TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 23/09/2017 al n. 3132/2017
R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno per violazione di obblighi informativi connessi a prodotti finanziari
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) e Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ), tutti Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe
Iacoviello e Giuseppina Cataldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Barile al Vico I Maggio n° 01;
ATTORI
E
P.IVA ) e per essa, quale società Controparte_1 P.IVA_1
incorporante, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Fabio Civale e Enzo
Giuseppe Maria Sarli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Mazzini n. 23/A;
CONVENUTA
NONCHÉ
1 Controparte_3
(C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Michele Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Pretoria n. 108;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. vigente ratione temporis, notificato il 29 dicembre 2017, i sigg.ri , Parte_1 [...]
, e adivano l'intestato Tribunale Pt_2 Parte_3 Parte_4
citando al fine di sentirsi accogliere le domande volte Controparte_1
a dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto titoli oggetto del ricorso e per l'effetto condannare la al pagamento della somma pari a complessivi CP_1
€ 79.857,00.
2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando nel merito l'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
3. Nelle more del giudizio dispiegava intervento volontario Parte_5
eccependo che, in conseguenza del contratto di cessione di
[...] ramo d'azienda del 26 giugno 2017 tra e Parte_5
(quest'ultima, peraltro, incorporante , Controparte_2 CP_1
la legittimazione passiva sostanziale in relazione alle pretese fatte valere nel presente giudizio e, più in generale, ai rapporti litigiosi oggetto di questo tipo di contenzioso, spettava esclusivamente a Parte_5
4. La causa, istruita in via documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 04/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, occorre preliminarmente delibare in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità
2 del rapporto sostanziale in capo alla Banca convenuta, eccezione avanzata
(e ribadita in conclusionale) sia dalla convenuta che dalla CP_1
intervenuta Parte_6
A tal fine, è d'uopo operare una breve ricognizione sistematico-
[...]
normativa.
5.1.1. Con il D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di e di Il CP_3 Controparte_4
medesimo decreto ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 D.L. cit.
5.1.2. Su questa base, in data 26 giugno 2017 è stato stipulato tra le Banche in l.c.a. e TE SA LO S.p.A. un contratto di cessione di azienda, il quale ha individuato l'"insieme aggregato" di attività e passività che Co devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1. del contratto precisa che per attività e passività incluse di e di si CP_3 CP_1 Controparte_4
intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato.
5.1.3. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato, l'art. 3.1.2(a)(xi) ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse
(e dunque cedute) anche la partecipazione di in CP_3 [...]
dall'altro, l'art. 3.1.4(b) ai punti (iv) e (vi) espressamente CP_1
esclude dalla cessione "i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA" così come "qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi".
5.1.4. In definitiva, secondo la prospettazione difensiva della convenuta e dell'intervenuta, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe
3 confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto Ripetitivo del Secondo Atto
Ricognitivo del Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018 da
TE SA LO e le Banche in l.c.a., a tenore del quale "in conformità agli
Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche estere CP_1
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due
Banche in LCA".
5.1.5. Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di secondo le eccipienti il credito Parte_5
azionato in giudizio dovrebbe essere accertato nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
5.2. Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
5.2.1. In primo luogo, occorre considerare che il D.L. 99/2017, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 D.L. cit. "Ambito di applicazione") né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a.
Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra e TE SA LO possa aver avuto l'effetto di incidere sulla CP_3
titolarità di un rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo. È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in è stata oggetto di cessione, ma un conto è il CP_3 CP_1
trasferimento della partecipazione (e i relativi diritti azionari) altro è il trasferimento della singola posizione giuridica (anche processuale) di cui la partecipata è titolare.
infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, titolare CP_1
di posizioni proprie, delle quali solo essa stessa può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante.
Del resto, "La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il d.l. n. 99/2017 abbia determinato
4 l'esonero di da eventuali responsabilità per la CP_1
commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio)" (in termini Tribunale di Bari, 29 luglio
2022; nello stesso senso si pone l'oramai consolidata giurisprudenza pugliese, tra cui, ex multis, si vedano Tribunale Bari sez. IV, 14/07/2023,
n. 2942; Tribunale Bari sez. IV, 07/07/2023, n. 2761; Tribunale Bari sez.
IV, 31/05/2023, n.2168; Corte appello Bari sez. II, 24/08/2023, n.1247; medesima posizione è stata adottata anche da Corte appello Taranto,
04/05/2023, n.186; Corte appello Taranto sez. III, 10/10/2023, n.413;
Tribunale Brindisi sez. I, 04/04/2023, n.575).
5.2.2. Inoltre, in uno con il già ricordato dato testuale del D.L. 99/2017 (che si riferisce alle sole posizioni giuridiche delle banche oggetto di procedura di liquidazione), vale ad escludere l'effetto invocato dalle eccipienti
(ovvero la liberazione di dai debiti inerenti alle azioni CP_1 CP_3
e pertanto la responsabilità esclusiva di quest'ultima) la
[...]
considerazione del generale principio per cui il collegamento giuridico, economico e funzionale tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società – del resto dotate di distinta personalità giuridica – né l'automatica estensione degli obblighi di una di esse alle altre componenti del gruppo, poiché, nonostante il rapporto di collegamento e controllo, ognuna di esse conserva personalità giuridica e autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (Cass. n. 267/2019; Cass. n.
23344/2010).
5.2.3. Non ostano a tali conclusioni né l'art.
3.1.1. del Contratto, secondo cui “per Attività e Passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato” (tra cui né l'Atto Ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo Controparte_1
del Contratto di Cessione, laddove le parti hanno inteso interpretare il
5 contratto nel senso che nel contenzioso escluso andasse ricompreso anche quello inerente alle banche partecipate.
Al riguardo, infatti, è stato correttamente osservato quanto segue: “Né rileva che nel contratto di cessione del 26.6.2017 poi intercorso tra V.B.
(oltre che e , in esecuzione del ridetto decreto 99/2017, CP_6 CP_7
all'art.
3.1.1. si sia delimitato il perimetro dell'oggetto della cessione definito "Insieme Aggregato" composto dalle "Attività incluse" e "Passività incluse", ed in esso si sia precisato che ai fini del contratto "per Attività Co incluse e Passività incluse di V. si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato e
Co quanto a nche delle filiali site in R.", poiché, al punto 3.1.2. lettera a)
XI) si chiarisce che tra le attività incluse vi sono le "partecipazioni di V.B. in B.A. s.p.a"; ed era infatti questo l'unico effetto logicamente e giuridicamente possibile, e cioè che oggetto di cessione, tra le varie attività
e beni appartenenti a V.B., fossero previste anche le partecipazioni (cioè azioni) di B.A. possedute appunto da V.B.. Ma anche questo richiamo non comporta affatto la conseguenza ipotizzata dalle appellanti e cioè che per effetto di questo contratto di cessione, - della quale peraltro, è bene chiarire, B.A. non era parte - solo perché comprendente anche la cessione delle partecipazioni di V.B. in B.A., si sarebbe verificata a sua volta la cessione a V.B. di azienda o ramo di azienda o blocchi di passività di B.A. la quale per questo sarebbe stata liberata delle proprie obbligazioni, che sarebbero state assunte in via esclusiva, da V.B.. 35. Né rileva a tale scopo che nell'invocato "Atto Ripetitivo Del Secondo Atto Ricognitivo Del
Contratto Di Cessione" le parti - e quindi, si ribadisce, le cedenti CP_10
e , in L., da una parte, e la cessionaria dall'altra - CP_11 CP_5
abbiano poi voluto interpretare e chiarire che tra il contenzioso escluso vi fosse anche quello delle banche partecipate e relativi oneri anche di spese legali;
innanzitutto perché tale interpretazione contrattuale è intercorsa tra le sole parti del medesimo contratto, e certamente non sarebbe vincolante, né per B.A. s.p.a., che non ha partecipato al contratto e non ha operato alcuna cessione, né quindi per i suoi creditori che non sono stati affatto "ceduti"; in secondo luogo, la circostanza che nell'interpretazione
e ricognizione del contratto di cessione si sia voluto chiarire che fossero
6 escluse dalla cessione a i contenziosi e le passività delle partecipate, CP_5
è del tutto neutra ai fini che ci occupano, considerato che: a) comunque non avrebbe risposto dei debiti di altri soggetti giuridici, diversi CP_5
dalla cedente e b) considerato che tale esclusione, si ribadisce, non può comunque significare al contempo cessione, mai effettuata, di azienda o ramo di azienda o comunque, - ove pure fosse in astratto possibile cedere isolatamente debiti, dal lato passivo - di categorie di debiti o contenziosi di B.A. a V.B.” (in tali testuali termini si è espressa la Corte d'Appello di
Potenza con Sentenza 01/03/2023, n. 95).
5.3. Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di non interessata da alcuna CP_1
procedura concorsuale, senza che mai i suoi asset abbiano formato oggetto di trasferimento ad alcuno, essendo stato trasferito solo il controllo della convenuta da a TE SA LO [e tanto sull'ulteriore CP_3
presupposto per cui è l'intermediario che assume, nei servizi d'investimento, gli obblighi contrattuali previsti negli artt. 21 e segg. del
T.U.F. e nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (cfr. Cass. 6 febbraio
2018, n. 2815) e che il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza a una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società, non determina di per sé la responsabilità della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata (cfr., in argomento, Cass. 24 novembre 2005, n. 24834; cfr. anche Cass. 21 giugno 2012, n. 10385)].
Attesa, dunque, l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla convenuta e dalla intervenuta, concernente l'asserito difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, della rispetto alle domande Controparte_1
di parte attrice, è infondato anche l'assunto delle stesse parti relativo alla improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83, co.3, del TUB (secondo cui “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”) di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
6. Tanto chiarito, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene che la domanda attorea, nel merito, possa accogliersi in forza del
7 passaggio in giudicato (peraltro attestato mediante la produzione della relativa certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.) della sentenza n.
497/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, che ha respinto l'appello promosso da avverso l'ordinanza emessa dal CP_1
Tribunale di Potenza in data 25 luglio 2017 (R.G. n. 1230/2017), con la quale il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare intercorsi fra le parti del presente giudizio (ad eccezione di , in adempimento dei quali sono stati eseguiti Parte_3
gli ordini di acquisto oggetto della presente controversia.
7. Con il citato giudicato, in particolare, si è irrevocabilmente accertata, in seno ai contratti quadro di intermediazione mobiliare sottoscritti dalle parti del presente giudizio (ad eccezione di la cui posizione Parte_3
si vaglierà infra) e a valle dei quali sono intervenuti gli ordini di acquisto contestati nella presente sede (relativi ad acquisti delle azioni CP_3
risalenti al 2014), la violazione degli obblighi informativi in merito alla natura illiquida dei titoli collocati, alla situazione patrimoniale dell'istituto di credito emittente e al relativo rischio di default, concretizzante inadempimento agli obblighi informativi imposti ex lege e idonea fonte di responsabilità risarcitoria dell'intermediario previa CP_1
risoluzione dei contratti quadro.
8. Tale accertamento incide in via diretta sulla presente controversia, atteso il consolidato principio per cui, una volta che sia privo di effetti il contratto di intermediazione finanziaria destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro), viene meno la causa giustificativa delle reciproche obbligazioni dei contraenti contenute nei successivi ordini di acquisto, i quali, pur costituendo negozi giuridici autonomi, risultano imprescindibilmente collegati (secondo la logica del simul stabunt simul cadent) al contratto quadro, di modo che “quando, come nella specie, sia stata dichiarata dal giudice del merito la nullità per difetto di sottoscrizione da parte del cliente del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento, anche i successive ordini, pur qualora non indicati dal cliente, ne restano travolti” (così, in parte motiva,
Cass. Civ. Ord. 1 Num. 6664 16 marzo 2018, che peraltro riporta il precedente conforme di Cass. 11 aprile 2016, n. 7068).
8 9. Poiché l'accertamento contenuto nel giudicato di cui si è detto coinvolge una circostanza idonea a definire e qualificare la posizione processuale delle parti in senso fattuale e giuridico (in forza dell'inscindibile collegamento tra contratto quadro e ordini di acquisto successivi) questo giudice non può che disporre in conformità, essendosi chiarito, quanto alla portata e all'efficacia del cd. giudicato esterno, che
“Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause [come nel caso di specie,
n.d.r.], formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 400; nello stesso senso, ex multis, si vedano anche Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9312).
10. Non valgono a smentire tali asserzioni di principio le difese dispiegate, sul punto, dalla convenuta , secondo cui, Controparte_2
essendo le operazioni di investimento per cui è causa state effettuate in aumento di capitale mediante esercizio del diritto di opzione vantato dagli stessi soci ex art. 2441, comma 1, c.c., le stesse, non concretizzandosi nella prestazione di un servizio di investimento, non necessitavano ad ogni modo della previa sottoscrizione di un contratto quadro.
A tanto, infatti, è agevole replicare che la sottoscrizione dell'aumento di capitale sia avvenuta nell'ambito dello specifico servizio di investimento prestato in favore dei ricorrenti, e pertanto assoggettato al rispetto, nei rapporti con la sua clientela, degli obblighi previsti, per gli intermediari finanziari, dagli artt. 21 ss. del D.lgs. n. 58 del 1998 (v. Corte d'Appello
Catania, Sez. I, Sent., 20/01/2025, n. 90).
11. Quanto alla posizione di la quale non è stata parte del Parte_3
giudizio pregiudicante, mette conto rilevare quanto segue.
9 11.1. Nella controversia pregiudicante R.G. 1230/2017 la statuizione giudiziale sul contratto deposito titoli del 7 aprile 2008 e del successivo
1.06.2011 è stata resa su domanda della di lei figlia, avv. Giuseppina
Cataldo (codifensore dei ricorrenti nella presente controversia), in qualità di cointestataria unitamente a sua madre del contratto Parte_3
deposito titoli a firme disgiunte recante n. 217196 sottoscritto nelle predette date.
11.2. Ciò posto, in sede nomofilattica è stato chiarito che, in caso di contratto deposito titoli a firme disgiunte (come nel caso che ci occupa), ciascuna delle contitolari delle obbligazioni controverse può dirsi legittimata ad agire per il risarcimento derivante dalla violazione degli obblighi di informazione imposti alla banca dal D.lgs. n. 58/1998, poiché
l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente un'identità tra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà o di godimento (Cass., sez. II, 5 novembre 1975, 3705, Cass., sez. III, 14 maggio 1979, 2780; Cass. Civ. n. 5089 del 15.03.2016).
11.3. A ciò si aggiunga che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (così Cassazione civile, sez. III, Sentenza 04/07/2019 n.
17931); tale circostanza, nel caso di specie, può dirsi concretizzata nei confronti di la quale risulta cointestataria del contratto di Parte_3
deposito titoli oggetto di caducazione nel giudizio pregiudicante.
12. In ragione di tutte le suesposte considerazioni, acclarata l'efficacia, nel presente giudizio e nei confronti di tutti gli attori, della pronuncia con cui sono stati risolti i contratti quadro di investimenti a valle dei quali vi sono gli ordini di acquisto oggetto della presente controversia, questi ultimi devono necessariamente considerarsi risolti e, pertanto, gli odierni attori hanno diritto alla restituzione, da parte di (quale Controparte_2
incorporante , alla ripetizione delle somme Controparte_1
corrisposte per l'acquisto dei titoli, di seguito indicate:
- al sig. la somma complessiva di € 22.185,00; Parte_1
- al sig. la somma complessiva di € 4.932,00; Parte_2
10 - alla sig.ra la somma complessiva di € 48.240,00; Parte_3
- al sig. la somma complessiva di € 4.500,00. Parte_4
Trattandosi di un'obbligazione di valuta (avente cioè ad oggetto ab origine una somma di denaro), sulle somme anzidette vanno riconosciuti gli interessi legali (art. 1224, co. 1, c.c.) e non anche la rivalutazione monetaria non avendo parte attrice provato l'esistenza del maggior danno di quello compensato dal riconoscimento degli interessi legali (art. 1224, co. 2, c.c.; cfr., tra le altre, Cass. n. 12828/2009).
Viceversa, gli attori sono obbligati alla restituzione dei titoli ancora detenuti.
13. Da ultimo, si ritiene che da tali somme non possa scomputarsi, come richiesto dalla difesa della banca in sede conclusionale, l'importo spettante a titolo indennitario dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (di seguito
“FIR”): al riguardo si osserva, da un lato, che agli atti non vi è prova di un'effettiva percezione, da parte degli istanti, di tale indennizzo, né che esso sia riconnesso specificatamente agli ordini di acquisto oggetto della presente controversia, non costituendo idonea prova i prospetti depositati
(peraltro successivamente allo scadere delle preclusioni istruttorie) dalla banca, in quanto privi di ogni indicazione utile a ricondurre gli accrediti alla presente vicenda fattuale;
dall'altro lato, come sottolineato dalla giurisprudenza, “l'obbligo restitutorio che grava sulla non può CP_1
essere eliso da un pagamento effettuato da un altro soggetto di diritto
(Fondo Indennizzo Risparmiatori), trattandosi di titoli autonomi;
né può operare l'invocata compensazione attesa appunto la diversità dei soggetti
l'uno tenuto al pagamento per effetto di questa sentenza, cioè la
[...]
e l'altro il FIR che ha già eseguito il pagamento” (Tribunale CP_1
di Bari, Sez. IV, sent. 1751 del 05/05/2023).
14. Si ritiene, attesa la sussistenza di un acceso contrasto nella giurisprudenza, peraltro attualmente non definito in sede nomofilattica, in ordine ad un profilo dirimente ai fini della definizione della controversia
(quale quello relativo al soggetto munito di legittimazione passiva), che sussistano gli estremi per disporre, a mente dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel procedimento avente n.
2400/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di ripetizione azionata dagli attori e, per l'effetto, condanna (e per essa l'incorporante Controparte_1
al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_2
somme di seguito indicate: al sig. la somma Parte_1
complessiva di € 22.185,00; al sig. la Parte_2 somma complessiva di € 4.932,00; alla sig.ra la Parte_3 somma complessiva di € 48.240,00; al sig. Parte_4
la somma complessiva di € 4.500,00, oltre interessi come
[...]
indicato in parte motiva;
2. ordina agli attori la restituzione dei titoli ancora in loro possesso;
3. Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Potenza, lì 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 23/09/2017 al n. 3132/2017
R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno per violazione di obblighi informativi connessi a prodotti finanziari
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) e Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ), tutti Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe
Iacoviello e Giuseppina Cataldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Barile al Vico I Maggio n° 01;
ATTORI
E
P.IVA ) e per essa, quale società Controparte_1 P.IVA_1
incorporante, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Fabio Civale e Enzo
Giuseppe Maria Sarli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Mazzini n. 23/A;
CONVENUTA
NONCHÉ
1 Controparte_3
(C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Michele Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Pretoria n. 108;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. vigente ratione temporis, notificato il 29 dicembre 2017, i sigg.ri , Parte_1 [...]
, e adivano l'intestato Tribunale Pt_2 Parte_3 Parte_4
citando al fine di sentirsi accogliere le domande volte Controparte_1
a dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto titoli oggetto del ricorso e per l'effetto condannare la al pagamento della somma pari a complessivi CP_1
€ 79.857,00.
2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando nel merito l'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
3. Nelle more del giudizio dispiegava intervento volontario Parte_5
eccependo che, in conseguenza del contratto di cessione di
[...] ramo d'azienda del 26 giugno 2017 tra e Parte_5
(quest'ultima, peraltro, incorporante , Controparte_2 CP_1
la legittimazione passiva sostanziale in relazione alle pretese fatte valere nel presente giudizio e, più in generale, ai rapporti litigiosi oggetto di questo tipo di contenzioso, spettava esclusivamente a Parte_5
4. La causa, istruita in via documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 04/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, occorre preliminarmente delibare in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità
2 del rapporto sostanziale in capo alla Banca convenuta, eccezione avanzata
(e ribadita in conclusionale) sia dalla convenuta che dalla CP_1
intervenuta Parte_6
A tal fine, è d'uopo operare una breve ricognizione sistematico-
[...]
normativa.
5.1.1. Con il D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di e di Il CP_3 Controparte_4
medesimo decreto ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 D.L. cit.
5.1.2. Su questa base, in data 26 giugno 2017 è stato stipulato tra le Banche in l.c.a. e TE SA LO S.p.A. un contratto di cessione di azienda, il quale ha individuato l'"insieme aggregato" di attività e passività che Co devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1. del contratto precisa che per attività e passività incluse di e di si CP_3 CP_1 Controparte_4
intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato.
5.1.3. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato, l'art. 3.1.2(a)(xi) ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse
(e dunque cedute) anche la partecipazione di in CP_3 [...]
dall'altro, l'art. 3.1.4(b) ai punti (iv) e (vi) espressamente CP_1
esclude dalla cessione "i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA" così come "qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi".
5.1.4. In definitiva, secondo la prospettazione difensiva della convenuta e dell'intervenuta, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe
3 confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto Ripetitivo del Secondo Atto
Ricognitivo del Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018 da
TE SA LO e le Banche in l.c.a., a tenore del quale "in conformità agli
Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche estere CP_1
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due
Banche in LCA".
5.1.5. Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di secondo le eccipienti il credito Parte_5
azionato in giudizio dovrebbe essere accertato nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
5.2. Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
5.2.1. In primo luogo, occorre considerare che il D.L. 99/2017, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 D.L. cit. "Ambito di applicazione") né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a.
Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra e TE SA LO possa aver avuto l'effetto di incidere sulla CP_3
titolarità di un rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo. È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in è stata oggetto di cessione, ma un conto è il CP_3 CP_1
trasferimento della partecipazione (e i relativi diritti azionari) altro è il trasferimento della singola posizione giuridica (anche processuale) di cui la partecipata è titolare.
infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, titolare CP_1
di posizioni proprie, delle quali solo essa stessa può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante.
Del resto, "La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il d.l. n. 99/2017 abbia determinato
4 l'esonero di da eventuali responsabilità per la CP_1
commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio)" (in termini Tribunale di Bari, 29 luglio
2022; nello stesso senso si pone l'oramai consolidata giurisprudenza pugliese, tra cui, ex multis, si vedano Tribunale Bari sez. IV, 14/07/2023,
n. 2942; Tribunale Bari sez. IV, 07/07/2023, n. 2761; Tribunale Bari sez.
IV, 31/05/2023, n.2168; Corte appello Bari sez. II, 24/08/2023, n.1247; medesima posizione è stata adottata anche da Corte appello Taranto,
04/05/2023, n.186; Corte appello Taranto sez. III, 10/10/2023, n.413;
Tribunale Brindisi sez. I, 04/04/2023, n.575).
5.2.2. Inoltre, in uno con il già ricordato dato testuale del D.L. 99/2017 (che si riferisce alle sole posizioni giuridiche delle banche oggetto di procedura di liquidazione), vale ad escludere l'effetto invocato dalle eccipienti
(ovvero la liberazione di dai debiti inerenti alle azioni CP_1 CP_3
e pertanto la responsabilità esclusiva di quest'ultima) la
[...]
considerazione del generale principio per cui il collegamento giuridico, economico e funzionale tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società – del resto dotate di distinta personalità giuridica – né l'automatica estensione degli obblighi di una di esse alle altre componenti del gruppo, poiché, nonostante il rapporto di collegamento e controllo, ognuna di esse conserva personalità giuridica e autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (Cass. n. 267/2019; Cass. n.
23344/2010).
5.2.3. Non ostano a tali conclusioni né l'art.
3.1.1. del Contratto, secondo cui “per Attività e Passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato” (tra cui né l'Atto Ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo Controparte_1
del Contratto di Cessione, laddove le parti hanno inteso interpretare il
5 contratto nel senso che nel contenzioso escluso andasse ricompreso anche quello inerente alle banche partecipate.
Al riguardo, infatti, è stato correttamente osservato quanto segue: “Né rileva che nel contratto di cessione del 26.6.2017 poi intercorso tra V.B.
(oltre che e , in esecuzione del ridetto decreto 99/2017, CP_6 CP_7
all'art.
3.1.1. si sia delimitato il perimetro dell'oggetto della cessione definito "Insieme Aggregato" composto dalle "Attività incluse" e "Passività incluse", ed in esso si sia precisato che ai fini del contratto "per Attività Co incluse e Passività incluse di V. si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato e
Co quanto a nche delle filiali site in R.", poiché, al punto 3.1.2. lettera a)
XI) si chiarisce che tra le attività incluse vi sono le "partecipazioni di V.B. in B.A. s.p.a"; ed era infatti questo l'unico effetto logicamente e giuridicamente possibile, e cioè che oggetto di cessione, tra le varie attività
e beni appartenenti a V.B., fossero previste anche le partecipazioni (cioè azioni) di B.A. possedute appunto da V.B.. Ma anche questo richiamo non comporta affatto la conseguenza ipotizzata dalle appellanti e cioè che per effetto di questo contratto di cessione, - della quale peraltro, è bene chiarire, B.A. non era parte - solo perché comprendente anche la cessione delle partecipazioni di V.B. in B.A., si sarebbe verificata a sua volta la cessione a V.B. di azienda o ramo di azienda o blocchi di passività di B.A. la quale per questo sarebbe stata liberata delle proprie obbligazioni, che sarebbero state assunte in via esclusiva, da V.B.. 35. Né rileva a tale scopo che nell'invocato "Atto Ripetitivo Del Secondo Atto Ricognitivo Del
Contratto Di Cessione" le parti - e quindi, si ribadisce, le cedenti CP_10
e , in L., da una parte, e la cessionaria dall'altra - CP_11 CP_5
abbiano poi voluto interpretare e chiarire che tra il contenzioso escluso vi fosse anche quello delle banche partecipate e relativi oneri anche di spese legali;
innanzitutto perché tale interpretazione contrattuale è intercorsa tra le sole parti del medesimo contratto, e certamente non sarebbe vincolante, né per B.A. s.p.a., che non ha partecipato al contratto e non ha operato alcuna cessione, né quindi per i suoi creditori che non sono stati affatto "ceduti"; in secondo luogo, la circostanza che nell'interpretazione
e ricognizione del contratto di cessione si sia voluto chiarire che fossero
6 escluse dalla cessione a i contenziosi e le passività delle partecipate, CP_5
è del tutto neutra ai fini che ci occupano, considerato che: a) comunque non avrebbe risposto dei debiti di altri soggetti giuridici, diversi CP_5
dalla cedente e b) considerato che tale esclusione, si ribadisce, non può comunque significare al contempo cessione, mai effettuata, di azienda o ramo di azienda o comunque, - ove pure fosse in astratto possibile cedere isolatamente debiti, dal lato passivo - di categorie di debiti o contenziosi di B.A. a V.B.” (in tali testuali termini si è espressa la Corte d'Appello di
Potenza con Sentenza 01/03/2023, n. 95).
5.3. Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di non interessata da alcuna CP_1
procedura concorsuale, senza che mai i suoi asset abbiano formato oggetto di trasferimento ad alcuno, essendo stato trasferito solo il controllo della convenuta da a TE SA LO [e tanto sull'ulteriore CP_3
presupposto per cui è l'intermediario che assume, nei servizi d'investimento, gli obblighi contrattuali previsti negli artt. 21 e segg. del
T.U.F. e nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (cfr. Cass. 6 febbraio
2018, n. 2815) e che il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza a una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società, non determina di per sé la responsabilità della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata (cfr., in argomento, Cass. 24 novembre 2005, n. 24834; cfr. anche Cass. 21 giugno 2012, n. 10385)].
Attesa, dunque, l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla convenuta e dalla intervenuta, concernente l'asserito difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, della rispetto alle domande Controparte_1
di parte attrice, è infondato anche l'assunto delle stesse parti relativo alla improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83, co.3, del TUB (secondo cui “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”) di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
6. Tanto chiarito, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene che la domanda attorea, nel merito, possa accogliersi in forza del
7 passaggio in giudicato (peraltro attestato mediante la produzione della relativa certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.) della sentenza n.
497/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, che ha respinto l'appello promosso da avverso l'ordinanza emessa dal CP_1
Tribunale di Potenza in data 25 luglio 2017 (R.G. n. 1230/2017), con la quale il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare intercorsi fra le parti del presente giudizio (ad eccezione di , in adempimento dei quali sono stati eseguiti Parte_3
gli ordini di acquisto oggetto della presente controversia.
7. Con il citato giudicato, in particolare, si è irrevocabilmente accertata, in seno ai contratti quadro di intermediazione mobiliare sottoscritti dalle parti del presente giudizio (ad eccezione di la cui posizione Parte_3
si vaglierà infra) e a valle dei quali sono intervenuti gli ordini di acquisto contestati nella presente sede (relativi ad acquisti delle azioni CP_3
risalenti al 2014), la violazione degli obblighi informativi in merito alla natura illiquida dei titoli collocati, alla situazione patrimoniale dell'istituto di credito emittente e al relativo rischio di default, concretizzante inadempimento agli obblighi informativi imposti ex lege e idonea fonte di responsabilità risarcitoria dell'intermediario previa CP_1
risoluzione dei contratti quadro.
8. Tale accertamento incide in via diretta sulla presente controversia, atteso il consolidato principio per cui, una volta che sia privo di effetti il contratto di intermediazione finanziaria destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro), viene meno la causa giustificativa delle reciproche obbligazioni dei contraenti contenute nei successivi ordini di acquisto, i quali, pur costituendo negozi giuridici autonomi, risultano imprescindibilmente collegati (secondo la logica del simul stabunt simul cadent) al contratto quadro, di modo che “quando, come nella specie, sia stata dichiarata dal giudice del merito la nullità per difetto di sottoscrizione da parte del cliente del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento, anche i successive ordini, pur qualora non indicati dal cliente, ne restano travolti” (così, in parte motiva,
Cass. Civ. Ord. 1 Num. 6664 16 marzo 2018, che peraltro riporta il precedente conforme di Cass. 11 aprile 2016, n. 7068).
8 9. Poiché l'accertamento contenuto nel giudicato di cui si è detto coinvolge una circostanza idonea a definire e qualificare la posizione processuale delle parti in senso fattuale e giuridico (in forza dell'inscindibile collegamento tra contratto quadro e ordini di acquisto successivi) questo giudice non può che disporre in conformità, essendosi chiarito, quanto alla portata e all'efficacia del cd. giudicato esterno, che
“Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause [come nel caso di specie,
n.d.r.], formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 400; nello stesso senso, ex multis, si vedano anche Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9312).
10. Non valgono a smentire tali asserzioni di principio le difese dispiegate, sul punto, dalla convenuta , secondo cui, Controparte_2
essendo le operazioni di investimento per cui è causa state effettuate in aumento di capitale mediante esercizio del diritto di opzione vantato dagli stessi soci ex art. 2441, comma 1, c.c., le stesse, non concretizzandosi nella prestazione di un servizio di investimento, non necessitavano ad ogni modo della previa sottoscrizione di un contratto quadro.
A tanto, infatti, è agevole replicare che la sottoscrizione dell'aumento di capitale sia avvenuta nell'ambito dello specifico servizio di investimento prestato in favore dei ricorrenti, e pertanto assoggettato al rispetto, nei rapporti con la sua clientela, degli obblighi previsti, per gli intermediari finanziari, dagli artt. 21 ss. del D.lgs. n. 58 del 1998 (v. Corte d'Appello
Catania, Sez. I, Sent., 20/01/2025, n. 90).
11. Quanto alla posizione di la quale non è stata parte del Parte_3
giudizio pregiudicante, mette conto rilevare quanto segue.
9 11.1. Nella controversia pregiudicante R.G. 1230/2017 la statuizione giudiziale sul contratto deposito titoli del 7 aprile 2008 e del successivo
1.06.2011 è stata resa su domanda della di lei figlia, avv. Giuseppina
Cataldo (codifensore dei ricorrenti nella presente controversia), in qualità di cointestataria unitamente a sua madre del contratto Parte_3
deposito titoli a firme disgiunte recante n. 217196 sottoscritto nelle predette date.
11.2. Ciò posto, in sede nomofilattica è stato chiarito che, in caso di contratto deposito titoli a firme disgiunte (come nel caso che ci occupa), ciascuna delle contitolari delle obbligazioni controverse può dirsi legittimata ad agire per il risarcimento derivante dalla violazione degli obblighi di informazione imposti alla banca dal D.lgs. n. 58/1998, poiché
l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente un'identità tra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà o di godimento (Cass., sez. II, 5 novembre 1975, 3705, Cass., sez. III, 14 maggio 1979, 2780; Cass. Civ. n. 5089 del 15.03.2016).
11.3. A ciò si aggiunga che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (così Cassazione civile, sez. III, Sentenza 04/07/2019 n.
17931); tale circostanza, nel caso di specie, può dirsi concretizzata nei confronti di la quale risulta cointestataria del contratto di Parte_3
deposito titoli oggetto di caducazione nel giudizio pregiudicante.
12. In ragione di tutte le suesposte considerazioni, acclarata l'efficacia, nel presente giudizio e nei confronti di tutti gli attori, della pronuncia con cui sono stati risolti i contratti quadro di investimenti a valle dei quali vi sono gli ordini di acquisto oggetto della presente controversia, questi ultimi devono necessariamente considerarsi risolti e, pertanto, gli odierni attori hanno diritto alla restituzione, da parte di (quale Controparte_2
incorporante , alla ripetizione delle somme Controparte_1
corrisposte per l'acquisto dei titoli, di seguito indicate:
- al sig. la somma complessiva di € 22.185,00; Parte_1
- al sig. la somma complessiva di € 4.932,00; Parte_2
10 - alla sig.ra la somma complessiva di € 48.240,00; Parte_3
- al sig. la somma complessiva di € 4.500,00. Parte_4
Trattandosi di un'obbligazione di valuta (avente cioè ad oggetto ab origine una somma di denaro), sulle somme anzidette vanno riconosciuti gli interessi legali (art. 1224, co. 1, c.c.) e non anche la rivalutazione monetaria non avendo parte attrice provato l'esistenza del maggior danno di quello compensato dal riconoscimento degli interessi legali (art. 1224, co. 2, c.c.; cfr., tra le altre, Cass. n. 12828/2009).
Viceversa, gli attori sono obbligati alla restituzione dei titoli ancora detenuti.
13. Da ultimo, si ritiene che da tali somme non possa scomputarsi, come richiesto dalla difesa della banca in sede conclusionale, l'importo spettante a titolo indennitario dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (di seguito
“FIR”): al riguardo si osserva, da un lato, che agli atti non vi è prova di un'effettiva percezione, da parte degli istanti, di tale indennizzo, né che esso sia riconnesso specificatamente agli ordini di acquisto oggetto della presente controversia, non costituendo idonea prova i prospetti depositati
(peraltro successivamente allo scadere delle preclusioni istruttorie) dalla banca, in quanto privi di ogni indicazione utile a ricondurre gli accrediti alla presente vicenda fattuale;
dall'altro lato, come sottolineato dalla giurisprudenza, “l'obbligo restitutorio che grava sulla non può CP_1
essere eliso da un pagamento effettuato da un altro soggetto di diritto
(Fondo Indennizzo Risparmiatori), trattandosi di titoli autonomi;
né può operare l'invocata compensazione attesa appunto la diversità dei soggetti
l'uno tenuto al pagamento per effetto di questa sentenza, cioè la
[...]
e l'altro il FIR che ha già eseguito il pagamento” (Tribunale CP_1
di Bari, Sez. IV, sent. 1751 del 05/05/2023).
14. Si ritiene, attesa la sussistenza di un acceso contrasto nella giurisprudenza, peraltro attualmente non definito in sede nomofilattica, in ordine ad un profilo dirimente ai fini della definizione della controversia
(quale quello relativo al soggetto munito di legittimazione passiva), che sussistano gli estremi per disporre, a mente dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel procedimento avente n.
2400/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di ripetizione azionata dagli attori e, per l'effetto, condanna (e per essa l'incorporante Controparte_1
al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_2
somme di seguito indicate: al sig. la somma Parte_1
complessiva di € 22.185,00; al sig. la Parte_2 somma complessiva di € 4.932,00; alla sig.ra la Parte_3 somma complessiva di € 48.240,00; al sig. Parte_4
la somma complessiva di € 4.500,00, oltre interessi come
[...]
indicato in parte motiva;
2. ordina agli attori la restituzione dei titoli ancora in loro possesso;
3. Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Potenza, lì 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12