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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 917 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. LOSSO FEDERICA, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. RAVALLI SABRINA, presso il Parte_2 C.F._2 cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con istanza in riassunzione del procedimento rubricato rgvg 917/24 depositato in data
3.04.2025, ed hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 15/02/1998 a Carmignano (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, atto n. 18.
1 I coniugi hanno dedotto: (1) di aver ottenuto la separazione personale con sentenza non definitiva di separazione n.140/24 del Presidente del Tribunale di Prato emessa in data
26.09.2024; (2) che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
(3) che essendo decorsi i termini di legge e non essendosi le parti riconciliate, le stesse intendono ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del patrimonio.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso richiamando le condizioni stabilite con sentenza di separazione e di seguito riportate:
“2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carmignano (Po) in Via Bruno Spinelli n. 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà del sig. rimarranno nel Parte_1 godimento esclusivo di quest'ultimo mentre la sig.ra continuerà ad abitare presso Parte_2
l'attuale residenza sita in Montemurlo (PO) via U. Foscolo n. 36;
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio manterrà la residenza presso la dimora paterna. Tenuto conto della sua età (quasi Per_1
17enne), che lo rende ormai autonomo negli spostamenti, il diritto di visita sarà regolato nel seguente modo: trascorrerà presso l'abitazione della madre una settimana consecutiva dal lunedì sera Per_1 al lunedì successivo e poi la settimana seguente presso il padre e così via secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno per evitare sovrapposizioni e comunque tenendo conto della sempre maggiore autonomia del ragazzo e del suo desiderio di fare esperienze al di fuori dalla famiglia.
5. Visto l'affidamento paritario alternato su base settimanale i ricorrenti stabiliscono che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto per il periodo di permanenza presso di sé del figlio, concordando altresì che l'assegno unico universale spettante per il figlio minorenne fino al
2 21°anno, ricorrendone i presupposti di legge, verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
[...]
Parte_2
6.Viste le attuali, rispettive condizioni di reddito dei coniugi, tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, in ossequio alle disposizioni del Protocollo di Intesa in essere presso il Tribunale di Prato - al quale ci si riporta nella specifica indicazione delle singole voci - sono poste a carico del sig. Pt_1 nella misura del 100% secondo il seguente criterio:
[...]
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo reciproco al proprio mantenimento, dichiarando altresì di aver già definito ogni loro rapporto di dare/avere a qualsivoglia titolo.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio ed al rinnovo della carta di identità del figlio, se necessario”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio Per_1 ancora minorenne, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che il loro ascolto appare manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti nella forma della trattazione scritta e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il
3 Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in data 15/02/1998 a Carmignano (PO) – poi
[...] Parte_2
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, atto n. 18, alle condizioni come sopra riportate e qui da intendersi integralmente trascritte;
- Omologa le seguenti condizioni:
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carmignano (Po) in Via Bruno Spinelli
n. 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà del sig. Pt_1
rimarranno nel godimento esclusivo di quest'ultimo mentre la sig.ra
[...] [...]
continuerà ad abitare presso l'attuale residenza sita in Montemurlo (PO) Parte_2
via U. Foscolo n. 36;
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio manterrà la residenza presso la dimora paterna. Tenuto conto Per_1 della sua età (quasi 17enne), che lo rende ormai autonomo negli spostamenti, il diritto di visita sarà regolato nel seguente modo: trascorrerà presso l'abitazione Per_1
della madre una settimana consecutiva dal lunedì sera al lunedì successivo e poi la settimana seguente presso il padre e così via secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
4 durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno per evitare sovrapposizioni e comunque tenendo conto della sempre maggiore autonomia del ragazzo e del suo desiderio di fare esperienze al di fuori dalla famiglia.
5. Visto l'affidamento paritario alternato su base settimanale i ricorrenti stabiliscono che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto per il periodo di permanenza presso di sé del figlio, concordando altresì che l'assegno unico universale spettante per il figlio minorenne fino al 21°anno, ricorrendone i presupposti di legge, verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
[...]
Parte_2
6.Viste le attuali, rispettive condizioni di reddito dei coniugi, tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, in ossequio alle disposizioni del Protocollo di
Intesa in essere presso il Tribunale di Prato - al quale ci si riporta nella specifica indicazione delle singole voci - sono poste a carico del sig. ella misura Parte_1
del 100% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
7. i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo reciproco al proprio mantenimento, dichiarando altresì di aver già definito ogni loro rapporto di dare/avere a qualsivoglia titolo.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio ed al rinnovo della carta di identità del figlio, se necessario;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
5 - Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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