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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9220/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9220/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Vizzolesi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Medesano (PR), il 19 aprile 2008, che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 13 luglio 2008 e il 7 settembre 2012) le figlie e , che la loro Per_1 Per_2 separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza del 20 febbraio 2024 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
In ragione di siffatte premesse essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e chiedevano congiuntamente accogliersi la domanda formulata nel ricorso introduttivo.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Medesano (PR), il 19 aprile 2008, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 2, Parte 2, Serie A, Anno 2008 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medesano, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 9 dicembre 2024 e depositato il 13 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9220/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Vizzolesi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Medesano (PR), il 19 aprile 2008, che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 13 luglio 2008 e il 7 settembre 2012) le figlie e , che la loro Per_1 Per_2 separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza del 20 febbraio 2024 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
In ragione di siffatte premesse essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e chiedevano congiuntamente accogliersi la domanda formulata nel ricorso introduttivo.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Medesano (PR), il 19 aprile 2008, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 2, Parte 2, Serie A, Anno 2008 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medesano, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 9 dicembre 2024 e depositato il 13 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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