Articolo 1 della Legge 16 marzo 1988, n. 91
Versione
24 marzo 1988
Art. 1. 1. Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340 . Sono altresi' fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota al titolo e all'art. 1:
I comunicati relativi alla mancata conversione dei DD. LL.
n. 231/1987 e n. 340/1987 , non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 19 agosto 1987 e n. 240 del 14 ottobre 1987.
Entrata in vigore il 24 marzo 1988