, non abbia correttamente analizzato le declaratorie contrattuali e valutato le deduzioni attoree e le risultanze istruttorie.
È onere, infatti, del lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, essendo egli, in particolare, tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti l'inquadramento invocato, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto. Pertanto, il lavoratore, deve dimostrare non solo l'effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma anche la loro riconducibilità al livello superiore invocato.
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che, nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte di di Controparte_1
mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL di categoria, dovendosi, piuttosto, ritenere accertato che il predetto abbia svolto mansioni di 4° livello, con decorrenza quantomeno dall'agosto 2017.
E' opportuno, a questo punto, esaminare le previsioni contenute nel richiamato CCNL.
Secondo la declaratoria contrattuale appartengono al 3° livello del CCNL di settore “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica”. Tra le figure professionali annoverate in questa categoria è prevista quella del
“macellaio specializzato provetto”, ossia del “lavoratore con specifiche e adeguate capacità professionali, acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfasatura, taglio a filo a mano o a macchina, prestazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Ciò che caratterizza, dunque, il macellaio specialista provetto è l'adibizione a compiti che richiedono, per lo svolgimento della prestazione, una specifica preparazione professionale teorico- pratica e specifica capacità professionale e proprio tale capacità professionale consente di eseguire con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfasatura, taglio a filo a mano o a macchina, prestazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco.
Nel caso del , né il teste , né il teste , della cui attendibilità comunque si dubita, CP_1 Tes_2 Tes_1
hanno riferito che il ricorrente eseguisse le attività di taglio anatomico.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali del , può ritenersi provato che il Tes_2 CP_1
(inquadrato, all'atto della sua assunzione e fino al 31.1.2020, nel 5° livello, cui appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze
e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseuite, e cioè: … 20. Aiuto banconiere di spacci di carne”), abbia, invece, svolto almeno dall'agosto 2017 mansioni di 4° livello, cui appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche
e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite , e cioè : … 21. Controparte_2 22. Operaio specializzato;
…23. di macelleria …, anche con funzioni di
[...] CP_3 vendita”.
Il si occupava sostanzialmente delle varie attività (dissossatura, taglio della carne) del CP_1 reparto macelleria, all'interno del quale agiva con autonomia, coadiuvato almeno fino all'agosto
2019 anche da un aiuto banconiere.
Sebbene per il periodo successivo all'agosto 2019 alcuna prova abbia offerto il ricorrente,
l'accertamento fino a tale epoca dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 4° livello produce effetti anche per il periodo successivo in considerazione del maturato diritto al superiore inquadramento.
5. Tanto precisato quanto alle mansioni superiori, rileva la Corte che il ricorrente ha fornito adeguata prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario limitatamente al periodo da agosto
2017 ad agosto 2019, oggetto di cognizione diretta da parte del teste . Tes_2
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. in tal senso, Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 16150/2018).
È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto.
La prova dello svolgimento dello straordinario deve essere fornita dal lavoratore in modo rigoroso e non può essere desunta da indici presuntivi.
Nel caso di specie, per le ragioni sopra illustrate, deve ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario limitatamente al periodo agosto 2017-agosto 2019 (oggetto di cognizione diretta da parte del teste ) e in misura di 22 ore settimanali di straordinario feriale e di 12 ore mensili Tes_2
di straordinario festivo. Risulta, altresì, provato limitatamente a tale periodo anche il non integrale godimento delle ferie spettanti.
6. Con ordinanze rese nel corso di questo grado di giudizio parte appellata è stata onerata alla riformulazione dei conteggi, considerando la sussistenza di un rapporto di lavoro full time dal
10.2.2015 al 10.8.2021 con inquadramento fino al 31 luglio 2017 nel 5° livello e a decorrere dall'1
Agosto 2017 nel 4° livello. I conteggi hanno riguardato le seguenti voci: differenze retributive mensili per il periodo a decorrere da agosto 2017 e fino al 10.8.2021 (in considerazione del superiore inquadramento), differenze sulla tredicesima mensilità per l'intero periodo di lavoro
(stante la doglianza di parte ricorrente di un non integrale pagamento degli importi spettanti a titolo di tredicesima), lavoro straordinario feriale di 22 ore settimanali e lavoro straordinario festivo di
12 ore mensili per il periodo da agosto 2017 ad agosto 2019, indennità sostitutiva di due settimane ferie non godute per il periodo da agosto 2017 ad agosto 2019 e tfr.
I conteggi da ultimo riformulati dal lavoratore e depositati in data 30.6.2024 sono intellegibili e non risultano attinti da alcuna specifica contestazione da parte della società; essi appaiono elaborati correttamente e, pertanto, possono essere fatti propri da questo Collegio, salvo che per gli importi relativi alla tredicesima mensilità anno 2021.
Questi sono stati calcolati due volte, sia alla pagina 3 dei conteggi (“ANNO 2021 dovuto €
1.618,76 – 1.000,00 = € 618,76”) che alla pagina 4 dei conteggi (“RATEO 13° dovuto € 1.618,75
x 7/12 = € 944,27”); considerato, tuttavia, che la tredicesima relativa all'anno 2021 ammonta ad euro € 944,27 (essendo il rapporto cessato il 10.8.2021 ed avendo dunque il dipendente maturato ratei per 7/12) e che i conteggi riportano come già percepito a titolo di tredicesima per tale anno l'importo di euro 1000,00, nulla risulta dovuto a tale titolo per l'anno 2021.
Pertanto, dal totale di € 55.416,80 vanno sottratti gli importi di € 618,76 e di € 944,27.
La somma complessivamente dovuta ammonta ad € 53.853,77.
Al lavoratore spettano anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme sopra indicate, come per legge, dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Nei termini sopra indicati va, pertanto, disposta, in parziale accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata.
7. Quanto alle spese di lite del doppio grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
Sez. Lav. n. 11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente in primo grado, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti, in misura di un mezzo, delle spese di lite di entrambi i gradi, che per il resto si pongono a carico della società e si liquidano, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società al pagamento in favore di , per le causali indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione, della minor somma di euro 53.853,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione della parte residua, che liquida in euro 3.350,00 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone