Articolo 24 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
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11 marzo 1989
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15 febbraio 2018
Art. 24. (Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine - Cariche) 1. Il presidente del consiglio dell'ordine o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. ((7)) 3. Per la validita' delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
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