Art. 286.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
[…] Al terzo comma dell'art. 3 è stabilito che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure per gli imprenditori individuali e gli assetti ritenuti idonei ex art. 286 c.c. dovranno consentire di: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme identificati dal successivo quarto comma dell'articolo; […]
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