Art. 2.
Per le officine commerciali le aliquote di imposta previste nel precedente articolo 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote di imposta si applicano dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40 , convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260 , non si applicano ai consumi di energia elettrica impiegata per gli usi indicati nel precedente articolo 1.
Per le officine commerciali le aliquote di imposta previste nel precedente articolo 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote di imposta si applicano dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40 , convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260 , non si applicano ai consumi di energia elettrica impiegata per gli usi indicati nel precedente articolo 1.