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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 N. Snc Di Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2025-001033 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente domanda l'annullamento della cartella di pagamento n. 10820250002394488000 dell'importo complessivo di € 565,70 e concernente omesso versamento del contributo unificato relativo al giudizio RG n._1 Tribunale di Teramo, notificata da Equitalia Giustizia S.P.A., assumendo di avere pagato il debito in data 20.10.2022.
Costituitasi la società, il ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti del Tribunale di Teramo e depositato memoria difensiva.
All'udienza del 12.1.2026, la causa è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Ricorda parte convenuta che, come chiarito da Circolare Ministero Giustizia del 19 marzo 2024, il pagamento a mezzo di PagoPA o telematico è possibile solo fino al momento in cui non risulti l'apertura della partita di credito da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., in esito alla trasmissione dell'apposita nota dall'Ufficio giudiziario;
quando l'agente della riscossione prende in carico la il credito del contributo unificato aprendo la relativa partita, “non vi è più margine per procedere ad un pagamento telematico tramite PagoPA e ogni vicenda relativa al recupero del credito dovrà essere seguita solo dalla società Equitalia giustizia S.p.A.”.
In altri termini, da quel momento la legittimazione all'incasso spetta esclusivamente a detta società ed il pagamento può considerarsi liberatorio solo se effettuato (dall'Italia) tramite modello F23.
Non rileva quanto evidenziato dal ricorrente nella memoria difensiva, cioè di avere comunque adempiuto il suo debito, atteso che tale pagamento non può considerarsi liberatorio, non essendo configurabile il meccanismo dell'art. 1188, c. 2, cod. civ..
Ne segue il rigetto del ricorso.
La obbiettiva difficoltà di conoscere le peculiari modalità di pagamento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, il 12.1.2026 Sottoscrizione digitale del Giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 N. Snc Di Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2025-001033 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente domanda l'annullamento della cartella di pagamento n. 10820250002394488000 dell'importo complessivo di € 565,70 e concernente omesso versamento del contributo unificato relativo al giudizio RG n._1 Tribunale di Teramo, notificata da Equitalia Giustizia S.P.A., assumendo di avere pagato il debito in data 20.10.2022.
Costituitasi la società, il ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti del Tribunale di Teramo e depositato memoria difensiva.
All'udienza del 12.1.2026, la causa è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Ricorda parte convenuta che, come chiarito da Circolare Ministero Giustizia del 19 marzo 2024, il pagamento a mezzo di PagoPA o telematico è possibile solo fino al momento in cui non risulti l'apertura della partita di credito da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., in esito alla trasmissione dell'apposita nota dall'Ufficio giudiziario;
quando l'agente della riscossione prende in carico la il credito del contributo unificato aprendo la relativa partita, “non vi è più margine per procedere ad un pagamento telematico tramite PagoPA e ogni vicenda relativa al recupero del credito dovrà essere seguita solo dalla società Equitalia giustizia S.p.A.”.
In altri termini, da quel momento la legittimazione all'incasso spetta esclusivamente a detta società ed il pagamento può considerarsi liberatorio solo se effettuato (dall'Italia) tramite modello F23.
Non rileva quanto evidenziato dal ricorrente nella memoria difensiva, cioè di avere comunque adempiuto il suo debito, atteso che tale pagamento non può considerarsi liberatorio, non essendo configurabile il meccanismo dell'art. 1188, c. 2, cod. civ..
Ne segue il rigetto del ricorso.
La obbiettiva difficoltà di conoscere le peculiari modalità di pagamento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, il 12.1.2026 Sottoscrizione digitale del Giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco