Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5032.23 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti De Rosa Cristiano e Ruocco Parte_1
Giuseppe, come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Biagio Cozzolino e Rosa Maria Siciliano
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2023 il ricorrente in epigrafe ha esposto: che con sentenza n. 323 del 05.02.2015 il Tribunale di Torre Annunziata riconosceva che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente per il periodo 2005-2010, erano quelle di O.S.S. e non di Ausiliario specializzato per come invece il ricorrente era inquadrato;
anche dopo tale sentenza e precisamente per il periodo dal gennaio 2011 al mese di maggio 2017, il sig. aveva continuato a svolgere senza soluzione Pt_1 di continuità in maniera esclusiva, le medesime mansioni superiori di O.S.S, così come già riconosciutegli nella sentenza di cui sopra;
solo a far data dal 01.06.2017 il ricorrente era inquadrato nel livello economico BS con il percepimento della relativa retribuzione;
anche dopo essere stato inquadrato nel livello economico BS, con il relativo trattamento economico, il ricorrente aveva continuato a svolgere le identiche
di aver svolto le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso (provvedeva all'igiene dell'ambiente e degli strumenti;
- collaborava con il personale sanitario a supporto dell'assistenza diretta eseguendo piccole medicazioni, distribuendo farmaci, eseguendo bendaggi, sempre sotto la indicazione e supervisione del personale sanitario infermieristico;
- provvedeva all'igiene personale, alla mobilizzazione del paziente ed alla alimentazione;
- collaborava altresì alla rilevazione dei bisogni degli ammalati ed interveniva per qualsiasi motivo igienico sanitario;
- controllava i parametri vitali del paziente, distribuiva medicamenti per via orale, eseguiva bendaggi, valutazione del dolore, igiene e profilassi del paziente;
- svolgeva attività di sterilizzazione e sanificazione dell'ambiente; - provvedeva al trasporto di materiale biologico nei vari laboratori;
- provvedeva alla vestizione e sistemazione del defunto in morgue, il tutto sotto la supervisione e/o l'indicazione dei collaboratori professionali sanitari, a loro volta sotto la supervisione del medico); tutte le mansioni sopra elencate erano state svolte dal ricorrente a far data dal 01.01.2011 sino al 31.05.2017; le suddette mansioni, da lui effettivamente espletate rientravano nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” della categoria BS di cui all'allegato 1 al CCNL comparto sanità 7/4/99; il ricorrente aveva quindi svolto le mansioni superiori di OSS per le ore espressamente indicate nelle buste paga redatte dall'amministrazione allegate in atti così come confermato dai contratti successivi applicati;
dalla comparazione delle declaratorie relativamente alle mansioni proprie della qualifica con cui era stato inquadrato (cat.
A ) e di quelle effettivamente espletate (BS), risultava inequivocabilmente che il ricorrente aveva svolto funzioni rientranti nel profilo professionale di Operatore
Socio Sanitario;
l' , in virtù delle norme contrattuali e legislative Controparte_1 richiamate nonché dell'art. 36 Cost., avrebbe dunque dovuto corrispondere al ricorrente il maggior trattamento retributivo per le mansioni effettivamente svolte;
alla luce dei fatti e delle norme sopra riportate, il ricorrente aveva maturato il diritto a percepire le differenze retributive, pari alla somma di € 19.728,32 per il periodo dal mese di gennaio 2011 al maggio 2017, come da conteggi analitici allegati .
Su tali premesse ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto le mansioni superiori di
“Operatore socio sanitario” della categoria BS di cui all'allegato 1 al Ccnl comparto sanità 7/4/99 dedotte in narrativa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 maggio 2017; per l'effetto condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. con sede in Torre Del Greco alla via Marconi n. 66, al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 19.728,32 a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte rispetto a quelle percepite, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo, come per legge;
in via del tutto gradata, in caso di contestazione esplicita dei conteggi allegati, si chiede sin d'ora la nomina di un CTU per la relativa quantificazione. 4) condannare la CP
, in persona legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed
[...] onorari di causa, da attribuirsi all'avv. Giuseppe Rocco ... ”
Si è costituita la , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone Controparte_1 il rigetto. In particolare, ha eccepito che l'efficacia preclusiva del giudicato operava nei limiti dell'accertamento che aveva formato l'oggetto di un determinato giudizio e non si estendeva ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Oggetto della controversia è il diritto del ricorrente, dipendente della CP
, alle differenze retributive, per lo svolgimento in fatto di mansioni superiori,
[...] per il periodo compreso tra il a far data dal 01.01.2011 sino al 31.05.2017;in quanto a far data dal 01.06.2017 il ricorrente era inquadrato nella rivendicata categoria BS con il relativo trattamento economico.
E' opportuno richiamare la normativa contrattuale in cui la fattispecie in esame si inquadra.
Il Contratto collettivo integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, all'allegato 1 prevede che alla categoria A appartengono: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività. Il profilo di Ausiliario specializzato:
“Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. “Appartengono, invece, alla categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Il profilo di Operatore sociosanitario nell'ambito della categoria B livello BS:
“Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Come efficacemente messo in luce dalla Corte territoriale in analoga fattispecie (v. C.
d. A. Napoli sent. n. 532 del 21.02.24), con condivisibili argomentazioni:
“ appare evidente dal raffronto tra le declaratorie contrattuali, l'appartenenza alla categoria A richiede il possesso di capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici con autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite ed infatti il profilo di ausiliario specializzato svolge attività semplici di tipo manuale quali la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, e, nell'ambito dei servizi socio- assistenziali, si occupa di operazioni semplici quali l'accompagnamento o lo spostamento dei degenti.
Ben diversa appare la declaratoria del livello B, che prevede l'adibizione a posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati ed autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Il livello BS si caratterizza, poi, oltre che per lo svolgimento di mansioni di coordinamento di altri lavoratori anche, in alternativa, per la particolare specializzazione della posizione lavorativa ricoperta. Dunque, nell'ambito della categoria BS, il profilo di operatore sociosanitario, proprio in virtù delle conoscenze teoriche di base acquisite, si occupa dello svolgimento di un'attività di assistenza diretta agli ammalati in supporto e sotto il controllo degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e di altre attività di intervento nell'ambito sanitario che richiedono le conoscenze teoriche acquisite, e ciò a differenza dell'ausiliario specializzato che può essere adibito solo ad attività manuali semplici, quali la pulizia degli ambienti, lo spostamento dei degenti ed il trasporto dei materiali”.
Nella specie, la prova orale ha confermato lo svolgimento da parte del Pt_1 delle mansioni di operatore sociosanitario in maniera continuativa ed esclusiva nel periodo oggetto di giudizio, e dunque per il periodo successivo a quello per il quale il riconoscimento è avvenuto con sentenza n. 323.2015 del Tribunale di Torre
Annunziata.
Significativa la deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “.... Testimone_1
Sono un infermiere e conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme dal
2013. Il è un OSS e si occupa dell'igiene del paziente, di misurare parametri Pt_1 vitali, e sotto la nostra supervisione ha effettuato qualche piccola medicazione;
portava i prelievi al laboratorio. Alla pulizia dell'ambiente provvedeva una ditta di pulizie;
per la pulizia degli strumenti posso dire che il si occupava di Pt_1 portarli in sala operatoria per farli sterilizzare. Si è occupato con l'aiuto degli infermieri del trasporto dei pazienti o con la sedia a rotelle o con la barella per gli esami radiografici. Sempre sotto la supervisione degli infermieri poteva distribuire le compresse ai pazienti e qualche volta li faceva mangiare. Preciso che nel reparto di medicina dell'Ospedale di Boscotrecase dove abbiamo lavorato insieme i pazienti erano tanti e gli infermieri erano pochi. Tali mansioni di cui ho riferito sono state svolte dal ricorrente, per quanto mi risulta, fino al 2020.”
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , il quale ha a sua volta Testimone_2 affermato: “...Conosco il sig. che dal 2013 è venuto a lavorare con noi Pt_1 all'Ospedale di Boscotrecase presso il reparto di Medicina ove all'epoca il primario era il Dott. . Io sono infermiere professionale, il ricorrente è un OSS. Il Per_1 ricorrente faceva insieme a noi il giro dei letti e si occupava dell'igiene dei pazienti, aiutava i pazienti a mangiare, e quando era necessario li imboccava, e poi sotto la nostra supervisione collaborava per misurare parametri vitali ai pazienti e per effettuare piccole medicazioni. Il ricorrente provvedeva al trasporto dei pazienti per gli esami radiografici provvedendo altresì a spostarli sulla barella in modo da immobilizzarli;
trasportava le provette in laboratorio al primo piano e trasportava i ferri in sala operatoria dove venivano sterilizzati dal personale della sala operatoria.
Dopo la sterilizzazione il ricorrente li andava a recuperare. Per la pulizia degli ambienti c'era una ditta esterna. Il ricorrente ha svolto le stesse mansioni dal 2013 fino a prima del Covid-19 ossia fino al 2020, durante il Covid-19 è stato esonerato per problemi di salute. Il ricorrente si occupava anche di vestire e sistemare i defunti quando succedeva che i familiari lo chiedessero e li portava altresì nella camera ardente.”
Sebbene le prove testimoniale abbiano provato le mansioni svolte solo a far data Contr dall'anno 2013 all'anno 2017, come evidenziato dalla difesa dalla deve ritenersi per logica provato lo svolgimento delle medesime mansioni anche nei due anni precedenti.
Difatti, con la sentenza n. 323 del 05.02.2015 il Tribunale di Torre Annunziata, già riconosceva che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente per il periodo 2005-
2010, erano quelle di O.S.S. e non di Ausiliario specializzato per come invece il ricorrente era inquadrato. Rimanendo il ricorrente nello stesso reparto, in un contesto di fatto e di diritto immutato, è verosimile e logico ritenere che per gli anni 2011 e
2012 questi abbia continuato a svolgere mansioni di OSS e per poi essere trasferito nel reparto di medicina generale dal 2013 ove poi ha continuato a svolger mansioni di
OSS come confermato dalle prove testimoniali.
Si ricorda il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito
(“rebus sic stantibus”). Tanto perché in caso di situazioni giuridiche di durata oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento (in termini v. Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001 ; sez. III n. 10420 /2002).
Pertanto, ai sensi dell'art.52 c.5 Dlgs n.1652001, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di giudizio.
Contr Sulla determinazione del credito, si osserva come la convenuta non abbia contestato specificamente i conteggi allegati al ricorso introduttivo, che sono redatti in maniera analitica e corretta e sono richiamati in questa sede.
In definitiva, va dichiarato il diritto di alle differenze retributive per Parte_1 lo svolgimento di mansioni di “operatore socio sanitario” cat BS dal 1° gennaio 2011 Cont al 30 maggio 2017 e per l'effetto la . va condannata al pagamento, CP in favore dello stesso, della somma di euro 19.728,32, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e pertanto dell'assenza di questioni nuove di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Così provvede:
1) dichiara il diritto di alle differenze retributive per lo Parte_1 svolgimento di mansioni di “operatore socio sanitario” cat BS dal 1° gennaio 2011 al 30 maggio 2017 e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 19.728,32, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6
l.n.412/1991;
2) condanna la al pagamento delle spese del giudizio che CP liquida in € 1950,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Ruocco antistatario
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, 17.04.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè