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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1705/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE Verbale di udienza Il giorno 5 Novembre 2025, alle 10:30 all'udienza ex art. 127 bis cpc mediante collegamento da remoto sono comparsi: Per l'appellante l'avv. C. Iannielli Per l'appellato già contumace nessuno compare
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'avvocato si riporta ai propri atti ed alle conclusioni di cui all'atto di appello nonchè alla nota conclusiva depositata in pct in data 31.10.2025 e rinunzia ad assistere alla lettura del dispositivo e della TEa il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Iolanda Golia, pronunzia la seguente S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1705/2021 r.g.a.c.
(c.f.: ), rappr.to e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
l For Prato, Via Ferrucci n. 33
- Appellante-
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 llato contumace-
OGGETTO: appello avverso TEa n. 673/2020 del Giudice di Pace di Pisa CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO Con atto ha convenuto in Parte_1 giudizio il o appello avverso Controparte_1 la TE , pur accogliendo nel merito la domanda proposta e dunque riconoscendo il risarcimento dei danni patiti a
1 seguito del sinistro verificatosi in data 8.2.2015, non liquidava le spese mediche accertate dal ctu, ad eccezione di quelle relative alla radiografia al radiche cervicale. L'appellante si duole della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui in TEa ha affermato ““Per quanto riguarda le spese mediche, che sarebbero state riconosciute congrue dal CTU laddove i documenti fossero fiscalmente regolari (mancanti nel presente giudizio), e quindi ove effettivamente sostenute, non vi è prova concreta che tali spese siano state sostenute e pertanto non possono essere riconosciute, ad eccezione della ricevuta fiscale per la radiografia al rachide cervicale di € 45,00”. In particolare l'appellante eccepisce l' idoneità dei documenti prodotti, ancorchè non corredati dalla relativa fattura, essendo quest'ultima rilevante solo a fini fiscali e non necessaria alla dimostrazione dell'effettività delle prestazioni erogate. In proposito, infatti, l'appellante ha eccepito che “Non è dunque revocabile in dubbio che l'attrice abbia effettivamente fruito delle suddette prestazioni e sia obbligata a pagarne il corrispettivo. Del resto, come spesso accade nella prassi, la mancata emissione delle fatture potrebbe essere dipesa dal fatto che i professionisti che hanno erogato le prestazioni in oggetto, abbiano concesso una dilazione del relativo pagamento, in attesa della liquidazione da parte del Giudice. Ciò non significherebbe che il danneggiato non sia obbligato al pagamento delle prestazioni e non abbia pertanto diritto al relativo risarcimento, posto che la necessità di tali prestazioni e il debito maturato in relazione al loro corrispettivo, sono diretta conseguenza del sinistro”. Tale essendo l'unico motivo di impugnazione, l'appello è da respingere. L'appellante in tegno delle spese mediche ha versato in atti: Notula di € 75,00 Dott.ssa per visita specialistica;
Notula di € 400,00 Studio medico Per_1
Gabaglio per 1 assaggi e per 10 sedute laserterapia;
Notula di € 766,00 Dott. Gabaglio per viste specialistiche e relazione peritale;
Ricevuta di € 45,00 studio radiologico Busoni per Rx rachide cervicale. Ebbene le predetti voci di spese sono state ritenute in sede di ctu espletata in primo grado congrue e pertinenti e, tuttavia, le mere notule non sono da sole idonee a dimostrare pienamente l'esborso per l'importo corrispondente, a differenza della ricevuta fiscale. Invero, in maniera condivisibile, ciò a cui ha dato rilievo il Giudice di pace non è tanto la regolarità fiscale del documento quanto la sua idoneità a fornire la prova di una spesa effettivamente sostenuta. La mera notula, in assenza di ulteriori prove, non è da sola in grado di dimostrare la stessa con la conseguenza che non può essere riconosciuto l'importo corrispondente a titolo di risarcimento danni. Questo Giudice è ben consapevole dell'esistenza di un orientamento di legittimità che ammette la liquidazione da parte del giudice del danno consistito nelle erogazioni di spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2010, n. 712, Rv. 611107-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 1 dicembre 1999, n. 13358, Rv. 531712-01) e tuttavia si tratta di principio enunciato, in passato, con esclusivo riferimento "a lesioni personali di devastante entità", esteso a tutte quelle che abbiano determinato postumi che superino la soglia legislativamente stabilita - della "micropermanenza", ancorandola, così, ad un dato normativo certo, piuttosto che a quello di una (non meglio precisata) natura "devastante" delle conseguenze lesive del sinistro. E' evidente che tali coordinate ermeneutiche non si applicano nel caso di specie in cui all'odierna appellante all'esito della CTU espletata è stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 1%.
2 Neppure applicabile al caso di specie è la giurisprudenza richiamata dall'appellante secondo cui “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata.Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio. Invero, la locuzione “perdita subita” con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente non fa riferimento ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, “bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato” (cfr. Cass. n. 22826/2010).” La non necessità di documenti fiscali ai fini del riconoscimento della spese che si assumono sostenute è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie in cui l'an della prestazione non era contestata o comunque in altro modo provata. Nel caso di specie,la circostanza per cui il ctu dia atto nella relazione che l'iter clinico abbia previsto cure mediche e fisiche oltre che controlli specialistici (neurologo) e strumentali (rx, ecografia, RM) non appare rilevante ai fini della dimostrazione dell'an dell'erogazione della prestazione, trattandosi comunque di un'affermazione fondata sulle dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato e la TEa di primo grado confermata. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza dell'appellante e della contumacia dell'appellato si dichiarano irripetibili, restando a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA l'appello; DICHIARA le spese irripetibili. E' verbale.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.
Il Giudice (dott. Iolanda Golia)
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Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE Verbale di udienza Il giorno 5 Novembre 2025, alle 10:30 all'udienza ex art. 127 bis cpc mediante collegamento da remoto sono comparsi: Per l'appellante l'avv. C. Iannielli Per l'appellato già contumace nessuno compare
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'avvocato si riporta ai propri atti ed alle conclusioni di cui all'atto di appello nonchè alla nota conclusiva depositata in pct in data 31.10.2025 e rinunzia ad assistere alla lettura del dispositivo e della TEa il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Iolanda Golia, pronunzia la seguente S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1705/2021 r.g.a.c.
(c.f.: ), rappr.to e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
l For Prato, Via Ferrucci n. 33
- Appellante-
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 llato contumace-
OGGETTO: appello avverso TEa n. 673/2020 del Giudice di Pace di Pisa CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO Con atto ha convenuto in Parte_1 giudizio il o appello avverso Controparte_1 la TE , pur accogliendo nel merito la domanda proposta e dunque riconoscendo il risarcimento dei danni patiti a
1 seguito del sinistro verificatosi in data 8.2.2015, non liquidava le spese mediche accertate dal ctu, ad eccezione di quelle relative alla radiografia al radiche cervicale. L'appellante si duole della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui in TEa ha affermato ““Per quanto riguarda le spese mediche, che sarebbero state riconosciute congrue dal CTU laddove i documenti fossero fiscalmente regolari (mancanti nel presente giudizio), e quindi ove effettivamente sostenute, non vi è prova concreta che tali spese siano state sostenute e pertanto non possono essere riconosciute, ad eccezione della ricevuta fiscale per la radiografia al rachide cervicale di € 45,00”. In particolare l'appellante eccepisce l' idoneità dei documenti prodotti, ancorchè non corredati dalla relativa fattura, essendo quest'ultima rilevante solo a fini fiscali e non necessaria alla dimostrazione dell'effettività delle prestazioni erogate. In proposito, infatti, l'appellante ha eccepito che “Non è dunque revocabile in dubbio che l'attrice abbia effettivamente fruito delle suddette prestazioni e sia obbligata a pagarne il corrispettivo. Del resto, come spesso accade nella prassi, la mancata emissione delle fatture potrebbe essere dipesa dal fatto che i professionisti che hanno erogato le prestazioni in oggetto, abbiano concesso una dilazione del relativo pagamento, in attesa della liquidazione da parte del Giudice. Ciò non significherebbe che il danneggiato non sia obbligato al pagamento delle prestazioni e non abbia pertanto diritto al relativo risarcimento, posto che la necessità di tali prestazioni e il debito maturato in relazione al loro corrispettivo, sono diretta conseguenza del sinistro”. Tale essendo l'unico motivo di impugnazione, l'appello è da respingere. L'appellante in tegno delle spese mediche ha versato in atti: Notula di € 75,00 Dott.ssa per visita specialistica;
Notula di € 400,00 Studio medico Per_1
Gabaglio per 1 assaggi e per 10 sedute laserterapia;
Notula di € 766,00 Dott. Gabaglio per viste specialistiche e relazione peritale;
Ricevuta di € 45,00 studio radiologico Busoni per Rx rachide cervicale. Ebbene le predetti voci di spese sono state ritenute in sede di ctu espletata in primo grado congrue e pertinenti e, tuttavia, le mere notule non sono da sole idonee a dimostrare pienamente l'esborso per l'importo corrispondente, a differenza della ricevuta fiscale. Invero, in maniera condivisibile, ciò a cui ha dato rilievo il Giudice di pace non è tanto la regolarità fiscale del documento quanto la sua idoneità a fornire la prova di una spesa effettivamente sostenuta. La mera notula, in assenza di ulteriori prove, non è da sola in grado di dimostrare la stessa con la conseguenza che non può essere riconosciuto l'importo corrispondente a titolo di risarcimento danni. Questo Giudice è ben consapevole dell'esistenza di un orientamento di legittimità che ammette la liquidazione da parte del giudice del danno consistito nelle erogazioni di spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2010, n. 712, Rv. 611107-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 1 dicembre 1999, n. 13358, Rv. 531712-01) e tuttavia si tratta di principio enunciato, in passato, con esclusivo riferimento "a lesioni personali di devastante entità", esteso a tutte quelle che abbiano determinato postumi che superino la soglia legislativamente stabilita - della "micropermanenza", ancorandola, così, ad un dato normativo certo, piuttosto che a quello di una (non meglio precisata) natura "devastante" delle conseguenze lesive del sinistro. E' evidente che tali coordinate ermeneutiche non si applicano nel caso di specie in cui all'odierna appellante all'esito della CTU espletata è stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 1%.
2 Neppure applicabile al caso di specie è la giurisprudenza richiamata dall'appellante secondo cui “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata.Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio. Invero, la locuzione “perdita subita” con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente non fa riferimento ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, “bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato” (cfr. Cass. n. 22826/2010).” La non necessità di documenti fiscali ai fini del riconoscimento della spese che si assumono sostenute è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie in cui l'an della prestazione non era contestata o comunque in altro modo provata. Nel caso di specie,la circostanza per cui il ctu dia atto nella relazione che l'iter clinico abbia previsto cure mediche e fisiche oltre che controlli specialistici (neurologo) e strumentali (rx, ecografia, RM) non appare rilevante ai fini della dimostrazione dell'an dell'erogazione della prestazione, trattandosi comunque di un'affermazione fondata sulle dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato e la TEa di primo grado confermata. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza dell'appellante e della contumacia dell'appellato si dichiarano irripetibili, restando a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA l'appello; DICHIARA le spese irripetibili. E' verbale.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.
Il Giudice (dott. Iolanda Golia)
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