Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2013, n. 17603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17603 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8831/2007 8834/2007
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente - 8835/2007
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6390-2007 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A., in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RE LD;
- intimato -
sul ricorso 6393-2007 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (c.f./p.i. 00192540448), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RE ZI;
- intimato -
sul ricorso 6395-2007 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RE AN;
- intimato -
sul ricorso 8831-2007 proposto da:
RE ZI (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso l'avvocato RICCI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUSMITTA TO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (c.f./p.i. 00192540448), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
sul ricorso 8834-2007 proposto da:
RE AN (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso l'avvocato RICCI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUSMITTA TO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (c.f./p.i. 00192540448), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
sul ricorso 8835-2007 proposto da:
RE LD (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso l'avvocato RICCI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUSMITTA TO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (c.f./p.i. 00192540448), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso le sentenze n. 2/2006 - n. 3/2006 - n. 4/2006 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositate il 03/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato TO GUSMITTA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi principali, l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso, riuniti i ricorsi, per il rigetto dei ricorsi principali e del primo motivo dei ricorsi incidentali e per l'accoglimento del secondo motivo degli stessi ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 aprile 1993, ZI AL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Fermo in data 22/2/1993 su ricorso della S.p.A. Cassa di Risparmio di Fermo, con cui era stato ingiunto allo stesso, quale fideiussore del debitore principale S.r.l. Calzaturificio Nuova Rossella, il pagamento di L. 1.005.495.552, oltre interessi nella misura del 15% annuo e spese della procedura.
L'opponente eccepiva il difetto dell'idonea prova scritta del credito azionato nel monitorio, l'illegittimità della fideiussione omnibus per contrarietà alla L. n. 154 del 1992, e in ogni caso, la nullità della stessa per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, l'abusivo riempimento della scheda contenente la fideiussione, il cui contenuto veniva comunque disconosciuto;
contestava inoltre le risultanze di tutti i conti correnti, sosteneva che era illegittima ed indimostrata la richiesta di pagamento degli interessi ed eccessiva la misura degli stessi;
deduceva la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi L. n. 154 del 1992, ex art. 4; faceva presente che, in ogni caso, dal credito di controparte doveva essere detratto quanto versato dalla Calzaturificio Nuova Rossella, per L. 26.500.000; avanzava in via di riconvenzione domanda di risarcimento dei danni conseguenti al comportamento della Banca. Si costituiva la Cassa di Risparmio di Fermo, assumendo l'infondatezza della proposta opposizione avente finalità esclusivamente dilatoria, risultando le proprie pretese fondate sulla documentazione versata in atti, mentre erano completamente prive di fondamento le eccezioni di compensazione e di abusivo riempimento del contratto di fideiussione, completo di ogni sua parte al momento della sottoscrizione.
Con sentenza in data 12-19/1/2004, il Tribunale condannava l'opponente al pagamento della somma di Euro 519.295,10, oltre gli interessi legali dalla data del ricorso monitorio al saldo effettivo;
rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente, dichiarando inammissibili le ulteriori richieste avanzate in corso di giudizio dal ZI, che veniva condannato a rimborsare i 4/5 delle spese processuali, dichiarate compensate per il resto.
Veniva proposta impugnazione dal ZI, che, in particolare, rilevava che la scheda di fideiussione in data 4 luglio 1990, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e delimitante la garanzia sino a concorrenza dell'importo di L. 2 miliardi, era priva della sottoscrizione dei fideiussori, di modo che la lettera di collegamento in pari data poteva valere esclusivamente come volontà di rinnovo della precedente fideiussione omnibus del 6 agosto 1986, che tuttavia era mancante dell'indicazione dell'importo massimo garantito, e quindi inefficace a far data dall'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992; ribadiva peraltro l'abusivo riempimento del relativo foglio, in relazione all'indicazione dell'importo massimo garantito. Si costituiva la Cassa di Risparmio di Fermo, che contestava il fondamento dell'appello, riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal primo giudice, ed avanzava appello incidentale in punto interessi.
Nel corso del giudizio, l'appellante proponeva querela di falso in ordine al documento 4 luglio 1990, peraltro non sottoscritto, nel caso in cui fosse stata riscontrata l'effettiva sottoscrizione da parte sua. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata in data 3/1/2006, ha accolto l'appello principale, assorbito l'incidentale.
La Corte del merito, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto fondato il primo motivo di doglianza del ZI, rilevando che effettivamente la scheda di fideiussione datata 4 luglio 1990, allegata al ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, contenente l'importo fino a concorrenza del quale era rilasciata la garanzia, era priva della sottoscrizione del ZI, e che pertanto non era soggetta all'onere del disconoscimento, e d'altronde, il contenuto del documento era stato contestato fin dall'atto introduttivo, eccependosi l'illegittimità della fideiussione omnibus, in quanto carente della somma per cui era stata rilasciata la garanzia. Da ciò consegue, secondo la Corte del merito, che la fideiussione risultante dalla dichiarazione del 4 luglio 1990, a firma, tra gli altri, di ZI AL, con riferimento alla precedente garanzia del 6 agosto 1986, rilasciata per debiti futuri senza preventiva limitazione dell'importo garantito, si configura quale fideiussione omnibus, la cui validità, in quanto stipulata prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, art.10, si sottrae all'applicazione della norma sopravvenuta, che non incide sui contratti in precedenza perfezionatisi. La riconosciuta irretroattività della L. n. 154 non implica l'ultra attività della disciplina precedente, che continua ad operare solo esclusivamente con riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge;
la Banca pertanto conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima dell'entrata in vigore della legge, e non anche per quelli successivi, per i quali occorre invece una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 c.c.. Ciò posto, la Corte territoriale ha rilevato che dagli estratti conto prodotti dall'Istituto non risultavano obbligazioni inadempiute dall'obbligata principale di cui dovesse rispondere il fideiussore opponente, non risultando agli atti le movimentazione dei conti, il pagamento dei cui saldi la Banca invocava, per il periodo anteriore al luglio 1992, mese di entrata in vigore della L. n. 154. Assorbito è stato ritenuto il motivo riguardante il risarcimento del danno provocato alla debitrice principale in conseguenza del dedotto, improvviso ed ingiustificato recesso unilaterale del rapporto, dato che l'opponente, quale fideiussore del debitore principale non aveva patito nel caso in esame alcun pregiudizio, ne' risultava che il recesso fosse stato "improvviso ed ingiustificato", dato che gli estratti conto prodotti evidenziavano l'andamento negativo dei vari rapporti bancari legittimanti il recesso. Ne conseguiva l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate, così come l'irrilevanza del disconoscimento operato dal ZI, ed assorbito il proposto appello incidentale sugli interessi.
Avverso detta pronuncia Propone ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., sulla base di tre motivi.
Si difende ZI con controricorso, avanzando ricorso incidentale affidato a due motivi.
La Cassa di Risparmio ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Preliminarmente, vanno riuniti il ricorso principale ed incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e vanno riuniti al presente giudizio, per trattarsi dell'analogo rapporto di cofideiussione, i procedimenti di cui ai nn. 6395/07 + 8834/07 e 6393/07 + 8831/07, nei quali sono altresì riuniti i ricorsi principali proposti dai cofideiussori ZI ND e ZI UR e gli incidentali, proposti dalla Cassa di Risparmio di Fermo, ex art. 335 c.p.c.. I motivi dei ricorsi principali ed incidentali nei giudizi riuniti sono esattamente sovrapponibili e vengono di seguito riportati, come riferiti a tutt'e tre i giudizi. Con il primo motivo, la Cassa di Risparmio denuncia violazione e falsa applicazione "delle norme di diritto e dei principi regolatori della materia, riguardo al decreto ingiuntivo ed al giudizio di opposizione, sul piano sostanziale e sul piano processuale anche in riferimento agli artt. 645 e ss. c.p.c., art. 115 c.p.c., artt. 2697, 2700 e 2702 c.c.. Motivazione del tutto mancante o apparente riguardo all'omesso esame dei risultati probatori emersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 3 e 5)". La Cassa di Risparmio deduce che, a seguito dei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 156/1993, erano stati instaurati separatamente dai tre ingiunti cofideiussori, ZI AL, ZI ND e ZI UR, tre giudizi ordinari di cognizione;
in detti giudizi, stante la mancata riunione, la produzione dei documenti avveniva in copia, previa esibizione degli originali.
Come si evince dal contenuto della sentenza del Tribunale e dei processi verbali di udienza della causa, la pretesa creditoria era provata dalla produzione documentale versata in atti nella causa di opposizione.
Secondo la Cassa di Risparmio, la Corte del merito non avrebbe potuto non tenere conto ed omettere ogni valutazione sulla veridicità dei fatti e sulle risultanze probatorie oggetto di specifico riscontro nel giudizio di opposizione: i ZI, nei verbali d'udienza del 19 settembre 2000, avevano disconosciuto la fideiussione di L. 2 miliardi del 4 luglio 1990, asserendo che al momento del rilascio non era stato dato incarico alla Banca di riempire la scheda con l'inserimento della somma;
gli stessi ZI, nel verbale d'udienza del 22/5/01 e del 28/7/03, a seguito all'invito del giudice di precisare quale sottoscrizione dei documenti prodotti volessero disconoscere, precisavano di voler disconoscere la conformità ex art. 2719 c.c., delle copie prodotte nel giudizio di opposizione rispetto all'originale dell'atto di fideiussione riportante la cifra di L. 2 miliardi, nella parte ove era indicato in cifra e lettere l'importo suddetto, così limitandosi a dedurre l'abusivo riempimento in bianco della fideiussione. Denuncia quindi la ricorrente principale che, di contro a tale documentazione, la Corte d'appello si è limitata a valutare la documentazione allegata, rinvenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, priva della sottoscrizione, che risultava prima facie una copia alterata ed incompleta rispetto a quella certificata prodotta ritualmente all'epoca, nonché rispetto a quella prodotta in tutti i giudizi di opposizione, "e, pertanto, quest'ultima irritualmente sottratta e sostituita dolosamente con quella rinvenuta alterata ed incompleta".
1.2.- Con il secondo motivo, la Cassa di Risparmio fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., e dell'art. 1937 c.c., T.U. n. 385 del 1993, art. 117, comma 1; nonché vizio di motivazione, mancante o apparente, in relazione all'omesso esame dei documenti depositati nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e dei principi regolatori della materia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la ricorrente principale, il Giudice d'appello non ha rilevato l'inammissibile mutatio libelli operata dalla controparte, attesa la proposizione in secondo grado della domanda di inesistenza della fideiussione per mancanza di sottoscrizione, diversa da quella in origine proposta, di illegittimità della fideiussione. I ZI in primo grado si sono opposti al decreto ingiuntivo, limitandosi ad assumere l'illegittimità della scrittura privata, ma non l'inesistenza della fideiussione;
soltanto in secondo grado, gli stessi hanno introdotto una diversa causa petendi, deducendo sostanzialmente l'inesistenza della fideiussione per mancanza della sottoscrizione, e su tale domanda la Cassa di Risparmio non ha mai accettato il contraddittorio.
1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente principale denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 345 e 645 c.p.c. e di insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, nonché l'omesso esame delle risultanze probatorie in atti.
La Corte del merito ha ritenuto erroneamente ed immotivatamente la tempestività ed ammissibilità dell'eccezione di nullità (inesistenza) del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la scheda di fideiussione rinvenuta allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva alcuna sottoscrizione, ma sul punto non vi era stata alcuna accettazione del contraddittorio e, come già detto, l'assoluta carenza di detta condizione ammissibilità era stata sollevata per la prima volta solo in grado d'appello, e si trattava di eccezione in senso proprio e non di mera difesa.
1.3.- I tre motivi dei ricorsi principali, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi infondati. Le censure di cui al primo motivo sono in parte inammissibili, ed in parte infondate.
A riguardo, va osservato che la Cassa di Risparmio, nel censurare la mancata valutazione della prova della fideiussione, non ha indicato quando ed in che modo sarebbe avvenuta in giudizio la rituale produzione della scheda fideiussoria sottoscritta dai ZI: del tutto genericamente, infatti, la Cassa di Risparmio ha dedotto, alle pagine 13-14 del ricorso, di avere prodotto "documentazione afferente il rapporto principale e quello fideiussorio...In particolare venivano prodotte copie della fideiussione del 4/7/1990 sottoscritta debitamente dai fideiussori, ZI AL, ZI UR, ZI ND e ZI AS, per l'importo di L.2.000.000.000 (cfr. allegato n. 1 al presente ricorso)...", ed altrettanto genericamente, la parte richiama a pag. 7 la "produzione" della copia integrale della fideiussione, l'esibizione della copia autentica della stessa, sostituita all'originale allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Da quanto sopra esposto, consegue che correttamente la Corte del merito ha valutato la controversia sulla base della documentazione in atti, ne' avrebbe potuto ad essa supplire con il riferimento ai verbali o alle produzioni del ricorso per decreto ingiuntivo, non riproposte nel giudizio di opposizione.
Ed infatti, come affermato nella pronuncia 8955/2006 (e conforme, la precedente 19992/2004), la parte avrebbe dovuto depositare nel giudizio di opposizione i documenti del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la documentazione di corredo al ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. Palesemente inammissibili, per novità, sono da ritenersi le deduzioni della Cassa di Risparmio, relative alla scheda di fideiussione "rinvenuta successivamente allegata al ricorso per decreto ingiuntivo come priva della sottoscrizione dei ZI..." quale "copia alterata ed incompleta rispetto a quella certificata prodotta ritualmente all'epoca...", ne', in ogni caso, sarebbe stata onerata la Corte territoriale della ricerca del documento o della ricostruzione dello stesso, atteso che tale obbligo sussiste solo per i documenti ritualmente prodotti e non rinvenibili nel fascicolo della parte, con facoltà per questa di depositarli di nuovo o di essere autorizzato alla ricostruzione del fascicolo( in tal senso, la pronuncia 11352/2010). 2.2.- I motivi secondo e terzo del ricorso principale, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati, in quanto le censure ivi articolate postulano erroneamente la proposizione di domanda o di eccezione(la parte si riferisce all'una o all'altra senza invero nessuna differenziazione)nuove in grado d'appello da parte dei ZI.
Ed invero, non solo sarebbe comunque nel caso applicabile l'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, da cui la proponibilità di eccezioni anche in appello, e,
rivestendo i ZI la qualità processuale di attori in opposizione, e di convenuti in senso sostanziale, si tratterebbe al più di eccezione, ma, a ben vedere, i ZI si sono limitati a contestare la fideiussione, quale titolo a fondamento della domanda della Cassa, su cui gravava in pieno l'onere probatorio quale parte attrice in senso sostanziale.
2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, i ZI denunciano il vizio di motivazione mancante od apparente in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto d'apertura di credito.
Il recesso è stato presupposto necessario per azionare la garanzia fideiussoria, quantunque ritenuta invalida, e per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in forza del quale è iniziata la procedura esecutiva immobiliare. Secondo i ZI, l'andamento negativo dei rapporti bancari è affermazione del tutto generica, ed andavano valutati sotto tale profilo le censure sull'illegittimo addebito degli interessi ultra legali e della capitalizzazione.
2.2.- Con il secondo motivo, i ZI denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, facendo presente di avere richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo in data 28 febbraio 2005 per il procedimento d'appello, con provvedimento di ammissione provvisoria, e quindi la Cassa di Risparmio non andava condannata alla rifusione in favore dello Stato per le spese di primo grado.
3.1.- Il primo motivo dei ricorsi incidentali è infondato. La Corte territoriale ha statuito che il fideiussore non aveva subito alcun pregiudizio, di cui non v'era prova: i ZI deducono del tutto genericamente che vi era la prova del danno, per essere stata iniziata la procedura esecutiva, ma non indicano di avere provato, e in che modo, tale assunto nella fase di merito.
3.2.- Il secondo motivo è fondato, atteso che la Corte territoriale ha reso falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, nel condannare la Cassa di Risparmio alle spese del primo grado a favore dello Stato, atteso che lo Stato non era tenuto al pagamento in favore dei ZI, ammessi al beneficio solo per il grado successivo.
4.1.- Vanno pertanto respinti i ricorsi principali della Cassa di Risparmio di Fermo, nonché il primo motivo dei ricorsi incidentali dei ZI;
accolto il secondo motivo dei ricorsi dei ZI, vanno cassate le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, va condannata la Cassa di Risparmio di Fermo al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado, come liquidate nelle pronunce impugnate, a favore delle parti partitamente indicate nelle pronunce;
va infine condannata, in forza della soccombenza prevalente, la Cassa di Risparmio di Fermo al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate per compenso a favore di ZI AL, ZI ND e ZI UR, nella complessiva somma di Euro 24.000,00, oltre Euro 600,00 per esborsi;
oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, principale ed incidentale, riunisce al presente giudizio i procedimenti di cui ai nn. R.G. 6395/07+8834/07 e 6395/07+8834/07, previa riunione in detti due giudizi dei ricorsi principale ed incidentale;
respinge i ricorsi proposti dalla Cassa di Risparmio di Fermo, nonché il primo motivo dei ricorsi dei ZI;
accoglie il secondo motivo dei ricorsi dei ZI, cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Cassa di Risparmio di Fermo al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado, come già liquidate nelle pronunce impugnate, a favore, partitamente, di ZI AL, ZI ND e ZI UR;
condanna la medesima Cassa di Risparmio di Fermo al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di ZI AL, ZI ND e ZI UR, liquidato per compenso nella complessiva somma di Euro 24.000,00, oltre Euro 600,00 per esborsi;
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013