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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1669/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- Preliminarmente occorre verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e quale sia la legge applicabile, in ragione degli elementi di internazionalità emergenti nella presente controversia, dati in particolare dalla nazionalità dei ricorrenti e dall'avvenuta celebrazione del matrimonio in Marocco.
In ordine alla domanda di divorzio la giurisdizione è correttamente radicata in virtù dell'art. 3 Reg. UE
1111/2019, per cui “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi”. I coniugi, nel caso di specie, risiedono stabilmente in Italia (Maranello (MO), Via Trebbo n. 224) ove conducono la loro vita matrimoniale.
pagina 1 di 5 Non rileva, peraltro, la nazionalità straniera dei ricorrenti costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti.
Venendo alla determinazione della legge applicabile, deve in questa sede farsi riferimento al
Regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III), applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal
21/06/2012. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento suddetto, le parti dichiarano di comune accordo di designare la legge marocchina, come consentito dalla norma in questione che al c. 1 recita: “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a)la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c)la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”
Il caso di specie è riconducibile alla previsione del comma 1 lettera c), con conseguente applicabilità della legge marocchina, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti possedevano anche la cittadinanza marocchina. In tal caso, i coniugi ricorrenti scelgono di applicare la legge Mudawwana (l. n. 70/2003 di riforma del diritto di famiglia marocchino) che ammette il divorzio consensuale, senza necessità di passare attraverso una previa pronuncia di separazione.
La norma del diritto straniero in questione secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
In ordine ai figli sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano ex art. 7 reg 1111/2019 con riferimento al criterio della loro residenza abituale in Italia ed è applicabile la legge italiana ai sensi della
Convenzione Aja 1996 (che non prevede la possibilità di scegliere la legge applicabile).
Con riferimento ai provvedimenti economici sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano ex art. 3 reg 4/2009 e si applica la legge italiana ex art. 4 protocollo Aja 2007 (richiamato dall'art. 15 reg
4/2009).
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Assegnazione della casa familiare: I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. La casa familiare, sita in Maranello (MO), Via Trebbo n. 224, in zona leggermente lontana dai servizi pubblici, viene assegnata alla SI.ra , la quale continuerà ad occuparne l'appartamento al Parte_1
piano terra, distinto e dotato di ingresso indipendente, da quello al primo piano occupato dai nonni delle figlie minori. Il SI. si è già trasferito a vivere presso i genitori, al primo piano Parte_2 dell'immobile, e si impegna a lasciare l'unità abitativa attualmente occupata e a trasferire la propria residenza non appena avrà reperito un'altra idonea sistemazione. Per_ 2. Affidamento e mantenimento delle figlie minori: Le figlie e saranno affidate in via Per_2
condivisa ad entrambi i genitori in regime di responsabilità genitoriale condivisa, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, SI. si obbliga a versare alla madre, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. L'assegno unico INPS verrà percepito
Per_ da ciascun genitore nella misura del 50%. La figlia maggiore , affetta da diabete e beneficiaria dell'indennità di frequenza pari a € 320,00 mensili, continuerà a riceverla per il tramite della madre, presso cui è collocata, che la utilizzerà per provvedere alle sue specifiche necessità. Il padre si impegna a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per permettere l'utilizzo di tali somme da parte della madre.
3. Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative alle minori (scolastiche, mediche, extrascolastiche, ecc.), saranno ripartite al 50% tra le Parti secondo il protocollo del Tribunale di
Modena, salvo preventivo accordo scritto. Sono considerate spese straordinarie:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio
Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
pagina 3 di 5 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. Visite e frequentazione figlie-padre: Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi delle minori e previo congruo avviso alla madre.
In caso di disaccordo, si applicherà la frequentazione seguente: Le figlie minori trascorreranno due giorni infrasettimanali con il padre non collocatario, con possibilità di pernotto, fine settimana alternati e una suddivisione paritaria delle festività (es. Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto e le due ricorrenze religiose islamiche ed ) nonché delle vacanze scolastiche e estive, da Persona_3 Persona_4
effettuarsi ad anni alterni tra i genitori, con inizio a favore della madre.
5. Contributo straordinario per la moglie: In ragione delle condizioni economiche delle parti e della posizione della casa familiare, leggermente decentrata e distante dai principali servizi, il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma complessiva di € Parte_2 Parte_1
7.000,00 a titolo di contributo per la sistemazione abitativa e per la gestione delle figlie, tenuto conto del collocamento prevalente presso la madre. Tale somma potrà essere corrisposta, anche in forma rateale, entro e non oltre 18 mesi dalla data di emissione della sentenza di divorzio.
6. Documenti di espatrio: Le Parti si autorizzano reciprocamente, fin d'ora, a compiere tutte le pratiche necessarie per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti d'identità e passaporti per le minori, nel rispetto del loro interesse.
7. Rinuncia all'impugnazione e spese legali: Le Parti dichiarano di non voler proporre impugnazioni avverso il provvedimento che accoglie il presente ricorso e si rimettono alle determinazioni del
Tribunale.
pagina 4 di 5 Le parti convengono che ciascuna provvederà autonomamente al pagamento del 50% delle spese legali relative alla redazione e alla presentazione del presente ricorso”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SE (Marocco) il 15/03/2010 fra , nato in [...] il [...] e nata in [...]_2
MAROCCO il 13/08/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 Atto n. 2 Parte II Serie C
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1669/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- Preliminarmente occorre verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e quale sia la legge applicabile, in ragione degli elementi di internazionalità emergenti nella presente controversia, dati in particolare dalla nazionalità dei ricorrenti e dall'avvenuta celebrazione del matrimonio in Marocco.
In ordine alla domanda di divorzio la giurisdizione è correttamente radicata in virtù dell'art. 3 Reg. UE
1111/2019, per cui “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi”. I coniugi, nel caso di specie, risiedono stabilmente in Italia (Maranello (MO), Via Trebbo n. 224) ove conducono la loro vita matrimoniale.
pagina 1 di 5 Non rileva, peraltro, la nazionalità straniera dei ricorrenti costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti.
Venendo alla determinazione della legge applicabile, deve in questa sede farsi riferimento al
Regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III), applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal
21/06/2012. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento suddetto, le parti dichiarano di comune accordo di designare la legge marocchina, come consentito dalla norma in questione che al c. 1 recita: “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a)la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c)la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”
Il caso di specie è riconducibile alla previsione del comma 1 lettera c), con conseguente applicabilità della legge marocchina, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti possedevano anche la cittadinanza marocchina. In tal caso, i coniugi ricorrenti scelgono di applicare la legge Mudawwana (l. n. 70/2003 di riforma del diritto di famiglia marocchino) che ammette il divorzio consensuale, senza necessità di passare attraverso una previa pronuncia di separazione.
La norma del diritto straniero in questione secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
In ordine ai figli sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano ex art. 7 reg 1111/2019 con riferimento al criterio della loro residenza abituale in Italia ed è applicabile la legge italiana ai sensi della
Convenzione Aja 1996 (che non prevede la possibilità di scegliere la legge applicabile).
Con riferimento ai provvedimenti economici sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano ex art. 3 reg 4/2009 e si applica la legge italiana ex art. 4 protocollo Aja 2007 (richiamato dall'art. 15 reg
4/2009).
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Assegnazione della casa familiare: I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. La casa familiare, sita in Maranello (MO), Via Trebbo n. 224, in zona leggermente lontana dai servizi pubblici, viene assegnata alla SI.ra , la quale continuerà ad occuparne l'appartamento al Parte_1
piano terra, distinto e dotato di ingresso indipendente, da quello al primo piano occupato dai nonni delle figlie minori. Il SI. si è già trasferito a vivere presso i genitori, al primo piano Parte_2 dell'immobile, e si impegna a lasciare l'unità abitativa attualmente occupata e a trasferire la propria residenza non appena avrà reperito un'altra idonea sistemazione. Per_ 2. Affidamento e mantenimento delle figlie minori: Le figlie e saranno affidate in via Per_2
condivisa ad entrambi i genitori in regime di responsabilità genitoriale condivisa, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, SI. si obbliga a versare alla madre, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. L'assegno unico INPS verrà percepito
Per_ da ciascun genitore nella misura del 50%. La figlia maggiore , affetta da diabete e beneficiaria dell'indennità di frequenza pari a € 320,00 mensili, continuerà a riceverla per il tramite della madre, presso cui è collocata, che la utilizzerà per provvedere alle sue specifiche necessità. Il padre si impegna a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per permettere l'utilizzo di tali somme da parte della madre.
3. Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative alle minori (scolastiche, mediche, extrascolastiche, ecc.), saranno ripartite al 50% tra le Parti secondo il protocollo del Tribunale di
Modena, salvo preventivo accordo scritto. Sono considerate spese straordinarie:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio
Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
pagina 3 di 5 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. Visite e frequentazione figlie-padre: Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi delle minori e previo congruo avviso alla madre.
In caso di disaccordo, si applicherà la frequentazione seguente: Le figlie minori trascorreranno due giorni infrasettimanali con il padre non collocatario, con possibilità di pernotto, fine settimana alternati e una suddivisione paritaria delle festività (es. Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto e le due ricorrenze religiose islamiche ed ) nonché delle vacanze scolastiche e estive, da Persona_3 Persona_4
effettuarsi ad anni alterni tra i genitori, con inizio a favore della madre.
5. Contributo straordinario per la moglie: In ragione delle condizioni economiche delle parti e della posizione della casa familiare, leggermente decentrata e distante dai principali servizi, il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma complessiva di € Parte_2 Parte_1
7.000,00 a titolo di contributo per la sistemazione abitativa e per la gestione delle figlie, tenuto conto del collocamento prevalente presso la madre. Tale somma potrà essere corrisposta, anche in forma rateale, entro e non oltre 18 mesi dalla data di emissione della sentenza di divorzio.
6. Documenti di espatrio: Le Parti si autorizzano reciprocamente, fin d'ora, a compiere tutte le pratiche necessarie per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti d'identità e passaporti per le minori, nel rispetto del loro interesse.
7. Rinuncia all'impugnazione e spese legali: Le Parti dichiarano di non voler proporre impugnazioni avverso il provvedimento che accoglie il presente ricorso e si rimettono alle determinazioni del
Tribunale.
pagina 4 di 5 Le parti convengono che ciascuna provvederà autonomamente al pagamento del 50% delle spese legali relative alla redazione e alla presentazione del presente ricorso”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SE (Marocco) il 15/03/2010 fra , nato in [...] il [...] e nata in [...]_2
MAROCCO il 13/08/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 Atto n. 2 Parte II Serie C
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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