Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10060/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 10060/2024
r.g.a.c.
TRA
avv. Maria Pisaniello (c.f. ) e avv. SA PE (C.F. C.F._1
) con studio in Napoli alla Via Amato di Montecassino n. C.F._2
7 quali procuratrici di se stesse domiciliate nel loro studio in Napoli alla Via Amato di Montecassino, 7, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunica- zioni e notificazioni ex artt 133,134 e 176 II comma cod.proc.civ. a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi PEC: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTI
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
Mario Minichini n. 5 RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale Conclusioni: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli avv.ti Maria Pisaniello ed SA PE adivano il Tribunale per vedersi corri- spondere il pagamento dei compensi spettanti per l'attività professionale espleta- ta a vantaggio di . I ricorrenti difensori ricostruivano i rapporti Controparte_1 intercorsi con il resistente deducendo: di aver svolto attività stragiudiziale e suc- cessivamente, sempre in relazione alla medesima vicenda, giudiziale nella proce- dura esecutiva immobiliare iniziata su impulso della Parte_1 per un credito azionato pari ad E.97.000,00; che con successivo mandato, dell' 01.07.22, il sig. , aveva conferito agli avv.ti Maria Pisaniello Controparte_1
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Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza il resistente non si costitui- va. All'udienza del 20.3.2025 la causa, all'esito della discussione, è stata rimessa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del cliente all'obbligo di pagamen- to del giusto compenso per l'opera professionale svolta ed hanno chiesto, quindi, l'accertamento del credito e la liquidazione delle proprie competenze professio- nali. L'attività professionale svolta dagli avv.ti Maria Pisaniello ed SA PE e il con- ferimento del mandato risultano documentate dalla produzione degli atti di causa, sono stati depositati i mandati “ad litem” datati 27.06.2022 e 01.07,2022 conferiti dal per l'assistenza e la difesa nelle controversie giudiziali aventi ad CP_1 oggetto la procedura esecutiva immobiliare intentata da e l'opposizione Pt_2
a decreto ingiuntivo Rg n. 27060/21, ad istanza . Controparte_2
Lo svolgimento diligente degli incarichi risulta poi provato dalla produzione de- gli atti dei due giudizi sopra indicati, dalla quale emerge che i difensori odierni ricorrenti sono subentrati al precedente legale sostituendolo e svolgendo le attivi- tà difensive successive. Delineata la durata dell'attività professionale effettivamente svolta dalle odierni ricorrenti, occorre soffermarsi sul criterio da utilizzare ai fini della liquidazione delle competenze. Le istanti hanno dedotto con riferimento al primo incarico inerente la posizione della che “dal conferimento dell'incarico e sino alla costituzione in Pt_2 giudizio hanno intrattenuto una serie di incontri, telefonate, scambio di mail e pec con il custode giudiziario e professionista delegato, avv. Giovanni Gravina di Ramacca, con l'aggiudicatario dell'immobile, dott. , (incontra- Persona_1 to di persona presso lo studio del suo legale, avv. Ruotolo, sito in Napoli via Largo Alessandro Lala 31 con il quale abbiamo avuto un incontro in data 11 lu- glio anche alla presenza dell'aggiudicatario dott. ), con l'avv. Persona_1
Ferdinando Romano (precedente legale del sig. ) al fine di valutare CP_1 possibilità conciliative che non si sono poi concretizzate e pertanto, in data 27.03.23, si costituivano nel detto procedimento immobiliare previa istanza di vi- sibilità del procedimento esecutivo”. Per le già menzionate attività stragiudiziali svolte hanno richiesto un autonomo compenso, rispetto a quello maturato e richiesto per la successiva attività giudi- ziale. Sul punto la Cassazione ha precisato che “le spese legali stragiudiziali sono do- vute dal cliente all'avvocato anche se questi abbia successivamente prestato la
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sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e com- plementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento”. Dalle conversazioni whatsapp prodotte emerge che l'attività svolta è stata fina- lizzata ad evitare la prosecuzione del giudizio esecutivo già in fase avanzata e nella quale era costituito per il un altro difensore, pertanto, essa (atti- CP_1 vità) può senz'altro essere tenuta distinta dalle successive prestazioni rese in sede giudiziale che sono state svolte solo dopo il naufragare delle trattative e in conse- guenza della revoca del mandato al precedente digfensore.
In merito alla quantificazione dei compensi gli avv.ti Maria Pisaniello ed SA PE hanno applicato i valori minimi delle tabelle vigenti al momento della con- clusione dei due incarichi ed hanno richiesto la liquidazione dei seguenti importi: A) per il procedimento immobiliare secondo i parametri previsti per le cause di valore – scaglione da 52.000-260.000 (di bassa complessità): - per la fase in- troduttiva valore minimo € 717.00 ; - per la fase di trattazione valore minimo
€. 491,00;
B) per l'assistenza stragiudiziale prevista per l'affare da 52.001 a 26.000.00 (va- lore minimo): compenso tabellare € 2.268,00; C) per la causa avente RG 27062021 valore causa da 26.000,00 a 52.000,00
- fase studio controversia, valore minimo € 851,00; fase introduttiva di giudi- zio, valore minimo € 602,00; fase istruttoria e di trattazione, valore minimo € 903,00; fase decisionale, valore minimo € 1.453,00.
L'importo complessivo di € 8.712,86 (da cui andrà detratto l'acconto di € 1.000) può essere liquidato nella misura richiesta, corrispondendo ai valori tabellari e ri- sultando proporzionato all'opera svolta nell'interesse del cliente. In conclusione, detraendo l'acconto, ricevuto va condannato a corrispondere Controparte_1 agli avv.ti Maria Pisaniello ed SA PE il residuo importo di € 7.712,86.
Relativamente alla decorrenza degli interessi la Corte di Cassazione, con senten- za n.24481/2022, ha affermato “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il paga- mento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.1284 cod.civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ov- vero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successi- va data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giu- dice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”. Nel caso di specie la lettera raccomandata di messa in mora del 19.11.2023 non è stata reca- pitata al destinatario in quanto “sconosciuto” e non vi è prova del perfezionamen- to della notifica;
pertanto, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenuto conto del valore e della non complessità della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli avv.ti Maria Pisaniello ed SA PE nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Accoglie la domanda proposta e, per le ragioni indicate in motivazione, di- chiara spettante agli avv.ti Maria Pisaniello ed SA PE il compenso professio- nale per l'opera prestata in favore di per la causale di cui alla Controparte_1 domanda;
2) Conseguentemente, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
Maria Pisaniello ed SA PE della somma di € 7.712,86, oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al soddisfo, spese generali al 15%, CPA e IVA ed € per spese vive nonché le spese sostenute per la negoziazione assistita.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
ed SA PE, in solido, che si liquidano ex D.M. 55/2014, per il Parte_3 presente giudizio, in applicazione di parametri minimi, in € 1700 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15% ed € 264,00 per spese.
Così deciso in Napoli, il 1.4.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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