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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di conSIlio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - ConSIliere
Dott. Gaetano Labianca - ConSIliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 1146/2023, promossa da
, , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Forcelli, Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetano Fioretti;
- appellanti - nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore della Regionale, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Cassano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Regione Puglia;
e
e in qualità di eredi del de cuius Controparte_3 CP_4 Persona_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pio De Giovanni, elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio;
- appellati - nonché nei confronti di
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ; CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 pagina 1 di 20 - appellati contumaci –
Oggetto: appello in materia di accertamento del diritto all'acquisto della proprietà poderale ex art.
2. n. 20/1999. CP_17
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
10.06.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato il 27/12/2010, convenne in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di FO gli eredi dell'originario assegnatario ( ) di un SO podere in agro di San Marco in Lamis oltre che la - per Controparte_18 sentirsi riconoscere il diritto ad acquistare la porzione - di circa 2 ettari - di quello che ella aveva continuato a detenere e coltivare, quale affittuaria ed erede, del precedente affittuario fin dal 1982: il tutto, ai sensi della L.R. Puglia n. 20 del 1999, Parte_1 art. 2, con contestuale declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi già emanati in favore di quegli eredi per l'affrancazione del fondo, già oggetto di contratto 08/09/1954 di vendita con patto di riservato dominio, qualificato irrilevante il rigetto in via amministrativa di una sua precedente istanza per carenza di prova dell'attualità del possesso.
Costituitisi, con richiesta di rigetto delle domande, solo e Controparte_5 Per_2
e la , integrato il contraddittorio con altro coerede dell'originario CP_1 assegnatario, l'adito Tribunale accolse l'eccezione del primo convenuto sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la sussistenza di quella del giudice amministrativo, condannando alle spese l'attrice.
Interposto gravame, cui resistettero i convenuti costituiti in primo grado, esso fu accolto dalla Corte di appello di Bari, la quale, disattesa ogni eccezione preliminare in rito e di merito, affermò la giurisdizione del giudice ordinario ed escluse quella del giudice amministrativo non solo sulla domanda di acquisto del bene, siccome fondata su diritto soggettivo nascente dalla legge (e dovendo qualificarsi vincolato l'operato della pubblica amministrazione), ma pure sulla domanda di nullità della procedura di affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario, rilevando l'esaurimento del rapporto di concessione amministrativa tra quest'ultimo e l' : e riformò la sentenza di Controparte_19 primo grado, rinviando al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
Proposto ricorso per cassazione, con sentenza n. 19890/2019, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione - dopo aver premesso che, in materia di riforma fondiaria, la concessione in assegnazione di un fondo dà luogo ad una situazione temporanea e pagina 2 di 20 preparatoria, indispensabile per il radicamento e il rafforzamento di imprese agricole coltivatrici e future proprietarie del fondo - statuiva che in tanto si giustifica la devoluzione al giudice amministrativo in quanto perdura tale situazione preparatoria e temporanea delle vicende del rapporto;
una volta esaurito il periodo preparatorio al definitivo trasferimento della proprietà, "devesi prendere atto dell'instaurazione di una situazione finale, caratterizzata dalla produzione degli effetti propri della vendita, tra i quali quello, reale, del trasferimento della proprietà".
Nel caso in esame, incontestato pertanto il presupposto dell'adempimento da parte dell'originario assegnatario di quanto a lui incombesse, conseguivano l'applicabilità alla fattispecie dei principi sopra ricordati e la correttezza della conclusione della Corte territoriale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande dell'originaria attrice, volte ad accertare i presupposti per l'acquisto, da parte del possessore - o per l'affrancazione da parte degli eredi - in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali.
Tanto fondava adeguatamente la devoluzione appunto alla giurisdizione del giudice ordinario di ogni controversia su quei presupposti, non potendo venir pregiudicati da atti unilaterali della pubblica amministrazione (quali il rigetto dell'istanza in via amministrativa dell'affittuario affermatosi possessore o il riconoscimento, sempre in via amministrativa, dell'affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario) e rimettendosi a quel giudice l'accertamento, all'esito della prova data dei fatti costitutivi, dei rispettivi diritti soggettivi pieni e perfetti: rimanendo, beninteso, il merito delle pretese del tutto qui impregiudicato.
Con comparsa di riassunzione ex art. 353 c.p.c. gli eredi di , nelle more Persona_1 deceduta, riassumevano il giudizio, chiedendo:
1. di accertare e dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e consequenziali all'intera procedura di affrancazione del podere n. 78 suindicato, avviata su istanza degli eredi di e conclusasi con SO
l'assenso alla cancellazione del patto di riservato dominio;
2. di dichiarare la nullità e inefficacia del contratto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità avente ad oggetto l'unità poderale citata;
pagina 3 di 20 3. di accertare e dichiarare il diritto della loro dante causa all'acquisto di parte del podere n. 78 posseduto sin dall'anno 1982 e così censito nel catasto terreni del comune di San Marco in Lamis al fg. 133, p.lle 107 e 50.
Nella comparsa conclusionale, gli attori evidenziavano il loro interesse a far accertare il diritto soggettivo potestativo della de cuius ad acquistare la parte del podere n. 78 al momento della proposizione della domanda di assegnazione, poiché tale diritto era stato loro trasferito mortis causa e, pertanto, ove in possesso del requisito soggettivo di cui al
IV comma dell'art. 2 della L.R. n. 20/99, avevano diritto alla cessione definitiva della parte del podere (fermo restando che poi l'autorità amministrativa avrebbe dovuto procedere ad un nuovo procedimento amministrativo, in forza del comma III dell'art. 2 della Legge Regionale n. 20/99, volto all'accertamento dell'esistenza dell'ulteriore requisito richiesto dal comma IV dell'art. 2 della legge suddetta).
Con sentenza del 28.2.2023, il Tribunale di FO rigettava le domande, evidenziando il difetto di interesse ad agire degli attori in riassunzione, che non avevano dimostrato di possedere i requisiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 379/1976 e, pertanto, non potendo vantare alcun diritto iure proprio, non potevano subentrare in quello della loro dante causa.
Avverso detta sentenza, interponevano appello gli attori in riassunzione, lamentando:
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ravvisato la loro carenza di interesse ad agire, in specie laddove la sentenza aveva statuito che il diritto acquistato da si era comunque estinto con il suo decesso;
Persona_1
- che non era corretto il richiamo all'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire, posto che, invece, la questione pregiudiziale avrebbe dovuto risolversi alla luce dell'art. 110
c.p.c. in materia di successione processuale, poiché il decesso di era Persona_1 intervenuto nel corso del giudizio;
- che il Tribunale non si era avveduto delle modifiche normative che avevano interessato il combinato disposto dell'art. 2, comma 4, della L.R. Puglia 20 del 1999 e dell'art. 7 della
L. 379 del 1967, in forza delle quali entrambe le disposizioni erano state abrogate (l'art. 7 della L. 379 del 1967 dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112 e l'intera L. R. Puglia
20 del 1999 dall'art. 27, comma 1, lettera i – bis L.R. 4/2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23/2018), per cui erano stati richiamati requisiti soggettivi previsti da norme (art. 7, commi 1 e 2, della L. 379 del 1967) non più in vigore al momento dell'apertura della successione (3 settembre 2016) della;
Persona_1
pagina 4 di 20 - che il dato normativo vigente aveva abrogato l'efficacia di qualsiasi limite all'intrasmissibilità del diritto di cessione di , di talché non v'era alcuna Persona_1 ragione per dubitare in ordine alla legittimazione alla prosecuzione del processo da parte dei suoi eredi;
- che, in ogni caso, il Tribunale aveva fondato la propria decisione su un'interpretazione errata delle suddette abrogate disposizioni, laddove non aveva tenuto conto, in primo luogo, che il diritto della affittuaria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/99 (diritto soggettivo potestativo, senza potere discrezionale dell'Amministrazione) era stato esercitato già nel 2008 con apposite istanze di cessione;
e, in secondo luogo, che le norme di riferimento non militavano per l'intrasmissibilità mortis causa del diritto alla cessione, posto che la qualifica richiesta in capo agli eredi ex art. 2, co. 4, non assurgeva a requisito imprescindibile per la sua trasmissione, ma rilevava soltanto ai fini della determinazione del prezzo di cessione e delle modalità di versamento dello stesso
(conclusione avvalorata dalla lettura integrale dell'art. 2, laddove i commi 4 e 4 bis disciplinavano i casi in cui l'originario richiedente era deceduto nelle more della definizione del procedimento di assegnazione, distinguendo le ipotesi del decesso intervenuto prima del formale provvedimento di assegnazione dalle ipotesi in cui fosse intervenuto in un momento successivo, indipendentemente dalla presenza di particolari requisiti soggettivi, come confermato dal contenuto dell'art. 13 della ridetta legge regionale);
- che, interpretato correttamente l'art. 2, ai commi 4 e 4 bis, veniva in rilievo il conseguenziale errore del Tribunale, laddove aveva osservato che essi si erano limitati soltanto a dedurre di vantare il possesso del podere, senza tuttavia allegare e provare i requisiti soggettivi necessari alla trasmissibilità del diritto alla cessione;
- che, pertanto, in capo ad essi attori non difettava né l'interesse ad agire né la legitimatio ad processum ex art. 110 c.p.c., posto che, una volta dichiarati inefficaci gli atti prodromici alla cancellazione del riservato dominio in favore degli eredi dell'originario assegnatario e la nullità degli atti negoziali conseguenti, essi avrebbero ottenuto il diritto all'acquisto del podere al prezzo di cessione dovuto e determinato secondo i criteri di cui ai citati artt. 2 e 13;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, dichiarata la carenza di interesse ad agire, aveva omesso di valutare l'illegittimità del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento amministrativo avviato su istanza degli eredi dell'originario assegnatario e la legittimità di quello avviato su istanza di , Persona_1
pagina 5 di 20 nonostante avesse riconosciuto il diritto di quest'ultima, che aveva detenuto quella parte di podere dal 1982;
- che pertanto riproponevano la domanda di inefficacia e di disapplicazione dei predetti atti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 4 e 5 della L. n. 2248/1865 all. E, per i seguenti motivi di illegittimità:
1. eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, erronea e superficiale istruttoria, sviamento del fine pubblico e carenza di istruttoria sul presupposto fattuale del possesso del podere, erroneamente ritenuto sussistente per gli eredi dell'originario assegnatario (sulla base delle mendaci dichiarazioni circa il fatto che la conduzione del podere n. 78 “non è mai stata data in concessione a terzi e che è sempre stato condotto dagli eredi stessi”), laddove , di contro, aveva: Persona_1
- prodotto l'attestazione della Polizia Municipale di San Marco in Lamis (che, a seguito delle indagini, aveva certificato che la parte del podere non concesso in affitto alla PE era stato condotto, sin dal decesso di , da , e non dagli SO Persona_4 eredi di , e che quest'ultima, solo a decorrere dall'annata agraria SO
2009, a seguito dello spoglio violento e clandestino perpetrato a danno di , Persona_1 aveva conseguito la disponibilità materiale di tutto il podere n. 78);
- dimostrato che alcuni eredi dell'originario assegnatario risiedevano all'estero (avendo interrotto ogni relazione di fatto con il podere);
- allegato che il possesso da parte di essi appellanti, almeno per la parte del podere posseduto da , era stata acclarata dallo stesso Tribunale di FO (la cui Persona_1 ordinanza era stata portata a conoscenza della , che aveva in un primo CP_1 momento sospeso con nota n. 3273 del 06.05.2009 il procedimento di affrancazione) e provato il pagamento dei canoni di affitto;
2. violazione dell'art. 2 della L.R. Puglia n. 20/1999, posto che la disposizione non lasciava alcuno spazio di discrezionalità in capo all'Amministrazione nella scelta dell'assegnatario definitivo, per cui, una volta accertati i requisiti oggettivi e soggettivi in capo a , l'Ente avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di assegnazione;
Persona_1
3. violazione dell'art. 6 della L.R. Puglia n. 20/1999, che non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto:
-) non risultava che l'erede deSInato fosse subentrato in tale rapporto pubblicistico, per cui il rapporto di assegnazione era venuto meno con la morte dell'originario assegnatario nel lontano 1974:
pagina 6 di 20 -) gli eredi dell'originario assegnatario non avevano continuato la coltivazione del podere n. 78, essendo il fondo stato detenuto in parte da e in parte dai coniugi Persona_4
e (requisito indispensabile per l'esercizio del diritto di subentro); PE Pt_1
-) non risultavano documentati né l'esercizio del diritto di subentro, né il trasferimento da parte dell'ente competente;
-) gli eredi dell'originario assegnatario avevano utilizzato il podere n. 78 soltanto per godere dei frutti civili dello stesso, quindi delle annualità corrisposte dalla per PE
l'affitto del terreno;
-) prima del decesso, l'originario assegnatario non aveva pagato le quindici mensilità di cui al citato art. 6, di talché non poteva neppure ipotizzarsi l'acquisto del diritto reale di proprietà in capo all'originario assegnatario (di cui all'art. 10, co. 1 della L. n. 386/1976, richiamato dal co. 1 del citato art. 6) dopo l'entrata in vigore della L. n. 386/1976 (lo stesso ente convenuto, con comunicazione prot. 1966, aveva reso noto agli eredi di che, per il podere n. 78, quest'ultimo aveva pagato solo cinque rate SO dell'intero prezzo di assegnazione, sicché aveva invitato gli stessi a definire il subentro nel contratto di assegnazione di un erede in possesso dei requisiti di legge o a procedere, ai sensi del citato art. 6, all'affrancazione pro indiviso dell'unità poderale, pagando in un'unica soluzione le restanti annualità non corrisposte dal dante causa nonché gli altri debiti gravanti sul fondo);
- che sussisteva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, valutando comunque il merito della domanda di nullità dell'atto notarile del 1954, aveva precisato che la violazione di norme imperative nella fase esecutiva del contratto (per avere gli eredi dell'originario assegnatario concesso a terzi un bene di cui invece dovevano disporre essi stessi) avrebbe potuto tutt'al più dar luogo ad un'ipotesi di risoluzione del contratto e non di nullità;
- che sussisteva viceversa nullità ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1346 c.c., per impossibilità materiale e giuridica dell'oggetto dell'atto di trasferimento, in quanto l'ente convenuto, con la conclusione della procedura di affrancazione e con l'assenso alla cancellazione del riservato dominio, aveva disposto dell'unità poderale n. 78 pur non avendone la disponibilità giuridica e fattuale, stante l'anteriore esercizio del diritto potestativo di nel 2008; Persona_1
- che sussisteva nullità per carenza dell'assenso da parte dell' , in quanto CP_20
l'accertata inefficacia di tutti gli atti amministrativi prodromici alla cancellazione del riservato dominio e all'affrancazione del podere n. 78 comportava la carenza pagina 7 di 20 dell'elemento essenziale della volontà espressa dall'ente convenuto, essendo pacifico che, nelle ipotesi di accordo tra privato e p.a., occorreva che la volontà pubblica venisse legalmente formata ed espressa, pena l'assenza dell'accordo e la nullità ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.;
- che sussisteva nullità per violazione di norme imperative (sulla cessione definitiva dei terreni appartenuti all'ex ente di riforma agraria di cui agli artt. 6, 2, 13 L.R. n. CP_1
20/1999) e per carenza della causa, che avevano comportato la nullità, ex art. 1418 c.c., dell'intera vicenda acquisitiva del podere, la quale aveva avuto origine con l'atto di assegnazione del 1954 e si era conclusa con l'affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario e con la cancellazione del riservato dominio, non avendo rilievo l'affermazione del Tribunale per cui la violazione di norme imperative in fase esecutiva avrebbe potuto, tutt'al più, dare luogo alla risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, non poteva asserirsi che la concessione in godimento della res potesse assurgere, in forza dell'art. 12 del contratto di assegnazione, solo a ragione di risoluzione di quest'ultimo e di risarcimento del danno, in quanto l'art. 12 non era applicabile alla fattispecie, per l'ovvia ragione che il rapporto di assegnazione del 1954 era venuto meno con la morte dell'originario assegnatario, non essendo gli eredi di quest'ultimo mai subentrati nel ridetto rapporto pubblicistico;
- che, pertanto, pur ritenendo che l'art. 12 consentisse all'ente proprietario della terra assegnata di risolvere il contratto di assegnazione nella fase esecutiva in caso di affitto della res assegnata, comunque, nel caso in esame, non poteva discorrersi di inadempimento degli eredi di per aver concesso in affitto il podere, SO proprio poiché il rapporto di assegnazione era venuto meno con la morte dell'originario assegnatario, per cui i suoi eredi non potevano definirsi parti contrattuali;
- che sussisteva l'illegittimità della statuizione sulle spese, per aver il Tribunale condannato essi eredi al pagamento integrale delle spese di lite, senza considerare il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. dei convenuti.
Tanto premesso, previa riproposizione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) in via principale, riformare in toto la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia e
l'invalidità – con conseguente disapplicazione - di tutti gli atti amministrativi (richiamati in citazione) presupposti, connessi e consequenziali all'intera procedura di affrancazione del podere nr. 78, avviata su istanza degli eredi di presso l'Ufficio Ex SO
Ersap – RU Provinciale di FO e conclusa con l'assenso alla cancellazione del pagina 8 di 20 riservato dominio, e l'inefficacia e/o invalidità del provvedimento di diniego dell'istanza di assegnazione del podere nr. 78, formulata dall'attrice; - dichiarare nulli, annullabili e/o inefficaci per tutti i motivi esposti in narrativa il contratto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità, ricevuto dal Dott. Notaio stipulato il giorno 8 settembre 1954, rep. N. 741, registrato Persona_5
a FO il 27 settembre 1954 al numero 1676 e trascritto in Lucera il giorno 8 ottobre
1954 ai nn. 321484/17617, avente ad oggetto l'unità poderale nr. 78, ricadente alla
Contrada “Mercaldi” o “Polluce” del Comune di San Marco in Lamis (FG), della superficie catastale complessiva di ha 6.85.27, costituita da costituita da un appezzamento di terreno agricolo, formante un unico corpo, con entrostante fabbricato, censito nel relativo
Catasto Terreni del Comune di San Marco in Lamis al foglio 133, particella 233 (ex 50), ettari 6, are 04, ca 91, seminativo, cl. 1, R.D. euro 359,27, R.A. euro 187, 45; foglio
133, particella 107, ettari 0, are 62, ca 30, vigneto, cl. 2, R.D. euro 48,26, R.A. euro
35,39; foglio 133, particella 232, (ex 50), ettari 0, are 01, ca 00, ente urbano e nel
Catasto Fabbricati del Comune di San Marco in Lamis al foglio 133, particella 232, z.c. 2, cat. c/2, classe 1, mq 110, contrada Polluce, piano T-1, Rendita € 136, 50 e/o dichiarare nulla, annullabile, inefficace l'istanza di affrancazione del podere nr. 78 avanzata degli eredi di , il provvedimento di affrancazione e di tutti gli atti SO conseguenti relativi al podere nr. 78;- accertare e dichiarare il diritto della SI.ra PE
(trasferito mortis causa agli esponenti) all'acquisto della parte del podere nr. 78,
[...] posseduto sin dall'anno 1982 e così censito nel relativo Catasto Terreni del Comune di
San Marco in Lamis individuata nel Catasto Terreni del Comune di San Marco in Lamis al foglio n. 133 particelle n. 107 e 50 (di quest'ultima solo una parte, il tutto così come evidenziato in giallo nella piantina catastale della zona allegata al fascicolo di parte); - ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità per il
Conservatore; 2) condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e di quello di secondo grado;
3) in via subordinata, in riforma parziale della sentenza impugnata, compensare integralmente le spese del giudizio di primo e secondo grado;
in ogni caso 4) condannare la parte convenuta alla restituzione della somma di € 4.560,12 corrisposta in data 13 aprile 2023 in favore degli assistiti dell'avv. Luciano Corbo ed € 5.583,34 pagata in data 22 marzo 2023 in favore degli assistiti dell'avv. De Giovanni Giovanni Pio, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento sino alla data del rimborso”.
pagina 9 di 20 Si costituiva la , la quale resisteva all'appello, reiterando l'eccezione di CP_1 difetto di legittimazione passiva ed esponendo:
- di aver correttamente applicato la normativa vigente in materia, assegnando il fondo a coloro che in quel momento possedevano i requisiti richiesti per legge;
- che, a seguito della morte di , quantificava l'importo del prezzo di SO assegnazione non ancora versato e invitava i suoi eredi a comunicare l'eventuale volontà di subentro ovvero quella di ricevere l'assegnazione del fondo a tutti pro indiviso, opzione poi scelta dagli eredi, i quali provvedevano, pertanto, al versamento delle somme contrattualmente ancora dovute, in ossequio all'art. 6, L.R. Puglia n. 20/1999, onde poter procedere alla cancellazione del riservato dominio, in tal modo esaurendo ogni rapporto obbligatorio tra la e l'assegnatario; CP_1
- che, a fronte di tale rilievo, la doglianza dell'appellante poteva essere fatta valere in giudizio soltanto nei confronti degli eredi di , con conseguente totale SO estraneità della dalla vicenda, non potendo esperire alcuna attività CP_1 determinante rispetto alle rivendicazioni stesse;
- che, comunque, l'appello risultava infondato anche nel merito e, circa il possesso rivendicato da parte appellante, in ragione dell'applicabilità dell'art. 18, L.R. n. 230/1950
(per cui qualsiasi atto tra vivi di disposizione o affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del podere fino al pagamento integrale del prezzo, avente ad oggetto il terreno assegnato, era nullo di pieno diritto), non era chiaro a che titolo (non nullo) parte appellante rivendicasse il diritto azionato;
- che, inoltre, dalle verifiche effettuate dalla RU di FO (sopralluogo del
26.02.2009), risultava che il podere in questione era condotto dagli eredi del
SO
Tanto premesso, concludeva, in via preliminare e assorbente, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, per il rigetto CP_1 dell'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano altresì e in qualità di eredi di Controparte_3 CP_4
, i quali resistevano all'appello, evidenziando la correttezza delle Persona_2 argomentazioni del giudice di primo grado.
Esponevano che i
GE , invero, non avevano dimostrato di avere la qualifica di coltivatori Pt_1 diretti ovvero di svolgere attività agricola, come poteva evincersi sia dalla circostanza che gli stessi, alla stregua della madre , risultavano inadempienti nel pagamento Persona_1
pagina 10 di 20 dei canoni dovuti per le annate 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, pari alla somma di
€ 3.000,00 (€ 300,00 x 10), oltre rivalutazione come per legge, mentre i canoni relativi alle annate 2011-2012 e 2012-2013 erano stati pagati con ritardo e solo a seguito del tentativo di conciliazione a suo tempo proposto dal che dal loro SO disinteresse per tali fondi, comprovata dal silenzio e dall'inerzia a fronte sia della lettera di contestazione notificata nel mese di agosto 2020, con la quale si invitava a sanare la morosità e si contestava l'assenza di qualsivoglia titolo legittimante la conduzione dei fondi sia, da ultimo, a fronte del tentativo di conciliazione esperito davanti all'Ispettorato
Territoriale dell'Agricoltura di FO.
Tanto premesso, concludevano per il rigetto dell'appello.
Previa regolarizzazione del contraddittorio e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, tenutasi in modalità scritta, all'esito della quale, la causa è stata riservata.
Diritto.
In via preliminare, va premesso che la causa, vertente sulla illegittimità dell'acquisto, da parte degli eredi dell'originario assegnatario del fondo rustico in proprietà dell'ERSAP –
e sull'acquisto, da parte del possessore (e dei suoi eredi) di una parte del CP_1 ridetto fondo, in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali, non rientra tra quelle appartenenti alla competenza tabellare della sezione agraria, sicchè può essere esaminata e decisa nel merito, escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario.
Ciò posto, con il motivo principale parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di primo grado che - dopo aver accertato il diritto di alla cessione di parte Persona_1 del podere nr. 78 – aveva rigettato le domande formulate ravvisando la carenza di interesse ad agire.
Sul punto, hanno evidenziato gli appellanti:
-) che non appariva corretto il richiamo all'art. 100 c.p.c., dovendosi invece la questione pregiudiziale risolversi alla luce dell'art. 110 c.p.c.;
-) che il primo errore, in cui era incorso il Tribunale di FO, era stato quello di non essersi avveduto delle modifiche normative che avevano interessato il combinato pagina 11 di 20 disposto dell'art. 2, comma 4, della 20 del 1999 e dell'art. 7 della L. 379 del CP_17
1967, entrambe abrogate da successive norme (l'art. 7 della L. 379 del 1967 dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112; l'intera L. R. Puglia 20 del 1999 dall'art. 27, comma 1, lettera i – bis) L.R. 4/2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23/2018);
-) che il dato normativo vigente, aveva abrogato l'efficacia di qualsiasi limite alla trasmissibilità del diritto di cessione della SI.ra , di talché non vi era ragione Persona_1 alcuna per dubitare in ordine alla legittimazione alla prosecuzione del processo da parte degli eredi della SI.ra . Persona_1
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, a legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi: infatti, come non è possibile "validare" susseguentemente un'azione amministrativa che, al momento in cui fu adottata si appalesava illegittima, egualmente non potrebbe discendere, dall'intervenuta abrogatio legis susseguente alla adozione dell'atto amministrativo impugnato, un giudizio di illegittimità del medesimo fondato sulla sopravvenienza normativa: e ciò ovviamente, fatte salve le ipotesi di eventuale espressa clausola di retroattività della legge (cfr. sul punto, ad es., Cons.
Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009 n. 5195).
Sotto un secondo profilo, parte appellante ha censurato l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2, comma IV, della Legge Regionale n. 20/1999.
Secondo la tesi degli appellanti, prima di decretare l'intrasmissibilità mortis causa del diritto della per carenza - da parte di essi eredi - dei requisiti soggettivi previsti PE dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 379/67 (ovvero la qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale), il tribunale avrebbe dovuto rilevare che dette norme non militano per la intrasmissibilità mortis causa del diritto alla cessione attribuito ai conduttori delle terre, bensì rilevano solo ai fini della determinazione del prezzo di acquisto.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato.
La normativa pertinente alla fattispecie può identificarsi:
- nella L.R. Puglia 30 giugno 1999, n. 20, art. 2 (rubricato "definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze"), a mente del quale: "
1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è pagina 12 di 20 effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti: a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386 del 1976; b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16"; e con ulteriore precisazione che
"i terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 16";
- nell'art. 2, comma 4 e 4bis, a mente del quale: “
4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.
29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto deSInato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale. 4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi deSInati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale, purchè venga dimostrato il consolidato possesso del fondo”.
-nell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 379/1967, in base al quale “nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In mancanza di discendenti in linea letta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti”.
Ora, ha osservato il primo Giudice che sussiste il difetto di interesse degli eredi di PE
, posto che, pur essendo la de cuius in possesso dei requisiti per
[...] Persona_1 ottenere la cessione del bene (parte del podere n. 78) in suo favore, i suoi eredi avrebbero potuto subentrare (ai sensi del IV comma dell'art. 2 della legge regionale
20/99) nel diritto della loro dante causa solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 7,
pagina 13 di 20 commi 1 e 2 della legge 379/1967 (possesso della qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo), requisiti che non avevano neppure allegato.
Non avendo i requisiti per ottenere la cessione del fondo, difettava il loro interesse ad agire, stante il fatto che avevano agito per la declaratoria di nullità di atti amministrativi rispetto ai quali non erano neppure parti;
quanto al fatto che, tramite la declaratoria di inefficacia di tali atti amministrativi, l'Ente avrebbe dovuto espletare nuovamente il procedimento amministrativo, il primo Giudice ha ritenuto comunque sussistente il difetto di interesse, non potendo gli eredi partecipare a detto procedimento, in quanto non coltivatori diretti.
Il motivo di appello si è incentrato sul fatto che il diritto alla cessione del fondo in capo al possessore affittuario sarebbe trasmissibile mortis causa, e che gli eredi della originaria conduttrice avevano interesse a fare accertare detto diritto in capo alla loro dante causa.
Ora, va premesso che il diritto alla cessione dei beni di riforma fondiaria previsto dall'art. 2 della Legge Regionale Puglia n. 20/1999 è sì trasmissibile iure hereditario, ma non in modo automatico: è subordinato, cioè, a precise condizioni, indicate nel comma 4 dello stesso articolo, [la cessione può aver luogo in favore di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge 379/1967 (coltivatori diretti o IAP (con iscrizione INPS)].
Deve pertanto ritenersi che il diritto non sia un diritto reale già acquisito, ma un diritto potestativo condizionato: ed invero, in tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all'art. 7 della L. n. 379/1967 stabilisce i criteri per la deSInazione di colui che subentra iure proprio all'assegnatario (v. Cass. 18570/2021; ord. 14754/2016 tra le tante), in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo, senza prescindere dal criterio principale dell'abitualità da parte del successore nella coltivazione della terra, la cui prova deve essere fornita in concreto, senza che siano sufficienti certificazioni o altre attestazioni amministrative.
I requisiti per subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo devono esistere all'apertura della successione e persistere fino alla decisione, per cui, dimostrata dall'erede la sussistenza dei requisiti al momento dell'apertura della successione, si presume la permanenza degli stessi fino alla decisione (Cass., sez. un., n. 6064 del
1993; Cass. n. 19498 del 2011).
Pertanto, gli attori, per subentrare alla , avrebbero dovuto dimostrare la Persona_1 sussistenza in capo ad essi stessi di tali requisiti, fin dall'atto di costituzione nel giudizio di riassunzione di primo grado, come correttamente osservato dal giudice di merito. pagina 14 di 20 Ed invero, la S.C., in tema di controversie concernenti il subingresso all'assegnatario, deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, nell'assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, ha statuito il principio per cui non può prescindersi dall'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'abitualità, da parte del successore, nella lavorazione manuale della terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 29 maggio
1967, n. 379 e 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, anche nel caso in cui detto successore sia stato deSInato con testamento, dovendo, poi, detta sussistenza risultare sia al momento della morte dell'assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro, con la conseguenza che il giudice, ove accerti che nessuno dei contendenti è in possesso di tale requisito, è tenuto a 16 pronunciare il conseguente rientro di dette terre nella disponibilità dell'ente concedente, anche in difetto di una specifica domanda in tal senso dell'ente medesimo (Cass. n. 6064 del 1993).
Ne deriva che il diritto a subentrare da parte dell'erede dell'originario richiedente, per come è strutturato nell'impianto normativo della legge regionale n. 20/99, è ancorato alla sussistenza non solo del requisito rappresentato dalla titolarità ereditaria (devono essere eredi legittimi o testamentari del soggetto deceduto), bensì anche della qualifica professionale: devono essere riconosciuti come coltivatori diretti o IAP (con iscrizione
INPS).
Non appare pertanto sussistente l'interesse, da parte degli appellanti, ad ottenere una declaratoria di nullità e/o inefficacia di atti amministrativi (concernenti il rigetto della domanda di assegnazione in capo alla loro dante causa e l'accoglimento Persona_1 della domanda di affrancazione del fondo rustico da parte degli eredi , posto SO che essi non potrebbero comunque conseguire alcun risultato utile da tali declaratorie: in primis, non potrebbero subentrare nel diritto della e, in secundis, non potrebbero PE neppure prendere parte al relativo procedimento amministrativo, in quanto non coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Sicchè non si ravvisa alcun effettivo pregiudizio attuale in capo agli attuali appellanti, non potendo essi ricavare alcun risultato utile da una eventuale declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti amministrativi suddetti, stante il fatto che neppure potrebbero partecipare ad un successivo procedimento, in quanto non aventi i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 7 della legge 379/1967.
Deve poi decisamente escludersi, del resto, che fosse obbligo del giudice di primo grado rilevare la nullità in questione.
pagina 15 di 20 Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto o di un atto amministrativo - infatti - deve essere coordinato con il principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., sicchè richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'eSIenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 29474/2021; 12903/2021; Cass. n.
6749/2012; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Pertanto, gli appellanti non hanno alcun interesse ad un accertamento in ordine alla legittimità degli atti amministrativi, in quanto aventi ad oggetto situazioni giuridiche soggettive cui loro stessi sono estranei.
Ed invero, pacifico che, nella specie, gli appellanti non hanno svolto in primo grado neppure domanda di risarcimento del danno, davvero non si vede in cosa si sostanzi il loro interesse giuridicamente rilevante.
Quanto all'argomentazione che il comma IV dell'art. 2 si riferirebbe esclusivamente ai criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e alle modalità di versamento del prezzo nell'ipotesi in cui l'originario richiedente sia deceduto, va detto che il comma 4 bis dell'art. 2 si riferisce all'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – relativa ai “… terreni
e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi deSInati non abbiano la qualifica di cui al comma 4”, per cui non è conferente al caso di specie; con riguardo al comma IV dell'art. 2, esso consente di trasferire l'unità produttiva in favore degli eredi dell'originario richiedente qualora gli eredi siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale, ipotesi anch'essa non ricorrente nel caso di specie.
Ne deriva che non ha pregio la tesi per cui, dichiarati inefficaci gli atti amministrativi prodromici alla cancellazione del riservato dominio in favore degli eredi dell'originario assegnatario e la nullità degli atti negoziali consequenziali, essi “hanno diritto all'acquisto del podere al prezzo di cessione dovuto e determinato secondo i criteri in forza degli artt.
2 e 13 della l.r. n. 20/99”, posto che detti terreni non erano stati già formalmente assegnati alla richiedente (che invece aveva subito un rigetto della domanda, non PE impugnato).
Quanto al diritto al risarcimento del danno, trattasi di domanda nuova formulata per la prima volta in questa sede e, pertanto, inammissibile in quanto intempestiva. pagina 16 di 20 Venendo adesso al merito della illegittimità dei provvedimenti amministrativi avviati su istanza degli eredi dell'originario assegnatario e di quello avviato dalla SI.ra SO
, riproposti nell'odierna sede (eccesso di potere per travisamento della situazione di PE fato, per erronea e superficiale istruttoria, per sviamento del fine pubblico e carenza di istruttoria, per violazione dell'art. 2 della L.R. 20/99, dell'art. 6 della L.R. 20/99) va detto che essi sono assorbiti dal fatto che, intanto il giudice può accertare in via incidentale l'illegittimità di un atto il cui annullamento, per via giurisdizionale, non sarebbe più utile al ricorrente, in quanto sussista un interesse ai fini risarcitori [tenuto conto, al riguardo, che i caratteri dell'interesse ad agire che sorreggono l'azione risarcitoria non si distinguono da quelli che contraddistinguono in generale l'interesse ad agire all'azione di annullamento].
Sul punto, è il caso di rammentare che, a radicare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto, non è sufficiente la sola deduzione dell'interessato di voler proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria, ma che occorre proporre una domanda risarcitoria nel medesimo giudizio in attesa della definizione della domanda inerente l'illegittimità del provvedimento.
In mancanza di tali adempimenti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 novembre 2019, n.
2307; 2 maggio 2018, n. 1191; 15 marzo 2018, n. 731; 30 giugno 2017, n. 1471; 14 marzo 2017, n. 621; 26 luglio 2016, n. 1501)" (così, TAR Lombardia, Milano, II,
14/04/2020, n. 625; nello stesso senso, id., III, 17/06/2019, n. 1388).
Nel caso di specie, la ricorrente - nelle memorie in precedenza richiamate - ha posto a fondamento l'interesse a che venga accertata l'illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori;
ma tale assunto, risolvendosi nell'affermazione che si intenderà proporre una futura, eventuale azione risarcitoria, non è idoneo a rivelare l'interesse all'azione risarcitoria nei termini poc'anzi esposti, poiché tale interesse non risulta correttamente dedotto in giudizio.
Quanto al fatto che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che non fosse chiaro di quali profili di nullità fosse affetto l'atto notarile del 1954, stipulato in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1345 c.c. precisando che la violazione di norme imperative nella fase esecutiva del contratto può dar luogo a risoluzione e non a nullità del contratto, va detto che anche con riferimento a tale motivo (nullità ai sensi del secondo comma dell'art. 1418 c.c. perché l'Ente avrebbe disposto del bene pur non avendone più la formale disponibilità, a seguito dell'esercizio del diritto potestativo esercitato dalla PE
pagina 17 di 20 con le istanze del 2008, sicchè non poteva procedere alla cancellazione del PE riservato dominio in favore degli eredi dell'originario assegnatario;
nullità per carenza di assenso dell'ente regionale;
nullità per violazione di norme imperative e per carenza di causa, in quanto l'Ente avrebbe proceduto illegittimamente alla affrancazione del podere n. 78 in favore degli eredi violando le norme di cui all'art. 2 e 13 della legge SO regionale n. 20/99), va osservato che tutte le argomentazioni degli appellanti si infrangono sulla considerazione che, al di là della tipologia di invalidità degli atti amministrativi impugnati, il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire non è rilevabile qualora il pregiudizio che deriva dall'atto amministrativo impugnato sia meramente eventuale, ovvero nel caso in cui l'emanazione del provvedimento non abbia arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del ricorrente.
Nella specie, dalla illegittimità eventuale dei provvedimenti amministrativi non potrebbe derivare nella sfera giuridica degli appellanti alcun risultato utile, né essi hanno arrecato alcuna lesione diretta nella loro sfera giuridica, trattandosi – come detto - di un diritto trasmissibile sì iure hereditario, ma a certe condizioni, che non erano sussistenti al momento della domanda dinanzi al giudice di primo grado.
Analoghe considerazioni valgono per la censura alla asserzione del primo Giudice secondo cui la concessione in godimento della res assegnata da parte degli eredi dell'originario assegnatario possa assurgere – in forza dell'art. 12 del contratto di assegnazione – solo in ragione della risoluzione di quest'ultimo e di risarcimento del danno (per la ragione che il rapporto di assegnazione del 1954 sarebbe venuto meno con la morte dell'originario assegnatario e che gli eredi, non subentrati nel rapporto di assegnazione, hanno concesso il podere in affitto invece di coltivarlo personalmente in violazione di norme imperative) .
Ed invero, l'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ., deve - secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale - avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in un'utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice: in particolare la chiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurargli, direttamente ed immediatamente, il bene della vita che egli assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto.
L'interesse alla decisione deve essere presente al momento dell'instaurazione del rapporto processuale e permanere fino alla decisione della causa (tra le tante, Cons.
Stato, IV, 5 ottobre 2020, n. 5814); l'indagine relativa alla sussistenza dello stesso va compiuta in relazione all'utilità o al vantaggio (materiale o morale) che il ricorrente può pagina 18 di 20 ricavare dall'accoglimento della domanda proposta in giudizio (Cons. Stato, III, 10 aprile
2017, n. 1678; III, 8 settembre 2016, n. 3829) a prescindere, dunque, dalle motivazioni che lo hanno indotto ad agire in giudizio.
Ciò posto, la considerazione che l'interesse fatto valere in giudizio dagli appellanti è quella di ripristinare la situazione giuridica lesa in capo alla loro dante causa non può essere condivisa, non ravvisandosi concreti effetti pregiudizievoli, derivanti dai provvedimenti amministrativi che si assumono illegittimi per violazione di norme imperative, in capo ai soggetti richiedenti la rimozione.
Invero, come già detto, parte appellante non ha alcun titolo per avanzare pretese di tipo risarcitorio.
La insussistenza dell'interesse ad agire è assorbente, dal punto di vista logico e giuridico, ai fini del decidere, ed esime il Collegio dalla disamina delle riproposte censure concernenti la nullità per violazione di norme imperative e il difetto di legittimazione passiva degli odierni appellanti in ordine alla eventuale risoluzione del contrato di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del 1954
Venendo adesso al motivo sulle spese, dal rigetto della proposta impugnazione, consegue la legittimità del provvedimento sulle spese, né la complessità della questione trattata e l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto potevano legittimare la compensazione delle spese di lite, come richiesto.
Infatti, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza (tra moltissime: Cass. n. 4485 del 2001; Cass. n. 1439 del 2003).
La compensazione delle spese, a norma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all'esito della sentenza Corte cost., n. 77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Cass. n. 9840 del
2010; Cass., Sez. Un. n. 2572 del 2012; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 2362 del
2021), non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla L. n.
69 del 2009, la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità
o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate, visto che la parte attrice in riassunzione ha comunque insistito per far valere il suo diritto pur diopo il decesso della dante causa, per cui la parte - poi risultata vittoriosa - ha comunque avuto la necessità di difendersi e costituirsi in giudizio. pagina 19 di 20 Ragion per cui devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la semplicità e/o la complessità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla.
In ordine alle spese del grado, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modific. valore della causa indeterminabile, parametri minimi).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da
, , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 596/2023, pubblicata il 28.02.2023, non notificata, emessa dal Tribunale di
FO nell'ambito del procedimento R.G. n. 6677/2017così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere a ciascuna parte appellante le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di conSIlio del 24.6.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di conSIlio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - ConSIliere
Dott. Gaetano Labianca - ConSIliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 1146/2023, promossa da
, , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Forcelli, Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetano Fioretti;
- appellanti - nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore della Regionale, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Cassano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Regione Puglia;
e
e in qualità di eredi del de cuius Controparte_3 CP_4 Persona_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pio De Giovanni, elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio;
- appellati - nonché nei confronti di
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ; CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 pagina 1 di 20 - appellati contumaci –
Oggetto: appello in materia di accertamento del diritto all'acquisto della proprietà poderale ex art.
2. n. 20/1999. CP_17
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
10.06.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato il 27/12/2010, convenne in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di FO gli eredi dell'originario assegnatario ( ) di un SO podere in agro di San Marco in Lamis oltre che la - per Controparte_18 sentirsi riconoscere il diritto ad acquistare la porzione - di circa 2 ettari - di quello che ella aveva continuato a detenere e coltivare, quale affittuaria ed erede, del precedente affittuario fin dal 1982: il tutto, ai sensi della L.R. Puglia n. 20 del 1999, Parte_1 art. 2, con contestuale declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi già emanati in favore di quegli eredi per l'affrancazione del fondo, già oggetto di contratto 08/09/1954 di vendita con patto di riservato dominio, qualificato irrilevante il rigetto in via amministrativa di una sua precedente istanza per carenza di prova dell'attualità del possesso.
Costituitisi, con richiesta di rigetto delle domande, solo e Controparte_5 Per_2
e la , integrato il contraddittorio con altro coerede dell'originario CP_1 assegnatario, l'adito Tribunale accolse l'eccezione del primo convenuto sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la sussistenza di quella del giudice amministrativo, condannando alle spese l'attrice.
Interposto gravame, cui resistettero i convenuti costituiti in primo grado, esso fu accolto dalla Corte di appello di Bari, la quale, disattesa ogni eccezione preliminare in rito e di merito, affermò la giurisdizione del giudice ordinario ed escluse quella del giudice amministrativo non solo sulla domanda di acquisto del bene, siccome fondata su diritto soggettivo nascente dalla legge (e dovendo qualificarsi vincolato l'operato della pubblica amministrazione), ma pure sulla domanda di nullità della procedura di affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario, rilevando l'esaurimento del rapporto di concessione amministrativa tra quest'ultimo e l' : e riformò la sentenza di Controparte_19 primo grado, rinviando al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
Proposto ricorso per cassazione, con sentenza n. 19890/2019, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione - dopo aver premesso che, in materia di riforma fondiaria, la concessione in assegnazione di un fondo dà luogo ad una situazione temporanea e pagina 2 di 20 preparatoria, indispensabile per il radicamento e il rafforzamento di imprese agricole coltivatrici e future proprietarie del fondo - statuiva che in tanto si giustifica la devoluzione al giudice amministrativo in quanto perdura tale situazione preparatoria e temporanea delle vicende del rapporto;
una volta esaurito il periodo preparatorio al definitivo trasferimento della proprietà, "devesi prendere atto dell'instaurazione di una situazione finale, caratterizzata dalla produzione degli effetti propri della vendita, tra i quali quello, reale, del trasferimento della proprietà".
Nel caso in esame, incontestato pertanto il presupposto dell'adempimento da parte dell'originario assegnatario di quanto a lui incombesse, conseguivano l'applicabilità alla fattispecie dei principi sopra ricordati e la correttezza della conclusione della Corte territoriale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande dell'originaria attrice, volte ad accertare i presupposti per l'acquisto, da parte del possessore - o per l'affrancazione da parte degli eredi - in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali.
Tanto fondava adeguatamente la devoluzione appunto alla giurisdizione del giudice ordinario di ogni controversia su quei presupposti, non potendo venir pregiudicati da atti unilaterali della pubblica amministrazione (quali il rigetto dell'istanza in via amministrativa dell'affittuario affermatosi possessore o il riconoscimento, sempre in via amministrativa, dell'affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario) e rimettendosi a quel giudice l'accertamento, all'esito della prova data dei fatti costitutivi, dei rispettivi diritti soggettivi pieni e perfetti: rimanendo, beninteso, il merito delle pretese del tutto qui impregiudicato.
Con comparsa di riassunzione ex art. 353 c.p.c. gli eredi di , nelle more Persona_1 deceduta, riassumevano il giudizio, chiedendo:
1. di accertare e dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e consequenziali all'intera procedura di affrancazione del podere n. 78 suindicato, avviata su istanza degli eredi di e conclusasi con SO
l'assenso alla cancellazione del patto di riservato dominio;
2. di dichiarare la nullità e inefficacia del contratto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità avente ad oggetto l'unità poderale citata;
pagina 3 di 20 3. di accertare e dichiarare il diritto della loro dante causa all'acquisto di parte del podere n. 78 posseduto sin dall'anno 1982 e così censito nel catasto terreni del comune di San Marco in Lamis al fg. 133, p.lle 107 e 50.
Nella comparsa conclusionale, gli attori evidenziavano il loro interesse a far accertare il diritto soggettivo potestativo della de cuius ad acquistare la parte del podere n. 78 al momento della proposizione della domanda di assegnazione, poiché tale diritto era stato loro trasferito mortis causa e, pertanto, ove in possesso del requisito soggettivo di cui al
IV comma dell'art. 2 della L.R. n. 20/99, avevano diritto alla cessione definitiva della parte del podere (fermo restando che poi l'autorità amministrativa avrebbe dovuto procedere ad un nuovo procedimento amministrativo, in forza del comma III dell'art. 2 della Legge Regionale n. 20/99, volto all'accertamento dell'esistenza dell'ulteriore requisito richiesto dal comma IV dell'art. 2 della legge suddetta).
Con sentenza del 28.2.2023, il Tribunale di FO rigettava le domande, evidenziando il difetto di interesse ad agire degli attori in riassunzione, che non avevano dimostrato di possedere i requisiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 379/1976 e, pertanto, non potendo vantare alcun diritto iure proprio, non potevano subentrare in quello della loro dante causa.
Avverso detta sentenza, interponevano appello gli attori in riassunzione, lamentando:
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ravvisato la loro carenza di interesse ad agire, in specie laddove la sentenza aveva statuito che il diritto acquistato da si era comunque estinto con il suo decesso;
Persona_1
- che non era corretto il richiamo all'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire, posto che, invece, la questione pregiudiziale avrebbe dovuto risolversi alla luce dell'art. 110
c.p.c. in materia di successione processuale, poiché il decesso di era Persona_1 intervenuto nel corso del giudizio;
- che il Tribunale non si era avveduto delle modifiche normative che avevano interessato il combinato disposto dell'art. 2, comma 4, della L.R. Puglia 20 del 1999 e dell'art. 7 della
L. 379 del 1967, in forza delle quali entrambe le disposizioni erano state abrogate (l'art. 7 della L. 379 del 1967 dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112 e l'intera L. R. Puglia
20 del 1999 dall'art. 27, comma 1, lettera i – bis L.R. 4/2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23/2018), per cui erano stati richiamati requisiti soggettivi previsti da norme (art. 7, commi 1 e 2, della L. 379 del 1967) non più in vigore al momento dell'apertura della successione (3 settembre 2016) della;
Persona_1
pagina 4 di 20 - che il dato normativo vigente aveva abrogato l'efficacia di qualsiasi limite all'intrasmissibilità del diritto di cessione di , di talché non v'era alcuna Persona_1 ragione per dubitare in ordine alla legittimazione alla prosecuzione del processo da parte dei suoi eredi;
- che, in ogni caso, il Tribunale aveva fondato la propria decisione su un'interpretazione errata delle suddette abrogate disposizioni, laddove non aveva tenuto conto, in primo luogo, che il diritto della affittuaria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/99 (diritto soggettivo potestativo, senza potere discrezionale dell'Amministrazione) era stato esercitato già nel 2008 con apposite istanze di cessione;
e, in secondo luogo, che le norme di riferimento non militavano per l'intrasmissibilità mortis causa del diritto alla cessione, posto che la qualifica richiesta in capo agli eredi ex art. 2, co. 4, non assurgeva a requisito imprescindibile per la sua trasmissione, ma rilevava soltanto ai fini della determinazione del prezzo di cessione e delle modalità di versamento dello stesso
(conclusione avvalorata dalla lettura integrale dell'art. 2, laddove i commi 4 e 4 bis disciplinavano i casi in cui l'originario richiedente era deceduto nelle more della definizione del procedimento di assegnazione, distinguendo le ipotesi del decesso intervenuto prima del formale provvedimento di assegnazione dalle ipotesi in cui fosse intervenuto in un momento successivo, indipendentemente dalla presenza di particolari requisiti soggettivi, come confermato dal contenuto dell'art. 13 della ridetta legge regionale);
- che, interpretato correttamente l'art. 2, ai commi 4 e 4 bis, veniva in rilievo il conseguenziale errore del Tribunale, laddove aveva osservato che essi si erano limitati soltanto a dedurre di vantare il possesso del podere, senza tuttavia allegare e provare i requisiti soggettivi necessari alla trasmissibilità del diritto alla cessione;
- che, pertanto, in capo ad essi attori non difettava né l'interesse ad agire né la legitimatio ad processum ex art. 110 c.p.c., posto che, una volta dichiarati inefficaci gli atti prodromici alla cancellazione del riservato dominio in favore degli eredi dell'originario assegnatario e la nullità degli atti negoziali conseguenti, essi avrebbero ottenuto il diritto all'acquisto del podere al prezzo di cessione dovuto e determinato secondo i criteri di cui ai citati artt. 2 e 13;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, dichiarata la carenza di interesse ad agire, aveva omesso di valutare l'illegittimità del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento amministrativo avviato su istanza degli eredi dell'originario assegnatario e la legittimità di quello avviato su istanza di , Persona_1
pagina 5 di 20 nonostante avesse riconosciuto il diritto di quest'ultima, che aveva detenuto quella parte di podere dal 1982;
- che pertanto riproponevano la domanda di inefficacia e di disapplicazione dei predetti atti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 4 e 5 della L. n. 2248/1865 all. E, per i seguenti motivi di illegittimità:
1. eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, erronea e superficiale istruttoria, sviamento del fine pubblico e carenza di istruttoria sul presupposto fattuale del possesso del podere, erroneamente ritenuto sussistente per gli eredi dell'originario assegnatario (sulla base delle mendaci dichiarazioni circa il fatto che la conduzione del podere n. 78 “non è mai stata data in concessione a terzi e che è sempre stato condotto dagli eredi stessi”), laddove , di contro, aveva: Persona_1
- prodotto l'attestazione della Polizia Municipale di San Marco in Lamis (che, a seguito delle indagini, aveva certificato che la parte del podere non concesso in affitto alla PE era stato condotto, sin dal decesso di , da , e non dagli SO Persona_4 eredi di , e che quest'ultima, solo a decorrere dall'annata agraria SO
2009, a seguito dello spoglio violento e clandestino perpetrato a danno di , Persona_1 aveva conseguito la disponibilità materiale di tutto il podere n. 78);
- dimostrato che alcuni eredi dell'originario assegnatario risiedevano all'estero (avendo interrotto ogni relazione di fatto con il podere);
- allegato che il possesso da parte di essi appellanti, almeno per la parte del podere posseduto da , era stata acclarata dallo stesso Tribunale di FO (la cui Persona_1 ordinanza era stata portata a conoscenza della , che aveva in un primo CP_1 momento sospeso con nota n. 3273 del 06.05.2009 il procedimento di affrancazione) e provato il pagamento dei canoni di affitto;
2. violazione dell'art. 2 della L.R. Puglia n. 20/1999, posto che la disposizione non lasciava alcuno spazio di discrezionalità in capo all'Amministrazione nella scelta dell'assegnatario definitivo, per cui, una volta accertati i requisiti oggettivi e soggettivi in capo a , l'Ente avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di assegnazione;
Persona_1
3. violazione dell'art. 6 della L.R. Puglia n. 20/1999, che non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto:
-) non risultava che l'erede deSInato fosse subentrato in tale rapporto pubblicistico, per cui il rapporto di assegnazione era venuto meno con la morte dell'originario assegnatario nel lontano 1974:
pagina 6 di 20 -) gli eredi dell'originario assegnatario non avevano continuato la coltivazione del podere n. 78, essendo il fondo stato detenuto in parte da e in parte dai coniugi Persona_4
e (requisito indispensabile per l'esercizio del diritto di subentro); PE Pt_1
-) non risultavano documentati né l'esercizio del diritto di subentro, né il trasferimento da parte dell'ente competente;
-) gli eredi dell'originario assegnatario avevano utilizzato il podere n. 78 soltanto per godere dei frutti civili dello stesso, quindi delle annualità corrisposte dalla per PE
l'affitto del terreno;
-) prima del decesso, l'originario assegnatario non aveva pagato le quindici mensilità di cui al citato art. 6, di talché non poteva neppure ipotizzarsi l'acquisto del diritto reale di proprietà in capo all'originario assegnatario (di cui all'art. 10, co. 1 della L. n. 386/1976, richiamato dal co. 1 del citato art. 6) dopo l'entrata in vigore della L. n. 386/1976 (lo stesso ente convenuto, con comunicazione prot. 1966, aveva reso noto agli eredi di che, per il podere n. 78, quest'ultimo aveva pagato solo cinque rate SO dell'intero prezzo di assegnazione, sicché aveva invitato gli stessi a definire il subentro nel contratto di assegnazione di un erede in possesso dei requisiti di legge o a procedere, ai sensi del citato art. 6, all'affrancazione pro indiviso dell'unità poderale, pagando in un'unica soluzione le restanti annualità non corrisposte dal dante causa nonché gli altri debiti gravanti sul fondo);
- che sussisteva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, valutando comunque il merito della domanda di nullità dell'atto notarile del 1954, aveva precisato che la violazione di norme imperative nella fase esecutiva del contratto (per avere gli eredi dell'originario assegnatario concesso a terzi un bene di cui invece dovevano disporre essi stessi) avrebbe potuto tutt'al più dar luogo ad un'ipotesi di risoluzione del contratto e non di nullità;
- che sussisteva viceversa nullità ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1346 c.c., per impossibilità materiale e giuridica dell'oggetto dell'atto di trasferimento, in quanto l'ente convenuto, con la conclusione della procedura di affrancazione e con l'assenso alla cancellazione del riservato dominio, aveva disposto dell'unità poderale n. 78 pur non avendone la disponibilità giuridica e fattuale, stante l'anteriore esercizio del diritto potestativo di nel 2008; Persona_1
- che sussisteva nullità per carenza dell'assenso da parte dell' , in quanto CP_20
l'accertata inefficacia di tutti gli atti amministrativi prodromici alla cancellazione del riservato dominio e all'affrancazione del podere n. 78 comportava la carenza pagina 7 di 20 dell'elemento essenziale della volontà espressa dall'ente convenuto, essendo pacifico che, nelle ipotesi di accordo tra privato e p.a., occorreva che la volontà pubblica venisse legalmente formata ed espressa, pena l'assenza dell'accordo e la nullità ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.;
- che sussisteva nullità per violazione di norme imperative (sulla cessione definitiva dei terreni appartenuti all'ex ente di riforma agraria di cui agli artt. 6, 2, 13 L.R. n. CP_1
20/1999) e per carenza della causa, che avevano comportato la nullità, ex art. 1418 c.c., dell'intera vicenda acquisitiva del podere, la quale aveva avuto origine con l'atto di assegnazione del 1954 e si era conclusa con l'affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario e con la cancellazione del riservato dominio, non avendo rilievo l'affermazione del Tribunale per cui la violazione di norme imperative in fase esecutiva avrebbe potuto, tutt'al più, dare luogo alla risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, non poteva asserirsi che la concessione in godimento della res potesse assurgere, in forza dell'art. 12 del contratto di assegnazione, solo a ragione di risoluzione di quest'ultimo e di risarcimento del danno, in quanto l'art. 12 non era applicabile alla fattispecie, per l'ovvia ragione che il rapporto di assegnazione del 1954 era venuto meno con la morte dell'originario assegnatario, non essendo gli eredi di quest'ultimo mai subentrati nel ridetto rapporto pubblicistico;
- che, pertanto, pur ritenendo che l'art. 12 consentisse all'ente proprietario della terra assegnata di risolvere il contratto di assegnazione nella fase esecutiva in caso di affitto della res assegnata, comunque, nel caso in esame, non poteva discorrersi di inadempimento degli eredi di per aver concesso in affitto il podere, SO proprio poiché il rapporto di assegnazione era venuto meno con la morte dell'originario assegnatario, per cui i suoi eredi non potevano definirsi parti contrattuali;
- che sussisteva l'illegittimità della statuizione sulle spese, per aver il Tribunale condannato essi eredi al pagamento integrale delle spese di lite, senza considerare il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. dei convenuti.
Tanto premesso, previa riproposizione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) in via principale, riformare in toto la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia e
l'invalidità – con conseguente disapplicazione - di tutti gli atti amministrativi (richiamati in citazione) presupposti, connessi e consequenziali all'intera procedura di affrancazione del podere nr. 78, avviata su istanza degli eredi di presso l'Ufficio Ex SO
Ersap – RU Provinciale di FO e conclusa con l'assenso alla cancellazione del pagina 8 di 20 riservato dominio, e l'inefficacia e/o invalidità del provvedimento di diniego dell'istanza di assegnazione del podere nr. 78, formulata dall'attrice; - dichiarare nulli, annullabili e/o inefficaci per tutti i motivi esposti in narrativa il contratto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità, ricevuto dal Dott. Notaio stipulato il giorno 8 settembre 1954, rep. N. 741, registrato Persona_5
a FO il 27 settembre 1954 al numero 1676 e trascritto in Lucera il giorno 8 ottobre
1954 ai nn. 321484/17617, avente ad oggetto l'unità poderale nr. 78, ricadente alla
Contrada “Mercaldi” o “Polluce” del Comune di San Marco in Lamis (FG), della superficie catastale complessiva di ha 6.85.27, costituita da costituita da un appezzamento di terreno agricolo, formante un unico corpo, con entrostante fabbricato, censito nel relativo
Catasto Terreni del Comune di San Marco in Lamis al foglio 133, particella 233 (ex 50), ettari 6, are 04, ca 91, seminativo, cl. 1, R.D. euro 359,27, R.A. euro 187, 45; foglio
133, particella 107, ettari 0, are 62, ca 30, vigneto, cl. 2, R.D. euro 48,26, R.A. euro
35,39; foglio 133, particella 232, (ex 50), ettari 0, are 01, ca 00, ente urbano e nel
Catasto Fabbricati del Comune di San Marco in Lamis al foglio 133, particella 232, z.c. 2, cat. c/2, classe 1, mq 110, contrada Polluce, piano T-1, Rendita € 136, 50 e/o dichiarare nulla, annullabile, inefficace l'istanza di affrancazione del podere nr. 78 avanzata degli eredi di , il provvedimento di affrancazione e di tutti gli atti SO conseguenti relativi al podere nr. 78;- accertare e dichiarare il diritto della SI.ra PE
(trasferito mortis causa agli esponenti) all'acquisto della parte del podere nr. 78,
[...] posseduto sin dall'anno 1982 e così censito nel relativo Catasto Terreni del Comune di
San Marco in Lamis individuata nel Catasto Terreni del Comune di San Marco in Lamis al foglio n. 133 particelle n. 107 e 50 (di quest'ultima solo una parte, il tutto così come evidenziato in giallo nella piantina catastale della zona allegata al fascicolo di parte); - ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità per il
Conservatore; 2) condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e di quello di secondo grado;
3) in via subordinata, in riforma parziale della sentenza impugnata, compensare integralmente le spese del giudizio di primo e secondo grado;
in ogni caso 4) condannare la parte convenuta alla restituzione della somma di € 4.560,12 corrisposta in data 13 aprile 2023 in favore degli assistiti dell'avv. Luciano Corbo ed € 5.583,34 pagata in data 22 marzo 2023 in favore degli assistiti dell'avv. De Giovanni Giovanni Pio, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento sino alla data del rimborso”.
pagina 9 di 20 Si costituiva la , la quale resisteva all'appello, reiterando l'eccezione di CP_1 difetto di legittimazione passiva ed esponendo:
- di aver correttamente applicato la normativa vigente in materia, assegnando il fondo a coloro che in quel momento possedevano i requisiti richiesti per legge;
- che, a seguito della morte di , quantificava l'importo del prezzo di SO assegnazione non ancora versato e invitava i suoi eredi a comunicare l'eventuale volontà di subentro ovvero quella di ricevere l'assegnazione del fondo a tutti pro indiviso, opzione poi scelta dagli eredi, i quali provvedevano, pertanto, al versamento delle somme contrattualmente ancora dovute, in ossequio all'art. 6, L.R. Puglia n. 20/1999, onde poter procedere alla cancellazione del riservato dominio, in tal modo esaurendo ogni rapporto obbligatorio tra la e l'assegnatario; CP_1
- che, a fronte di tale rilievo, la doglianza dell'appellante poteva essere fatta valere in giudizio soltanto nei confronti degli eredi di , con conseguente totale SO estraneità della dalla vicenda, non potendo esperire alcuna attività CP_1 determinante rispetto alle rivendicazioni stesse;
- che, comunque, l'appello risultava infondato anche nel merito e, circa il possesso rivendicato da parte appellante, in ragione dell'applicabilità dell'art. 18, L.R. n. 230/1950
(per cui qualsiasi atto tra vivi di disposizione o affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del podere fino al pagamento integrale del prezzo, avente ad oggetto il terreno assegnato, era nullo di pieno diritto), non era chiaro a che titolo (non nullo) parte appellante rivendicasse il diritto azionato;
- che, inoltre, dalle verifiche effettuate dalla RU di FO (sopralluogo del
26.02.2009), risultava che il podere in questione era condotto dagli eredi del
SO
Tanto premesso, concludeva, in via preliminare e assorbente, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, per il rigetto CP_1 dell'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano altresì e in qualità di eredi di Controparte_3 CP_4
, i quali resistevano all'appello, evidenziando la correttezza delle Persona_2 argomentazioni del giudice di primo grado.
Esponevano che i
GE , invero, non avevano dimostrato di avere la qualifica di coltivatori Pt_1 diretti ovvero di svolgere attività agricola, come poteva evincersi sia dalla circostanza che gli stessi, alla stregua della madre , risultavano inadempienti nel pagamento Persona_1
pagina 10 di 20 dei canoni dovuti per le annate 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, pari alla somma di
€ 3.000,00 (€ 300,00 x 10), oltre rivalutazione come per legge, mentre i canoni relativi alle annate 2011-2012 e 2012-2013 erano stati pagati con ritardo e solo a seguito del tentativo di conciliazione a suo tempo proposto dal che dal loro SO disinteresse per tali fondi, comprovata dal silenzio e dall'inerzia a fronte sia della lettera di contestazione notificata nel mese di agosto 2020, con la quale si invitava a sanare la morosità e si contestava l'assenza di qualsivoglia titolo legittimante la conduzione dei fondi sia, da ultimo, a fronte del tentativo di conciliazione esperito davanti all'Ispettorato
Territoriale dell'Agricoltura di FO.
Tanto premesso, concludevano per il rigetto dell'appello.
Previa regolarizzazione del contraddittorio e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, tenutasi in modalità scritta, all'esito della quale, la causa è stata riservata.
Diritto.
In via preliminare, va premesso che la causa, vertente sulla illegittimità dell'acquisto, da parte degli eredi dell'originario assegnatario del fondo rustico in proprietà dell'ERSAP –
e sull'acquisto, da parte del possessore (e dei suoi eredi) di una parte del CP_1 ridetto fondo, in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali, non rientra tra quelle appartenenti alla competenza tabellare della sezione agraria, sicchè può essere esaminata e decisa nel merito, escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario.
Ciò posto, con il motivo principale parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di primo grado che - dopo aver accertato il diritto di alla cessione di parte Persona_1 del podere nr. 78 – aveva rigettato le domande formulate ravvisando la carenza di interesse ad agire.
Sul punto, hanno evidenziato gli appellanti:
-) che non appariva corretto il richiamo all'art. 100 c.p.c., dovendosi invece la questione pregiudiziale risolversi alla luce dell'art. 110 c.p.c.;
-) che il primo errore, in cui era incorso il Tribunale di FO, era stato quello di non essersi avveduto delle modifiche normative che avevano interessato il combinato pagina 11 di 20 disposto dell'art. 2, comma 4, della 20 del 1999 e dell'art. 7 della L. 379 del CP_17
1967, entrambe abrogate da successive norme (l'art. 7 della L. 379 del 1967 dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112; l'intera L. R. Puglia 20 del 1999 dall'art. 27, comma 1, lettera i – bis) L.R. 4/2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23/2018);
-) che il dato normativo vigente, aveva abrogato l'efficacia di qualsiasi limite alla trasmissibilità del diritto di cessione della SI.ra , di talché non vi era ragione Persona_1 alcuna per dubitare in ordine alla legittimazione alla prosecuzione del processo da parte degli eredi della SI.ra . Persona_1
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, a legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi: infatti, come non è possibile "validare" susseguentemente un'azione amministrativa che, al momento in cui fu adottata si appalesava illegittima, egualmente non potrebbe discendere, dall'intervenuta abrogatio legis susseguente alla adozione dell'atto amministrativo impugnato, un giudizio di illegittimità del medesimo fondato sulla sopravvenienza normativa: e ciò ovviamente, fatte salve le ipotesi di eventuale espressa clausola di retroattività della legge (cfr. sul punto, ad es., Cons.
Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009 n. 5195).
Sotto un secondo profilo, parte appellante ha censurato l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2, comma IV, della Legge Regionale n. 20/1999.
Secondo la tesi degli appellanti, prima di decretare l'intrasmissibilità mortis causa del diritto della per carenza - da parte di essi eredi - dei requisiti soggettivi previsti PE dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 379/67 (ovvero la qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale), il tribunale avrebbe dovuto rilevare che dette norme non militano per la intrasmissibilità mortis causa del diritto alla cessione attribuito ai conduttori delle terre, bensì rilevano solo ai fini della determinazione del prezzo di acquisto.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato.
La normativa pertinente alla fattispecie può identificarsi:
- nella L.R. Puglia 30 giugno 1999, n. 20, art. 2 (rubricato "definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze"), a mente del quale: "
1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è pagina 12 di 20 effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti: a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386 del 1976; b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16"; e con ulteriore precisazione che
"i terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 16";
- nell'art. 2, comma 4 e 4bis, a mente del quale: “
4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.
29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto deSInato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale. 4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi deSInati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale, purchè venga dimostrato il consolidato possesso del fondo”.
-nell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 379/1967, in base al quale “nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In mancanza di discendenti in linea letta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti”.
Ora, ha osservato il primo Giudice che sussiste il difetto di interesse degli eredi di PE
, posto che, pur essendo la de cuius in possesso dei requisiti per
[...] Persona_1 ottenere la cessione del bene (parte del podere n. 78) in suo favore, i suoi eredi avrebbero potuto subentrare (ai sensi del IV comma dell'art. 2 della legge regionale
20/99) nel diritto della loro dante causa solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 7,
pagina 13 di 20 commi 1 e 2 della legge 379/1967 (possesso della qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo), requisiti che non avevano neppure allegato.
Non avendo i requisiti per ottenere la cessione del fondo, difettava il loro interesse ad agire, stante il fatto che avevano agito per la declaratoria di nullità di atti amministrativi rispetto ai quali non erano neppure parti;
quanto al fatto che, tramite la declaratoria di inefficacia di tali atti amministrativi, l'Ente avrebbe dovuto espletare nuovamente il procedimento amministrativo, il primo Giudice ha ritenuto comunque sussistente il difetto di interesse, non potendo gli eredi partecipare a detto procedimento, in quanto non coltivatori diretti.
Il motivo di appello si è incentrato sul fatto che il diritto alla cessione del fondo in capo al possessore affittuario sarebbe trasmissibile mortis causa, e che gli eredi della originaria conduttrice avevano interesse a fare accertare detto diritto in capo alla loro dante causa.
Ora, va premesso che il diritto alla cessione dei beni di riforma fondiaria previsto dall'art. 2 della Legge Regionale Puglia n. 20/1999 è sì trasmissibile iure hereditario, ma non in modo automatico: è subordinato, cioè, a precise condizioni, indicate nel comma 4 dello stesso articolo, [la cessione può aver luogo in favore di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge 379/1967 (coltivatori diretti o IAP (con iscrizione INPS)].
Deve pertanto ritenersi che il diritto non sia un diritto reale già acquisito, ma un diritto potestativo condizionato: ed invero, in tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all'art. 7 della L. n. 379/1967 stabilisce i criteri per la deSInazione di colui che subentra iure proprio all'assegnatario (v. Cass. 18570/2021; ord. 14754/2016 tra le tante), in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo, senza prescindere dal criterio principale dell'abitualità da parte del successore nella coltivazione della terra, la cui prova deve essere fornita in concreto, senza che siano sufficienti certificazioni o altre attestazioni amministrative.
I requisiti per subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo devono esistere all'apertura della successione e persistere fino alla decisione, per cui, dimostrata dall'erede la sussistenza dei requisiti al momento dell'apertura della successione, si presume la permanenza degli stessi fino alla decisione (Cass., sez. un., n. 6064 del
1993; Cass. n. 19498 del 2011).
Pertanto, gli attori, per subentrare alla , avrebbero dovuto dimostrare la Persona_1 sussistenza in capo ad essi stessi di tali requisiti, fin dall'atto di costituzione nel giudizio di riassunzione di primo grado, come correttamente osservato dal giudice di merito. pagina 14 di 20 Ed invero, la S.C., in tema di controversie concernenti il subingresso all'assegnatario, deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, nell'assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, ha statuito il principio per cui non può prescindersi dall'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'abitualità, da parte del successore, nella lavorazione manuale della terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 29 maggio
1967, n. 379 e 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, anche nel caso in cui detto successore sia stato deSInato con testamento, dovendo, poi, detta sussistenza risultare sia al momento della morte dell'assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro, con la conseguenza che il giudice, ove accerti che nessuno dei contendenti è in possesso di tale requisito, è tenuto a 16 pronunciare il conseguente rientro di dette terre nella disponibilità dell'ente concedente, anche in difetto di una specifica domanda in tal senso dell'ente medesimo (Cass. n. 6064 del 1993).
Ne deriva che il diritto a subentrare da parte dell'erede dell'originario richiedente, per come è strutturato nell'impianto normativo della legge regionale n. 20/99, è ancorato alla sussistenza non solo del requisito rappresentato dalla titolarità ereditaria (devono essere eredi legittimi o testamentari del soggetto deceduto), bensì anche della qualifica professionale: devono essere riconosciuti come coltivatori diretti o IAP (con iscrizione
INPS).
Non appare pertanto sussistente l'interesse, da parte degli appellanti, ad ottenere una declaratoria di nullità e/o inefficacia di atti amministrativi (concernenti il rigetto della domanda di assegnazione in capo alla loro dante causa e l'accoglimento Persona_1 della domanda di affrancazione del fondo rustico da parte degli eredi , posto SO che essi non potrebbero comunque conseguire alcun risultato utile da tali declaratorie: in primis, non potrebbero subentrare nel diritto della e, in secundis, non potrebbero PE neppure prendere parte al relativo procedimento amministrativo, in quanto non coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Sicchè non si ravvisa alcun effettivo pregiudizio attuale in capo agli attuali appellanti, non potendo essi ricavare alcun risultato utile da una eventuale declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti amministrativi suddetti, stante il fatto che neppure potrebbero partecipare ad un successivo procedimento, in quanto non aventi i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 7 della legge 379/1967.
Deve poi decisamente escludersi, del resto, che fosse obbligo del giudice di primo grado rilevare la nullità in questione.
pagina 15 di 20 Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto o di un atto amministrativo - infatti - deve essere coordinato con il principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., sicchè richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'eSIenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 29474/2021; 12903/2021; Cass. n.
6749/2012; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Pertanto, gli appellanti non hanno alcun interesse ad un accertamento in ordine alla legittimità degli atti amministrativi, in quanto aventi ad oggetto situazioni giuridiche soggettive cui loro stessi sono estranei.
Ed invero, pacifico che, nella specie, gli appellanti non hanno svolto in primo grado neppure domanda di risarcimento del danno, davvero non si vede in cosa si sostanzi il loro interesse giuridicamente rilevante.
Quanto all'argomentazione che il comma IV dell'art. 2 si riferirebbe esclusivamente ai criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e alle modalità di versamento del prezzo nell'ipotesi in cui l'originario richiedente sia deceduto, va detto che il comma 4 bis dell'art. 2 si riferisce all'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – relativa ai “… terreni
e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi deSInati non abbiano la qualifica di cui al comma 4”, per cui non è conferente al caso di specie; con riguardo al comma IV dell'art. 2, esso consente di trasferire l'unità produttiva in favore degli eredi dell'originario richiedente qualora gli eredi siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale, ipotesi anch'essa non ricorrente nel caso di specie.
Ne deriva che non ha pregio la tesi per cui, dichiarati inefficaci gli atti amministrativi prodromici alla cancellazione del riservato dominio in favore degli eredi dell'originario assegnatario e la nullità degli atti negoziali consequenziali, essi “hanno diritto all'acquisto del podere al prezzo di cessione dovuto e determinato secondo i criteri in forza degli artt.
2 e 13 della l.r. n. 20/99”, posto che detti terreni non erano stati già formalmente assegnati alla richiedente (che invece aveva subito un rigetto della domanda, non PE impugnato).
Quanto al diritto al risarcimento del danno, trattasi di domanda nuova formulata per la prima volta in questa sede e, pertanto, inammissibile in quanto intempestiva. pagina 16 di 20 Venendo adesso al merito della illegittimità dei provvedimenti amministrativi avviati su istanza degli eredi dell'originario assegnatario e di quello avviato dalla SI.ra SO
, riproposti nell'odierna sede (eccesso di potere per travisamento della situazione di PE fato, per erronea e superficiale istruttoria, per sviamento del fine pubblico e carenza di istruttoria, per violazione dell'art. 2 della L.R. 20/99, dell'art. 6 della L.R. 20/99) va detto che essi sono assorbiti dal fatto che, intanto il giudice può accertare in via incidentale l'illegittimità di un atto il cui annullamento, per via giurisdizionale, non sarebbe più utile al ricorrente, in quanto sussista un interesse ai fini risarcitori [tenuto conto, al riguardo, che i caratteri dell'interesse ad agire che sorreggono l'azione risarcitoria non si distinguono da quelli che contraddistinguono in generale l'interesse ad agire all'azione di annullamento].
Sul punto, è il caso di rammentare che, a radicare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto, non è sufficiente la sola deduzione dell'interessato di voler proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria, ma che occorre proporre una domanda risarcitoria nel medesimo giudizio in attesa della definizione della domanda inerente l'illegittimità del provvedimento.
In mancanza di tali adempimenti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 novembre 2019, n.
2307; 2 maggio 2018, n. 1191; 15 marzo 2018, n. 731; 30 giugno 2017, n. 1471; 14 marzo 2017, n. 621; 26 luglio 2016, n. 1501)" (così, TAR Lombardia, Milano, II,
14/04/2020, n. 625; nello stesso senso, id., III, 17/06/2019, n. 1388).
Nel caso di specie, la ricorrente - nelle memorie in precedenza richiamate - ha posto a fondamento l'interesse a che venga accertata l'illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori;
ma tale assunto, risolvendosi nell'affermazione che si intenderà proporre una futura, eventuale azione risarcitoria, non è idoneo a rivelare l'interesse all'azione risarcitoria nei termini poc'anzi esposti, poiché tale interesse non risulta correttamente dedotto in giudizio.
Quanto al fatto che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che non fosse chiaro di quali profili di nullità fosse affetto l'atto notarile del 1954, stipulato in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1345 c.c. precisando che la violazione di norme imperative nella fase esecutiva del contratto può dar luogo a risoluzione e non a nullità del contratto, va detto che anche con riferimento a tale motivo (nullità ai sensi del secondo comma dell'art. 1418 c.c. perché l'Ente avrebbe disposto del bene pur non avendone più la formale disponibilità, a seguito dell'esercizio del diritto potestativo esercitato dalla PE
pagina 17 di 20 con le istanze del 2008, sicchè non poteva procedere alla cancellazione del PE riservato dominio in favore degli eredi dell'originario assegnatario;
nullità per carenza di assenso dell'ente regionale;
nullità per violazione di norme imperative e per carenza di causa, in quanto l'Ente avrebbe proceduto illegittimamente alla affrancazione del podere n. 78 in favore degli eredi violando le norme di cui all'art. 2 e 13 della legge SO regionale n. 20/99), va osservato che tutte le argomentazioni degli appellanti si infrangono sulla considerazione che, al di là della tipologia di invalidità degli atti amministrativi impugnati, il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire non è rilevabile qualora il pregiudizio che deriva dall'atto amministrativo impugnato sia meramente eventuale, ovvero nel caso in cui l'emanazione del provvedimento non abbia arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del ricorrente.
Nella specie, dalla illegittimità eventuale dei provvedimenti amministrativi non potrebbe derivare nella sfera giuridica degli appellanti alcun risultato utile, né essi hanno arrecato alcuna lesione diretta nella loro sfera giuridica, trattandosi – come detto - di un diritto trasmissibile sì iure hereditario, ma a certe condizioni, che non erano sussistenti al momento della domanda dinanzi al giudice di primo grado.
Analoghe considerazioni valgono per la censura alla asserzione del primo Giudice secondo cui la concessione in godimento della res assegnata da parte degli eredi dell'originario assegnatario possa assurgere – in forza dell'art. 12 del contratto di assegnazione – solo in ragione della risoluzione di quest'ultimo e di risarcimento del danno (per la ragione che il rapporto di assegnazione del 1954 sarebbe venuto meno con la morte dell'originario assegnatario e che gli eredi, non subentrati nel rapporto di assegnazione, hanno concesso il podere in affitto invece di coltivarlo personalmente in violazione di norme imperative) .
Ed invero, l'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ., deve - secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale - avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in un'utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice: in particolare la chiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurargli, direttamente ed immediatamente, il bene della vita che egli assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto.
L'interesse alla decisione deve essere presente al momento dell'instaurazione del rapporto processuale e permanere fino alla decisione della causa (tra le tante, Cons.
Stato, IV, 5 ottobre 2020, n. 5814); l'indagine relativa alla sussistenza dello stesso va compiuta in relazione all'utilità o al vantaggio (materiale o morale) che il ricorrente può pagina 18 di 20 ricavare dall'accoglimento della domanda proposta in giudizio (Cons. Stato, III, 10 aprile
2017, n. 1678; III, 8 settembre 2016, n. 3829) a prescindere, dunque, dalle motivazioni che lo hanno indotto ad agire in giudizio.
Ciò posto, la considerazione che l'interesse fatto valere in giudizio dagli appellanti è quella di ripristinare la situazione giuridica lesa in capo alla loro dante causa non può essere condivisa, non ravvisandosi concreti effetti pregiudizievoli, derivanti dai provvedimenti amministrativi che si assumono illegittimi per violazione di norme imperative, in capo ai soggetti richiedenti la rimozione.
Invero, come già detto, parte appellante non ha alcun titolo per avanzare pretese di tipo risarcitorio.
La insussistenza dell'interesse ad agire è assorbente, dal punto di vista logico e giuridico, ai fini del decidere, ed esime il Collegio dalla disamina delle riproposte censure concernenti la nullità per violazione di norme imperative e il difetto di legittimazione passiva degli odierni appellanti in ordine alla eventuale risoluzione del contrato di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del 1954
Venendo adesso al motivo sulle spese, dal rigetto della proposta impugnazione, consegue la legittimità del provvedimento sulle spese, né la complessità della questione trattata e l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto potevano legittimare la compensazione delle spese di lite, come richiesto.
Infatti, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza (tra moltissime: Cass. n. 4485 del 2001; Cass. n. 1439 del 2003).
La compensazione delle spese, a norma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all'esito della sentenza Corte cost., n. 77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Cass. n. 9840 del
2010; Cass., Sez. Un. n. 2572 del 2012; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 2362 del
2021), non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla L. n.
69 del 2009, la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità
o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate, visto che la parte attrice in riassunzione ha comunque insistito per far valere il suo diritto pur diopo il decesso della dante causa, per cui la parte - poi risultata vittoriosa - ha comunque avuto la necessità di difendersi e costituirsi in giudizio. pagina 19 di 20 Ragion per cui devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la semplicità e/o la complessità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla.
In ordine alle spese del grado, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modific. valore della causa indeterminabile, parametri minimi).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da
, , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 596/2023, pubblicata il 28.02.2023, non notificata, emessa dal Tribunale di
FO nell'ambito del procedimento R.G. n. 6677/2017così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere a ciascuna parte appellante le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di conSIlio del 24.6.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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