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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ER, Presidente
EO OL, OR
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2361/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Comune di Ladispoli - Piazza Giovanni Falcone N. 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 669 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2617 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 03 maggio 2023 al difensore della società Resistente_1 S.r.l., il Comune di Ladispoli impugna la sentenza n.323/19/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il giorno 14/12/2022 e depositata il giorno 10/01/2023.
Nel giudizio di prime cure la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.2617 avente per oggetto l'IMU dell'anno 2016 per €.8.349,00 e l'avviso di accertamento n.669 avente per oggetto la TASI dell'anno 2016 per complessivi €.1.327,00.
La ricorrente contestava tali avvisi eccependone l'erroneità attesa l'eccessiva valutazione effettuata dall'Ente impositore in quanto tali terreni dovevano considerarsi agricoli.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ladispoli sostenendo la legittimità della pretesa in quanto i terreni per i quali venivano chiesti i tributi erano stati riqualificati con PRG del Comune da agricoli in edificabili e che tale modifica era stata comunicata alla società contribuente.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano parzialmente il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “In merito ai valori catastali adottabili nel caso di variazioni del
PRG da parte dei Comuni che non siano ancora divenuti definitivi per mancata conferma degli Organi regionali, la costante giurisprudenza della corte di cassazione ha affermato che in attesa della conclusione dell'iter approvativo da parte degli organi regionali, i terreni acquistano, comunque, una maggior valore di mercato rispetto a quelli non ricompresi nel PRG, trattandosi di potenziale edificabilità dei terreni stessi che assumono maggior valore rispetto a quelli agricoli. Tuttavia la stessa giurisprudenza afferma che in tali evenienze il valore non può essere determinato in base quelli dei terreni già definitivamente dichiarati edificabili, ma è necessario eseguire un distinguo e attribuire un valore che ,pur tenendo conto della potenziale edificabilità del terreno e, quindi, del suo potenziale maggiore valore commerciale, i Comuni devono attribuite a detti terreni, in itinere di essere dichiarati definitivamente edificabili, un valore mediano che tenga conto della situazione non definitiva che, quindi, potrebbe anche essere modificata (confronta per tutte sent. cass.
24122/17 e successive conformi).
Poiché il Comune appare del tutto irremovibile sul punto, nonostante le censure mosse dalla ricorrente, questo giudicante ritiene opportuno determinare motu proprio il valore mediano che, nel caso di specie, può essere individuato nel valore di euro 12,50 al mq determinato sia dalla perizia di parte sia dalla delibera del
Comune n. 7/2016 e non contestata da ambedue le parti.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto determinando il valore commerciale del terreno in euro 12,50 al mq.
In merito alle altre censure di legittimità si osserva che, riunite tutte sotto il medesimo profilo di inidoneità dell'accertamento per vizi di stesura, esse possono essere tutte respinte in virtù della circostanza che, trattandosi di casi di annullabilità, la proposizione del ricorso sana tutti i vizi sollevati.”.
Il Comune di Ladispoli impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1. Errores in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs 504/1992, delle norme e della zonizzazione di Prg e dei valori attribuiti con la delibera nr. 7 del 2016. Difetto dei presupposti e di Istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.
2 In subordine e in via meramente cautelativa. Regolarità della notifica degli avvisi di accertamento in esame.
3. Legittimità della pretesa tributaria dell'Amministrazione comunale di Ladispoli con riferimento al valore edificabile dell'area.
4. Infondatezza dei motivi circa il valore venale attribuito in un accordo transattivo del 2011.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 03 maggio 2023.
In data 18 luglio 2025 si costituisce in giudizio l'appellata Resistente_1 S.r.l. eccependo l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di appello, l'incoerenza del Comune rispetto ad una transazione dell'anno 2011, la carenza di diligenza e correttezza dell'ente impositore l'inapplicabilità delle sanzioni e della TARI. Precisa inoltre che per altri proprietari di altre aree limitrofe vi sono stati dei pronunciamenti favorevoli ai contribuenti e contrari all'ente impositore. Conclude l'appellata con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
In data 28 luglio 2025 l'appellante deposita memoria illustrativa insistendo sulle ragioni di accoglimento dell'appello.
In data 27 agosto 2025 l'appellata Resistente_1 S.r.l. deposita memoria illustrativa insistendo sul rigetto dell'appello.
La causa viene trattata il giorno 10 settembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che in base al combinato disposto degli artt. 58 (vigente ratione temporis)
e 61 del D. Lgs. 546/1992 è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche se non sussiste l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado. Tale principio
è costante nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n.8089 del 21/03/2023) in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs.546/1992, i quali “allargano” i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c.. Difatti nel codice del processo tributario, la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.lgs. 546/92 il quale prevede espressamente che in sede di a di appello “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” mentre l'art. 61 del citato D.lgs. 546/92 dispone che “Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”. Pertanto, la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa laddove la stessa sia effettuata oltre il termine previsto dall'art. 32, comma
1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1.
Ancora in via preliminare, nonostante la modifica introdotta all'art.58 dal D.Lgs. n.220/2023, la Corte ritiene che la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti sia ammissibile. Sul punto difatti si è recentemente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.36/2025 depositata il 26 marzo 2025 statuendo l'incostituzionalità sul divieto di produzione di nuovi documenti in appello ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo alla entrata in vigore (4 gennaio 2024) delle modifiche all'art.58 introdotte dal
D.Lgs n.220/2023 anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato dopo tale data.
Essendo stato il giudizio di primo grado pacificamente instaurato prima del 05 gennaio 2024 (n.RGR n.
2913/2022 del 16/03/2022) sono senz'altro ammissibili i nuovi documenti depositati dall'appellante.
Nel caso di specie è quindi ammissibile la produzione in giudizio del certificato di attribuzione dei valori del
Comune di Ladispoli del 04 settembre 2019 ancorché già nella disponibilità dell'appellante nel giudizio di prime cure.
Con il primo motivo di appello è stato eccepito l'errore in iudicando della sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs 504/1992, delle norme e della zonizzazione di PRG
e dei valori attribuiti con la delibera nr. 7 del 2016 nonché il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Come correttamente eccepito dall'appellante i primi Giudici hanno ritenuto “opportuno determinare motu proprio il valore mediano che, nel caso di specie, può essere individuato nel valore di euro 12,50 al mq determinato sia dalla perizia di parte sia dalla delibera del Comune n. 7/2016 e non contestata da ambedue le parti” giungendo così alla determinazione del valore commerciale del terreno in €.12,50 al mq.
Sul punto bisogna osservare che nel giudizio di prime cure non risulta depositata alcuna perizia. Difatti la società Resistente_1 S.r.l. pur indicando al n.7 della propria produzione una relazione tecnica, di fatto non la producevano in giudizio (neanche con altro numero di allegato tanto è vero che l'allegato n.7 risulta essere un altro documento ed in particolare la PEC dell'Ente di risposta alla mediazione prevista dal'art.17bis.
Né invero la relazione tecnica risulta depositata nel presente grado di giudizio mentre risulta depositata (già nel giudizio di prime cure) la delibera della Giunta Comunale n.7 del 21 gennaio 2016 (documento n.11 della produzione dell'Ente nel giudizio di prime cure).
Ebbene, con la delibera citata viene indicato il valore al mq in €.41,25 e non in €.12,50 in quanto il terreno in questione ricade nella zona B1 (valore al mq €.41,25) e non nella zona G3 (valore al mq. €.12,50). Sul punto occorre osservare che non vi è contestazione sul fatto che i terreni in questione ricadano nella zona B1.
In ordine alla valutazione questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, che al contrario si condivide pienamente, la quale ha chiaramente affermato che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini Ici/Imu, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento, in quanto trattasi di fonti presuntive, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi ragionevolmente corretti. In particolare, sul punto specifico, Cass. n. 24589/2023.
A fronte di tale valutazione sarebbe stato onere del contribuente provare che il valore indicato dal Comune nel suo atto impositivo fosse effettivamente maggiore di quello effettivo di mercato.
In conclusione la società Resistente_1 S.r.l. non ha adempiuto all'onere che grava sulla stessa di dare la prova positiva della non correttezza dei valori individuati dall'Ente e posti a base degli avvisi di accertamento contestati.
La prima eccezione è quindi accolta.
Assorbiti gli altri motivi di appello. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello; condanna la società Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in €.300,00 per il primo grado di giudizio ed in €.400,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 settembre 2025.
Il OR Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ER, Presidente
EO OL, OR
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2361/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Comune di Ladispoli - Piazza Giovanni Falcone N. 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 669 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2617 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 03 maggio 2023 al difensore della società Resistente_1 S.r.l., il Comune di Ladispoli impugna la sentenza n.323/19/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il giorno 14/12/2022 e depositata il giorno 10/01/2023.
Nel giudizio di prime cure la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.2617 avente per oggetto l'IMU dell'anno 2016 per €.8.349,00 e l'avviso di accertamento n.669 avente per oggetto la TASI dell'anno 2016 per complessivi €.1.327,00.
La ricorrente contestava tali avvisi eccependone l'erroneità attesa l'eccessiva valutazione effettuata dall'Ente impositore in quanto tali terreni dovevano considerarsi agricoli.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ladispoli sostenendo la legittimità della pretesa in quanto i terreni per i quali venivano chiesti i tributi erano stati riqualificati con PRG del Comune da agricoli in edificabili e che tale modifica era stata comunicata alla società contribuente.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano parzialmente il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “In merito ai valori catastali adottabili nel caso di variazioni del
PRG da parte dei Comuni che non siano ancora divenuti definitivi per mancata conferma degli Organi regionali, la costante giurisprudenza della corte di cassazione ha affermato che in attesa della conclusione dell'iter approvativo da parte degli organi regionali, i terreni acquistano, comunque, una maggior valore di mercato rispetto a quelli non ricompresi nel PRG, trattandosi di potenziale edificabilità dei terreni stessi che assumono maggior valore rispetto a quelli agricoli. Tuttavia la stessa giurisprudenza afferma che in tali evenienze il valore non può essere determinato in base quelli dei terreni già definitivamente dichiarati edificabili, ma è necessario eseguire un distinguo e attribuire un valore che ,pur tenendo conto della potenziale edificabilità del terreno e, quindi, del suo potenziale maggiore valore commerciale, i Comuni devono attribuite a detti terreni, in itinere di essere dichiarati definitivamente edificabili, un valore mediano che tenga conto della situazione non definitiva che, quindi, potrebbe anche essere modificata (confronta per tutte sent. cass.
24122/17 e successive conformi).
Poiché il Comune appare del tutto irremovibile sul punto, nonostante le censure mosse dalla ricorrente, questo giudicante ritiene opportuno determinare motu proprio il valore mediano che, nel caso di specie, può essere individuato nel valore di euro 12,50 al mq determinato sia dalla perizia di parte sia dalla delibera del
Comune n. 7/2016 e non contestata da ambedue le parti.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto determinando il valore commerciale del terreno in euro 12,50 al mq.
In merito alle altre censure di legittimità si osserva che, riunite tutte sotto il medesimo profilo di inidoneità dell'accertamento per vizi di stesura, esse possono essere tutte respinte in virtù della circostanza che, trattandosi di casi di annullabilità, la proposizione del ricorso sana tutti i vizi sollevati.”.
Il Comune di Ladispoli impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1. Errores in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs 504/1992, delle norme e della zonizzazione di Prg e dei valori attribuiti con la delibera nr. 7 del 2016. Difetto dei presupposti e di Istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.
2 In subordine e in via meramente cautelativa. Regolarità della notifica degli avvisi di accertamento in esame.
3. Legittimità della pretesa tributaria dell'Amministrazione comunale di Ladispoli con riferimento al valore edificabile dell'area.
4. Infondatezza dei motivi circa il valore venale attribuito in un accordo transattivo del 2011.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 03 maggio 2023.
In data 18 luglio 2025 si costituisce in giudizio l'appellata Resistente_1 S.r.l. eccependo l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di appello, l'incoerenza del Comune rispetto ad una transazione dell'anno 2011, la carenza di diligenza e correttezza dell'ente impositore l'inapplicabilità delle sanzioni e della TARI. Precisa inoltre che per altri proprietari di altre aree limitrofe vi sono stati dei pronunciamenti favorevoli ai contribuenti e contrari all'ente impositore. Conclude l'appellata con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
In data 28 luglio 2025 l'appellante deposita memoria illustrativa insistendo sulle ragioni di accoglimento dell'appello.
In data 27 agosto 2025 l'appellata Resistente_1 S.r.l. deposita memoria illustrativa insistendo sul rigetto dell'appello.
La causa viene trattata il giorno 10 settembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che in base al combinato disposto degli artt. 58 (vigente ratione temporis)
e 61 del D. Lgs. 546/1992 è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche se non sussiste l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado. Tale principio
è costante nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n.8089 del 21/03/2023) in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs.546/1992, i quali “allargano” i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c.. Difatti nel codice del processo tributario, la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.lgs. 546/92 il quale prevede espressamente che in sede di a di appello “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” mentre l'art. 61 del citato D.lgs. 546/92 dispone che “Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”. Pertanto, la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa laddove la stessa sia effettuata oltre il termine previsto dall'art. 32, comma
1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1.
Ancora in via preliminare, nonostante la modifica introdotta all'art.58 dal D.Lgs. n.220/2023, la Corte ritiene che la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti sia ammissibile. Sul punto difatti si è recentemente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.36/2025 depositata il 26 marzo 2025 statuendo l'incostituzionalità sul divieto di produzione di nuovi documenti in appello ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo alla entrata in vigore (4 gennaio 2024) delle modifiche all'art.58 introdotte dal
D.Lgs n.220/2023 anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato dopo tale data.
Essendo stato il giudizio di primo grado pacificamente instaurato prima del 05 gennaio 2024 (n.RGR n.
2913/2022 del 16/03/2022) sono senz'altro ammissibili i nuovi documenti depositati dall'appellante.
Nel caso di specie è quindi ammissibile la produzione in giudizio del certificato di attribuzione dei valori del
Comune di Ladispoli del 04 settembre 2019 ancorché già nella disponibilità dell'appellante nel giudizio di prime cure.
Con il primo motivo di appello è stato eccepito l'errore in iudicando della sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs 504/1992, delle norme e della zonizzazione di PRG
e dei valori attribuiti con la delibera nr. 7 del 2016 nonché il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Come correttamente eccepito dall'appellante i primi Giudici hanno ritenuto “opportuno determinare motu proprio il valore mediano che, nel caso di specie, può essere individuato nel valore di euro 12,50 al mq determinato sia dalla perizia di parte sia dalla delibera del Comune n. 7/2016 e non contestata da ambedue le parti” giungendo così alla determinazione del valore commerciale del terreno in €.12,50 al mq.
Sul punto bisogna osservare che nel giudizio di prime cure non risulta depositata alcuna perizia. Difatti la società Resistente_1 S.r.l. pur indicando al n.7 della propria produzione una relazione tecnica, di fatto non la producevano in giudizio (neanche con altro numero di allegato tanto è vero che l'allegato n.7 risulta essere un altro documento ed in particolare la PEC dell'Ente di risposta alla mediazione prevista dal'art.17bis.
Né invero la relazione tecnica risulta depositata nel presente grado di giudizio mentre risulta depositata (già nel giudizio di prime cure) la delibera della Giunta Comunale n.7 del 21 gennaio 2016 (documento n.11 della produzione dell'Ente nel giudizio di prime cure).
Ebbene, con la delibera citata viene indicato il valore al mq in €.41,25 e non in €.12,50 in quanto il terreno in questione ricade nella zona B1 (valore al mq €.41,25) e non nella zona G3 (valore al mq. €.12,50). Sul punto occorre osservare che non vi è contestazione sul fatto che i terreni in questione ricadano nella zona B1.
In ordine alla valutazione questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, che al contrario si condivide pienamente, la quale ha chiaramente affermato che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini Ici/Imu, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento, in quanto trattasi di fonti presuntive, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi ragionevolmente corretti. In particolare, sul punto specifico, Cass. n. 24589/2023.
A fronte di tale valutazione sarebbe stato onere del contribuente provare che il valore indicato dal Comune nel suo atto impositivo fosse effettivamente maggiore di quello effettivo di mercato.
In conclusione la società Resistente_1 S.r.l. non ha adempiuto all'onere che grava sulla stessa di dare la prova positiva della non correttezza dei valori individuati dall'Ente e posti a base degli avvisi di accertamento contestati.
La prima eccezione è quindi accolta.
Assorbiti gli altri motivi di appello. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello; condanna la società Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in €.300,00 per il primo grado di giudizio ed in €.400,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 settembre 2025.
Il OR Il Presidente