Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 4898/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4898/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti FALVO TIZIANA e LUPOI MICHELE ANGELO, con domicilio eletto presso lo studio in Bologna, via Altabella n. 15
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Portalbera, in data 30/07/1994, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Portalbera alla Parte II,
Serie A n. 4, dell'anno 1994;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il sig. provvederà a corrispondere alla moglie, a partire dal gennaio 2025 ed entro il giorno 5 di Parte_2 ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di euro 2.100,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
mentre i compensi e le spese dell'Ausiliario, ivi comprese quelle occorrende per provvedere (tramite l'Ausiliario nominato dal Giudice) alla trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e alla voltura, presso il Catasto, dell'emananda sentenza, saranno a carico della signora Parte_1
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL MARITO ALLA MOGLIE
PREMESSO CHE
a) la sig.ra e il sig. (d'ora in poi anche le parti), preliminarmente danno atto Parte_1 Parte_2 di essere consapevoli:
- che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del marito in favore della moglie, della quota di piena ed esclusiva proprietà ad esso spettante dei beni immobili di seguito specificati.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Pag. 2 di 10 Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...](Pv), Parte_2
Frazione Camponoce, 8, c.f. , cittadino italiano, coniugato in regime di C.F._2 separazione dei beni, cede e trasferisce alla sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in CA VE (Pv), Frazione Camponoce, 8, c.f. , C.F._1 cittadina italiana, coniugata in regime di separazione dei beni, la quale accetta e acquista con ogni garanzia di legge, la quota di proprietà piena ed esclusiva ad esso spettante dei seguenti beni immobili in Comune di CA VE (Pv) appezzamento agricolo di forma irregolare con soprastante autorimessa e fabbricato d'abitazione così internamente suddiviso: al piano terra, porticato, ingresso, lavanderia, centrale termica, due ripostigli, locale di sgombero, disimpegno, bagno e altro porticato;
al piano primo, soggiorno con accesso dal piano sottostante, cucina, tre camere, disimpegno e bagno.
Il tutto così censito:
a) Catasto Fabbricati del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 742, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, consistenza 9 vani, superficie catastale totale 192 mq., totale escluse aree scoperte 192 mq., rendita euro 455,52, Frazione Camponoce n. 8, piano T-1.
Si dà atto che l'immobile, già censito al N.C.E.U. del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 404, categoria A/3, classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita euro 185,92 (lire 360.000),
Via Campo Noce n. 8, piano T-1, è stato poi identificato al N.C.E.U. del Comune di CA
VE (Pv), foglio 14, mappale 742, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita euro
185,92, Via Frazione Camponoce n. 8, piano T-1, a seguito di Variazione modifica identificativo del 01.09.2006 Pratica n. PV0147855 in atti dal 01.09.2006 Variazione per modifica identificativo
- Allineamento mappe (n. 49719.2/2006) e di Variazione Toponomastica del 03.01.2011 Pratica
n. PV0000492 in atti dal 03.01.2011 Variazione di toponomastica richiesta dal Comune (n.
96.1/2011). Successivamente l'immobile è stato identificato al N.C.E.U. del Comune di CA
VE (Pv), foglio 14, mappale 742, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita euro
242,73 Frazione Frazione Camponoce n. 8, Piano T-1, a seguito di: - Ampliamento del
24.05.2012 Pratica n. PV0089579 in atti dal 24.05.2012 Ampliamento (n. 12146.1/2012); -
Variazione del 05.11.2012 Pratica n. PV0220600 in atti dal 05.11.2012 Inserimento annotazione
(n. 38091.1/2012); - Variazione nel classamento del 24.05.2013 Pratica n. PV0062749 in atti dal
Pag. 3 di 10 24.05.2013 Variazione di classamento (n. 23389.1/2013); - Variazione toponomastica del
24.06.2013 Pratica n. PV0080187 in atti dal 24.06.2013 Correzione automatica dug duplicata (n.
28799.1/2013). Da ultimo l'immobile è stato identificato al N.C.E.U. del Comune di CA
VE (Pv), foglio 14, mappale 742, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, consistenza 9 vani, superficie catastale totale 192 mq., totale escluse aree scoperte 192 mq., rendita euro 455,52,
Frazione Camponoce n. 8, piano T-1, a seguito di: - Variazione del 20.07.2015 Pratica n.
PV0104269 in atti dal 20.07.2015 Stralcio area di corte, ampliamento (n. 61862.1/2015); -
Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati di superficie;
- Variazione nel classamento del 03.06.2016 Pratica n. PV0077817 in atti dal 03.06.2016 Variazione di classamento (n. 41118.1/2016);
b) Catasto Fabbricati del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, particella 742, subalterno 3, categoria C/6, classe 1, consistenza 33 mq., superficie catastale totale 40 mq., rendita euro
57,95, Frazione Camponoce n. 8, piano T.
Si dà atto che i suddetti dati derivano da: - Unità afferenti edificate su aree di corte del
20.07.2015 Pratica n. PV0104270 in atti dal 20.07.2015 Unità afferenti edificate su aree di corte
(n. 778.1/2015); - Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati di superficie;
-
Variazione nel classamento del 20.07.2016 Pratica n. PV0100904 in atti dal 20.07.2016
Variazione di classamento (n. 50370.1/2016);
c) Catasto Terreni del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 233, porz. AA, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 0.06.35, reddito dominicale euro 6,07, reddito agrario 4,10; porz. AB, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 0.00.35, reddito dominicale euro 0,70, reddito agrario euro 0,32.
Si dà atto che il terreno, già identificato al C.T. del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 233, qualità bosco ceduo, classe U, superficie ha 0.08.00, reddito dominicale euro 2,07
(lire 4.000), reddito agrario euro 0,45 (lire 880), è stato successivamente identificato al C.T. del medesimo Comune, foglio 14, mappale 233, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 0.08.00, reddito dominicale euro 15,91, reddito agrario euro 7,23, a seguito di Tabella di variazione del
30.05.2008 Pratica n. PV0174831 in atti dal 27.06.2008 Variazione di coltura - dichiarazione di parte (n. 3946.1/2008), e quindi identificato al C.T. del Comune di CA VE (Pv), foglio
14, mappale 233, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 0.06.70, reddito dominicale euro 13,32, reddito agrario euro 6,06 a seguito di Tipo mappale del 10.07.2015 Pratica n. PV0101618 in atti
Pag. 4 di 10 dal 10.07.2015 presentato il 10.07.2015 (n. 101618.1/2015). Da ultimo il terreno è stato identificato al C.T. del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 233, porz. AA, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 0.06.35, reddito dominicale euro 6,07, reddito agrario 4,10; porz. AB, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 0.00.35, reddito dominicale euro 0,70, reddito agrario euro 0,32, a seguito di Tabella di variazione del 10.06.2019 Pratica n. PV0098320 in atti dal 10.12.2019 Trasmissione dati Agea ai sensi del d.l.
3.10.2006 N. 262 (n. 7590.1/2019);
d) Catasto Terreni del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 234, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 0.05.46, reddito dominicale euro 5,22, reddito agrario 3,52.
Si dà atto che il terreno, già identificato al C.T. del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 234, qualità vigneto, classe 3, superficie ha 0.07.06, reddito dominicale euro 11,49 (lire
22.239), reddito agrario euro 6,02 (lire 11.649), è stato successivamente identificato al C.T. del medesimo Comune, foglio 14, mappale 234, qualità vigneto, classe 3, superficie ha 0.05.46, reddito dominicale euro 8,88, reddito agrario euro 4,65, a seguito di Tipo mappale del 10.07.2015
Pratica n. PV0101618 in atti dal 10.07.2015 presentato il 10.07.2015 (n. 101618.1/2015) e quindi identificato al C.T. del Comune di CA VE (Pv), foglio 14, mappale 234, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 0.05.46, reddito dominicale euro 5,22, reddito agrario 3,52, a seguito di Tabella di variazione del 10.06.2019 Pratica n. PV0098321 in atti dal 10.12.2019
Trasmissione dati Agea ai sensi del d.l.
3.10.2006 N. 262 (n. 7591.1/2019).
Coerenze in corpo al mappale 742, subalterni 2 e 3: a nord, mappali 233, 230 e 744; a est,
Strada dei Gargani;
a sud, Strada dei Gargani e mappale 706; a ovest, mappali 706, 234 e 233.
Coerenze in corpo al mappale 233: a nord, mappali 335, 336 e 337; a est, mappali 771, 230 e
742; a sud, mappali 742 e 234; a ovest, mappali 234, 334, 335, 336 e 337.
Coerenze in corpo al mappale 234: a nord, mappali 334, 335 e 233; a est, mappale 742; a sud, strada vicinale;
a ovest, mappali 314 e 334;
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, anche per esserne comproprietaria pro-indiviso per la residua quota di un mezzo, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nullo escluso e senza riserva alcuna.
La parte cedente, attuale intestataria delle unità immobiliari oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, d.l. 78/2010,
Pag. 5 di 10 convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale degli immobili sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto in data 10/07/2015 prot. n. 2015101618/2015, allegata al ricorso sub doc.
10;
- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione delle unità immobiliari oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore geom. di Controparte_1
Broni in data 20.07.2015, depositato in pari data presso il catasto energetico della Regione Lombardia e registrato al n. 18029-000012/15, da cui risulta la classe energetica E, EP gl nren 135.75 Kwh/m2 anno, attestato che è stato allegato al ricorso sub doc. 11.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva delle
Pag. 6 di 10 unità immobiliari oggetto del presente accordo.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità ed è libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, i beni trasferiti, ad eccezione del vincolo di non edificazione ai sensi dell'art. 59, comma 6, della legge n. 12/2005 della Regione Lombardia, gravante sul terreno identificato al C.T. del Comune di
CA VE, foglio 14, mappale 233, e costituito dal sig. con “Dichiarazione di Parte_2 vincolo di non edificazione” con sottoscrizione autenticata del 30.01.2014, a rogito dott. Per_1 Per_2 notaio in Broni (Pv), rep. n. 2173, racc. n. 1620, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Voghera (Pv) in data 13.02.2014 al n. 844 del Registro Generale e al n. 690 del Registro Particolare;
- che gli immobili oggetto del trasferimento sono pervenuti al cedente in forza dell'atto di compravendita
27.02.1996 a rogito dott. Notaio in DE (Pv), rep. n. 49829, racc. n. 17819, registrato Persona_3 all'Agenzia delle Entrate di DE (Pv) il 13.03.1996 al n. 288 serie 1V, e trascritto all'Agenzia del
Territorio di Voghera in data 19.03.1996 al n. 1760 del Registro Generale e al n. 1389 del Registro
Particolare;
- di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative ai beni immobili oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando
Pag. 7 di 10 altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica degli immobili oggetto di trasferimento ed in particolare:
- che l'immobile residenziale con relativo box è stato edificato sulla base dei seguenti titoli edilizi:
Licenza Edilizia n. 24/70, rilasciata dal Comune di CA VE (Pv) in data 05.06.1970, prot.
n. 1074; Licenzia Edilizia in variante n. 24/70 del 22.09.1970, prot. n. 2128; - Denuncia d'Inizio
Attività del 25.05.2009, prot. n. 2704; Segnalazione Certificata d'Inizio Attività del 05.06.2012, prot. n. 1978; Segnalazione Certificata d'Inizio Attività in variante del 20.07.2013, prot. n. 2540; che successivamente non sono state apportate modifiche agli immobili;
che le unità immobiliari risultano conformi ai suddetti titoli non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori procedimenti abilitativi o da poter assoggettare le unità immobiliari stesse a procedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commerciabilità; che, all'ultimazione del fabbricato, è stata inoltrata al Comune di CA VE in data 28.07.2015, prot. n. 1194, la richiesta di certificato di agibilità;
- che il terreno di cui al foglio 14, mappale 233, è compreso nel tessuto urbanistico “AB – Ambito boscato
(Art. 71 NTA)” (14%), “TCR3 - Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale (Art. 57 NTA)”
(14%) e “TAC - Tessuto agricolo di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi (Art. 65
NTA)” (72%); che dalla mappa di CT del Comune di CA VE si evince che il terreno medesimo corrisponde con il relativo mappale;
- che il terreno di cui al foglio 14, mappale 234, è compreso nel tessuto urbanistico “TAC - Tessuto agricolo di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi (art. 65 NTA)” e che dalla mappa di CT del Comune di CA VE si evince che il terreno medesimo corrisponde con il relativo mappale.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Pag. 8 di 10 Art.
9 - MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalse dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Art. 10 - VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore dei beni trasferiti è pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
Art. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 [...] nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le dichiarazioni di cui Parte_2 all'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985.
Le parti dichiarano di non volere impugnare la sentenza che sarà pronunciata sulle condizioni concordate. ” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 26.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 26.11.2024 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
Pag. 9 di 10 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 30/07/1994, in PORTALBERA (atto n.4, Parte_2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 27.03.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio
a cura dell'ausiliario Avv. CRISTINA BELLOMI.
Così deciso in Pavia, il 02/04/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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