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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11786/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
RC (MC) il 14/11/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. RIENZI
VINCENZO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/09/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. ZEQIREYA YLENIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 13739/21; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione familiare e chiedeva pertanto che venissero modificate le statuizioni riguardanti il mantenimento del figlio minore.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto Controparte_1
e richiesto dalla controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
19.11.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e rimetteva la causa al Giudice delegato.
All'udienza del 10.02.2025, tenutasi dinanzi a quest'ultimo, le parti riferivano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, delle quali veniva redatto verbale e che di seguito integralmente si riportano: “Le parti convengono di stabilire dal 2025 in poi un aumento del mantenimento dovuto per il figlio da euro 250,00 a euro 300,00 mensili, con rivalutazione Istat a Per_1
decorrere dal 2026; le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50%, salvo le spese necessarie per la retta della scuola privata che verranno sostenute al 100% dal sig. Le parti concordano altresì che nel caso in cui, alla fine di Pt_1
ogni tre mesi, il padre non abbia potuto prendere il figlio, per motivi di lavoro, nei giorni stabiliti, ci sarà un conguaglio pari ad euro 7,00 per ogni giorno di frequentazione mancata, salvo recuperi delle giornate previste nel medesimo periodo di tre mesi”.
Il Giudice delegato, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica della sentenza n. 13739/21:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 10.02.2025, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 13/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11786/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
RC (MC) il 14/11/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. RIENZI
VINCENZO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/09/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. ZEQIREYA YLENIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 13739/21; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione familiare e chiedeva pertanto che venissero modificate le statuizioni riguardanti il mantenimento del figlio minore.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto Controparte_1
e richiesto dalla controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
19.11.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e rimetteva la causa al Giudice delegato.
All'udienza del 10.02.2025, tenutasi dinanzi a quest'ultimo, le parti riferivano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, delle quali veniva redatto verbale e che di seguito integralmente si riportano: “Le parti convengono di stabilire dal 2025 in poi un aumento del mantenimento dovuto per il figlio da euro 250,00 a euro 300,00 mensili, con rivalutazione Istat a Per_1
decorrere dal 2026; le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50%, salvo le spese necessarie per la retta della scuola privata che verranno sostenute al 100% dal sig. Le parti concordano altresì che nel caso in cui, alla fine di Pt_1
ogni tre mesi, il padre non abbia potuto prendere il figlio, per motivi di lavoro, nei giorni stabiliti, ci sarà un conguaglio pari ad euro 7,00 per ogni giorno di frequentazione mancata, salvo recuperi delle giornate previste nel medesimo periodo di tre mesi”.
Il Giudice delegato, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica della sentenza n. 13739/21:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 10.02.2025, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 13/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi