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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cameri - Piazza Dante Alighieri 27 28062 Cameri NO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 330/2023 IMU 2020 1 - sul ricorso n. 11/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cameri - Piazza Dante Alighieri 27 28062 Cameri NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 144/2023 IMU 2021
- sul ricorso n. 12/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cameri - Piazza Dante Alighieri 27 28062 Cameri NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
2 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24/2023 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER Ricorrente_1 SRL in liquidazione
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara: in via preliminare: dichiarare la nullità e l'annullamento di provvedimenti di accertamento IMU n. 330/2023, n. 144/2023 e n. 24/2023, emessi dal Comune di Cameri, per carente e/o apparente motivazione;
nel merito in via principale: dichiarare l'erronea applicazione delle norme tributarie nella materia oggetto di contestazione, sia sotto il profilo dell'omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione, sia sotto il profilo della totale infondatezza ed insussistenza della pretesa tributaria in oggetto, nonché dell'assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa del comune e conseguentemente sulla base delle specifiche argomentazioni svolte dalla ricorrente, annullare o comunque dichiarare l'illegittimità dei Provvedimenti di accertamento IMU n. 330/2023, n. 144/2023 e 24/2023, nonché di ogni atto presupposto, connesso, conseguente ed accessorio, per violazione di legge, carenza di motivazione, infondatezza nel merito, mancato assolvimento dell'onere della prova. Dichiarare in ogni caso tenuto e quindi condannare il Comune di Cameri al rimborso delle somme che lo stesso avesse riscosso nelle more del presente giudizio. Col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
CONCLUSIONI PER IL COMUNE DI CAMERI
“Per tutti i motivi che sono stati esposti voglia codesto Giudice Tributario confermare gli impugnati avvisi di accertamento, emessi ai fini IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con favore di spese ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi tempestivamente trasmessi per via telematica – oggetto di procedimenti successivamente riuniti -, la società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, corr. in Milano, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Cameri, notificati in data 22.6.2023, aventi ad oggetto l'IMU relativa agli anni 2020, 2021 e 2022 con riferimento al complesso immobiliare (fabbricati e terreni pertinenziali destinati a parcheggio) di sua proprietà, distinto in Catasto al Fg 48, mappali nn. 197,
Società_1228, 170, 196, 199, 208, 230, 358, 366 e 368, già costituente la discoteca denominata “ ”, acquistata dalla contribuente in data 28.12.2007 dalla Società_2 S.r.l. 3 Tanto premesso, svolgendo analoghe argomentazioni, la ricorrente deduceva quanto segue. 1)Illegittimità degli avvisi di accertamento per carente o apparente motivazione della pretesa azionata.
Il comune si era limitato a formulare una motivazione generica e standardizzata, senza fornire alcun riscontro dell'applicabilità al caso concreto delle norme e delibere richiamate. In particolare, non sono stati indicati la superficie e la destinazione degli immobili tassati, i criteri di quantificazione dei maggiori oneri, né sono state allegate le delibere richiamate.
2)Illegittimità degli avvisi di accertamento per omesso contraddittorio.
L'ente impositore aveva omesso di svolgere una adeguata istruttoria mediante confronto con la contribuente (che avrebbe potuto trasmettere utile documentazione) e valorizzazione anche degli elementi a favore di quest'ultima.
Nel caso di specie, il comune aveva inspiegabilmente indicato come aree fabbricabili anche alcuni terreni che sono urbanisticamente destinati a parcheggi, asserviti a locali inagibili di una discoteca dismessa.
3)Insussistenza di prova sull'imponibile IMU e violazione dei principi di collaborazione e buona fede, nonché di prevalenza della sostanza sulla forma.
Lo stato di inagibilità degli immobili in questione è fatto noto al comune di Cameri, oltre che riscontrabile dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. In particolare, si tratta di immobili in stato di degrado ed abbandono che, per essere nuovamente agibili, dovrebbero essere sottoposti a lavori di restauro e risanamento conservativo, e che, data la loro conformazione, non potrebbero essere utilizzati per l'uso cui sono stati destinati, né adoperati per altre finalità. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 747 lett. b), L. n. 160/19, l'applicazione della riduzione dell'IMU in misura del 50%.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorché il comune è a conoscenza della situazione di inagibilità non può richiedere documenti al contribuente, mentre se vi è stata la declaratoria di inagibilità, l'imposta va abbattuta anche in mancanza di richiesta del contribuente.
A conferma della situazione di grave precarietà e degrado degli immobili la ricorrente richiamava l'allegata CT di stima dello Studio tecnico Società_3 del 26.5.2017.
Inoltre, erroneamente era stata applicata l'IMU su terreni destinati a parcheggi, utilizzati quali pertinenze della discoteca e accatastati quali terreni agricoli, quale fatto notorio a conoscenza del
4 comune anche in forza degli atti concessori in materia edilizia da esso rilasciati e delle previsioni del PRG.
Sicché, nulla rileva l'omessa dichiarazione preventiva del proprietario per usufruire delle agevolazioni in materia di IMU. 3)Illegittimità degli avvisi di accertamento per omessa o carente motivazione sulle sanzioni applicate, sui motivi dell'irrogazione e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.
Non solo il comune non ha giustificato l'esercizio del potere sanzionatorio, ma non ha neppure considerato l'applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.L.vo n. 472/97, laddove, essendo stati emessi avvisi per annualità diverse, va applicata per ognuna la sanzione del 30%.
Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
In tutti i procedimenti si costituiva in giudizio il comune di Cameri che, sui motivi dei ricorsi, controdeduceva quanto segue. 1)Difetto di motivazione.
Posto che gli accertamenti traggono origine da quanto dichiarato a fini IMU e non versato dalla contribuente, negli atti impugnati sono stati riportati mediante apposita scheda di calcolo tutti i riferimenti necessari alla determinazione dell'IMU per ogni singolo cespite.
Richiamati alcuni principi giuridici in materia di funzione di motivazione, l'Ufficio affermava l'idoneità degli elementi contenuti negli avvisi di accertamento a consentite l'adeguata difesa attraverso l'indicazione dell'an e del quantum della pretesa, ferma restando che l'opposizione nel merito dell'atto impugnato dimostra che le ragioni di fatto e di diritto erano state ben comprese dall'interessato.
2)Onere della prova. Ad eccezione degli immobili dichiarati inagibili, il comune ha provveduto a fornire ogni elemento a supporto della pretesa tributaria, basata sulla rendita catastale, sull'applicazione delle aliquote previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
3)Omessa applicazione del cumulo giuridico.
Al di là di alcuni non condivisibili arresti giurisprudenziali favorevoli alla tesi esposta dalla ricorrente, la questione va ritenuta superata dal D.L.vo n. 87/24, quale interpretazione autentica della pregressa
5 normativa, che esclude l'applicazione del cumulo nel caso di plurime violazioni concernenti gli obblighi di pagamento.
4)Merito dell'imponibile accertato.
In forza dell'art. 13, comma 3 lett. b), D.L.vo n. 201/11 e della rigorosa giurisprudenza di legittimità, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme, per cui non essendovi state dichiarazioni o richieste specifiche della società ricorrente, nessuna agevolazione può essere riconosciuta, di iniziativa, del comune.
Infine, sulla differenza di valore degli altri cespiti il comune non può discostarsi dai dati accertati come da classificazione nel PRGC secondo le destinazioni urbanistiche di ciascuna particella, come da richiamata certificazione.
Sicché, l'Ufficio chiedeva la declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, con rifusione delle spese di lite.
Con successiva memoria datata 30.1.2026 la ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo per il vizio di carente o apparente motivazione degli atti impugnati, ribadendo, in particolare, l'omessa indicazione delle riduzioni applicate per il calcolo dell'imposta.
Segnalava che, a seguito dell'interlocuzione intrattenuta col comune nella fase di reclamo-mediazione, la contribuente veniva a conoscenza dell'avvenuta applicazione della riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati accatastati in D/3, laddove la medesima difesa del comune, in sede di costituzione, ingiustificatamente si dilungava sulla ipotizzata non applicabilità della predetta riduzione,
a logica conferma dell'oggettivo difetto di completezza e chiarezza della motivazione degli atti.
In ordine ai terreni la ricorrente dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate in sede di reclamo-mediazione, gli accertamenti erano corretti quanto ai mappali nn. 170, 196 e 199.
Per converso, con riferimento agli altri mappali, a fronte delle generiche difese dell'Ufficio, dal PRGC emerge che si tratta di aree destinate prevalentemente a parcheggi, per cui non è dovuta l'IMU, tranne per il mappale n. 230 in misura di 162 mq, e per il mappale n. 368 in misura di 2 mq.
Infine, in punto di cumulo giuridico, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità la contribuente eccepiva il divieto di retroattività del D.L.vo n. 87/24, che ha disposto, con decorrenza 1.9.2024, il divieto di applicazione del predetto istituto premiale per le sanzioni irrogate in relazione ai tributi locali.
6 A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, nella quale le parti, richiamando i propri atti defensionali, hanno insistito per le conclusioni ivi assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per cui va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, riguardo alla questione formale attinente alla insufficiente o carente motivazione degli avvisi di accertamento, deve rilevarsi che la funzione della motivazione è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e/o sanzionatoria, nonché di esercitare, ove ritenuto opportuno, il suo diritto di difesa mediante la presentazione del ricorso, delimitando le ragioni dell'Ufficio nella fase contenziosa.
Essa consiste nell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'atto, la cui adeguatezza non va valutata in modo generale e astratto, ma va correlata alle specifiche finalità del singolo provvedimento.
Pacificamente l'indicazione delle fonti di prova non costituisce elemento necessario della motivazione dell'atto impositivo, giacché la dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale attiene specificamente alla fase contenziosa.
Sicché, può ritenersi sufficientemente motivato un accertamento che richiami gli atti di approvazione dei regolamenti e delle aliquote applicate nell'anno oggetto di accertamento, le eventuali dichiarazioni/comunicazioni presentate dal contribuente, le informazioni reperibili nelle banche dati dell'Agenzia del Territorio, gli strumenti urbanistici vigenti, i dati risultanti dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria e tutti i dati inerenti ai fabbricati/terreni accertati con indicazione dei riferimenti catastali univoci, delle quote di possesso e delle aliquote applicate a ciascuno di essi, in quanto presentano tutti i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, non hanno pregio i rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alla asserita carenza di motivazione.
Invero, il Comune ha individuato sotto il profilo descrittivo (ubicazione) e catastale (identificativo, rendita e categoria) gli immobili oggetto del tributo, nonché ha indicato la percentuale e la durata del possesso, il valore dell'imponibile, l'aliquota applicabile e l'importo netto dovuto a titolo di IMU.
7 Ciò è del tutto sufficiente all'enunciazione del criterio astratto idoneo a conoscere il fondamento della pretesa tributaria, potendo il contribuente contestare sia la sussistenza dei presupposti del tributo con riferimento all'immobile tassato, che la determinazione dell'imposta.
Come specificato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di imposta comunale sugli immobili, “l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. civ., sez. Trib., 11.3.2020 n. 6796; cfr., pure, Cass. civ., sez. V, 8.11.2017 n. 26431).
Pertanto, allorché l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, l'obbligo motivazionale deve ritenersi correttamente effettuato, vieppiù in coerenza con il carattere di
“provocatio ad opponendum” riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, senza che sia necessaria una esposizione analitica dei calcoli, onde poterla efficacemente contrastare (cfr., Cass.
1.3.2024 n. 5509; Cass. civ., sez. Trib., 11/3/2020 n. 6796).
Del resto, l'ente non ha l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, perché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (cfr., ex multis, Cass. 10.12.2024 n. 31726; Cass. 30.12.2019 n. 34597).
Segnatamente, nel casi di specie, ancorché non risulta indicata negli atti impugnati alcuna riduzione dell'imposta dovuta, con relativa percentuale, tanto da ingenerare equivoci o incertezze sul fondamento della determinazione dell'IMU persino nella difesa del Comune, tuttavia non c'è dubbio che, di fatto, a fronte della precisa indicazione dell'entità dell'imposta, alcuna lesione dei diritti del contribuente si è verificato, in quanto il Comune di Cameri applicava la riduzione del 50% della base imponibile, riconoscendo lo stato di inagibilità, inabitabilità o non utilizzabilità dei fabbricati.
8 Vale a dire che, seppure omettendo di fornire uno specifico dettaglio relativo all'abbattimento della base imponibile, l'ente impositore, di fatto, non ha violato alcuna aspettativa tutelata del contribuente, che, comunque, era in grado di ricostruire l'imposta alla luce degli altri dati forniti, tanto da potere desumere che l'IMU era stata calcolata in misura del 50%. E difatti, ove si consideri la specificata rendita di ciascun cespite, ex lege rivalutata del 5% e moltiplicata per la categoria catastate (65), previa applicazione della indicata aliquota (9,60) si ottiene
– attraverso tale semplice procedimento logico-giuridico ed aritmetico - un valore doppio di quello determinato come imposta, a conferma della applicata riduzione del 50%. Dunque, in concreto, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Neppure può ravvisarsi l'onere di allegazione degli atti di carattere normativo o regolamentare, ovvero degli atti generale - come le delibere del consiglio comunale - che legittimano il potere impositivo, essendo anche quest'ultime comunque soggette a pubblicità legale, e quindi oggetto di conoscenza
“legale” da parte del contribuente.
Invero, “le delibere comunali relative all'applicazione del tributo non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/00, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili al contribuente, ma non anche agli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (cfr., ex multis, Cass. 18.5.2021 n.
13420; Cass. civ., sez. Trib., 21.11.2018 n. 30052).
Inoltre, in tema di sanzioni l'onere motivazionale dell'Ufficio è limitato all'allegazione della fattispecie tipica dell'illecito con richiamo alle norme di legge applicate, esulando ogni indicazione, oltre che allegazione probatoria, sull'elemento soggettivo, siccome presunto, rimanendo onere del contribuente dedurre e provare di avere agito in assenza di colpevolezza.
Dunque, nel caso di specie può ritenersi senz'altro assolto l'onere motivazionale da parte dell'ente impositore.
Parimenti, va respinto il preliminare rilievo formale relativo al mancato confronto dell'Ufficio col contribuente in sede di istruttoria. Posto che non è stata sollevata l'eccezione di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'A.F., in ogni caso il modo di procedere dell'Ufficio non è in sé sindacabile in questa sede, ancor più perché la contribuente non ha fornito in giudizio alcun concreto
9 elemento idoneo a dimostrare che un diverso percorso della fase amministrativa avrebbe potuto condurre ad un possibile risultato diverso da parte dell'Ufficio.
Ne discende che va senz'altro rigettata anche tale eccezione difensiva.
Passando al merito dei ricorsi, come lucidamente evidenziato dalla contribuente nella memoria di replica, anzi tutto risulta insussistente e superata ogni controversia in ordine alla determinazione della base imponibile dei fabbricati, perché, come appena detto, di fatto il comune ha ridotto la base imponibile dell'IMU richiesta. Con riferimento agli altri immobili, la stessa contribuente, alla luce dei chiarimenti ottenuti in sede di reclamo-mediazione, lealmente ha dato atto della correttezza dell'imposta calcolata sui mappali n. 170,
196 e 199, venendo meno, conseguentemente, ogni motivo di censura dei provvedimenti impugnati.
Per i restanti mappali la ricorrente, insistendo per la prevalente o principale destinazione a parcheggio, ha rilevato la conforme indicazione sul punto del PRGC di Cameri, ferma restando una quota residua di area edificabile per il mappale 230 pari a mq. 162 e per il mappale 368 pari a mq. 2.
A fronte della dedotta e documentata limitazione del fondamento dell'imposta alle solo predette quote dei mappali n. 230 e 368, il comune, oltre a sottolineare il modesto rilievo delle contestate differenze di valore, si è limitato a richiamare genericamente la classificazione nel PRGC secondo le destinazioni urbanistiche come da asserito certificato del 18.12.2023 non allegato in atti. La mancanza di specifiche allegazioni di segno contrario finisce col rafforzare le eccezioni difensive, confermando le risultanze urbanistiche conformi alle richieste della contribuente.
Sicché, sul punto vanno accolti i ricorsi, dovendosi escludere l'IMU dai mappali nn. 208, 358 e 366, nonché limitarsi il calcolo dell'imposta per il mappale n. 230 alla superficie di mq. 162. e per il mappale n. 368 alla superficie di mq. 2.
Infine, con riferimento alla lamentata mancata applicazione del cumulo giuridico, non c'è dubbio che il riordino del sistema sanzionatorio tributario introdotto con il D.L.vo n. 87/24, che ha sancito espressamente il divieto del cumulo giuridico con riguardo alle sanzioni dovute in materia di tributi locali (come nel caso di specie), si applica esclusivamente alle violazioni commesse dal 1 settembre
2024, senza alcuna possibilità di operatività rispetto a quelle oggetto del presente giudizio anteriormente commesse (cfr., pure Cass. 19.1.2025 n. 1272 sull'esclusione del principio di retroattività persino della lex mitior).
10 Orbene, l'istituto del cumulo giuridico - disciplinato dall'art. 12, comma 1, D.L.vo n. 474/97 – prevede, in caso di violazioni plurime, l'applicazione della sanzione base, correlata alla violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo.
La giurisprudenza di legittimità più risalente ritiene applicabile il cumulo giuridico solo in caso di infedele o omessa dichiarazione, ma non nell'ipotesi di violazioni attinenti all'omesso versamento
(cfr., Cass. n. 5744/21; Cass. n. 8148/19; Cass. 27068/17; Cass. n. 1540/17).
Tuttavia, secondo il più recente e condivisibile orientamento del Supremo Collegio, l'istituto in questione va applicato anche alle contestazioni per omesso versamento di imposte locali sempreché si tratti dello stesso immobile (cfr., Cass. n. 7710/24; Cass. 12.2.2024 n. 3885; Cass.
8.4.2022 n. 11432).
In particolare, in materia di imposte locali (IMU, TASI), la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile, conseguenti ad identici accertamenti per più annualità successive (come nel caso di specie), si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, D.L.vo n. 472/97, che consente di irrogare un'unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, nulla rilevando che la sanzione è predeterminata dalla legge nella misura del 30% della maggiore imposta non versata, ovvero che il comune non avrebbe alcun margine di discrezionalità circa la relativa commisurazione (cfr., Cass. 23.4.2024 n. 10971; Cass. 18.1.2024 n. 1933). Ne discende che il giudice ha il potere di procedere all'applicazione del cumulo giuridico, stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo.
Dunque, anche su tale punto va accolta la richiesta della contribuente con rideterminazione delle sanzioni dovute per gli immobili tassati – come sopra specificato - oggetto degli avvisi in base al criterio del cumulo giuridico, che viene congruamente stabilito, tenuto conto dell'entità e del numero delle violazioni, aumentando della metà della sanzione base applicata per la violazione più grave (2021).
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte
11 accoglie parzialmente i ricorsi, dichiarando non dovuta l'IMU per i mappali 208, 358 e 366, nonché dovuta l'IMU per il mappale 230 limitatamente alla superficie di 162 mq e per il mappale 368 limitatamente alla superficie di 2 mq, rideterminando le sanzioni dovute secondo il criterio del cumulo giuridico, aumentando della metà la sanzione base prevista per la violazione più grave. Respinge nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Novara, il 10 febbraio 2026
Il Presidente Rel.
CO ON
12
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cameri - Piazza Dante Alighieri 27 28062 Cameri NO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 330/2023 IMU 2020 1 - sul ricorso n. 11/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cameri - Piazza Dante Alighieri 27 28062 Cameri NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 144/2023 IMU 2021
- sul ricorso n. 12/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cameri - Piazza Dante Alighieri 27 28062 Cameri NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
2 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24/2023 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER Ricorrente_1 SRL in liquidazione
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara: in via preliminare: dichiarare la nullità e l'annullamento di provvedimenti di accertamento IMU n. 330/2023, n. 144/2023 e n. 24/2023, emessi dal Comune di Cameri, per carente e/o apparente motivazione;
nel merito in via principale: dichiarare l'erronea applicazione delle norme tributarie nella materia oggetto di contestazione, sia sotto il profilo dell'omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione, sia sotto il profilo della totale infondatezza ed insussistenza della pretesa tributaria in oggetto, nonché dell'assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa del comune e conseguentemente sulla base delle specifiche argomentazioni svolte dalla ricorrente, annullare o comunque dichiarare l'illegittimità dei Provvedimenti di accertamento IMU n. 330/2023, n. 144/2023 e 24/2023, nonché di ogni atto presupposto, connesso, conseguente ed accessorio, per violazione di legge, carenza di motivazione, infondatezza nel merito, mancato assolvimento dell'onere della prova. Dichiarare in ogni caso tenuto e quindi condannare il Comune di Cameri al rimborso delle somme che lo stesso avesse riscosso nelle more del presente giudizio. Col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
CONCLUSIONI PER IL COMUNE DI CAMERI
“Per tutti i motivi che sono stati esposti voglia codesto Giudice Tributario confermare gli impugnati avvisi di accertamento, emessi ai fini IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con favore di spese ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi tempestivamente trasmessi per via telematica – oggetto di procedimenti successivamente riuniti -, la società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, corr. in Milano, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Cameri, notificati in data 22.6.2023, aventi ad oggetto l'IMU relativa agli anni 2020, 2021 e 2022 con riferimento al complesso immobiliare (fabbricati e terreni pertinenziali destinati a parcheggio) di sua proprietà, distinto in Catasto al Fg 48, mappali nn. 197,
Società_1228, 170, 196, 199, 208, 230, 358, 366 e 368, già costituente la discoteca denominata “ ”, acquistata dalla contribuente in data 28.12.2007 dalla Società_2 S.r.l. 3 Tanto premesso, svolgendo analoghe argomentazioni, la ricorrente deduceva quanto segue. 1)Illegittimità degli avvisi di accertamento per carente o apparente motivazione della pretesa azionata.
Il comune si era limitato a formulare una motivazione generica e standardizzata, senza fornire alcun riscontro dell'applicabilità al caso concreto delle norme e delibere richiamate. In particolare, non sono stati indicati la superficie e la destinazione degli immobili tassati, i criteri di quantificazione dei maggiori oneri, né sono state allegate le delibere richiamate.
2)Illegittimità degli avvisi di accertamento per omesso contraddittorio.
L'ente impositore aveva omesso di svolgere una adeguata istruttoria mediante confronto con la contribuente (che avrebbe potuto trasmettere utile documentazione) e valorizzazione anche degli elementi a favore di quest'ultima.
Nel caso di specie, il comune aveva inspiegabilmente indicato come aree fabbricabili anche alcuni terreni che sono urbanisticamente destinati a parcheggi, asserviti a locali inagibili di una discoteca dismessa.
3)Insussistenza di prova sull'imponibile IMU e violazione dei principi di collaborazione e buona fede, nonché di prevalenza della sostanza sulla forma.
Lo stato di inagibilità degli immobili in questione è fatto noto al comune di Cameri, oltre che riscontrabile dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. In particolare, si tratta di immobili in stato di degrado ed abbandono che, per essere nuovamente agibili, dovrebbero essere sottoposti a lavori di restauro e risanamento conservativo, e che, data la loro conformazione, non potrebbero essere utilizzati per l'uso cui sono stati destinati, né adoperati per altre finalità. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 747 lett. b), L. n. 160/19, l'applicazione della riduzione dell'IMU in misura del 50%.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorché il comune è a conoscenza della situazione di inagibilità non può richiedere documenti al contribuente, mentre se vi è stata la declaratoria di inagibilità, l'imposta va abbattuta anche in mancanza di richiesta del contribuente.
A conferma della situazione di grave precarietà e degrado degli immobili la ricorrente richiamava l'allegata CT di stima dello Studio tecnico Società_3 del 26.5.2017.
Inoltre, erroneamente era stata applicata l'IMU su terreni destinati a parcheggi, utilizzati quali pertinenze della discoteca e accatastati quali terreni agricoli, quale fatto notorio a conoscenza del
4 comune anche in forza degli atti concessori in materia edilizia da esso rilasciati e delle previsioni del PRG.
Sicché, nulla rileva l'omessa dichiarazione preventiva del proprietario per usufruire delle agevolazioni in materia di IMU. 3)Illegittimità degli avvisi di accertamento per omessa o carente motivazione sulle sanzioni applicate, sui motivi dell'irrogazione e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.
Non solo il comune non ha giustificato l'esercizio del potere sanzionatorio, ma non ha neppure considerato l'applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.L.vo n. 472/97, laddove, essendo stati emessi avvisi per annualità diverse, va applicata per ognuna la sanzione del 30%.
Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
In tutti i procedimenti si costituiva in giudizio il comune di Cameri che, sui motivi dei ricorsi, controdeduceva quanto segue. 1)Difetto di motivazione.
Posto che gli accertamenti traggono origine da quanto dichiarato a fini IMU e non versato dalla contribuente, negli atti impugnati sono stati riportati mediante apposita scheda di calcolo tutti i riferimenti necessari alla determinazione dell'IMU per ogni singolo cespite.
Richiamati alcuni principi giuridici in materia di funzione di motivazione, l'Ufficio affermava l'idoneità degli elementi contenuti negli avvisi di accertamento a consentite l'adeguata difesa attraverso l'indicazione dell'an e del quantum della pretesa, ferma restando che l'opposizione nel merito dell'atto impugnato dimostra che le ragioni di fatto e di diritto erano state ben comprese dall'interessato.
2)Onere della prova. Ad eccezione degli immobili dichiarati inagibili, il comune ha provveduto a fornire ogni elemento a supporto della pretesa tributaria, basata sulla rendita catastale, sull'applicazione delle aliquote previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
3)Omessa applicazione del cumulo giuridico.
Al di là di alcuni non condivisibili arresti giurisprudenziali favorevoli alla tesi esposta dalla ricorrente, la questione va ritenuta superata dal D.L.vo n. 87/24, quale interpretazione autentica della pregressa
5 normativa, che esclude l'applicazione del cumulo nel caso di plurime violazioni concernenti gli obblighi di pagamento.
4)Merito dell'imponibile accertato.
In forza dell'art. 13, comma 3 lett. b), D.L.vo n. 201/11 e della rigorosa giurisprudenza di legittimità, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme, per cui non essendovi state dichiarazioni o richieste specifiche della società ricorrente, nessuna agevolazione può essere riconosciuta, di iniziativa, del comune.
Infine, sulla differenza di valore degli altri cespiti il comune non può discostarsi dai dati accertati come da classificazione nel PRGC secondo le destinazioni urbanistiche di ciascuna particella, come da richiamata certificazione.
Sicché, l'Ufficio chiedeva la declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, con rifusione delle spese di lite.
Con successiva memoria datata 30.1.2026 la ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo per il vizio di carente o apparente motivazione degli atti impugnati, ribadendo, in particolare, l'omessa indicazione delle riduzioni applicate per il calcolo dell'imposta.
Segnalava che, a seguito dell'interlocuzione intrattenuta col comune nella fase di reclamo-mediazione, la contribuente veniva a conoscenza dell'avvenuta applicazione della riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati accatastati in D/3, laddove la medesima difesa del comune, in sede di costituzione, ingiustificatamente si dilungava sulla ipotizzata non applicabilità della predetta riduzione,
a logica conferma dell'oggettivo difetto di completezza e chiarezza della motivazione degli atti.
In ordine ai terreni la ricorrente dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate in sede di reclamo-mediazione, gli accertamenti erano corretti quanto ai mappali nn. 170, 196 e 199.
Per converso, con riferimento agli altri mappali, a fronte delle generiche difese dell'Ufficio, dal PRGC emerge che si tratta di aree destinate prevalentemente a parcheggi, per cui non è dovuta l'IMU, tranne per il mappale n. 230 in misura di 162 mq, e per il mappale n. 368 in misura di 2 mq.
Infine, in punto di cumulo giuridico, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità la contribuente eccepiva il divieto di retroattività del D.L.vo n. 87/24, che ha disposto, con decorrenza 1.9.2024, il divieto di applicazione del predetto istituto premiale per le sanzioni irrogate in relazione ai tributi locali.
6 A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, nella quale le parti, richiamando i propri atti defensionali, hanno insistito per le conclusioni ivi assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per cui va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, riguardo alla questione formale attinente alla insufficiente o carente motivazione degli avvisi di accertamento, deve rilevarsi che la funzione della motivazione è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e/o sanzionatoria, nonché di esercitare, ove ritenuto opportuno, il suo diritto di difesa mediante la presentazione del ricorso, delimitando le ragioni dell'Ufficio nella fase contenziosa.
Essa consiste nell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'atto, la cui adeguatezza non va valutata in modo generale e astratto, ma va correlata alle specifiche finalità del singolo provvedimento.
Pacificamente l'indicazione delle fonti di prova non costituisce elemento necessario della motivazione dell'atto impositivo, giacché la dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale attiene specificamente alla fase contenziosa.
Sicché, può ritenersi sufficientemente motivato un accertamento che richiami gli atti di approvazione dei regolamenti e delle aliquote applicate nell'anno oggetto di accertamento, le eventuali dichiarazioni/comunicazioni presentate dal contribuente, le informazioni reperibili nelle banche dati dell'Agenzia del Territorio, gli strumenti urbanistici vigenti, i dati risultanti dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria e tutti i dati inerenti ai fabbricati/terreni accertati con indicazione dei riferimenti catastali univoci, delle quote di possesso e delle aliquote applicate a ciascuno di essi, in quanto presentano tutti i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, non hanno pregio i rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alla asserita carenza di motivazione.
Invero, il Comune ha individuato sotto il profilo descrittivo (ubicazione) e catastale (identificativo, rendita e categoria) gli immobili oggetto del tributo, nonché ha indicato la percentuale e la durata del possesso, il valore dell'imponibile, l'aliquota applicabile e l'importo netto dovuto a titolo di IMU.
7 Ciò è del tutto sufficiente all'enunciazione del criterio astratto idoneo a conoscere il fondamento della pretesa tributaria, potendo il contribuente contestare sia la sussistenza dei presupposti del tributo con riferimento all'immobile tassato, che la determinazione dell'imposta.
Come specificato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di imposta comunale sugli immobili, “l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. civ., sez. Trib., 11.3.2020 n. 6796; cfr., pure, Cass. civ., sez. V, 8.11.2017 n. 26431).
Pertanto, allorché l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, l'obbligo motivazionale deve ritenersi correttamente effettuato, vieppiù in coerenza con il carattere di
“provocatio ad opponendum” riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, senza che sia necessaria una esposizione analitica dei calcoli, onde poterla efficacemente contrastare (cfr., Cass.
1.3.2024 n. 5509; Cass. civ., sez. Trib., 11/3/2020 n. 6796).
Del resto, l'ente non ha l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, perché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (cfr., ex multis, Cass. 10.12.2024 n. 31726; Cass. 30.12.2019 n. 34597).
Segnatamente, nel casi di specie, ancorché non risulta indicata negli atti impugnati alcuna riduzione dell'imposta dovuta, con relativa percentuale, tanto da ingenerare equivoci o incertezze sul fondamento della determinazione dell'IMU persino nella difesa del Comune, tuttavia non c'è dubbio che, di fatto, a fronte della precisa indicazione dell'entità dell'imposta, alcuna lesione dei diritti del contribuente si è verificato, in quanto il Comune di Cameri applicava la riduzione del 50% della base imponibile, riconoscendo lo stato di inagibilità, inabitabilità o non utilizzabilità dei fabbricati.
8 Vale a dire che, seppure omettendo di fornire uno specifico dettaglio relativo all'abbattimento della base imponibile, l'ente impositore, di fatto, non ha violato alcuna aspettativa tutelata del contribuente, che, comunque, era in grado di ricostruire l'imposta alla luce degli altri dati forniti, tanto da potere desumere che l'IMU era stata calcolata in misura del 50%. E difatti, ove si consideri la specificata rendita di ciascun cespite, ex lege rivalutata del 5% e moltiplicata per la categoria catastate (65), previa applicazione della indicata aliquota (9,60) si ottiene
– attraverso tale semplice procedimento logico-giuridico ed aritmetico - un valore doppio di quello determinato come imposta, a conferma della applicata riduzione del 50%. Dunque, in concreto, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Neppure può ravvisarsi l'onere di allegazione degli atti di carattere normativo o regolamentare, ovvero degli atti generale - come le delibere del consiglio comunale - che legittimano il potere impositivo, essendo anche quest'ultime comunque soggette a pubblicità legale, e quindi oggetto di conoscenza
“legale” da parte del contribuente.
Invero, “le delibere comunali relative all'applicazione del tributo non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/00, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili al contribuente, ma non anche agli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (cfr., ex multis, Cass. 18.5.2021 n.
13420; Cass. civ., sez. Trib., 21.11.2018 n. 30052).
Inoltre, in tema di sanzioni l'onere motivazionale dell'Ufficio è limitato all'allegazione della fattispecie tipica dell'illecito con richiamo alle norme di legge applicate, esulando ogni indicazione, oltre che allegazione probatoria, sull'elemento soggettivo, siccome presunto, rimanendo onere del contribuente dedurre e provare di avere agito in assenza di colpevolezza.
Dunque, nel caso di specie può ritenersi senz'altro assolto l'onere motivazionale da parte dell'ente impositore.
Parimenti, va respinto il preliminare rilievo formale relativo al mancato confronto dell'Ufficio col contribuente in sede di istruttoria. Posto che non è stata sollevata l'eccezione di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'A.F., in ogni caso il modo di procedere dell'Ufficio non è in sé sindacabile in questa sede, ancor più perché la contribuente non ha fornito in giudizio alcun concreto
9 elemento idoneo a dimostrare che un diverso percorso della fase amministrativa avrebbe potuto condurre ad un possibile risultato diverso da parte dell'Ufficio.
Ne discende che va senz'altro rigettata anche tale eccezione difensiva.
Passando al merito dei ricorsi, come lucidamente evidenziato dalla contribuente nella memoria di replica, anzi tutto risulta insussistente e superata ogni controversia in ordine alla determinazione della base imponibile dei fabbricati, perché, come appena detto, di fatto il comune ha ridotto la base imponibile dell'IMU richiesta. Con riferimento agli altri immobili, la stessa contribuente, alla luce dei chiarimenti ottenuti in sede di reclamo-mediazione, lealmente ha dato atto della correttezza dell'imposta calcolata sui mappali n. 170,
196 e 199, venendo meno, conseguentemente, ogni motivo di censura dei provvedimenti impugnati.
Per i restanti mappali la ricorrente, insistendo per la prevalente o principale destinazione a parcheggio, ha rilevato la conforme indicazione sul punto del PRGC di Cameri, ferma restando una quota residua di area edificabile per il mappale 230 pari a mq. 162 e per il mappale 368 pari a mq. 2.
A fronte della dedotta e documentata limitazione del fondamento dell'imposta alle solo predette quote dei mappali n. 230 e 368, il comune, oltre a sottolineare il modesto rilievo delle contestate differenze di valore, si è limitato a richiamare genericamente la classificazione nel PRGC secondo le destinazioni urbanistiche come da asserito certificato del 18.12.2023 non allegato in atti. La mancanza di specifiche allegazioni di segno contrario finisce col rafforzare le eccezioni difensive, confermando le risultanze urbanistiche conformi alle richieste della contribuente.
Sicché, sul punto vanno accolti i ricorsi, dovendosi escludere l'IMU dai mappali nn. 208, 358 e 366, nonché limitarsi il calcolo dell'imposta per il mappale n. 230 alla superficie di mq. 162. e per il mappale n. 368 alla superficie di mq. 2.
Infine, con riferimento alla lamentata mancata applicazione del cumulo giuridico, non c'è dubbio che il riordino del sistema sanzionatorio tributario introdotto con il D.L.vo n. 87/24, che ha sancito espressamente il divieto del cumulo giuridico con riguardo alle sanzioni dovute in materia di tributi locali (come nel caso di specie), si applica esclusivamente alle violazioni commesse dal 1 settembre
2024, senza alcuna possibilità di operatività rispetto a quelle oggetto del presente giudizio anteriormente commesse (cfr., pure Cass. 19.1.2025 n. 1272 sull'esclusione del principio di retroattività persino della lex mitior).
10 Orbene, l'istituto del cumulo giuridico - disciplinato dall'art. 12, comma 1, D.L.vo n. 474/97 – prevede, in caso di violazioni plurime, l'applicazione della sanzione base, correlata alla violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo.
La giurisprudenza di legittimità più risalente ritiene applicabile il cumulo giuridico solo in caso di infedele o omessa dichiarazione, ma non nell'ipotesi di violazioni attinenti all'omesso versamento
(cfr., Cass. n. 5744/21; Cass. n. 8148/19; Cass. 27068/17; Cass. n. 1540/17).
Tuttavia, secondo il più recente e condivisibile orientamento del Supremo Collegio, l'istituto in questione va applicato anche alle contestazioni per omesso versamento di imposte locali sempreché si tratti dello stesso immobile (cfr., Cass. n. 7710/24; Cass. 12.2.2024 n. 3885; Cass.
8.4.2022 n. 11432).
In particolare, in materia di imposte locali (IMU, TASI), la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile, conseguenti ad identici accertamenti per più annualità successive (come nel caso di specie), si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, D.L.vo n. 472/97, che consente di irrogare un'unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, nulla rilevando che la sanzione è predeterminata dalla legge nella misura del 30% della maggiore imposta non versata, ovvero che il comune non avrebbe alcun margine di discrezionalità circa la relativa commisurazione (cfr., Cass. 23.4.2024 n. 10971; Cass. 18.1.2024 n. 1933). Ne discende che il giudice ha il potere di procedere all'applicazione del cumulo giuridico, stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo.
Dunque, anche su tale punto va accolta la richiesta della contribuente con rideterminazione delle sanzioni dovute per gli immobili tassati – come sopra specificato - oggetto degli avvisi in base al criterio del cumulo giuridico, che viene congruamente stabilito, tenuto conto dell'entità e del numero delle violazioni, aumentando della metà della sanzione base applicata per la violazione più grave (2021).
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte
11 accoglie parzialmente i ricorsi, dichiarando non dovuta l'IMU per i mappali 208, 358 e 366, nonché dovuta l'IMU per il mappale 230 limitatamente alla superficie di 162 mq e per il mappale 368 limitatamente alla superficie di 2 mq, rideterminando le sanzioni dovute secondo il criterio del cumulo giuridico, aumentando della metà la sanzione base prevista per la violazione più grave. Respinge nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Novara, il 10 febbraio 2026
Il Presidente Rel.
CO ON
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