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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 73/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 73 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...], in data [...], residente a [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
Uniti (CO), Via Al Dossello, nr. 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Chinelli del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Uberto Visconti di C.F._2
Modrone, nr. 2 (indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-appellante- E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto in carica, entrambi con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
) ed elettivamente domiciliati negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1: pec: P.IVA_2
Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace (confermativa di ordinanza di ingiunzione) in materia di assegni bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione –con decorrenza dall'acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo di primo grado, che perveniva il 30.4.2025- ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art. 350 bis cpc, sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante : Parte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como, Sezione e Giudice designandi, in totale riferma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così de-cidere:
NEL MERITO:
1 1) accertare e dichiarare che, per tutte le violazioni commesse dal sig. debba essere Parte_1 applicato l'articolo 2, comma 2, della Legge 15.12.1990, nume-ro 386, e, quindi, in conseguenza di ciò, determinare la sanzione amministrativa a lui applicabile nel minimo edittale, e quindi in misura pari ad Euro 1.032,00, ovvero nella difesa misura ritenuta di giustizia, e comunque nel range edittale previsto, tra il mini-mo e il massimo, dalla richiamata normativa;
IN OGNI CASO:
2) revocare l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di datata 30.11.2022, qui CP_1 opposta, numero 0084590, con la quale è stata irrogata a la sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di Euro 9.005,00. Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.”
per le parti appellate : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello ex adverso proposto in quanto e infondato per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze.”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul precedente grado di giudizio.
Con ricorso in appello ex D.lgs 150/2011, iscritto a ruolo il 10.1.2024 interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 476/2023 del 6.7.2023 (in seguito modificata stante la CP_1 presenza di un errore materiale non rilevante quanto all'appello), reiettiva della richiesta di revoca dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di datata 30.11.2022, n 0084590, con la CP_1 quale era stata irrogata al ricorrente, oggi opponente, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 9.005,00.
Alla condanna a tale somma di nella qualità di traente di Pt_1 Parte_2
–società della quale il medesimo era l'amministratore unico- la era giunta a seguito della
[...] CP_1 verifica di avvenuta emissione di diversi assegni in mancanza di provvista, in violazione dell'art. 2 (e 5 co.I) della
Legge 386/1990.
In particolare, gli assegni tratti oggetto di violazione di legge, erano dodici:
- il primo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in data Controparte_2
29.6.2020, dell'importo di Euro 7.400,06;
-il secondo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso ad LB (BG) Controparte_2 in data 28.2.2020, dell'importo di Euro 4.632,11;
- il terzo tratto sulla Filiale di CA (CO), e-messo a Vimodrone Controparte_2
(MI) in data 5.3.2020, dell'importo di Euro 3.517,67;
- il quarto tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Vimodrone Controparte_2
(MI) in data 6.4.2020, dell'importo di Euro 1.952,00;
- il quinto tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a SO (BG) Controparte_2 in data 29.2.2020, dell'importo di Euro 5.000,00;
- il sesto tratto sulla Filiale di CA (CO), e-messo a Milano in data Controparte_2
3.8.2020, dell'importo di Euro 1.500,00;
- il settimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Bari in data Controparte_2
31.7.2020, dell'importo di Euro 10.654,55;
- l'ottavo tratto sulla Filiale di CA (CO), e-messo a Bari in data Controparte_2
31.8.2020, dell'importo di Euro 10.654,55;
2 - il nono tratto sulla Filiale di CA (CO) e-messo a LB (CN), in Controparte_2 data 20.3.2020, dell'importo di Euro 1.553,83;
- il decimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in Controparte_2 data 11.5.2020, dell'importo di Euro 4.717,37;
- l'undicesimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in Controparte_2 data 28.5.2020, dell'importo di Euro 4.717,37;
- il dodicesimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in Controparte_2 data 5.6.2020, dell'importo di Euro 7.000,00.
La contestazione mossa in sede di prime cure (insieme ad un'altra, non rinnovata nel presente giudizio) attiene all'erronea determinazione della sanzione applicabile, che avrebbe dovuto essere contenuta complessivamente entro la cornice edittale delineata dall'art. 2, co. 2, l. 386/1990, e non, come invece fatto dalla , ai CP_1 sensi del primo comma: in sostanza, ensura l'operato dell'Ente accertatore laddove non avrebbe fatto Pt_1 corretta applicazione, rectius non avrebbe fatto applicazione tout court, dell'istituto della continuazione (art. 8
l. 689/81), che invece, se correttamente applicato, avrebbe portato all'irrogazione di un'unica sanzione, con conseguente un trattamento sanzionatorio più mite.
Prevede infatti il secondo comma dell'art. 2 l. 386/1990 che “Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni [cioè da euro 1.032,00 a euro 6.197,00]”.
Il primo comma della medesima disposizione, rubricata “Emissione di assegno senza provvista”, sanziona invece “chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni [cioè da euro 516 a euro 3.098]”.
Censura l'appellante l'operato della laddove ha applicato una sanzione superiore a quello che CP_1 sarebbe il limite massimo ed invalicabile prospettabile nel caso de quo, ovvero quello di cui al secondo comma
(€ 6.197,009) sul presupposto che l'unica interpretazione prospettabile, secondo qualsiasi canone interpretativo, è quella per cui anche in ipotesi di pluralità di violazioni la sanzione applicabile non potrebbe essere che unica.
Con decreto del 6.2.2024 il G.I., dopo aver verificato che il ricorso in appello fosse privo di richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e dunque di provvedimenti interinali da assumere, fissava udienza per il 27 marzo 2024.
In tale data il Giudice titolare, anche in ragione dell'avvenuto deposito di nota da parte di , - Controparte_1 parte con costituita- con la quale veniva evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio personalmente potendo unicamente con la difesa dell' Avvocatura di Stato competente territorialmente, individuava le ragioni per le quali dovesse ritenersi la notifica in sede di appello rientrante nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e pertanto dichiarava la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei riguardi di parte appellata e concedeva termine per la rinnovazione della notificazione dello stesso (nonché del medesimo decreto) all'Avvocatura dello Stato distrettuale (distretto di Milano), territorialmente competente.
In data 6.9.2024 si costituiva la , con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, avversando la domanda di controparte, poiché figlia di un'errata interpretazione dei primi due commi dell'art. 2 della L. 386/1990, ed in particolare del secondo, da
3 interpretarsi nel senso che la sanzione amministrativa, e la cornice edittale per essa prevista, debba essere applicata per ciascuna delle violazioni compiute e dunque più volte, tante quante le violazioni accertate.
Il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento a far data dal 6.9.2024, all'udienza del 7.11.2024, fissata “per la comparizione delle parti e la discussione”, dopo discussione orale del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva il fascicolo in decisione, con decorrenza dal 21.11.2024, previa disposizione alla cancelleria di acquisizione, entro il 20.11.2024, del fascicolo R.G. 691/2023 (primo grado).
Il fascicolo di primo grado (non telematico) veniva dalla cancelleria reperito, e sottoposto in visione al G.I., in data 30.4.2025 e da tale data deve pertanto intendersi formalmente trattenuto in decisione (non essendo prima intelligibili alcuni atti del fascicolo di prime cure).
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contradditorio.
L'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge.
Correttamente radicata è la causa davanti al Tribunale di Como, già favorevolmente riscontrata la competenza per territorio, oltre che per materia e valore davanti al Giudice di Pace in sede di prime cure.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, da ultimo, a seguito della rinnovazione ordinata con provvedimento del 27.3.2024 per le ragioni supra specificate;
la sua esecuzione ha consentito la costituzione, rituale e tempestiva del . Controparte_3
III. Sul merito della domanda.
III.I - L'appello interposto fonda, come detto, su un unico motivo (non essendo stato riproposto il secondo, concernente profilo di inesistenza/nullità della notifica), concernente la dedotta erronea interpretazione dell'art. 2 co.II della legge 386/1990 che invece, ove fosse stata corretta, avrebbe portato all'irrogazione di una sanzione significativamente più contenuta, prossima ad € 1.032,00 in ipotesi di applicazione di criteri medesimi rispetto a quelli compiuti dalla (prossimità ai minimi) e dal Giudice di Pace (determinazione ai CP_1 minimi), o al più pari € 6.197,00, dunque in ogni caso inferiore all'irrogata.
La sentenza impugnata, che concentra i motivi della decisione in un'unica pagina, e precisamente in ventuno righe, per quanto eccessivamente sintetica -e criptica e vagamente tautologica- nel suo perno motivazionale
(“a parere del Giudice appare corretto il provvedimento impugnato nella parte relativa alle sazioni applicate per ciascuna condotta illecita anche considerato che la prescrizione dell'art. 2 relative alla reiterazione delle violazioni non va interpretato nel senso indicato dal ricorrente, ossia come unica sanzione fino ad un massimo di
€ 6.197,00, quanto nel senso di una più grave previsione sanzionatoria per ciascuna delle violazioni contestate proprio tenuto conto della reiterazione degli illeciti”), nondimeno va confermata nella sua parte dispositiva, ove
“definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Determina la sanzione nel minio edittale. Compensa le spese”.
III.II - All'interpretazione che del secondo comma dell'art.2 l. 386/1990 dà la nell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta, infatti, deve correttamente giungersi partendo da diversi punti di vista ed applicando plurimi criteri interpretativi.
Far soggiacere ipotesi di illeciti in presenza di “reiterazione delle violazioni” ad un'unica sanzione onnicomprensiva significherebbe anzitutto parificare, in maniera assurda, situazioni fra loro assai diverse, in cui
4 vi siano state due o poco più violazioni, con quelle caratterizzate da un numero elevato di violazioni, pertanto trattando in pari maniera situazioni tra loro significativamente differenti, con macroscopica violazione dei principi di proporzionalità, gradualità ed offensività.
III.III - L'applicazione di un'unica sanzione, pari soltanto al doppio di quella irrogata al primo comma per l'ipotesi di unica condotta illecita, risulta peraltro distonica rispetto al tenore letterale (ed alla conseguente ratio) del medesimo legislatore per come chiaramente espressa all'art. 5 della l.386/1990 laddove individua le grevi sanzioni amministrative accessorie (ovvero: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), per l'ipotesi in cui (fra le altre) “risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2”.
Aderendo alla tesi di parte appellante, con un'unica sanzione anche in ipotesi di reiterazione di illeciti, si avrebbe un legislatore, il medesimo, palesemente incoerente, laddove da una parte appesantisce significativamente, con le sanzioni accessorie, tale ipotesi, dall'altra, sotto il profilo delle conseguenze pecuniarie, la alleggerisce poiché, in presenza di un'unica sanzione, ogni condotta, percentualmente, avrebbe un peso minore, e, per assurdo, all'aumentare delle condotte diminuirebbe il peso, in termini di sanzioni pecuniarie, di ciascuna di esse.
III.IV – A medesime conclusioni, deve portare, anzitutto, l'interpretazione letterale e combinata dei due commi del medesimo art. 2 l. 386/1990.
Se infatti il primo comma recita “chiunque emette un assegno […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria”, il secondo comma, letto in rapida successione “Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni” risulta come una specificazione del primo per le ipotesi di particolare valore dell'assegno o, come nel caso di specie, di reiterazione di reati, e dunque specifica l'importo, in tali casi, della sanzione pecuniaria, senza prescindere però dal presupposto del primo comma, ovvero la punizione con sanzione amministrativa collegata all'emissione di un assegno (e dunque per emissione di ogni assegno).
III.V - D'altra parte non milita in senso opposto nemmeno il richiamo, invero non esplicitato da n sede Pt_1 di appello, a differenza del primo grado, ma ricavabile dalla complessiva esposizione, relativo all'applicazione dell'istituto della continuazione, nel solco della previsione di cui all'articolo 8, della Legge 24.11.1981, numero
689 (la cui previsione recita “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”).
Nulla dovendosi osservare sulla prima parte della disposizione, che riguarda la fattispecie del concorso formale di illeciti, quanto alla continuazione individuata dalla seconda parte, essa attiene alla specifica ipotesi di
“violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”, e dunque esclusivamente a quella materia deve essere limitata, senza possibilità di attuazione estensiva.
5 Deve pertanto il Tribunale osservare –ed il rilievo è di fondamentale importanza- come l'istituto della continuazione abbia un perimetro di estensione in ambito amministrativo molto più limitato che in ambito penale, rilevando solo nei casi di violazione di norme in materia previdenziale e assistenziale, tra le quali non rientra la fattispecie di causa.
Stante l'assenza di un addentellato normativo nel sistema degli illeciti amministrativi, il Tribunale esclude pertanto ogni possibilità di applicazione dell'istituto della continuazione extra ambitus, perfettamente delineato dal legislatore.
III.VI - Si osservi, inoltre, come non costituisca argomento pertinente, in senso favorevole all'appelllante, la circostanza che escludendo l'applicazione di una sola sanzione, si possa giungere ad irrogare importi assai alti, moltiplicando il numero delle violazioni per il massimo edittale. il ragionamento è inconferente, non potendosi delegittimare l'interpretazione letterale e sistemica della disposizione sulla base di quelle che potrebbero essere le conseguenze di esborso dell'agente della violazione.
III.VII Infine, e l'argomento è squisitamente fattuale, l'eventuale continuazione –la cui mancata applicazione è censurata dall'appellante- richiederebbe il compimento di “più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno” (art. 8 l. 689/81), ma di quale sia il “medesimo disegno” parte appellante non delinea i caratteri, pur onerata dell'onere della prova ed in difetto di applicabilità del principio di non contestazione (trattasi di elemento fondante la propria tesi, che dunque deve essere ab initio compiutamente descritto). In altre parole, ove anche si ipotizzasse l'applicabilità di un'unica sanzione nell'ipotesi di reiterazione, nel solco dell'art. 8 bis l.689/81 (“Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni”), nondimeno non risulta dall'appellante, su cui grava ex art. 2697 cc la prova del carattere della continuità, alcuna caratterizzazione in tal senso.
Inoltre la circostanza che le condotte di emissione assegni siano state compiute in un arco temporale mediamente lungo (sei mesi, dal 28.2.2020 al 31.8.2020 –circostanza di per sé escludente la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 8bis co.IV l.689/81) ed in luoghi fra loro diversi e distanti (lombardia, Piemonte, ed in un caso persino Puglia) avrebbe pure giustificato la necessità di una descrizione delle ragioni della sussumibilità alla fattispecie della continuazione, tenuto conto del carattere non secondario delle coordinate spazio temporali: in ambito penalistico, cui la fattispecie dell'art. . 8 l. 689/81 si richiama) “il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali” (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012).
III.VIII - Di alcun rilievo è infine la circostanza che, facendo applicazione –come da difese di parte appellate- del principio di pluralità di sanzioni pecuniarie amministrative, l'importo da irrogarsi avrebbe dovuto essere superiore (anche tenuto conto dei minimi) rispetto a quello irrogato, frutto di un possibile errore dato dall'aver applicato, per ciascuna violazione, la minore sanzione di cui al comma primo.
La circostanza è infatti del tutto irrilevante, concretizzandosi in un'eventuale errore dell'Ente irrogante la sanzione, che avrebbe al più comportato un beneficio per Pt_1
6 Semmai, il profilo avrebbe potuto essere oggetto di una riconvenzionale, in primo grado, da parte di controparte (funzionale alla rideterminazione di un importo migliore), che tuttavia, non esperita, esula da qualsiasi valutazione nel presente giudizio, come pertanto esula una eventuale rideterminazione dell'importo in misura diversa dal “minimo edittale”, per come determinata dal GdP in sede di prime cure.
Tali argomentazioni portano a dover concludere per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e, a monte, dell'ordinanza ingiunzione opposta (seppur nei limiti della rideterminazione, in difetto, dell'importo, per come determinata dal GdP).
IV. Sulle spese.
Le spese di lite trovano giusta compensazione, in ragione delle motivazione spese al § III.I, in ordine alla sentenza impugnata
Quanto a quelle di primo grado, resta, pure, ferma la compensazione disposta in quella sede.
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione del rigetto del gravame, per l'affermazione dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così Controparte_3 provvede:
Rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 476/2023 emessa dal
Giudice di Pace di il 6.7.2023, depositata in data 10.7.2023, ad esito del procedimento R.G. n. CP_1
691/2023;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 73 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...], in data [...], residente a [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
Uniti (CO), Via Al Dossello, nr. 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Chinelli del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Uberto Visconti di C.F._2
Modrone, nr. 2 (indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-appellante- E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto in carica, entrambi con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
) ed elettivamente domiciliati negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1: pec: P.IVA_2
Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace (confermativa di ordinanza di ingiunzione) in materia di assegni bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione –con decorrenza dall'acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo di primo grado, che perveniva il 30.4.2025- ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art. 350 bis cpc, sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante : Parte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como, Sezione e Giudice designandi, in totale riferma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così de-cidere:
NEL MERITO:
1 1) accertare e dichiarare che, per tutte le violazioni commesse dal sig. debba essere Parte_1 applicato l'articolo 2, comma 2, della Legge 15.12.1990, nume-ro 386, e, quindi, in conseguenza di ciò, determinare la sanzione amministrativa a lui applicabile nel minimo edittale, e quindi in misura pari ad Euro 1.032,00, ovvero nella difesa misura ritenuta di giustizia, e comunque nel range edittale previsto, tra il mini-mo e il massimo, dalla richiamata normativa;
IN OGNI CASO:
2) revocare l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di datata 30.11.2022, qui CP_1 opposta, numero 0084590, con la quale è stata irrogata a la sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di Euro 9.005,00. Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.”
per le parti appellate : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello ex adverso proposto in quanto e infondato per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze.”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul precedente grado di giudizio.
Con ricorso in appello ex D.lgs 150/2011, iscritto a ruolo il 10.1.2024 interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 476/2023 del 6.7.2023 (in seguito modificata stante la CP_1 presenza di un errore materiale non rilevante quanto all'appello), reiettiva della richiesta di revoca dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di datata 30.11.2022, n 0084590, con la CP_1 quale era stata irrogata al ricorrente, oggi opponente, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 9.005,00.
Alla condanna a tale somma di nella qualità di traente di Pt_1 Parte_2
–società della quale il medesimo era l'amministratore unico- la era giunta a seguito della
[...] CP_1 verifica di avvenuta emissione di diversi assegni in mancanza di provvista, in violazione dell'art. 2 (e 5 co.I) della
Legge 386/1990.
In particolare, gli assegni tratti oggetto di violazione di legge, erano dodici:
- il primo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in data Controparte_2
29.6.2020, dell'importo di Euro 7.400,06;
-il secondo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso ad LB (BG) Controparte_2 in data 28.2.2020, dell'importo di Euro 4.632,11;
- il terzo tratto sulla Filiale di CA (CO), e-messo a Vimodrone Controparte_2
(MI) in data 5.3.2020, dell'importo di Euro 3.517,67;
- il quarto tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Vimodrone Controparte_2
(MI) in data 6.4.2020, dell'importo di Euro 1.952,00;
- il quinto tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a SO (BG) Controparte_2 in data 29.2.2020, dell'importo di Euro 5.000,00;
- il sesto tratto sulla Filiale di CA (CO), e-messo a Milano in data Controparte_2
3.8.2020, dell'importo di Euro 1.500,00;
- il settimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Bari in data Controparte_2
31.7.2020, dell'importo di Euro 10.654,55;
- l'ottavo tratto sulla Filiale di CA (CO), e-messo a Bari in data Controparte_2
31.8.2020, dell'importo di Euro 10.654,55;
2 - il nono tratto sulla Filiale di CA (CO) e-messo a LB (CN), in Controparte_2 data 20.3.2020, dell'importo di Euro 1.553,83;
- il decimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in Controparte_2 data 11.5.2020, dell'importo di Euro 4.717,37;
- l'undicesimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in Controparte_2 data 28.5.2020, dell'importo di Euro 4.717,37;
- il dodicesimo tratto sulla Filiale di CA (CO), emesso a Milano in Controparte_2 data 5.6.2020, dell'importo di Euro 7.000,00.
La contestazione mossa in sede di prime cure (insieme ad un'altra, non rinnovata nel presente giudizio) attiene all'erronea determinazione della sanzione applicabile, che avrebbe dovuto essere contenuta complessivamente entro la cornice edittale delineata dall'art. 2, co. 2, l. 386/1990, e non, come invece fatto dalla , ai CP_1 sensi del primo comma: in sostanza, ensura l'operato dell'Ente accertatore laddove non avrebbe fatto Pt_1 corretta applicazione, rectius non avrebbe fatto applicazione tout court, dell'istituto della continuazione (art. 8
l. 689/81), che invece, se correttamente applicato, avrebbe portato all'irrogazione di un'unica sanzione, con conseguente un trattamento sanzionatorio più mite.
Prevede infatti il secondo comma dell'art. 2 l. 386/1990 che “Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni [cioè da euro 1.032,00 a euro 6.197,00]”.
Il primo comma della medesima disposizione, rubricata “Emissione di assegno senza provvista”, sanziona invece “chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni [cioè da euro 516 a euro 3.098]”.
Censura l'appellante l'operato della laddove ha applicato una sanzione superiore a quello che CP_1 sarebbe il limite massimo ed invalicabile prospettabile nel caso de quo, ovvero quello di cui al secondo comma
(€ 6.197,009) sul presupposto che l'unica interpretazione prospettabile, secondo qualsiasi canone interpretativo, è quella per cui anche in ipotesi di pluralità di violazioni la sanzione applicabile non potrebbe essere che unica.
Con decreto del 6.2.2024 il G.I., dopo aver verificato che il ricorso in appello fosse privo di richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e dunque di provvedimenti interinali da assumere, fissava udienza per il 27 marzo 2024.
In tale data il Giudice titolare, anche in ragione dell'avvenuto deposito di nota da parte di , - Controparte_1 parte con costituita- con la quale veniva evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio personalmente potendo unicamente con la difesa dell' Avvocatura di Stato competente territorialmente, individuava le ragioni per le quali dovesse ritenersi la notifica in sede di appello rientrante nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e pertanto dichiarava la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei riguardi di parte appellata e concedeva termine per la rinnovazione della notificazione dello stesso (nonché del medesimo decreto) all'Avvocatura dello Stato distrettuale (distretto di Milano), territorialmente competente.
In data 6.9.2024 si costituiva la , con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, avversando la domanda di controparte, poiché figlia di un'errata interpretazione dei primi due commi dell'art. 2 della L. 386/1990, ed in particolare del secondo, da
3 interpretarsi nel senso che la sanzione amministrativa, e la cornice edittale per essa prevista, debba essere applicata per ciascuna delle violazioni compiute e dunque più volte, tante quante le violazioni accertate.
Il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento a far data dal 6.9.2024, all'udienza del 7.11.2024, fissata “per la comparizione delle parti e la discussione”, dopo discussione orale del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva il fascicolo in decisione, con decorrenza dal 21.11.2024, previa disposizione alla cancelleria di acquisizione, entro il 20.11.2024, del fascicolo R.G. 691/2023 (primo grado).
Il fascicolo di primo grado (non telematico) veniva dalla cancelleria reperito, e sottoposto in visione al G.I., in data 30.4.2025 e da tale data deve pertanto intendersi formalmente trattenuto in decisione (non essendo prima intelligibili alcuni atti del fascicolo di prime cure).
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contradditorio.
L'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge.
Correttamente radicata è la causa davanti al Tribunale di Como, già favorevolmente riscontrata la competenza per territorio, oltre che per materia e valore davanti al Giudice di Pace in sede di prime cure.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, da ultimo, a seguito della rinnovazione ordinata con provvedimento del 27.3.2024 per le ragioni supra specificate;
la sua esecuzione ha consentito la costituzione, rituale e tempestiva del . Controparte_3
III. Sul merito della domanda.
III.I - L'appello interposto fonda, come detto, su un unico motivo (non essendo stato riproposto il secondo, concernente profilo di inesistenza/nullità della notifica), concernente la dedotta erronea interpretazione dell'art. 2 co.II della legge 386/1990 che invece, ove fosse stata corretta, avrebbe portato all'irrogazione di una sanzione significativamente più contenuta, prossima ad € 1.032,00 in ipotesi di applicazione di criteri medesimi rispetto a quelli compiuti dalla (prossimità ai minimi) e dal Giudice di Pace (determinazione ai CP_1 minimi), o al più pari € 6.197,00, dunque in ogni caso inferiore all'irrogata.
La sentenza impugnata, che concentra i motivi della decisione in un'unica pagina, e precisamente in ventuno righe, per quanto eccessivamente sintetica -e criptica e vagamente tautologica- nel suo perno motivazionale
(“a parere del Giudice appare corretto il provvedimento impugnato nella parte relativa alle sazioni applicate per ciascuna condotta illecita anche considerato che la prescrizione dell'art. 2 relative alla reiterazione delle violazioni non va interpretato nel senso indicato dal ricorrente, ossia come unica sanzione fino ad un massimo di
€ 6.197,00, quanto nel senso di una più grave previsione sanzionatoria per ciascuna delle violazioni contestate proprio tenuto conto della reiterazione degli illeciti”), nondimeno va confermata nella sua parte dispositiva, ove
“definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Determina la sanzione nel minio edittale. Compensa le spese”.
III.II - All'interpretazione che del secondo comma dell'art.2 l. 386/1990 dà la nell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta, infatti, deve correttamente giungersi partendo da diversi punti di vista ed applicando plurimi criteri interpretativi.
Far soggiacere ipotesi di illeciti in presenza di “reiterazione delle violazioni” ad un'unica sanzione onnicomprensiva significherebbe anzitutto parificare, in maniera assurda, situazioni fra loro assai diverse, in cui
4 vi siano state due o poco più violazioni, con quelle caratterizzate da un numero elevato di violazioni, pertanto trattando in pari maniera situazioni tra loro significativamente differenti, con macroscopica violazione dei principi di proporzionalità, gradualità ed offensività.
III.III - L'applicazione di un'unica sanzione, pari soltanto al doppio di quella irrogata al primo comma per l'ipotesi di unica condotta illecita, risulta peraltro distonica rispetto al tenore letterale (ed alla conseguente ratio) del medesimo legislatore per come chiaramente espressa all'art. 5 della l.386/1990 laddove individua le grevi sanzioni amministrative accessorie (ovvero: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), per l'ipotesi in cui (fra le altre) “risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2”.
Aderendo alla tesi di parte appellante, con un'unica sanzione anche in ipotesi di reiterazione di illeciti, si avrebbe un legislatore, il medesimo, palesemente incoerente, laddove da una parte appesantisce significativamente, con le sanzioni accessorie, tale ipotesi, dall'altra, sotto il profilo delle conseguenze pecuniarie, la alleggerisce poiché, in presenza di un'unica sanzione, ogni condotta, percentualmente, avrebbe un peso minore, e, per assurdo, all'aumentare delle condotte diminuirebbe il peso, in termini di sanzioni pecuniarie, di ciascuna di esse.
III.IV – A medesime conclusioni, deve portare, anzitutto, l'interpretazione letterale e combinata dei due commi del medesimo art. 2 l. 386/1990.
Se infatti il primo comma recita “chiunque emette un assegno […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria”, il secondo comma, letto in rapida successione “Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni” risulta come una specificazione del primo per le ipotesi di particolare valore dell'assegno o, come nel caso di specie, di reiterazione di reati, e dunque specifica l'importo, in tali casi, della sanzione pecuniaria, senza prescindere però dal presupposto del primo comma, ovvero la punizione con sanzione amministrativa collegata all'emissione di un assegno (e dunque per emissione di ogni assegno).
III.V - D'altra parte non milita in senso opposto nemmeno il richiamo, invero non esplicitato da n sede Pt_1 di appello, a differenza del primo grado, ma ricavabile dalla complessiva esposizione, relativo all'applicazione dell'istituto della continuazione, nel solco della previsione di cui all'articolo 8, della Legge 24.11.1981, numero
689 (la cui previsione recita “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”).
Nulla dovendosi osservare sulla prima parte della disposizione, che riguarda la fattispecie del concorso formale di illeciti, quanto alla continuazione individuata dalla seconda parte, essa attiene alla specifica ipotesi di
“violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”, e dunque esclusivamente a quella materia deve essere limitata, senza possibilità di attuazione estensiva.
5 Deve pertanto il Tribunale osservare –ed il rilievo è di fondamentale importanza- come l'istituto della continuazione abbia un perimetro di estensione in ambito amministrativo molto più limitato che in ambito penale, rilevando solo nei casi di violazione di norme in materia previdenziale e assistenziale, tra le quali non rientra la fattispecie di causa.
Stante l'assenza di un addentellato normativo nel sistema degli illeciti amministrativi, il Tribunale esclude pertanto ogni possibilità di applicazione dell'istituto della continuazione extra ambitus, perfettamente delineato dal legislatore.
III.VI - Si osservi, inoltre, come non costituisca argomento pertinente, in senso favorevole all'appelllante, la circostanza che escludendo l'applicazione di una sola sanzione, si possa giungere ad irrogare importi assai alti, moltiplicando il numero delle violazioni per il massimo edittale. il ragionamento è inconferente, non potendosi delegittimare l'interpretazione letterale e sistemica della disposizione sulla base di quelle che potrebbero essere le conseguenze di esborso dell'agente della violazione.
III.VII Infine, e l'argomento è squisitamente fattuale, l'eventuale continuazione –la cui mancata applicazione è censurata dall'appellante- richiederebbe il compimento di “più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno” (art. 8 l. 689/81), ma di quale sia il “medesimo disegno” parte appellante non delinea i caratteri, pur onerata dell'onere della prova ed in difetto di applicabilità del principio di non contestazione (trattasi di elemento fondante la propria tesi, che dunque deve essere ab initio compiutamente descritto). In altre parole, ove anche si ipotizzasse l'applicabilità di un'unica sanzione nell'ipotesi di reiterazione, nel solco dell'art. 8 bis l.689/81 (“Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni”), nondimeno non risulta dall'appellante, su cui grava ex art. 2697 cc la prova del carattere della continuità, alcuna caratterizzazione in tal senso.
Inoltre la circostanza che le condotte di emissione assegni siano state compiute in un arco temporale mediamente lungo (sei mesi, dal 28.2.2020 al 31.8.2020 –circostanza di per sé escludente la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 8bis co.IV l.689/81) ed in luoghi fra loro diversi e distanti (lombardia, Piemonte, ed in un caso persino Puglia) avrebbe pure giustificato la necessità di una descrizione delle ragioni della sussumibilità alla fattispecie della continuazione, tenuto conto del carattere non secondario delle coordinate spazio temporali: in ambito penalistico, cui la fattispecie dell'art. . 8 l. 689/81 si richiama) “il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali” (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012).
III.VIII - Di alcun rilievo è infine la circostanza che, facendo applicazione –come da difese di parte appellate- del principio di pluralità di sanzioni pecuniarie amministrative, l'importo da irrogarsi avrebbe dovuto essere superiore (anche tenuto conto dei minimi) rispetto a quello irrogato, frutto di un possibile errore dato dall'aver applicato, per ciascuna violazione, la minore sanzione di cui al comma primo.
La circostanza è infatti del tutto irrilevante, concretizzandosi in un'eventuale errore dell'Ente irrogante la sanzione, che avrebbe al più comportato un beneficio per Pt_1
6 Semmai, il profilo avrebbe potuto essere oggetto di una riconvenzionale, in primo grado, da parte di controparte (funzionale alla rideterminazione di un importo migliore), che tuttavia, non esperita, esula da qualsiasi valutazione nel presente giudizio, come pertanto esula una eventuale rideterminazione dell'importo in misura diversa dal “minimo edittale”, per come determinata dal GdP in sede di prime cure.
Tali argomentazioni portano a dover concludere per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e, a monte, dell'ordinanza ingiunzione opposta (seppur nei limiti della rideterminazione, in difetto, dell'importo, per come determinata dal GdP).
IV. Sulle spese.
Le spese di lite trovano giusta compensazione, in ragione delle motivazione spese al § III.I, in ordine alla sentenza impugnata
Quanto a quelle di primo grado, resta, pure, ferma la compensazione disposta in quella sede.
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione del rigetto del gravame, per l'affermazione dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così Controparte_3 provvede:
Rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 476/2023 emessa dal
Giudice di Pace di il 6.7.2023, depositata in data 10.7.2023, ad esito del procedimento R.G. n. CP_1
691/2023;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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