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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa per la modifica delle condizioni di divorzio sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a il 11/08/1973 a NAPOLI (NA) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]M.S. CURIE 7, 81100 CASERTA ITALIA con l'Avv. VARRICCHIO SABRINA presso la quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1 con studio in 80138 NAPOLI, alla VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI 39;
contro
2) Parte_2 nato/a il 29/09/1964 a NAPOLI (NA) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]34, 20154 MILANO ITALIA
e
3) Parte_3 nato/a il 06/12/1994 a NAPOLI (NA) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in V.LE CONCAS CARDINAS 47, GOLFO ARANCI (SS) pagina 1 di 3 entrambe con l'Avv. BUCCHERI SALVATORE presso il quale hanno eletto domicilio telematico pec: Email_2 con studio in 20124 MILANO, alla VIA BERGAMO 12/A;
FATTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 , premesso che il Tribunale di Napoli Parte_1 con sentenza n. 7196/2004 pronunziando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con aveva posto a suo carico per il mantenimento della figlia l'assegno di Parte_2 Pt_3
€ 600,00 mensili, oltre l'80% delle spese mediche e il 70% delle spese scolastiche;
che con decreto del 24.11.2011 il Tribunale di Napoli aveva rideterminato il detto assegno mensile in € 1.050,00 e nel 60% la quota di partecipazione alle spese straordinarie e con successivo decreto del 23.02.2017,
NRG. 1039/2016 il Tribunale di Napoli aveva ridotto il mantenimento ad € 750,00 mensili, esponeva che la figlia il 6 dicembre 2024 avrebbe compiuto 30 anni, aveva terminato gli Pt_3 studi e lavorava, per cui chiedeva modificarsi quest'ultimo decreto e accertare e dichiarare l'estinzione del suo obbligo di mantenimento della figlia e dichiarare che la stessa non ha Pt_3 diritto al mantenimento con decorrenza dalla domanda;
in subordine, chiedeva ridurre il mantenimento della figlia alla somma di € 50.00 mensili o alla diversa somma che il Tribunale ritenesse di giustizia.
Si costituivano e e chiedevano il rigetto della domanda, in quanto Parte_2 Parte_3 infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, premesso che nonostante Pt_3
l'impegno, non avesse ancora raggiunto una indipendenza economica e, premesso che era venuto meno l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per l'altra figlia nata dal secondo matrimonio che aveva determinato la riduzione da 1.050,00 a 750,00 euro dell'assegno di mantenimento in favore della resistente chiedevano aumentarsi l'assegno di Pt_3 mantenimento alla somma di € 950,00 mensili. All'udienza di comparizione personale delle parti celebrata il 14.02.2025 le parti raggiungevano l'accordo alle condizioni che si trascrivono: 1) Il Sig. , al fine aiutare la figlia , Parte_1 Parte_3 di anni 30, a dipendenza economica saldo di qualunque pregressa pretesa a qualsivoglia titolo, verserà la somma di € 750,00 mensili fino al mese di dicembre 2025 compreso direttamente alla figlia Con
a mezzo entro il giorno 25 di ogni mese a partire dal mese in corso. Pt_3
2) La sig.ra e la figlia accettano la proposta Parte_2 Parte_3 del sig. Parte_1
3) naio 2026 dichiara di non aver Parte_3 nulla da pretendere dal padre.”.
Le parti chiedevano procedersi secondo il procedimento a domanda congiunta, fissarsi la successiva udienza sostituita dal deposito di note scritte, rinunciavano al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12, 3co., c.p.c. e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e la rinuncia all'impugnazione della sentenza e accettato la compensazione delle spese con rinuncia e al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13,
pagina 2 di 3 comma 8, della legge professionale forense.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza degli accordi raggiunti all'interesse della figlia maggiorenne e delle stesse parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento Parte_3 delle concordi istanze.
Rilevato che i suddetti accordi non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 7196/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/06/2014 e già modificata dal decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 28/01/2010:
1) Recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 14.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritti
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa per la modifica delle condizioni di divorzio sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a il 11/08/1973 a NAPOLI (NA) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]M.S. CURIE 7, 81100 CASERTA ITALIA con l'Avv. VARRICCHIO SABRINA presso la quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1 con studio in 80138 NAPOLI, alla VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI 39;
contro
2) Parte_2 nato/a il 29/09/1964 a NAPOLI (NA) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]34, 20154 MILANO ITALIA
e
3) Parte_3 nato/a il 06/12/1994 a NAPOLI (NA) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in V.LE CONCAS CARDINAS 47, GOLFO ARANCI (SS) pagina 1 di 3 entrambe con l'Avv. BUCCHERI SALVATORE presso il quale hanno eletto domicilio telematico pec: Email_2 con studio in 20124 MILANO, alla VIA BERGAMO 12/A;
FATTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 , premesso che il Tribunale di Napoli Parte_1 con sentenza n. 7196/2004 pronunziando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con aveva posto a suo carico per il mantenimento della figlia l'assegno di Parte_2 Pt_3
€ 600,00 mensili, oltre l'80% delle spese mediche e il 70% delle spese scolastiche;
che con decreto del 24.11.2011 il Tribunale di Napoli aveva rideterminato il detto assegno mensile in € 1.050,00 e nel 60% la quota di partecipazione alle spese straordinarie e con successivo decreto del 23.02.2017,
NRG. 1039/2016 il Tribunale di Napoli aveva ridotto il mantenimento ad € 750,00 mensili, esponeva che la figlia il 6 dicembre 2024 avrebbe compiuto 30 anni, aveva terminato gli Pt_3 studi e lavorava, per cui chiedeva modificarsi quest'ultimo decreto e accertare e dichiarare l'estinzione del suo obbligo di mantenimento della figlia e dichiarare che la stessa non ha Pt_3 diritto al mantenimento con decorrenza dalla domanda;
in subordine, chiedeva ridurre il mantenimento della figlia alla somma di € 50.00 mensili o alla diversa somma che il Tribunale ritenesse di giustizia.
Si costituivano e e chiedevano il rigetto della domanda, in quanto Parte_2 Parte_3 infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, premesso che nonostante Pt_3
l'impegno, non avesse ancora raggiunto una indipendenza economica e, premesso che era venuto meno l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per l'altra figlia nata dal secondo matrimonio che aveva determinato la riduzione da 1.050,00 a 750,00 euro dell'assegno di mantenimento in favore della resistente chiedevano aumentarsi l'assegno di Pt_3 mantenimento alla somma di € 950,00 mensili. All'udienza di comparizione personale delle parti celebrata il 14.02.2025 le parti raggiungevano l'accordo alle condizioni che si trascrivono: 1) Il Sig. , al fine aiutare la figlia , Parte_1 Parte_3 di anni 30, a dipendenza economica saldo di qualunque pregressa pretesa a qualsivoglia titolo, verserà la somma di € 750,00 mensili fino al mese di dicembre 2025 compreso direttamente alla figlia Con
a mezzo entro il giorno 25 di ogni mese a partire dal mese in corso. Pt_3
2) La sig.ra e la figlia accettano la proposta Parte_2 Parte_3 del sig. Parte_1
3) naio 2026 dichiara di non aver Parte_3 nulla da pretendere dal padre.”.
Le parti chiedevano procedersi secondo il procedimento a domanda congiunta, fissarsi la successiva udienza sostituita dal deposito di note scritte, rinunciavano al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12, 3co., c.p.c. e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e la rinuncia all'impugnazione della sentenza e accettato la compensazione delle spese con rinuncia e al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13,
pagina 2 di 3 comma 8, della legge professionale forense.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza degli accordi raggiunti all'interesse della figlia maggiorenne e delle stesse parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento Parte_3 delle concordi istanze.
Rilevato che i suddetti accordi non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 7196/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/06/2014 e già modificata dal decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 28/01/2010:
1) Recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 14.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritti
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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