TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1237/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 12.3.2025, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Avezzano, Via Garibaldi n. 148, rappresentata e difesa dall'Avv. Liberato Taglieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Cesare Battisti n. 101
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Avezzano, Via S. Antonio snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Irti , giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in via digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONVENUTA- OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Appalto - Compravendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c. e, segnatamente:
- parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente
a) accertare e dichiarare che il credito oggetto di ingiunzione non è certo, né liquido né esigibile per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 23-25.9.2023 in quanto emesso in difetto dei requisiti di legge;
nel merito b) accertare e dichiarare come non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni già esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
1 353/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 23-25.9.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
- parte convenuta opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale 1. rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 notificato in pari data, e condannando al Pt_1 pagamento di tutto quanto dovuto, oltre interessi di mora commerciali, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
2. In subordine, condannare l pagamento di quanto dovuto sulla scorta Pt_1 delle risultanze istruttorie. Con riserva di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti, per sorte e interessi. Sempre con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 6.11.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 e notificato in pari data, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €16.787,20, oltre interessi di mora come da domanda e spese del giudizio monitorio in favore della società per avere quest'ultima provveduto Controparte_1 alla realizzazione di arredi in legno su misura, commissionati da , socio della Controparte_2
per l'allestimento di un appartamento sito in Avezzano, alla via Garibaldi 148, nonché Parte_1 per la realizzazione di 14 portoni blindati montati e mai contestati dalla società odierna opponente.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente deduceva, in sintesi, che:
- all'epoca dei fatti la era proprietaria di alcune unità immobiliari site in Avezzano, Parte_1 via Garibaldi n. 148 e, su tale presupposto, venivano assegnati ai soci, Ing. e Persona_1
Ing. , due degli immobili di proprietà della stessa;
Controparte_2
- i soci, quali assegnatari dei detti immobili, prendevano contatti con la società opposta per valutare la possibilità di procedere alla realizzazione di arredamento su misura per completare gli interni dei ridetti appartamenti;
- per quel che qui interessa, la società opposta ha provveduto a redigere la proposta n. 85 del
30.9.2021 intestata all'Ing. la quale, sebbene firmata dal , non è Controparte_2 CP_2 stata controfirmata per accettazione dalla società proponente, con la conseguenza che il contratto tra le parti non si è mai perfezionato, tanto che nessun acconto è stato versato dal committente, né le parti hanno mai concordato modalità e tempi di esecuzione e consegna dei lavori;
- a distanza di oltre un anno dalla proposta su richiamata, infatti, l'Ing. si è visto costretto CP_2
a rivolgersi ad altra società del settore per la realizzazione dei medesi lavori richiesti alla società opposta;
2 - nessuna contestazione è svolta con riguardo alla fattura n. 6/2022 dell'importo di € 4.782,40, con impegno al pagamento.
In considerazioni di tali argomenti l'opponente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
B. Si è tempestivamente costituita in giudizio la deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- la proposta di cui si discute - ovvero l'offerta n. 85 del 30.9.2021 - sarebbe stata formulata esplicitamente e trasfusa in forma scritta dalla società opposta, poiché redatta di concerto con il cliente e contenente tutti gli elementi essenziali del contratto quali l'oggetto, il prezzo e le condizioni contrattuali, vincolando le parti (proponente e committente) al momento della sottoscrizione per accettazione operata dallo stesso committente;
- in considerazione del fatto che la società opponente gli aveva già commissionato altri lavori e della fiducia riposta nella cliente, l'opposta ha ritenuto di poter avviare la produzione anche senza il versamento di alcun acconto, richiesto poi, senza esito, una volta terminata la realizzazione delle opere e prima di iniziare il montaggio, come risulta dalla fattura di acconto n. 36/2021 del
12.10.2021 di complessivi € 5.490,00;
- in data 22.9.2022 è stata emessa, a saldo, l'ulteriore fattura n. 16/2022 di € 6.514,80;
- privi di riscontro sono rimasti i solleciti di pagamento inviati all'opponente tra cui l'ultimo del
22.5.2023 recante nuova intimazione di pagamento della merce e di ritiro della stessa, giacente da mesi nel magazzino dell'opposta, con rischio di deperimento;
- nessun rilevo può avere nella vicenda in esame il preventivo redatto da altra società in favore del
; CP_2
- l'opponente neppure ha provveduto al pagamento dell'ulteriore fattura n. 6/2022 del 6/7/2022 ascendente ad € 4.782,40 riferita alla fornitura di 14 portoni blindati regolarmente montati e non contestati;
- sotto il profilo del quantum richiesto, nessuna specifica contestazione sarebbe stata avanzata dall'opponente.
Ha, dunque, concluso per il rigetto della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto in forza delle risultanze istruttorie.
C. Con ordinanza del 24.4.2024 è stata concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n. 353/2023, limitatamente alla minor somma, non contestata dall'opponente, di € 4.782,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora come da ingiunzione e, risultando la causa, documentalmente istruita, matura per la decisine, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione al 12.3.2025, sostituendo l'udienza stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 189 c.p.c.
3 All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione a decreto ingiuntivo instauri un ordinario giudizio di cognizione (piena), caratterizzato dalla peculiarità che le parti assumono un ruolo “invertito” solamente dal punto di vista formale. In sostanza, l'opposizione non introduce “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (Cfr. Cass.
SS.UU. n. 927/2022).
Come ogni giudizio a cognizione piena, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda. L'opposizione, dunque, non è rimedio impugnatorio.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente (convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, comma 2, c.c.).
2. Tanto premesso, venendo alla fattispecie in esame, l'opposizione proposta è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Innanzitutto, deve ritenersi provata, in quanto non contestata dall'opponente, la fornitura da parte dell'opposta e su incarico della di 14 portoni blindati e quindi la sussistenza del credito Pt_1 indicato nella fattura n. 6 del 6.7.2022 pari ad € 4.786,40 e limitatamente al quale, già all'esito della prima udienza, con provvedimento del 24.4.2024, questo Giudice ha riconosciuto e concesso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto.
3. Dalle difese svolte dalla società opponente si desume la contestazione della propria qualità di committente in relazione alle ulteriori prestazioni dedotte dalla opposta. In particolare, secondo la ricostruzione fattuale della il rapporto contrattuale (ove non investito da vicende Parte_1 risolutorie) sarebbe ripassato – semmai e al più – tra la controparte e il socio (in Controparte_2 proprio).
4 A tal riguardo, assume rilevo dirimente il documento, depositato in atti, denominato “offerta n. 85” del 30.9.2021, il quale risulta effettivamente sottoscritto da in proprio, senza Controparte_2 alcuna spendita della qualità di organo della società, di altro potere rappresentativo né essendo allegate dall'attore sostanziale circostanze da cui desumersi una rappresentanza tacita o apparente.
Ne discende la totale estraneità della società ingiunta al rapporto contrattuale instaurato ed intercorrente, per effetto della ridetta offerta, tra le parti del presente giudizio, ovvero tra
[...] ed con la conseguenza che la società opponente non è soggetto CP_1 Controparte_2 passivo del rapporto obbligatorio.
Del resto, la stessa società opposta indica, sin dal ricorso, la “richiesta e accettazione” quali atti riferibili a , senza addurre ragioni per riferire gli effetti giuridici pretesi alla Controparte_2 Parte_1
Si osserva, inoltre, come rapporti contrattuali analoghi sorsero con l'altro socio della opponente,
[...]
, sempre in proprio. Persona_1
Tali rilievi consentono di superare ogni ipotetica rilevanza della condotta eventualmente tenuta dalla opponente prima del giudizio non mancandosi, però, di evidenziare come gli estratti autentici delle scritture obbligatorie a fini fiscali – in particolare registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dall'art. 22 DPR 633/1972 - diverse dunque da quelle indicati dagli artt. 2214 ss. c.c., non godano dell'efficacia probatoria tra imprenditori (se regolarmente tenute) prevista dall'art. 2710 c.c. potendo, semmai, rilevare la distinta annotazione con efficacia ricognitiva di chi se ne sia avvalso
(Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935).
La questione della titolarità attiva e passiva del diritto fatto valere in giudizio, come ben noto, attiene al merito della causa riguardando la fondatezza della domanda e può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice. Invero, si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente titolare e se che sia convento sia il soggetto obbligato. Trattasi, quindi, di un condizioni dell'azione, che possono essere contrastate con delle mere difese – come nel caso di specie - ossia con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c. potendo pure svolgersi un rilievo officioso della relativa questione (Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
4. Consegue, quindi, come debba accogliersi parzialmente l'opposizione, con revoca del decreto opposto e con pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento della somma non contestata di
€ 4.782,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 6.7.2022, data di emissione della fattura, non essendo state proposte contestazioni in punto di termine per l'adempimento.
5. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e dell'accertamento della debenza in favore dell'opposta della minor somma di € 4.782,40, le spese di lite devono essere poste a carico di parte
5 opponente e liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii., secondo il criterio del c.d.
“decisum” (Cfr. Cass., Sez. II, Sent. n. 197 del 9/1/2020), ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando, in accoglimento parziale della proposta opposizione:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 all'esito del procedimento R.G.N. 854/2023;
- CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 4.782,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs.
231/2002 dal 6.7.2022 sino a soddisfo;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%), come per legge.
Così deciso in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 12.3.2025, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Avezzano, Via Garibaldi n. 148, rappresentata e difesa dall'Avv. Liberato Taglieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Cesare Battisti n. 101
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Avezzano, Via S. Antonio snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Irti , giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in via digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONVENUTA- OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Appalto - Compravendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c. e, segnatamente:
- parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente
a) accertare e dichiarare che il credito oggetto di ingiunzione non è certo, né liquido né esigibile per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 23-25.9.2023 in quanto emesso in difetto dei requisiti di legge;
nel merito b) accertare e dichiarare come non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni già esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
1 353/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 23-25.9.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
- parte convenuta opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale 1. rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 notificato in pari data, e condannando al Pt_1 pagamento di tutto quanto dovuto, oltre interessi di mora commerciali, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
2. In subordine, condannare l pagamento di quanto dovuto sulla scorta Pt_1 delle risultanze istruttorie. Con riserva di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti, per sorte e interessi. Sempre con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 6.11.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 e notificato in pari data, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €16.787,20, oltre interessi di mora come da domanda e spese del giudizio monitorio in favore della società per avere quest'ultima provveduto Controparte_1 alla realizzazione di arredi in legno su misura, commissionati da , socio della Controparte_2
per l'allestimento di un appartamento sito in Avezzano, alla via Garibaldi 148, nonché Parte_1 per la realizzazione di 14 portoni blindati montati e mai contestati dalla società odierna opponente.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente deduceva, in sintesi, che:
- all'epoca dei fatti la era proprietaria di alcune unità immobiliari site in Avezzano, Parte_1 via Garibaldi n. 148 e, su tale presupposto, venivano assegnati ai soci, Ing. e Persona_1
Ing. , due degli immobili di proprietà della stessa;
Controparte_2
- i soci, quali assegnatari dei detti immobili, prendevano contatti con la società opposta per valutare la possibilità di procedere alla realizzazione di arredamento su misura per completare gli interni dei ridetti appartamenti;
- per quel che qui interessa, la società opposta ha provveduto a redigere la proposta n. 85 del
30.9.2021 intestata all'Ing. la quale, sebbene firmata dal , non è Controparte_2 CP_2 stata controfirmata per accettazione dalla società proponente, con la conseguenza che il contratto tra le parti non si è mai perfezionato, tanto che nessun acconto è stato versato dal committente, né le parti hanno mai concordato modalità e tempi di esecuzione e consegna dei lavori;
- a distanza di oltre un anno dalla proposta su richiamata, infatti, l'Ing. si è visto costretto CP_2
a rivolgersi ad altra società del settore per la realizzazione dei medesi lavori richiesti alla società opposta;
2 - nessuna contestazione è svolta con riguardo alla fattura n. 6/2022 dell'importo di € 4.782,40, con impegno al pagamento.
In considerazioni di tali argomenti l'opponente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
B. Si è tempestivamente costituita in giudizio la deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- la proposta di cui si discute - ovvero l'offerta n. 85 del 30.9.2021 - sarebbe stata formulata esplicitamente e trasfusa in forma scritta dalla società opposta, poiché redatta di concerto con il cliente e contenente tutti gli elementi essenziali del contratto quali l'oggetto, il prezzo e le condizioni contrattuali, vincolando le parti (proponente e committente) al momento della sottoscrizione per accettazione operata dallo stesso committente;
- in considerazione del fatto che la società opponente gli aveva già commissionato altri lavori e della fiducia riposta nella cliente, l'opposta ha ritenuto di poter avviare la produzione anche senza il versamento di alcun acconto, richiesto poi, senza esito, una volta terminata la realizzazione delle opere e prima di iniziare il montaggio, come risulta dalla fattura di acconto n. 36/2021 del
12.10.2021 di complessivi € 5.490,00;
- in data 22.9.2022 è stata emessa, a saldo, l'ulteriore fattura n. 16/2022 di € 6.514,80;
- privi di riscontro sono rimasti i solleciti di pagamento inviati all'opponente tra cui l'ultimo del
22.5.2023 recante nuova intimazione di pagamento della merce e di ritiro della stessa, giacente da mesi nel magazzino dell'opposta, con rischio di deperimento;
- nessun rilevo può avere nella vicenda in esame il preventivo redatto da altra società in favore del
; CP_2
- l'opponente neppure ha provveduto al pagamento dell'ulteriore fattura n. 6/2022 del 6/7/2022 ascendente ad € 4.782,40 riferita alla fornitura di 14 portoni blindati regolarmente montati e non contestati;
- sotto il profilo del quantum richiesto, nessuna specifica contestazione sarebbe stata avanzata dall'opponente.
Ha, dunque, concluso per il rigetto della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto in forza delle risultanze istruttorie.
C. Con ordinanza del 24.4.2024 è stata concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n. 353/2023, limitatamente alla minor somma, non contestata dall'opponente, di € 4.782,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora come da ingiunzione e, risultando la causa, documentalmente istruita, matura per la decisine, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione al 12.3.2025, sostituendo l'udienza stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 189 c.p.c.
3 All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione a decreto ingiuntivo instauri un ordinario giudizio di cognizione (piena), caratterizzato dalla peculiarità che le parti assumono un ruolo “invertito” solamente dal punto di vista formale. In sostanza, l'opposizione non introduce “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (Cfr. Cass.
SS.UU. n. 927/2022).
Come ogni giudizio a cognizione piena, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda. L'opposizione, dunque, non è rimedio impugnatorio.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente (convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, comma 2, c.c.).
2. Tanto premesso, venendo alla fattispecie in esame, l'opposizione proposta è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Innanzitutto, deve ritenersi provata, in quanto non contestata dall'opponente, la fornitura da parte dell'opposta e su incarico della di 14 portoni blindati e quindi la sussistenza del credito Pt_1 indicato nella fattura n. 6 del 6.7.2022 pari ad € 4.786,40 e limitatamente al quale, già all'esito della prima udienza, con provvedimento del 24.4.2024, questo Giudice ha riconosciuto e concesso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto.
3. Dalle difese svolte dalla società opponente si desume la contestazione della propria qualità di committente in relazione alle ulteriori prestazioni dedotte dalla opposta. In particolare, secondo la ricostruzione fattuale della il rapporto contrattuale (ove non investito da vicende Parte_1 risolutorie) sarebbe ripassato – semmai e al più – tra la controparte e il socio (in Controparte_2 proprio).
4 A tal riguardo, assume rilevo dirimente il documento, depositato in atti, denominato “offerta n. 85” del 30.9.2021, il quale risulta effettivamente sottoscritto da in proprio, senza Controparte_2 alcuna spendita della qualità di organo della società, di altro potere rappresentativo né essendo allegate dall'attore sostanziale circostanze da cui desumersi una rappresentanza tacita o apparente.
Ne discende la totale estraneità della società ingiunta al rapporto contrattuale instaurato ed intercorrente, per effetto della ridetta offerta, tra le parti del presente giudizio, ovvero tra
[...] ed con la conseguenza che la società opponente non è soggetto CP_1 Controparte_2 passivo del rapporto obbligatorio.
Del resto, la stessa società opposta indica, sin dal ricorso, la “richiesta e accettazione” quali atti riferibili a , senza addurre ragioni per riferire gli effetti giuridici pretesi alla Controparte_2 Parte_1
Si osserva, inoltre, come rapporti contrattuali analoghi sorsero con l'altro socio della opponente,
[...]
, sempre in proprio. Persona_1
Tali rilievi consentono di superare ogni ipotetica rilevanza della condotta eventualmente tenuta dalla opponente prima del giudizio non mancandosi, però, di evidenziare come gli estratti autentici delle scritture obbligatorie a fini fiscali – in particolare registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dall'art. 22 DPR 633/1972 - diverse dunque da quelle indicati dagli artt. 2214 ss. c.c., non godano dell'efficacia probatoria tra imprenditori (se regolarmente tenute) prevista dall'art. 2710 c.c. potendo, semmai, rilevare la distinta annotazione con efficacia ricognitiva di chi se ne sia avvalso
(Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935).
La questione della titolarità attiva e passiva del diritto fatto valere in giudizio, come ben noto, attiene al merito della causa riguardando la fondatezza della domanda e può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice. Invero, si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente titolare e se che sia convento sia il soggetto obbligato. Trattasi, quindi, di un condizioni dell'azione, che possono essere contrastate con delle mere difese – come nel caso di specie - ossia con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c. potendo pure svolgersi un rilievo officioso della relativa questione (Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
4. Consegue, quindi, come debba accogliersi parzialmente l'opposizione, con revoca del decreto opposto e con pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento della somma non contestata di
€ 4.782,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 6.7.2022, data di emissione della fattura, non essendo state proposte contestazioni in punto di termine per l'adempimento.
5. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e dell'accertamento della debenza in favore dell'opposta della minor somma di € 4.782,40, le spese di lite devono essere poste a carico di parte
5 opponente e liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii., secondo il criterio del c.d.
“decisum” (Cfr. Cass., Sez. II, Sent. n. 197 del 9/1/2020), ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando, in accoglimento parziale della proposta opposizione:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 all'esito del procedimento R.G.N. 854/2023;
- CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 4.782,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs.
231/2002 dal 6.7.2022 sino a soddisfo;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%), come per legge.
Così deciso in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6