Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 2362/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to
Parte_1
EMANUELE RANDAZZO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 9/06/2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di parte convenuta.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.813,22, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal 15.1.2025 sino al soddisfo.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione della restante metà, che liquida in euro 1.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.2.2024, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere stato assunto il 24/05/2023 dalla quale Operaio di Controparte_1
1° livello e di avere lavorato alle dipendenze della stessa osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 6.00 alle ore 14,00 ovvero dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per cinque giorni settimanali e, talvolta, anche nelle giornate di sabato, deduceva di essere stato licenziato in data 23/01/2024 dalla convenuta con un semplice messaggio whatsapp avente ad oggetto “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, senza alcun'altra specificazione.
Lamentava l'illegittimità del detto licenziamento perché privo di qualsivoglia indicazione dell'asserito giustificato motivo oggettivo, nonché di avere ricevuto, per l'intera durata lavorativa, importi inferiori a quelli spettanti in forza del CCNL di settore e di non avere ricevuto alcunchè a titolo di indennità per Trasporto edili,
Indennità sostituiva di mensa, Festività non godute, Permessi retributivi non goduti,
Malattia nonché il T.F.R.
Domandava dichiararsi l'illegittimità del licenziamento impugnato per assenza di giustificato motivo, nonché condannarsi la convenuta al pagamento, per i titoli di cui sopra, dell'importo di euro € 2.657,14 oltre T.F.R. maturato pari ad ulteriori €
504,79.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento della ctu contabile, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della parte convenuta, la quale seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Risulta in primo luogo dimostrata, l'esistenza del rapporto di lavoro fra le parti e la natura subordinata dello stesso.
2 In particolare, dalla documentazione in atti (buste paga ed unilav) e dalle dichiarazioni dei testi, è emerso che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dal 24.5.2023 al 30.9.2023, con le mansioni indicate in ricorso e con un orario di 8 ore settimanali. I testi escussi hanno infatti riferito che il ricorrente era tenuto all'osservanza di un orario di lavoro e a rispettare le direttive del titolare della società e del capomastro.
E' rimasto, invece, indimostrato che il ricorrente abbia lavorato anche nel periodo successivo, col predetto orario, così come non è stato accertato che abbia svolto la prestazione lavorativa oltre le 8 ore settimanali e nella giornata di sabato.
Inoltre, è rimasta priva di supporto probatorio la deduzione circa la cessazione del rapporto di lavoro, nonché la circostanza che la stessa sia avvenuta per licenziamento del datore tramite messaggio whatsapp.
I testi escussi hanno infatti dichiarato quanto segue:
“Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme presso due cantieri di Cinisi uno in via Taormina e uno non ricordo la via, ma presso il signor Per_1
nonché uno di Terrasini in Via Matteotti e poi uno a Palermo per 4/5 giorni, lavorando come muratori e dunque eseguendo lavori di muratura dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo.
Io sono stato assunto a marzo 2023 sino a settembre 2023, quando ho dato le dimissioni mentre il ricorrente l'ho visto da aprile /maggio fino a settembre, poi non so se lo stesso si è dimesso o è stato licenziato. Ricevevamo una retribuzione mensile di 1700.00/1800.00 euro. Eravamo tenuti a rispettare l'orario di lavoro indicato nella lettera di assunzione ed era il titolare della società convenuta, insieme al capomastro, a dirci cosa fare.
Adr avv. Randazzo: Non so riferire se il ricorrente abbia lavorato anche di sabato, mentre io ricordo di avere lavorato un sabato solo” (cfr. dichiarazione teste
); Tes_1
“Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme come muratori presso un cantiere di Cinisi ed uno di Terrasini per la società convenuta. In particolare io ho lavorato dall'08 marzo al 13 dicembre 2023 e poi mi sono licenziato, il ricorrente, invece,
3 l'ho visto lavorare da luglio 2023 a settembre/ottobre 2023 a Cinisi presso il cantiere di Via Taormina. Preciso che io prima ho lavorato pure a Terrasini ma lì non ho visto il ricorrente. Nel cantiere di Cinisi il ricorrente ed io abbiamo lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo, ricordo che il ricorrente ha lavorato nello Stesso periodo anche nel cantiere di Cinisi in via Libertà.
Preciso che era il sig. Taormina, in quanto capo cantiere, a gestire il nostro lavoro. Non so riferire quanto percepisse il ricorrente di retribuzione né se lo stesso si sia dimesso o sia stato licenziato.
Adr avv. Randazzo: Non so se il ricorrente ha lavorato in qualche cantiere a Palermo” (cfr. dichiarazione teste ). Tes_2
Deve, dunque, ritenersi accertato, alla luce delle dichiarazioni succitate, che il ricorrente abbia lavorato per la convenuta nel periodo dal 23.5.2023 al 30.9.2023, per
5 giorni la settimana e con un orario di 8 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo), quale manovale edile, livello 1 del
CCNL di settore applicato (edilizia).
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto dallo stesso percepito e quanto spettantegli in forza dell'orario osservato e delle previsioni di cui al CCNL di categoria, che possono quantificarsi in euro 1.813,22, comprensivi di interessi e rivalutazione al
15.1.2025, condividendosi i conteggi elaborati dal ctu nominato, in quanto corretti ed esenti da vizi logico-giuridici, il tutto oltre accessori di legge dal 15.1.2025 sino al soddisfo.
Va, invece, respinta la impugnativa di licenziamento e la domanda di pagamento del tfr, considerato che, come sopra osservato, non è dimostrata la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra le parti.
Se per un verso i testi non hanno saputo riferire sul punto, per altro verso non risulta in atti alcuna documentazione attestante l'interruzione del rapporto, né la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato licenziato tramite messaggio whatsapp.
4 Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà tra le parti, e parte convenuta va condannata alla rifusione della restante metà, liquidata come in dispositivo.
Vanno poste a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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