Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3835 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Cavallo Stella Marina;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da note scritte depositate per l'udienza del 18/11/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
28/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 25/10/2004 a Palermo, unione dalla quale Controparte_1
2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, stante la manca- ta comparizione della parte convenuta, all'udienza del 7/07/2023, il Presi- dente f.f., con ordinanza emessa in pari data, rimetteva le parti davanti al
Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi: “autorizza i coniugi a continuare a vivere separata- mente;
revoca l'obbligo del ricorrente di versare mensilmente in favore della resistente la somma complessiva di euro 600,00 di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di contributo al manteni- mento delle figlie”.
Infine, istruita la causa mediante acquisizione della documentazione pro- dotta, all'udienza del 18/11/2024 – celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi la parte ricorren- te espressamente rinunciato.
3. Giova, preliminarmente, anzitutto ribadire la dichiarazione di contuma- cia di , la quale, sebbene sia stata ritualmente evoca- Controparte_1 ta nel presente giudizio, ha omesso di costituirsi.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta in data 12/10/2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i
2 presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 4/11/2015.
5. Provvedimenti di carattere economico
Avuto riguardo alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, va anzitut- to ribadito che con ordinanza del 07/07/2024 il Presidente, in considerazio- ne della mancata costituzione di e, dunque, della Controparte_1 formulazione di qualsivoglia domanda, ha revocato in via provvisoria il con- tributo al mantenimento delle figlie e della resistente posto a carico di
[...]
nella misura di euro 600,00 mensili. Parte_2
In punto di diritto, non pare ozioso rammentare che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, sen- za colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380;
Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricer- ca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto mag- giorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi auto- nomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
3 (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord.,
3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato, in occasione dell'udienza di comparizione, di essere disoccupato dal 2019 e di percepire la provvidenza del reddito di cittadinanza per un ammontare di euro 775,00 mensili, comprensivi del canone di locazione dell'appartamento ove lo stesso risiede.
Ha, inoltre, riferito che , insegnante di ruolo presso Controparte_1 la scuola primaria “Istituto Comprensivo Statale Alberico Gentili" di Palermo, vive attualmente presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Palermo, via Russo di S. Secondo n. 26 e ha rappresentato che en- trambe le figlie ed , oggi maggiorenni, sono economicamente Per_1 Per_2 indipendenti (si veda verbale dell'udienza del 18/6/2024).
Orbene, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, te- nuto conto dell'età raggiunta dalle figlie della coppia, rispettivamente 29 e 19 anni, in assenza di domanda da parte della resistente, che ha omesso di co- stituirsi in giudizio, va senz'altro confermata la revoca dell'obbligo di contri- buire al mantenimento della stessa e delle figlie della coppia e Per_1 CP_2
[..
, posto a carico del ricorrente nell'ambito del giudizio di separazione, come già statuito in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 7/07/2024, ferma restando ovviamente la facoltà della secondogenita di agire, se del ca- so, nei confronti del padre per ottenere un contributo al mantenimento ove ne ricorrano i presupposti.
6. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare equo lasciare a carico della ricorrente le spese del presen- te giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore della parte ricor- rente ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa di-
4 , nella contumacia di , definitivamente pro- CP_3 Controparte_1 nunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 25/10/2004 da , nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...] e iscritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte I, dell'anno 2004;
2. conferma la revoca, già disposta con l'ordinanza presidenziale del
7/07/2023, del contributo al mantenimento in favore della resistente
[...]
e delle figlie della coppia nata il Controparte_1 Persona_3
25/11/1995, e nata il [...], posto a carico di Persona_4 [...]
nel decreto di omologa della separazione consensuale;
Parte_2
3. lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5