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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8970/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8970/2021 promossa da (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASOTTI FAUSTO GIOVANNI e dall'avv. VALZELLI ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SALAMON CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
(c.f. , , (c.f. Controparte_2 C.F._3 CP_3
, (c.f. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._6
Raffaella Manghi (presso il cui studio sono elettivamente domiciliati convenuti nonché (C.F.: ) – rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_1 dall'Avv. BONARDI ROBERTO presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
1 Concisa motivazione in fatto e in diritto
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27.07.2021, Parte_1
, premesso di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo sito in
[...]
Cellatica (BS), via Fantasina, posto all'ultimo piano del complesso condominiale denominato “Resident Fantasina” e che al piano terra di detto complesso è collocato un immobile, di proprietà di , , Persona_1 Controparte_2 [...]
ed , condotto in locazione da ad uso CP_4 Controparte_5 CP_1 ristorante pizzeria denominato “O' Vesuvio”, agiva nei confronti dei predetti comproprietari e del conduttore assumendo:
-di aver locato il proprio immobile, dal novembre 2012, a , a Controparte_7 fronte di un canone mensile di euro 650,00, pari a 7.800,00 Euro annui (doc. 1, copia contratto locazione);
-che nei giorni compresi tra il 29 gennaio ed il 2 febbraio 2017 l'appartamento era stato oggetto di infiltrazioni di fuliggine che avevano costretto la conduttrice a richiedere l'intervento di Polizia e Vigili del Fuoco i quali avevano constatato che le immissioni di fumo provenivano da una perdita della canna fumaria della sottostante pizzeria che si estende dai forni situati all'interno del ristorante sino al colmo del tetto dell'intero fabbricato (doc. 2, copia perizia immobile e documentazione fotografica;
doc. 3, copia preventivo bonifica);
-che, pertanto, sia i Vigili del Fuoco che il Comune di Cellatica avevano emesso una ordinanza inibitoria dell'utilizzo dei forni della pizzeria, sino a quando la canna fumaria non fosse stata adeguata alle prescrizioni impartite (doc. 4 copia verbale Vigili del Fuoco;
doc. 5, copia ordinanza comunale);
-che la vista l'impossibilità di occupare la casa in quanto invasa dalla CP_7 fuliggine e dunque totalmente da bonificare, aveva alloggiato in Hotel per poi abbandonare definitivamente l'immobile, interrompendo il pagamento del canone di locazione dal mese di febbraio 2017;
-che la ricorrente aveva adito questo Tribunale con ricorso per Accertamento
2 Tecnico Preventivo, al fine di identificare le cause dell'evento ed i danni materiali patiti e patendi in conseguenza dell'allontanamento della conduttrice (doc. 6, copia ricorso ATP);
-che, iscritto il procedimento al n. 12755/17 R.G., nella contumacia dei proprietari e del conduttore dell'immobile, il CTU Arch. aveva Persona_2 accertato che i danni lamentati dalla ricorrente erano riconducibili ad una perdita delle canne fumarie asservite all'immobile della pizzeria al piano terra e aveva quantificato i danni materiali patiti dalla sig.ra in euro 17.285,00 per Pt_1 danni materiali e bonifica dell'immobile, euro 13.000,00 per mancato incasso dei canoni di locazione (doc. 7, copia perizia CTU;
Per_2
-che alla luce delle suddette risultanze, la responsabilità per i pregiudizi sofferti va individuata in capo al proprietario dell'immobile locato e al conduttore.
Tanto premesso, la ricorrente, chiedeva, che previo accertamento della responsabilità concorrente dei resistenti in relazione ai fatti di causa, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni nella misura accertata in sede di
A.T.P. ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva contestando la domanda attorea spiegata nei suoi CP_1 confronti e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto allegava che la causa delle emissioni di fumo, individuata dal ctu nelle fessurazioni presenti nella canna fumaria, non fosse riconducibile alla omessa manutenzione ordinaria (a lui spettante) dei camini in uso alla pizzeria bensì ad un vizio occulto già presente alla data dell'inizio della locazione1 aprile 2016, essendosi il sinistro verificato solo dopo 10 mesi.
Eccepiva, inoltre la propria estraneità alla responsabilità ascrittagli a norma dell'art. 2051 c.c., invero configurabile esclusivamente a carico dei proprietari.
Contestava, infine, gli accertamenti peritali in punto di quantificazione dei danni.
Il convenuto, dato atto che alla data del sinistro, qualità di titolare del ristorante/pizzeria “O'Vesuvio” s.r.l., era assicurato per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di € 1.000.000,00, con la primaria compagnia
[...]
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa detta Controparte_8
3 società al fine di essere manlevato in caso di eventuale condanna.
Si costituivano anche , e Controparte_2 CP_3 Controparte_5
, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva CP_4 della ricorrente per non aver dato prova di essere la proprietaria dell'immobile teatro del sinistro d'interesse processuale, nonché l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito i convenuti contestavano le domande risarcitorie della ricorrente chiedendone il rigetto sul presupposto che la responsabilità fosse ascrivibile esclusivamente in capo al conduttore e che il ctu non avesse correttamente accertato e quantificato i danni subiti dalla ricorrente.
Autorizzata la chiamata in causa di , questa si Controparte_8 costituiva anzitutto eccependo come non le fossero opponibili le risultanze dell'ATP espletato nel 2017 non avendo ricevuto alcuna notifica a fronte della mancata costituzione dell'assicurato . CP_1
Ancora preliminarmente, la terza chiamata eccepiva che la copertura assicurativa non si estende ai danni da fabbricato essendo limitata a quelli derivanti dalla attività dell'esercizio pubblico.
Nel merito, infine, contestava la domanda risarcitoria avanzata verso CP_1
e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la conversione da rito sommario a rito ordinario, respinte le richieste istruttorie delle parti, la scrivente Giudice, intanto subentrata nel ruolo del precedete assegnatario, sulle conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. -su istanza delle parti- ridotti a trenta più venti.
2. Le prove utilizzate.
La presente decisione verte sulle prove documentali in atti versate dalle parti e sull'elaborato di ctu depositato nel procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo n. 12755/17 R.G., acquisito al fascicolo, utilizzato dalla scrivente sia
4 come fonte di prova diretta (con riferimento alla posizione dei convenuti ai quali l'elaborato è opponibile in quanto regolarmente evocate nel giudizio di istruzione preventiva, sebbene contumaci, sia come prova atipica), sia come prova atipica
(con riguardo alla posizione della terza chiamata in causa
[...]
(attesa l'estraneità della stessa al giudizio di istruzione Controparte_8 preventiva ), per come confortata dalle prove documentali apprezzate e di seguito richiamate.
Alla luce del suddetto compendio probatorio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, per questo motivo, si rigettano le istanze istruttorie reiterate dalle parti con le comparse conclusionali.
3. La legittimazione attiva dell'attrice.
I convenuti , e Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_4 hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per non aver costei provato di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa testualmente evidenziando come “Neppure nel ricorso per a.t.p. prodotto dalla stessa vi è prova alcuna dell'affermata titolarità del diritto di proprietà che nemmeno è stato accertato dal consulente tecnico del tribunale. Neppure soccorre il contratto di locazione prodotto nel quale mai si fa riferimento alla titolarità del diritto di proprietà dell'immobile concesso in locazione in capo alla . Pt_1
Occorre precisare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
Si richiama sul punto condivisibile giurisprudenza di legittimità in forza della quale: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo
5 dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (Cass. S.U.
n.2951/2016).
Nella specie, pertanto, l'allegazione attorea della titolarità (in quanto proprietaria) dell'immobile ad uso abitativo sito in Cellatica (BS), via Fantasina, posto all'ultimo piano del complesso condominiale denominato “Resident Fantasina”, è sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito indispensabile per la l'esercizio del diritto d'azione.
La questione dedotta a fondamento dell'eccezione in esame, invero, non involge la legittimazione ad agire come impropriamente sostenuto dai convenuti, bensì il merito della causa, riguardando non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda.
A tal riguardo, viene in evidenza come le difese dei convenuti non poggino sulla contestazione del diritto di proprietà dell'attrice ma piuttosto lo presuppongano, come di seguito meglio enucleato.
Consegue il rigetto dell'eccezione.
4. I fatti di causa.
E' incontestato dalle parti, oltre che in atti documentato, che l'immobile in proprietà dell'attrice, sito in Cellatica (BS), via Fantasina, posto all'ultimo piano del complesso condominiale denominato “Resident Fantasina”, sul finire di gennaio e nei primi giorni di febbraio 2017 fosse stato interessato da fenomeni di infiltrazione di fuliggine e fumo provenienti dal camino di pertinenza dei locali siti al piano terra della palazzina condotti in locazione dal gestore della Parte_2
“O'Vesuvio”.
[...]
Il 2 febbraio i Vigili del Fuoco accorsi in loco su chiamata di Controparte_7 inquilina dell'appartamento, accertavano la presenza di “pareti, serramenti e quadri anneriti”, che le due canne fumarie della pizzeria, ispezionate con l'ausilio di un tecnico, erano sporche al punto tale da “non vedere nulla” e che in mezzo al
6 passaggio tra le due canne vi era un cavetto.
Sulla scorta di quanto rilevato, gli operanti notificavano un provvedimento di inibizione all'utilizzo dei forni della pizzeria per probabile rottura della canna fumaria, con prescrizione di controllo del suddetto cavetto (cfr verbale dei Vigili del Fuoco sub doc. 4 della produzione attorea).
Seguiva ordinanza del Sindaco dei Comuni di Cellatica e Collebeato, con la quale veniva inibito l'utilizzo dei forni fino all'effettuazione delle misure e degli interventi prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (cfr ordinanza del Sindaco di sub doc.5 della produzione di parte attrice).
Nelle more degli opportuni interventi riparatori, l'inquilina lasciava l'abitazione trasferendosi in albergo.
Le canne fumarie originarie venivano sostituite con due nuovi condotti e comignoli in acciaio, sempre al servizio dei due forni della pizzeria ed oggetti di pratica amministrativa di autorizzazione “comunicazione di inizio lavori” (C.I.LA.) prot.n.1698 del 14/02/2017 presso il Comune di Cellatica e Dichiarazione fine lavori del 24/03/2017 prot.n.3454 e allegato Certificato di Conformità (cfr elaborato di CTU a firma dell'Arc. . Persona_2
Tanto accertato in fatto, è altresì dimostrato, alla luce delle risultanze in atti, che i fumi penetrati nell'appartamento in proprietà dell'attrice fossero fuoriusciti da camini in uso alla sottostante pizzeria “O' Vesuvio”.
A dette conclusioni è pervenuto il ctu Arch. incaricato da questo Persona_2
Tribunale nel giudizio per accertamento tecnico preventivo incardinato dall'odierna attrice, al fine appunto di accertare le cause delle immissioni di fumo nonché l'entità dei danni conseguiti.
Nella relazione di consulenza si legge: “Si ritiene che i camini della canna fumaria a servizio dei due forni della pizzeria posta al piano terra denominata “O' Vesuvio”, non siano a tenuta ed in particolare, che vi siano delle fessure in corrispondenza dei giunti tra gli elementi della stessa canna fumaria nella porzione finale che hanno permesso di propagare il fumo al di fuori dei condotti. Il fumo si è diffuso dapprima negli elementi della stratigrafia della copertura ossia tra lo strato isolante e il
7 tavolato, in seguito ha saturato la camera di microventilazione posta sotto il manto di copertura (tegole) e quindi anche tutta la zona sotto le tegole”.
La scrivente recepisce le predette conclusioni peritali nonostante l'accertamento sia stato eseguito a seguito degli interventi volti ad eliminare la causa delle fuoriuscite di fumo dalle canne del camino del ristorante.
Valga anzitutto evidenziare come ancora alla data del sopralluogo del ctu,
(22/02/2018), con l'ausilio di una piattaforma aerea per verificare l'“attacco” copertura–canne fumarie, si fosse accertato una diffusa presenza di fuliggine proprio in corrispondenza del comignolo.
Nella sua relazione il tecnico descrive lo stato dei luoghi nei seguenti termini:
“I camini delle canne fumarie “originarie” sono realizzati esternamente all'edificio e costituiti da condotti in cotto ceramico intonacato con torrino finale di circa 60cm sopra il manto di copertura. Adiacentemente alla canna fumaria erano rinvenuti depositi di agglomerati di cemento distaccatosi dalle pareti della stessa canna fumaria corrispondenti alla malta di allettamento delle tegole ma anche ai giunti degli elementi dei camini;
in prossimità dei distacchi e che corrispondono ai giunti degli elementi in cotto si vedeva la fuoriuscita della fuliggine;
La grondaia della copertura della torretta si presenta molto sporca e carente di manutenzione;
Sollevando le tegole in vicinanza della canna fumaria, la fuliggine era depositata sulle stesse tegole (parte interna), sui pannelli, sulle superfici del comignolo e della canna fumaria, comunque abbondante in vicinanza della stessa canna fumaria;
Sollevando i pannelli isolanti divisi da precedenti ispezioni, è evidente il deposito di fuliggine sui diversi materiali che compongono la stratigrafia del tetto.
In quella sede dunque, il tecnico aveva modo di constatare la fuoriuscita di fuliggine in prossimità dei distacchi degli elementi in cotto delle precedenti canne fumarie.
D'altronde gli accertamenti condotti dal ctu con metodo immune da censure sono aderenti alle risultanze dei primi rilievi eseguiti nell'immediatezza del fatto sia da
Vigili del Fuoco che dalla Polizia Municipale in atti compendiati che portavano all'emissione dell'ordinanza comunale di interdizione della protrazione dell'attività
8 di accensione dei forni con finalità cautelative a fronte dell'accertato pericolo per la pubblica incolumità.
Ad ulteriore riscontro delle risultanze peritali valga richiamare le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione della terza chiamata in causa
[...]
e dalla stessa reiterate nelle note conclusionali, in cui si Controparte_8 ammette la riconducibilità dell'evento per cui è causa alla fuoriuscita dalle fessurazioni presenti nelle canne fumarie richiamando la relazione del Geom. del 7 febbraio 2017. Controparte_9
Rilevante è poi la circostanza che i lavori eseguiti al fine di porre rimedio alla anomala fuoriuscita dei fumi fossero consistiti nella integrale sostituzione delle canne fumarie originarie con due nuovi condotti e comignoli in acciaio al servizio dei due forni della pizzeria ed oggetti di pratica amministrativa di autorizzazione
“comunicazione di inizio lavori” (C.I.LA.) prot.n.1698 del 14/02/2017 presso il
Comune di Cellatica e Dichiarazione fine lavori del 24/03/2017 prot.n.3454 e allegato Certificato di Conformità.
Sotto il profilo esaminato, pertanto, va riconosciuta la fondatezza della domanda attorea.
5. I danni lamentati dall'attrice.
Anche le allegazioni dell'attrice relative ai danni subiti a causa delle esalazioni di fumo e fuliggine dai camini della sottostante pizzeria, meglio descritte nella perizia a firma del Geom. (sub doc. 2 della produzione di parte attrice), Persona_3 hanno trovato riscontro nelle risultanze della CTU laddove si descrivono e quantificano i danni accertati.
Vano disattesi i rilievi delle controparti secondo cui l'accertamento e quantificazione dei danni connotandosi, non avrebbero potuto costituire oggetto di mandato peritale in mancanza di prova fornita dall'attrice.
Ed invero, a sostegno dei propri assunti, l'attrice fondava ha invocato la situazione di fatto già cristallizzata nella perizia di parte a firma del Geom.
[...]
e nella documentazione fotografica allegata sicchè deve escludersi la natura Per_3
9 esplorativa della consulenza.
Né può utilmente farsi valere la circostanza che alla data dell'accertamento peritale gli esborsi non fossero stati ancora sostenuti.
Si richiama in merito condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, affinché possa pronunciarsi una condanna al risarcimento dei danni, è sufficiente la prova del danno sofferto, non rilevando che la spesa necessaria ad eliminarlo non sia stata ancora sostenuta (sent. Cass 27129/2022).
Merita accoglimento, dunque, la domanda risarcitoria nei seguenti limiti.
Quanto ai danni da lucro cessante, recependo le conclusioni del ctu, va riconosciuto il diritto dell'attrice al rimborso delle spese strettamente conseguenziali alle immissioni di fumo e fuliggine nell'immobile, in quanto necessarie per la pulizia e sanificazione dei locali e dei beni mobili (spese per bonifica delle superfici dell'alloggio, componenti fisse di arredo (caminetto, stufa, cucina, ecc), agli accessori e agli impianti, compreso protezioni, lavaggi, tinteggiature, rimozioni odori e smaltimento danneggiati”) per un ammontare complessivo di euro euro17.285,60
Il danno emergente da perdita dei canoni di locazione, invece, va limitato all'ammontare di euro 1300,00, ossia ai canoni non corrisposti dalla conduttrice per i mesi di febbraio e marzo 2017 in cui quest'ultima ancora deteneva CP_7
l'immobile.
Trattasi, infatti, come riconosciuto dalla stessa proprietaria, di morosità eziologicamente connessa alla impossibilità/difficoltà per la conduttrice di alloggiare nell'appartamento a causa della presenza di residui infiltrativi.
Si rigetta, invece, l'ulteriore pretesa risarcitoria non potendosi imputare ai convenuti l'omessa locazione dell'appartamento sino al ripristino delle canne fumarie.
Detta circostanza e la conseguente mancata percezione del reddito locatizio, sono ascrivibili esclusivamente all'inerzia della proprietaria (art. 1227 c. 2 c.c.), non essendo emersa prova (e non essendo neanche allegati) di elementi fattuali ai quali poter ricondurre l'impossibilità per la stessa di provvedere personalmente ad
10 eseguire i lavori necessari a rendere agibile l'immobile e dunque in condizioni di essere nuovamente offerto sul mercato delle locazioni.
6. I soggetti tenuti a risarcire i danni all'attrice.
Correttamente l'attrice ha avanzato la domanda risarcitoria nei confronti dei proprietari e dell'inquilino dell'immobile adibito a pizzeria invocando la responsabilità per danni da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con riferimento alla locazione di un immobile, pur configurandosi normalmente l'obbligo di custodia del bene locato e la relativa responsabilità in capo all'inquilino, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali egli conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia ex articolo 2051 del
Codice civile.
Poiché la canna fumaria, nella fattispecie, era collocata all'interno della struttura muraria, come accertato dal ctu e come peraltro raffigurato nelle fotografie allegate alla relazione peritale, il proprietario dei locali avrebbe dovuto verificare se il suo inquilino avesse assolto al suo obbligo specifico di procedere alla relativa manutenzione, onde evitare la possibile propagazione delle illecite immissioni.
Il proprietario, perciò, ha l'obbligo di una diligente vigilanza sull'attività del suo inquilino.
Quest'ultimo, a sua volta, risponde per non aver eseguito l'ordinaria manutenzione dei camini.
Ciò si inferisce dalle condizioni in cui essi versavamo alla data dell'intervento dei
Vigli del Fuoco su segnalazione dell'inquilina dell'appartamento invaso dai fumi.
Nel verbale sopra citato, infatti, si legge che gli operanti non riuscivano a portare a termine le indagini sui camini neanche con l'ausilio di un tecnico previo inserimento di una cannula, perché le canne fumarie erano talmente sporche da non consentirne l'ispezione sporche che “non si riusciva a vedere nulla”.
L'omessa pulizia evidentemente si pone in rapporto di causalità diretta con la verificazione dell'evento lesivo avendo reso impossibile l'accertamento delle crepe
11 apertesi nei giunti proprio in prossimità dell'estremità superiore dei camini, dunque il ripristino.
E' destituito di fondamento, pertanto, il tentativo del convenuto di far CP_1 ricadere la responsabilità esclusivamente in capo ai proprietari sul presupposto che le fessure nei camini non fossero la conseguenza di una carente manutenzione ordinaria in capo al conduttore bensì dei vizi occulti preesistenti nella struttura muraria dei camini e della canna da anni utilizzati dai precedenti gestori della pizzeria (esistente da più di 25 anni) data in locazione al dieci CP_1 mesi prima dei fatti di causa).
In definitiva, tutti i convenuti vanno condannati in solido dei danni subiti dall'attrice come sopra quantificati.
7. La domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
CP_10
accoglimento la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei
[...] CP_1 confronti della compagnia invocando la polizza n. Controparte_8
746145604, già numero 0066511222675, con la stessa stipulata per assicurare la responsabilità civile verso terzi, con massimale di euro 1.000.000,00 sottoscritta della (doc. 4 della produzione del convenuto . CP_1
La terza chiamata ha eccepito come il sinistro che ci occupa non sia coperto dall'assicurazione, essendo questa limitata ai danni derivanti dalla attività dell'esercizio pubblico con esclusione di quelli da fabbricato.
L'eccezione è destituita di rilievo posto che l'esalazione dei fumi dai camini del forno della pizzeria, da cui sono originati i danni lamentati dall'attrice, va evidentemente ricondotta all'esercizio dell'attività di ristorazione bar pizzeria descritta nella polizza sotto la voce “attività assicurata”.
Il sinistro, peraltro, prontamente denunciato alla suddetta compagnia in data 10 febbraio 2017 (doc. 5 produzione , sicuramente è coperto, con specifico CP_1 riferimento alla copertura per danni “da incendio ed altri danni materiali”, dalla polizza stipulata con la compagnia per il caso di “ricorso di terzi” con copertura
12 fino alla somma di euro 100.000,00.
Trattasi di garanzia supplementare e facoltativa volta ad estendere la garanzia assicurativa in caso di incendio e scoppio a tutti i danni materiali arrecati, a titolo di responsabilità civile, a cose e beni appartenenti a terzi e non al contraente danneggiato.
Ne discende l'obbligo a carico della terza chiamata di manlevare da CP_1 quanto lo stesso è tenuto a risarcire all'attrice in solido con gli altri convenuti, nonché dalle spese di lite dallo stesso dovute, ai sensi dell'art. 1917 c. 3 c.c.
8. Le spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, dunque in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute dall'attrice si pongono a carico dei convenuti in solido nella misura di due terzi pari a euro
4.167,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Detto importo viene così calcolato, applicati i parametri vigenti in amento sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00), considerata complessità delle questioni trattate e l'entità dell'attività difensiva svolta (euro 1200,00 per fase studio, euro 950,00 per fase introduttiva, euro
1900,00 per fase di trattazione, euro 2200,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 6.250,00).
I convenuti in solido, inoltre, dovranno rifondere all'attrice le spese relative al giudizio per ATP, che ha preceduto la presente causa, nella misura di euro
2.038,00, pari a due terzi dell'importo complessivo che si liquida come da nota spese dell'attrice in euro 3.056,00 oltre accessori di legge.
Essendosi rivelata fondata la chiamata in causa di , Controparte_8 infine, si pongono a carico di quest'ultima le spese di lite in favore del convenuto chiamante nella misura di euro 6.250,00, oltre spese generali, iva e CP_1 cpa come per legge.
Nulla va disposto, invece, con riferimento alle spese relative al giudizio per ATP, attesa la contumacia in quella sede del convenuto CP_1
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a risarcire all'attrice l'importo di euro 18.585,00, oltre svalutazione e interessi dalla domanda alla presente sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dall'attrice; condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di due terzi, in euro 4.167,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre spese del giudizio di istruzione preventiva che si liquidano nella misura di due terzi, pari a euro 2.038,00, spese generali e accessori di legge, con compensazione tra le parti delle restanti quote;
condanna a tenere indenne Controparte_8 CP_1 dall'obbligazione risarcitoria nei limiti accertati e dalle spese di lite a suo carico;
condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_8 CP_1 dallo stesso sostenute nel presente giudizio, nella misura di euro 6.250,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 8 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8970/2021 promossa da (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASOTTI FAUSTO GIOVANNI e dall'avv. VALZELLI ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SALAMON CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
(c.f. , , (c.f. Controparte_2 C.F._3 CP_3
, (c.f. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._6
Raffaella Manghi (presso il cui studio sono elettivamente domiciliati convenuti nonché (C.F.: ) – rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_1 dall'Avv. BONARDI ROBERTO presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
1 Concisa motivazione in fatto e in diritto
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27.07.2021, Parte_1
, premesso di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo sito in
[...]
Cellatica (BS), via Fantasina, posto all'ultimo piano del complesso condominiale denominato “Resident Fantasina” e che al piano terra di detto complesso è collocato un immobile, di proprietà di , , Persona_1 Controparte_2 [...]
ed , condotto in locazione da ad uso CP_4 Controparte_5 CP_1 ristorante pizzeria denominato “O' Vesuvio”, agiva nei confronti dei predetti comproprietari e del conduttore assumendo:
-di aver locato il proprio immobile, dal novembre 2012, a , a Controparte_7 fronte di un canone mensile di euro 650,00, pari a 7.800,00 Euro annui (doc. 1, copia contratto locazione);
-che nei giorni compresi tra il 29 gennaio ed il 2 febbraio 2017 l'appartamento era stato oggetto di infiltrazioni di fuliggine che avevano costretto la conduttrice a richiedere l'intervento di Polizia e Vigili del Fuoco i quali avevano constatato che le immissioni di fumo provenivano da una perdita della canna fumaria della sottostante pizzeria che si estende dai forni situati all'interno del ristorante sino al colmo del tetto dell'intero fabbricato (doc. 2, copia perizia immobile e documentazione fotografica;
doc. 3, copia preventivo bonifica);
-che, pertanto, sia i Vigili del Fuoco che il Comune di Cellatica avevano emesso una ordinanza inibitoria dell'utilizzo dei forni della pizzeria, sino a quando la canna fumaria non fosse stata adeguata alle prescrizioni impartite (doc. 4 copia verbale Vigili del Fuoco;
doc. 5, copia ordinanza comunale);
-che la vista l'impossibilità di occupare la casa in quanto invasa dalla CP_7 fuliggine e dunque totalmente da bonificare, aveva alloggiato in Hotel per poi abbandonare definitivamente l'immobile, interrompendo il pagamento del canone di locazione dal mese di febbraio 2017;
-che la ricorrente aveva adito questo Tribunale con ricorso per Accertamento
2 Tecnico Preventivo, al fine di identificare le cause dell'evento ed i danni materiali patiti e patendi in conseguenza dell'allontanamento della conduttrice (doc. 6, copia ricorso ATP);
-che, iscritto il procedimento al n. 12755/17 R.G., nella contumacia dei proprietari e del conduttore dell'immobile, il CTU Arch. aveva Persona_2 accertato che i danni lamentati dalla ricorrente erano riconducibili ad una perdita delle canne fumarie asservite all'immobile della pizzeria al piano terra e aveva quantificato i danni materiali patiti dalla sig.ra in euro 17.285,00 per Pt_1 danni materiali e bonifica dell'immobile, euro 13.000,00 per mancato incasso dei canoni di locazione (doc. 7, copia perizia CTU;
Per_2
-che alla luce delle suddette risultanze, la responsabilità per i pregiudizi sofferti va individuata in capo al proprietario dell'immobile locato e al conduttore.
Tanto premesso, la ricorrente, chiedeva, che previo accertamento della responsabilità concorrente dei resistenti in relazione ai fatti di causa, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni nella misura accertata in sede di
A.T.P. ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva contestando la domanda attorea spiegata nei suoi CP_1 confronti e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto allegava che la causa delle emissioni di fumo, individuata dal ctu nelle fessurazioni presenti nella canna fumaria, non fosse riconducibile alla omessa manutenzione ordinaria (a lui spettante) dei camini in uso alla pizzeria bensì ad un vizio occulto già presente alla data dell'inizio della locazione1 aprile 2016, essendosi il sinistro verificato solo dopo 10 mesi.
Eccepiva, inoltre la propria estraneità alla responsabilità ascrittagli a norma dell'art. 2051 c.c., invero configurabile esclusivamente a carico dei proprietari.
Contestava, infine, gli accertamenti peritali in punto di quantificazione dei danni.
Il convenuto, dato atto che alla data del sinistro, qualità di titolare del ristorante/pizzeria “O'Vesuvio” s.r.l., era assicurato per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di € 1.000.000,00, con la primaria compagnia
[...]
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa detta Controparte_8
3 società al fine di essere manlevato in caso di eventuale condanna.
Si costituivano anche , e Controparte_2 CP_3 Controparte_5
, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva CP_4 della ricorrente per non aver dato prova di essere la proprietaria dell'immobile teatro del sinistro d'interesse processuale, nonché l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito i convenuti contestavano le domande risarcitorie della ricorrente chiedendone il rigetto sul presupposto che la responsabilità fosse ascrivibile esclusivamente in capo al conduttore e che il ctu non avesse correttamente accertato e quantificato i danni subiti dalla ricorrente.
Autorizzata la chiamata in causa di , questa si Controparte_8 costituiva anzitutto eccependo come non le fossero opponibili le risultanze dell'ATP espletato nel 2017 non avendo ricevuto alcuna notifica a fronte della mancata costituzione dell'assicurato . CP_1
Ancora preliminarmente, la terza chiamata eccepiva che la copertura assicurativa non si estende ai danni da fabbricato essendo limitata a quelli derivanti dalla attività dell'esercizio pubblico.
Nel merito, infine, contestava la domanda risarcitoria avanzata verso CP_1
e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la conversione da rito sommario a rito ordinario, respinte le richieste istruttorie delle parti, la scrivente Giudice, intanto subentrata nel ruolo del precedete assegnatario, sulle conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. -su istanza delle parti- ridotti a trenta più venti.
2. Le prove utilizzate.
La presente decisione verte sulle prove documentali in atti versate dalle parti e sull'elaborato di ctu depositato nel procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo n. 12755/17 R.G., acquisito al fascicolo, utilizzato dalla scrivente sia
4 come fonte di prova diretta (con riferimento alla posizione dei convenuti ai quali l'elaborato è opponibile in quanto regolarmente evocate nel giudizio di istruzione preventiva, sebbene contumaci, sia come prova atipica), sia come prova atipica
(con riguardo alla posizione della terza chiamata in causa
[...]
(attesa l'estraneità della stessa al giudizio di istruzione Controparte_8 preventiva ), per come confortata dalle prove documentali apprezzate e di seguito richiamate.
Alla luce del suddetto compendio probatorio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, per questo motivo, si rigettano le istanze istruttorie reiterate dalle parti con le comparse conclusionali.
3. La legittimazione attiva dell'attrice.
I convenuti , e Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_4 hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per non aver costei provato di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa testualmente evidenziando come “Neppure nel ricorso per a.t.p. prodotto dalla stessa vi è prova alcuna dell'affermata titolarità del diritto di proprietà che nemmeno è stato accertato dal consulente tecnico del tribunale. Neppure soccorre il contratto di locazione prodotto nel quale mai si fa riferimento alla titolarità del diritto di proprietà dell'immobile concesso in locazione in capo alla . Pt_1
Occorre precisare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
Si richiama sul punto condivisibile giurisprudenza di legittimità in forza della quale: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo
5 dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (Cass. S.U.
n.2951/2016).
Nella specie, pertanto, l'allegazione attorea della titolarità (in quanto proprietaria) dell'immobile ad uso abitativo sito in Cellatica (BS), via Fantasina, posto all'ultimo piano del complesso condominiale denominato “Resident Fantasina”, è sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito indispensabile per la l'esercizio del diritto d'azione.
La questione dedotta a fondamento dell'eccezione in esame, invero, non involge la legittimazione ad agire come impropriamente sostenuto dai convenuti, bensì il merito della causa, riguardando non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda.
A tal riguardo, viene in evidenza come le difese dei convenuti non poggino sulla contestazione del diritto di proprietà dell'attrice ma piuttosto lo presuppongano, come di seguito meglio enucleato.
Consegue il rigetto dell'eccezione.
4. I fatti di causa.
E' incontestato dalle parti, oltre che in atti documentato, che l'immobile in proprietà dell'attrice, sito in Cellatica (BS), via Fantasina, posto all'ultimo piano del complesso condominiale denominato “Resident Fantasina”, sul finire di gennaio e nei primi giorni di febbraio 2017 fosse stato interessato da fenomeni di infiltrazione di fuliggine e fumo provenienti dal camino di pertinenza dei locali siti al piano terra della palazzina condotti in locazione dal gestore della Parte_2
“O'Vesuvio”.
[...]
Il 2 febbraio i Vigili del Fuoco accorsi in loco su chiamata di Controparte_7 inquilina dell'appartamento, accertavano la presenza di “pareti, serramenti e quadri anneriti”, che le due canne fumarie della pizzeria, ispezionate con l'ausilio di un tecnico, erano sporche al punto tale da “non vedere nulla” e che in mezzo al
6 passaggio tra le due canne vi era un cavetto.
Sulla scorta di quanto rilevato, gli operanti notificavano un provvedimento di inibizione all'utilizzo dei forni della pizzeria per probabile rottura della canna fumaria, con prescrizione di controllo del suddetto cavetto (cfr verbale dei Vigili del Fuoco sub doc. 4 della produzione attorea).
Seguiva ordinanza del Sindaco dei Comuni di Cellatica e Collebeato, con la quale veniva inibito l'utilizzo dei forni fino all'effettuazione delle misure e degli interventi prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (cfr ordinanza del Sindaco di sub doc.5 della produzione di parte attrice).
Nelle more degli opportuni interventi riparatori, l'inquilina lasciava l'abitazione trasferendosi in albergo.
Le canne fumarie originarie venivano sostituite con due nuovi condotti e comignoli in acciaio, sempre al servizio dei due forni della pizzeria ed oggetti di pratica amministrativa di autorizzazione “comunicazione di inizio lavori” (C.I.LA.) prot.n.1698 del 14/02/2017 presso il Comune di Cellatica e Dichiarazione fine lavori del 24/03/2017 prot.n.3454 e allegato Certificato di Conformità (cfr elaborato di CTU a firma dell'Arc. . Persona_2
Tanto accertato in fatto, è altresì dimostrato, alla luce delle risultanze in atti, che i fumi penetrati nell'appartamento in proprietà dell'attrice fossero fuoriusciti da camini in uso alla sottostante pizzeria “O' Vesuvio”.
A dette conclusioni è pervenuto il ctu Arch. incaricato da questo Persona_2
Tribunale nel giudizio per accertamento tecnico preventivo incardinato dall'odierna attrice, al fine appunto di accertare le cause delle immissioni di fumo nonché l'entità dei danni conseguiti.
Nella relazione di consulenza si legge: “Si ritiene che i camini della canna fumaria a servizio dei due forni della pizzeria posta al piano terra denominata “O' Vesuvio”, non siano a tenuta ed in particolare, che vi siano delle fessure in corrispondenza dei giunti tra gli elementi della stessa canna fumaria nella porzione finale che hanno permesso di propagare il fumo al di fuori dei condotti. Il fumo si è diffuso dapprima negli elementi della stratigrafia della copertura ossia tra lo strato isolante e il
7 tavolato, in seguito ha saturato la camera di microventilazione posta sotto il manto di copertura (tegole) e quindi anche tutta la zona sotto le tegole”.
La scrivente recepisce le predette conclusioni peritali nonostante l'accertamento sia stato eseguito a seguito degli interventi volti ad eliminare la causa delle fuoriuscite di fumo dalle canne del camino del ristorante.
Valga anzitutto evidenziare come ancora alla data del sopralluogo del ctu,
(22/02/2018), con l'ausilio di una piattaforma aerea per verificare l'“attacco” copertura–canne fumarie, si fosse accertato una diffusa presenza di fuliggine proprio in corrispondenza del comignolo.
Nella sua relazione il tecnico descrive lo stato dei luoghi nei seguenti termini:
“I camini delle canne fumarie “originarie” sono realizzati esternamente all'edificio e costituiti da condotti in cotto ceramico intonacato con torrino finale di circa 60cm sopra il manto di copertura. Adiacentemente alla canna fumaria erano rinvenuti depositi di agglomerati di cemento distaccatosi dalle pareti della stessa canna fumaria corrispondenti alla malta di allettamento delle tegole ma anche ai giunti degli elementi dei camini;
in prossimità dei distacchi e che corrispondono ai giunti degli elementi in cotto si vedeva la fuoriuscita della fuliggine;
La grondaia della copertura della torretta si presenta molto sporca e carente di manutenzione;
Sollevando le tegole in vicinanza della canna fumaria, la fuliggine era depositata sulle stesse tegole (parte interna), sui pannelli, sulle superfici del comignolo e della canna fumaria, comunque abbondante in vicinanza della stessa canna fumaria;
Sollevando i pannelli isolanti divisi da precedenti ispezioni, è evidente il deposito di fuliggine sui diversi materiali che compongono la stratigrafia del tetto.
In quella sede dunque, il tecnico aveva modo di constatare la fuoriuscita di fuliggine in prossimità dei distacchi degli elementi in cotto delle precedenti canne fumarie.
D'altronde gli accertamenti condotti dal ctu con metodo immune da censure sono aderenti alle risultanze dei primi rilievi eseguiti nell'immediatezza del fatto sia da
Vigili del Fuoco che dalla Polizia Municipale in atti compendiati che portavano all'emissione dell'ordinanza comunale di interdizione della protrazione dell'attività
8 di accensione dei forni con finalità cautelative a fronte dell'accertato pericolo per la pubblica incolumità.
Ad ulteriore riscontro delle risultanze peritali valga richiamare le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione della terza chiamata in causa
[...]
e dalla stessa reiterate nelle note conclusionali, in cui si Controparte_8 ammette la riconducibilità dell'evento per cui è causa alla fuoriuscita dalle fessurazioni presenti nelle canne fumarie richiamando la relazione del Geom. del 7 febbraio 2017. Controparte_9
Rilevante è poi la circostanza che i lavori eseguiti al fine di porre rimedio alla anomala fuoriuscita dei fumi fossero consistiti nella integrale sostituzione delle canne fumarie originarie con due nuovi condotti e comignoli in acciaio al servizio dei due forni della pizzeria ed oggetti di pratica amministrativa di autorizzazione
“comunicazione di inizio lavori” (C.I.LA.) prot.n.1698 del 14/02/2017 presso il
Comune di Cellatica e Dichiarazione fine lavori del 24/03/2017 prot.n.3454 e allegato Certificato di Conformità.
Sotto il profilo esaminato, pertanto, va riconosciuta la fondatezza della domanda attorea.
5. I danni lamentati dall'attrice.
Anche le allegazioni dell'attrice relative ai danni subiti a causa delle esalazioni di fumo e fuliggine dai camini della sottostante pizzeria, meglio descritte nella perizia a firma del Geom. (sub doc. 2 della produzione di parte attrice), Persona_3 hanno trovato riscontro nelle risultanze della CTU laddove si descrivono e quantificano i danni accertati.
Vano disattesi i rilievi delle controparti secondo cui l'accertamento e quantificazione dei danni connotandosi, non avrebbero potuto costituire oggetto di mandato peritale in mancanza di prova fornita dall'attrice.
Ed invero, a sostegno dei propri assunti, l'attrice fondava ha invocato la situazione di fatto già cristallizzata nella perizia di parte a firma del Geom.
[...]
e nella documentazione fotografica allegata sicchè deve escludersi la natura Per_3
9 esplorativa della consulenza.
Né può utilmente farsi valere la circostanza che alla data dell'accertamento peritale gli esborsi non fossero stati ancora sostenuti.
Si richiama in merito condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, affinché possa pronunciarsi una condanna al risarcimento dei danni, è sufficiente la prova del danno sofferto, non rilevando che la spesa necessaria ad eliminarlo non sia stata ancora sostenuta (sent. Cass 27129/2022).
Merita accoglimento, dunque, la domanda risarcitoria nei seguenti limiti.
Quanto ai danni da lucro cessante, recependo le conclusioni del ctu, va riconosciuto il diritto dell'attrice al rimborso delle spese strettamente conseguenziali alle immissioni di fumo e fuliggine nell'immobile, in quanto necessarie per la pulizia e sanificazione dei locali e dei beni mobili (spese per bonifica delle superfici dell'alloggio, componenti fisse di arredo (caminetto, stufa, cucina, ecc), agli accessori e agli impianti, compreso protezioni, lavaggi, tinteggiature, rimozioni odori e smaltimento danneggiati”) per un ammontare complessivo di euro euro17.285,60
Il danno emergente da perdita dei canoni di locazione, invece, va limitato all'ammontare di euro 1300,00, ossia ai canoni non corrisposti dalla conduttrice per i mesi di febbraio e marzo 2017 in cui quest'ultima ancora deteneva CP_7
l'immobile.
Trattasi, infatti, come riconosciuto dalla stessa proprietaria, di morosità eziologicamente connessa alla impossibilità/difficoltà per la conduttrice di alloggiare nell'appartamento a causa della presenza di residui infiltrativi.
Si rigetta, invece, l'ulteriore pretesa risarcitoria non potendosi imputare ai convenuti l'omessa locazione dell'appartamento sino al ripristino delle canne fumarie.
Detta circostanza e la conseguente mancata percezione del reddito locatizio, sono ascrivibili esclusivamente all'inerzia della proprietaria (art. 1227 c. 2 c.c.), non essendo emersa prova (e non essendo neanche allegati) di elementi fattuali ai quali poter ricondurre l'impossibilità per la stessa di provvedere personalmente ad
10 eseguire i lavori necessari a rendere agibile l'immobile e dunque in condizioni di essere nuovamente offerto sul mercato delle locazioni.
6. I soggetti tenuti a risarcire i danni all'attrice.
Correttamente l'attrice ha avanzato la domanda risarcitoria nei confronti dei proprietari e dell'inquilino dell'immobile adibito a pizzeria invocando la responsabilità per danni da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con riferimento alla locazione di un immobile, pur configurandosi normalmente l'obbligo di custodia del bene locato e la relativa responsabilità in capo all'inquilino, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali egli conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia ex articolo 2051 del
Codice civile.
Poiché la canna fumaria, nella fattispecie, era collocata all'interno della struttura muraria, come accertato dal ctu e come peraltro raffigurato nelle fotografie allegate alla relazione peritale, il proprietario dei locali avrebbe dovuto verificare se il suo inquilino avesse assolto al suo obbligo specifico di procedere alla relativa manutenzione, onde evitare la possibile propagazione delle illecite immissioni.
Il proprietario, perciò, ha l'obbligo di una diligente vigilanza sull'attività del suo inquilino.
Quest'ultimo, a sua volta, risponde per non aver eseguito l'ordinaria manutenzione dei camini.
Ciò si inferisce dalle condizioni in cui essi versavamo alla data dell'intervento dei
Vigli del Fuoco su segnalazione dell'inquilina dell'appartamento invaso dai fumi.
Nel verbale sopra citato, infatti, si legge che gli operanti non riuscivano a portare a termine le indagini sui camini neanche con l'ausilio di un tecnico previo inserimento di una cannula, perché le canne fumarie erano talmente sporche da non consentirne l'ispezione sporche che “non si riusciva a vedere nulla”.
L'omessa pulizia evidentemente si pone in rapporto di causalità diretta con la verificazione dell'evento lesivo avendo reso impossibile l'accertamento delle crepe
11 apertesi nei giunti proprio in prossimità dell'estremità superiore dei camini, dunque il ripristino.
E' destituito di fondamento, pertanto, il tentativo del convenuto di far CP_1 ricadere la responsabilità esclusivamente in capo ai proprietari sul presupposto che le fessure nei camini non fossero la conseguenza di una carente manutenzione ordinaria in capo al conduttore bensì dei vizi occulti preesistenti nella struttura muraria dei camini e della canna da anni utilizzati dai precedenti gestori della pizzeria (esistente da più di 25 anni) data in locazione al dieci CP_1 mesi prima dei fatti di causa).
In definitiva, tutti i convenuti vanno condannati in solido dei danni subiti dall'attrice come sopra quantificati.
7. La domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
CP_10
accoglimento la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei
[...] CP_1 confronti della compagnia invocando la polizza n. Controparte_8
746145604, già numero 0066511222675, con la stessa stipulata per assicurare la responsabilità civile verso terzi, con massimale di euro 1.000.000,00 sottoscritta della (doc. 4 della produzione del convenuto . CP_1
La terza chiamata ha eccepito come il sinistro che ci occupa non sia coperto dall'assicurazione, essendo questa limitata ai danni derivanti dalla attività dell'esercizio pubblico con esclusione di quelli da fabbricato.
L'eccezione è destituita di rilievo posto che l'esalazione dei fumi dai camini del forno della pizzeria, da cui sono originati i danni lamentati dall'attrice, va evidentemente ricondotta all'esercizio dell'attività di ristorazione bar pizzeria descritta nella polizza sotto la voce “attività assicurata”.
Il sinistro, peraltro, prontamente denunciato alla suddetta compagnia in data 10 febbraio 2017 (doc. 5 produzione , sicuramente è coperto, con specifico CP_1 riferimento alla copertura per danni “da incendio ed altri danni materiali”, dalla polizza stipulata con la compagnia per il caso di “ricorso di terzi” con copertura
12 fino alla somma di euro 100.000,00.
Trattasi di garanzia supplementare e facoltativa volta ad estendere la garanzia assicurativa in caso di incendio e scoppio a tutti i danni materiali arrecati, a titolo di responsabilità civile, a cose e beni appartenenti a terzi e non al contraente danneggiato.
Ne discende l'obbligo a carico della terza chiamata di manlevare da CP_1 quanto lo stesso è tenuto a risarcire all'attrice in solido con gli altri convenuti, nonché dalle spese di lite dallo stesso dovute, ai sensi dell'art. 1917 c. 3 c.c.
8. Le spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, dunque in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute dall'attrice si pongono a carico dei convenuti in solido nella misura di due terzi pari a euro
4.167,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Detto importo viene così calcolato, applicati i parametri vigenti in amento sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00), considerata complessità delle questioni trattate e l'entità dell'attività difensiva svolta (euro 1200,00 per fase studio, euro 950,00 per fase introduttiva, euro
1900,00 per fase di trattazione, euro 2200,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 6.250,00).
I convenuti in solido, inoltre, dovranno rifondere all'attrice le spese relative al giudizio per ATP, che ha preceduto la presente causa, nella misura di euro
2.038,00, pari a due terzi dell'importo complessivo che si liquida come da nota spese dell'attrice in euro 3.056,00 oltre accessori di legge.
Essendosi rivelata fondata la chiamata in causa di , Controparte_8 infine, si pongono a carico di quest'ultima le spese di lite in favore del convenuto chiamante nella misura di euro 6.250,00, oltre spese generali, iva e CP_1 cpa come per legge.
Nulla va disposto, invece, con riferimento alle spese relative al giudizio per ATP, attesa la contumacia in quella sede del convenuto CP_1
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a risarcire all'attrice l'importo di euro 18.585,00, oltre svalutazione e interessi dalla domanda alla presente sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dall'attrice; condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di due terzi, in euro 4.167,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre spese del giudizio di istruzione preventiva che si liquidano nella misura di due terzi, pari a euro 2.038,00, spese generali e accessori di legge, con compensazione tra le parti delle restanti quote;
condanna a tenere indenne Controparte_8 CP_1 dall'obbligazione risarcitoria nei limiti accertati e dalle spese di lite a suo carico;
condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_8 CP_1 dallo stesso sostenute nel presente giudizio, nella misura di euro 6.250,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 8 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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