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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9717/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. COLAPIETRO Parte_1 C.F._1
NI FF
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDUCCI ELENA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente nelle note autorizzate ha precisato le conclusioni come segue:
“IN VIA PRELIMINARE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare
INEFFICACE e, quindi, privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 3519/2017 emesso in data 26.05.2017 dal Giudice del Tribunale di Bologna, Dott.ssa Francesca Neri ed in ogni caso dichiarare PRESCRITTO il credito azionato, con conseguente revoca del detto decreto e condanna dell'opposta alle spese di giudizio
IN VIA SUBORDINATA
pagina 1 di 6 Dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto mancante del requisito della certezza del presunto credito azionato, con conseguente revoca dello stesso e condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
NEL MERITO
Nell'ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, avendo l'odierno opponente contestato l'assoluta incertezza del credito, come da contraddittoria e confusionaria documentazione versata sia a corredo della domanda monitoria, che nel corso del presente giudizio di opposizione, previa revoca del decreto opposto, dichiararsi infondata la pretesa della società opposta, con condanna della soc. HE OM srl unipersonale alle spese del presente giudizio e con condanna, altresì, per lite temeraria per i motivi innanzi esplicitati”.
Il Procuratore di parte opposta nelle note autorizzate ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattesa:
In via principale: accertare l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 3519/2017 – R.G. n. 8185/2017, emesso dal Tribunale di Bologna, e altresì accertata la fondatezza del credito ingiunto, voglia rigettare
l'opposizione e confermare il suddetto Decreto Ingiuntivo;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accertasse l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 3519/2017 – R.G. n. 8185/2017, emesso dal Tribunale di Bologna, voglia accertare che è creditrice nei confronti di per le ragioni di cui in CP_1 Parte_1 atti, per l'importo di € 64.318,49, oltre interessi decorrenti dal dovuto al saldo e oltre alle spese della procedura d'ingiunzione, ivi liquidate nella misura di € 1.330,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. e, per l'effetto, voglia condannare al Parte_1 pagamento in favore di dei predetti importi. CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3519/2017 del 07.06.2017 emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 64.318,49, oltre Controparte_1 ad interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica. pagina 2 di 6 Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il eccepiva, innanzitutto, la Pt_1 prescrizione del credito preteso da controparte, in ragione del decorso del termine quinquennale tra l'ultima raccomandata inviata nel 2016, ad un indirizzo che comunque il non conosceva, e la Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo del 16.06.2023, posto che quella eseguita per compiuta giacenza in data
03.07.2017 presso l'indirizzo di via Brodolini n. 1, AP (FG), non veniva ritenuta valida ai fini dell'emissione del provvedimento di provvisoria esecuzione, dato che il giudice autorizzava
[...]
a rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo all'indirizzo risultante dal certificato CP_1 anagrafico del , sito in via Papa Giovanni XXIII n. 56, AP (FG); la notificazione Pt_1 veniva poi eseguita in data 16.06.2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, l'opponente contestava il credito dedotto da controparte, sostenendo di non avere mai sottoscritto un contratto con di non disporre di alcun immobile in via Brodolini, Controparte_1 ad AP, ove era stata effettuata la fornitura;
rilevava, infine, alcune discrasie nelle fatture e nell'estratto autentico notarile, prodotti nel procedimento monitorio.
In conclusione, parte opponente chiedeva di dichiarare la prescrizione del credito dedotto da controparte e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque di dichiarare infondata la pretesa creditoria di controparte.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, si limitava ad eccepire, in via Controparte_1 pregiudiziale di rito, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 1 c.p.c., in relazione alla disciplina processuale applicabile al caso di specie.
Con provvedimento del 15.09.2023, che fissava la prima udienza di comparizione delle parti, veniva precisato che nel presente giudizio trova applicazione la disciplina processuale antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 149/2022 (c.d. legge Cartabia), in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data antecedente all'01.03.2023, in entrata in vigore della riforma.
A seguito di tale provvedimento, depositava una memoria integrativa della Controparte_1 comparsa di costituzione, non autorizzata, nella quale svolgeva le proprie difese, contestando le eccezioni di controparte.
Quindi venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c..
Infine, le parti precisavano le rispettive conclusioni, nelle note scritte autorizzate, e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 6 3. Si ritiene che l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, sia fondata e debba essere accolta.
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che:
-su ricorso proposto da il Tribunale di Bologna, con decreto n. 3519/2017 del Controparte_1
26.05.2017, notificato il 07.06.2017, ingiungeva ad il pagamento della somma Parte_1 di € 64.318,49;
-il decreto ingiuntivo veniva notificato presso l'indirizzo di via Brodolini n. 1, AP (FG), per compiuta giacenza, in data 03.07.2017;
-a fronte della richiesta di apposizione della formula esecutiva, il Giudice chiedeva informazioni in merito al luogo di residenza del , cosicché si attivava per acquisire il Pt_1 CP_1 certificato anagrafico, da cui risultava la residenza del in via Papa Giovanni XXIII n. 56, Pt_1
AP (FG);
-solo in data 30.06.2020 proponeva istanza di rimessione in termini per la Controparte_1 notificazione del decreto ingiuntivo;
-con provvedimento del 14.08.2020 veniva rimessa in termini per la rinnovazione della CP_1 notificazione, da eseguire entro 60 giorni dalla data del 31.08.2020;
-il decreto ingiuntivo veniva poi notificato a per compiuta giacenza in data Parte_1
27.05.2023.
A tale data risultava, pertanto, oramai decorso il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c., rispetto al giorno della ricezione dell'unica diffida, tra quelle inviate da Controparte_1 nel 2016, ritirata da , precisamente in data 11.10.2016 (doc. 1 di parte opposta). Parte_1
Non valgono in senso contrario le considerazioni di parte opposta, circa la validità della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per compiuta giacenza in data 03.07.2017.
Dal certificato storico di residenza anagrafica, risulta infatti che il reale luogo di residenza del
[...] si trova nel Comune di AP, in via A. Toscanini n. 37/D, così ridenominata la strada Pt_1 rispetto alla precedente via Giovanni XXIII n. 56. Dal certificato non risulta, invece, che il Pt_1 abbia mai avuto residenza in via Brodolini n.1, sin da quando risulta essere residente nel Comune di
AP, a partire dal 05.08.1952. Né tale indirizzo costituisce la sede dell'impresa di cui egli è titolare, che dalla visura camerale risulta invece trovarsi in via Poggio Imperiale.
Proprio in ragione delle risultanze del certificato anagrafico, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo, che oltretutto è stata eseguita con notevole ritardo da
[...] rispetto ai termini assegnati dal Giudice. CP_1
pagina 4 di 6 Parte opposta, sul presupposto che il primo degli atti di costituzione in mora inviati al Pt_1
(quello del 07/09/2016) recapitato all'indirizzo di via Brodolini n. 1 in AP, sia stato ritirato dal destinatario, sostiene che lo stesso riceveva regolarmente in tal luogo la posta a lui inviata, al di là della diversa certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di AP.
Ciò invero non risulta dimostrato da parte opposta, ed anzi le comunicazioni successive del 14.11.2016
e del 4.12.2016, recapitate al medesimo indirizzo, non venivano ritirate dal . Pt_1
In ogni caso, la notifica del decreto ingiuntivo del 03.07.2017 non è stata regolarmente eseguita nei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c..
Parte opposta ha depositato una relazione redatta da un investigatore privato, in cui si afferma che l'indirizzo di via Brodolini n. 1, in AP, è da ricondurre ad un'unica palazzina interamente di proprietà dell'opponente, prospiciente su tre strade (via Papa Giovanni XXIII n. 57, via Arturo
Toscanini n. 37/D e via Brodolini n. 1). La circostanza, contestata da parte opponente, è del tutto indimostrata, non avendo l'investigatore neppure dato atto degli accertamenti compiuti (doc. 11 di parte opposta).
In ogni caso, l'eventualità che l'indirizzo di via Brodolini n. 1 sia di fatto attiguo all'immobile del
[...]
non può condurre a riconoscerne l'idoneità ai fini della validità della notificazione, trattandosi Pt_1 di recapito non corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, né al luogo in cui questi esercitava l'attività lavorativa.
Per le ragioni esposte, in considerazione del decorso del termine di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c., tra la data dell'atto di costituzione in mora e la data di notificazione del decreto ingiuntivo, il credito dedotto da el presente giudizio deve ritenersi prescritto. Controparte_1
In conclusione, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito dedotto in giudizio, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura ed entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 -in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara la prescrizione del Parte_1 credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 3519/2017 emesso dal Tribunale di Bologna in data
26/05/2017 e pubblicato il 07/06/2017 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-respinge ogni altra domanda proposta dalle parti;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 379,50 per anticipazioni ed € 7.052,00 per Parte_1 compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9717/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. COLAPIETRO Parte_1 C.F._1
NI FF
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDUCCI ELENA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente nelle note autorizzate ha precisato le conclusioni come segue:
“IN VIA PRELIMINARE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare
INEFFICACE e, quindi, privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 3519/2017 emesso in data 26.05.2017 dal Giudice del Tribunale di Bologna, Dott.ssa Francesca Neri ed in ogni caso dichiarare PRESCRITTO il credito azionato, con conseguente revoca del detto decreto e condanna dell'opposta alle spese di giudizio
IN VIA SUBORDINATA
pagina 1 di 6 Dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto mancante del requisito della certezza del presunto credito azionato, con conseguente revoca dello stesso e condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
NEL MERITO
Nell'ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, avendo l'odierno opponente contestato l'assoluta incertezza del credito, come da contraddittoria e confusionaria documentazione versata sia a corredo della domanda monitoria, che nel corso del presente giudizio di opposizione, previa revoca del decreto opposto, dichiararsi infondata la pretesa della società opposta, con condanna della soc. HE OM srl unipersonale alle spese del presente giudizio e con condanna, altresì, per lite temeraria per i motivi innanzi esplicitati”.
Il Procuratore di parte opposta nelle note autorizzate ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattesa:
In via principale: accertare l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 3519/2017 – R.G. n. 8185/2017, emesso dal Tribunale di Bologna, e altresì accertata la fondatezza del credito ingiunto, voglia rigettare
l'opposizione e confermare il suddetto Decreto Ingiuntivo;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accertasse l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 3519/2017 – R.G. n. 8185/2017, emesso dal Tribunale di Bologna, voglia accertare che è creditrice nei confronti di per le ragioni di cui in CP_1 Parte_1 atti, per l'importo di € 64.318,49, oltre interessi decorrenti dal dovuto al saldo e oltre alle spese della procedura d'ingiunzione, ivi liquidate nella misura di € 1.330,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. e, per l'effetto, voglia condannare al Parte_1 pagamento in favore di dei predetti importi. CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3519/2017 del 07.06.2017 emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 64.318,49, oltre Controparte_1 ad interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica. pagina 2 di 6 Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il eccepiva, innanzitutto, la Pt_1 prescrizione del credito preteso da controparte, in ragione del decorso del termine quinquennale tra l'ultima raccomandata inviata nel 2016, ad un indirizzo che comunque il non conosceva, e la Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo del 16.06.2023, posto che quella eseguita per compiuta giacenza in data
03.07.2017 presso l'indirizzo di via Brodolini n. 1, AP (FG), non veniva ritenuta valida ai fini dell'emissione del provvedimento di provvisoria esecuzione, dato che il giudice autorizzava
[...]
a rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo all'indirizzo risultante dal certificato CP_1 anagrafico del , sito in via Papa Giovanni XXIII n. 56, AP (FG); la notificazione Pt_1 veniva poi eseguita in data 16.06.2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, l'opponente contestava il credito dedotto da controparte, sostenendo di non avere mai sottoscritto un contratto con di non disporre di alcun immobile in via Brodolini, Controparte_1 ad AP, ove era stata effettuata la fornitura;
rilevava, infine, alcune discrasie nelle fatture e nell'estratto autentico notarile, prodotti nel procedimento monitorio.
In conclusione, parte opponente chiedeva di dichiarare la prescrizione del credito dedotto da controparte e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque di dichiarare infondata la pretesa creditoria di controparte.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, si limitava ad eccepire, in via Controparte_1 pregiudiziale di rito, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 1 c.p.c., in relazione alla disciplina processuale applicabile al caso di specie.
Con provvedimento del 15.09.2023, che fissava la prima udienza di comparizione delle parti, veniva precisato che nel presente giudizio trova applicazione la disciplina processuale antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 149/2022 (c.d. legge Cartabia), in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data antecedente all'01.03.2023, in entrata in vigore della riforma.
A seguito di tale provvedimento, depositava una memoria integrativa della Controparte_1 comparsa di costituzione, non autorizzata, nella quale svolgeva le proprie difese, contestando le eccezioni di controparte.
Quindi venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c..
Infine, le parti precisavano le rispettive conclusioni, nelle note scritte autorizzate, e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 6 3. Si ritiene che l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, sia fondata e debba essere accolta.
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che:
-su ricorso proposto da il Tribunale di Bologna, con decreto n. 3519/2017 del Controparte_1
26.05.2017, notificato il 07.06.2017, ingiungeva ad il pagamento della somma Parte_1 di € 64.318,49;
-il decreto ingiuntivo veniva notificato presso l'indirizzo di via Brodolini n. 1, AP (FG), per compiuta giacenza, in data 03.07.2017;
-a fronte della richiesta di apposizione della formula esecutiva, il Giudice chiedeva informazioni in merito al luogo di residenza del , cosicché si attivava per acquisire il Pt_1 CP_1 certificato anagrafico, da cui risultava la residenza del in via Papa Giovanni XXIII n. 56, Pt_1
AP (FG);
-solo in data 30.06.2020 proponeva istanza di rimessione in termini per la Controparte_1 notificazione del decreto ingiuntivo;
-con provvedimento del 14.08.2020 veniva rimessa in termini per la rinnovazione della CP_1 notificazione, da eseguire entro 60 giorni dalla data del 31.08.2020;
-il decreto ingiuntivo veniva poi notificato a per compiuta giacenza in data Parte_1
27.05.2023.
A tale data risultava, pertanto, oramai decorso il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c., rispetto al giorno della ricezione dell'unica diffida, tra quelle inviate da Controparte_1 nel 2016, ritirata da , precisamente in data 11.10.2016 (doc. 1 di parte opposta). Parte_1
Non valgono in senso contrario le considerazioni di parte opposta, circa la validità della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per compiuta giacenza in data 03.07.2017.
Dal certificato storico di residenza anagrafica, risulta infatti che il reale luogo di residenza del
[...] si trova nel Comune di AP, in via A. Toscanini n. 37/D, così ridenominata la strada Pt_1 rispetto alla precedente via Giovanni XXIII n. 56. Dal certificato non risulta, invece, che il Pt_1 abbia mai avuto residenza in via Brodolini n.1, sin da quando risulta essere residente nel Comune di
AP, a partire dal 05.08.1952. Né tale indirizzo costituisce la sede dell'impresa di cui egli è titolare, che dalla visura camerale risulta invece trovarsi in via Poggio Imperiale.
Proprio in ragione delle risultanze del certificato anagrafico, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo, che oltretutto è stata eseguita con notevole ritardo da
[...] rispetto ai termini assegnati dal Giudice. CP_1
pagina 4 di 6 Parte opposta, sul presupposto che il primo degli atti di costituzione in mora inviati al Pt_1
(quello del 07/09/2016) recapitato all'indirizzo di via Brodolini n. 1 in AP, sia stato ritirato dal destinatario, sostiene che lo stesso riceveva regolarmente in tal luogo la posta a lui inviata, al di là della diversa certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di AP.
Ciò invero non risulta dimostrato da parte opposta, ed anzi le comunicazioni successive del 14.11.2016
e del 4.12.2016, recapitate al medesimo indirizzo, non venivano ritirate dal . Pt_1
In ogni caso, la notifica del decreto ingiuntivo del 03.07.2017 non è stata regolarmente eseguita nei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c..
Parte opposta ha depositato una relazione redatta da un investigatore privato, in cui si afferma che l'indirizzo di via Brodolini n. 1, in AP, è da ricondurre ad un'unica palazzina interamente di proprietà dell'opponente, prospiciente su tre strade (via Papa Giovanni XXIII n. 57, via Arturo
Toscanini n. 37/D e via Brodolini n. 1). La circostanza, contestata da parte opponente, è del tutto indimostrata, non avendo l'investigatore neppure dato atto degli accertamenti compiuti (doc. 11 di parte opposta).
In ogni caso, l'eventualità che l'indirizzo di via Brodolini n. 1 sia di fatto attiguo all'immobile del
[...]
non può condurre a riconoscerne l'idoneità ai fini della validità della notificazione, trattandosi Pt_1 di recapito non corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, né al luogo in cui questi esercitava l'attività lavorativa.
Per le ragioni esposte, in considerazione del decorso del termine di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c., tra la data dell'atto di costituzione in mora e la data di notificazione del decreto ingiuntivo, il credito dedotto da el presente giudizio deve ritenersi prescritto. Controparte_1
In conclusione, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito dedotto in giudizio, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura ed entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 -in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara la prescrizione del Parte_1 credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 3519/2017 emesso dal Tribunale di Bologna in data
26/05/2017 e pubblicato il 07/06/2017 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-respinge ogni altra domanda proposta dalle parti;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 379,50 per anticipazioni ed € 7.052,00 per Parte_1 compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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