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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 25 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate nei termini;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c.
N. R.G. 14586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NC TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981, promossa da: , rappresentata e difesa dall'avv. Glauco Arcaini, ed elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti,
RICORRENTE
Contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli, funzionario delegato, ed elettivamente domiciliata come in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte per l'udienza del 25 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note alle quali si rimanda integralmente, il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21 novembre 2022, depositato il 28 novembre 2022 Parte_1 esponeva quanto segue: di avere ricevuto, in data 4 novembre 2022, dal Ministero
, Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, il decreto Controparte_1
n. 789744/A, emesso il 25 luglio 2022, nonché l'allegato “Procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 21.11.2007 n. 231”, emesso il 28 luglio 2022, con cui le veniva irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 12.289,00 per la violazione dell'art. 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, per avere acquisito un trasferimento di denaro contante per l'importo complessivo di euro 122.690,00, senza il tramite di intermediari a ciò abilitati;
in particolare, il precedente 9 settembre 2020 la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brescia, Sezione Antiriciclaggio, le aveva notificato il processo verbale di contestazione della predetta normativa, per asseriti trasferimenti di denaro contante, ricevuti da , Parte_2 superiori all'importo di euro 3.000,00; le veniva contestato che, approfittando della qualifica di dipendente contabile della società Prodotti Baumann s.r.l., era riuscita a sottrarre la somma di euro 591.942,95, di proprietà della ditta, disponendo poi bonifici in suo favore su conti correnti intestati alla che, pur non concorrente nel Parte_2 reato a lei contestato, avrebbe poi utilizzato il denaro per l'acquisito di beni, consegnando il residuo alla sicché, le veniva contestata la violazione dell'art. Pt_1
49 d.lgs. n. 231/2007 ed applicata la sanzione di cui all'art. 63 medesimo testo;
la ricorrente ritiene che non sia dimostrato il fatto storico previsto dalla norma che l'amministrazione ritiene violata, ossia il trasferimento di denaro tra soggetti diversi, oltre la soglia prevista dalla legge;
nello specifico, la contestazione deriva unicamente (come si evince dal verbale di contestazione del 9 settembre 2020) dalle dichiarazioni di , con lei coimputata nel reato ed anche condannata in sede penale;
Parte_2 le dichiarazioni rese dalla tuttavia, non possono costituire elemento Parte_2 probatorio da solo sufficiente a dimostrare che il denaro prelevato in contanti dalla stessa sia poi stato a lei consegnato;
peraltro, risulta evidente l'interesse della ad attenuare la propria responsabilità penale;
tutto ciò premesso, ha chiesto Parte_2 di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e, nel merito, di dichiarare inefficace e/o revocare il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, eccependo, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso perché tardivamente depositato;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, tenuto conto della raggiunta prova in ordine agli illeciti commessi dall'opponente.
Indi, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate nei termini, la causa è stata decisa.
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Innanzi tutto, non v'è alcun dubbio in ordine alla tempestività del ricorso, effettivamente depositato in Tribunale in data 28 novembre 2022, quindi nei termini di legge, essendo stato l'atto impugnato notificato in data 4 novembre 2022. E' al momento del deposito del ricorso che deve guardarsi per la valutazione della pendenza della lite (ex artt. 39 e 415 c.p.c.), non rilevando che esso sia avvenuto presso la sezione lavoro del Tribunale di Brescia, attenendo questa questione al mero riparto interno delle competenze tra sezioni all'interno del medesimo ufficio (ex plurimis, cfr. Corte di cassazione n. 24151/2024).
Passando all'esame del merito della questione, preliminarmente è necessario inquadrare giuridicamente la violazione contestata alla ricorrente, con riferimento alle norme rilevanti ai fini della decisione.
Il Tribunale ritiene, quindi, opportuno richiamare la ratio dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 e successive modifiche.
La disposizione prevede che il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore
- effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla soglia di legge - debba avvenire tramite intermediari abilitati, secondo le modalità previste. La disposizione si inserisce in quel gruppo di norme con cui il legislatore - nell'ambito di un'attività di prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ha voluto limitare l'uso del danaro contante rendendo tracciabili i pagamenti, attraverso una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari.
Al di sopra della soglia di legge, la circolazione del contante, indipendentemente dal titolo, deve essere sostanzialmente certificata e tracciabile.
Il pagamento deve avvenire in relazione ad una prestazione che si basa su individuati profili causali e l'utilizzo dell'avverbio "complessivamente" consente al Tribunale di affermare che non rileva se frazionato nel tempo, dovendo avere rilievo solo il “valore da trasferire”.
Ne consegue che la liceità dell'operazione sottostante non costituisce circostanza esimente e che il carattere oggettivo dell'illecito amministrativo impone l'applicazione della sanzione pecuniaria, da valutarsi sulla base della previsione generale data dall'art. 3 della l. n. 689/1981.
Perché la violazione si concretizzi è richiesto che il trasferimento intercorra tra soggetti diversi le cui condotte contribuiscono, tutte, ad eludere la finalità della legge, che è quella di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per gli scopi in precedenza menzionati.
Evidente, peraltro, che l'interesse protetto dalla normativa antiriciclaggio è differente da quello riferito alle disposizioni applicate per le imputazioni in sede penale, in relazione alle quali, peraltro, non esiste ad oggi alcuna documentazione certa e definitiva, con la conseguenza che, ad oggi, ancora non può darsi corso ad alcuna concreta e ulteriore comparazione tra l'illecito amministrativo per cui si procede e le condotte con valenza penale contestate.
In ogni caso, valga qui osservare che gli interessi protetti dalle normative in esame (antiriciclaggio da un lato, penale dall'altro) non evidenziano alcun rapporto di specialità e che, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare, Corte Cost. n. 222 del 2019) il doppio binario può ben trovare applicazione ed è stato altresì riconosciuto dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera 15 novembre 2016, c. 24130-11 e 29758-2011, laddove si è ritenuto che non costituisca violazione dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU la previsione di norme interne che consentano di avviare, per la repressione del medesimo fatto illecito, il procedimento penale e quello amministrativo separatamente.
In sintesi, per il consolidato orientamento europeo, il sistema del doppio binario non confligge con il divieto del ne bis idem se tra i due procedimenti avviati davanti ad autorità diverse sussista uno “stretto collegamento”, che si ha quando i diversi procedimenti perseguono scopi diversi e hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita e se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, e che il trattamento sanzionatorio, nel suo complesso, non rispetti il canone di proporzionalità. E' bene inoltre aggiungere, a tale proposito, che il giudice del procedimento civile è libero di utilizzare, per il proprio convincimento, le prove raccolte nel giudizio penale che ha ad oggetto i medesimi fatti storici, purché, ovviamente, dette prove siano state raccolte nel rispetto della normativa vigente e purché le stesse siano introdotte nel giudizio civile nel rispetto del contraddittorio (cfr. da ultimo, Cass. ord. 11 ottobre 2023, n. 28387).
In particolare, si afferma che, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
Peraltro, nel caso di specie, nulla è dato sapere, con certezza, in ordine alle sorti del procedimento penale, sicché neppure opererebbero i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio, in attesa degli esiti di quello.
Venendo quindi al merito del ricorso proposto dalla d affrontando direttamente Pt_1
i motivi suscettibili di accoglimento, in applicazione del principio della “ragione più liquida”1, valga immediatamente osservare che il substrato della pretesa amministrativa non può considerarsi insufficiente ed ambiguo, e contrastato da valide rappresentazioni difensive da parte della ricorrente, che, peraltro, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'ingiunzione, non ha rassegnato difese che potessero incidere considerevolmente in sua direzione.
Invero, il contenuto delle dichiarazioni etero accusatorie rese da in Parte_2 data 15 gennaio 2020 è nel suo complesso attendibile.
Infatti, la donna riferisce circostanze assai precise, indicando con estrema puntualità e concordanza persino le modalità con le quali provvedeva a trasferire il denaro alla
Pt_1
La stessa non appare animata da gratuiti intenti calunniatori, e le sue propalazioni neppure appaiono volutamente esagerate o capziose.
Anzi, il grado di attendibilità delle sue dichiarazioni è tanto più elevato sol se si pensi che, con dette rivelazioni, la stessa espone anche sé stessa a responsabilità in diversi ambiti.
Neppure è dato richiedere la ricorrenza, come è imprescindibile laddove si intenda affermare la penale responsabilità dell'accusato, che la dichiarazione etero accusatoria sia confermata da riscontri esterni: si rammenta, infatti, che l'affermazione della responsabilità penale segue la regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in campo amministrativo, la soglia della punibilità si attesta sulla presenza di sufficienti elementi che consentano di ascrivere la violazione al suo autore.
La veridicità delle circostanze affermate, in questo caso, è peraltro corroborata da riscontri individualizzanti, atteso che addetta alla vendita presso Persona_1
Gruppo Carmeli spa, aveva dichiarato di aver condotto le trattative per l'acquisto dell'autovettura NI AI con la oltre al fatto che costei fu vista in Pt_1 possesso dell'autovettura (cfr. provvedimento di sequestro del G.I.P. di Brescia del 14 agosto 2020, reso nel procedimento n. 4197/2019 R.G.N.R., n. 12765/2020 R.G.G.I.P.).
merito ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e al nesso eziologico di esso aggravamento con l'asserita attività lavorativa, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda sotto tale profilo posto che l'accertamento sulla ammissibilità della domanda (sulla permanenza cioè dell'istituto dell'equo indennizzo e su una possibile avverata decadenza), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito favorevole per l'attore»; Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» Il criterio della sufficiente prova indicato all'art. 6 l. n. 689/81, pertanto, deve ritenersi rispettato.
Alcuna criticità può essere rilevata circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che per l'integrazione della fattispecie contestata è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, rimanendo a carico del trasgressore l'onere di dimostrare che l'illecito è stato commesso in buona fede o per errore scusabile (cfr. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). In altri termini, è onere dell'interessato dimostrare la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Nel caso di specie, detti elementi positivi non vengono neppure rappresentati, limitandosi la parte opponente a negare di aver posto in essere la condotta ascritta.
La sanzione amministrativa è stata applicata nel rispetto dei margini edittali all'epoca dei fatti vigenti e risulta, comunque, adeguata alla gravità della condotta accertata.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Al caso in esame non va applicato l'art. 152 bis c.p.c. che riguarda unicamente la difesa della pubblica amministrazione a mezzo di propri dipendenti nelle controversie relative ai rapporti di lavoro e non è passibile di interpretazione analogica, mancando inoltre la nota spese della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) nulla sulle spese.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice
NC TO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 Ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: « In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. Da detto principio discende che, nel caso di specie, proposta istanza di aggravamento della patologia, il giudice del