CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 15 luglio 2025
Ruolo Generale n. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 32 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8896 pubblicata il 28 ottobre 2021 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali-risarcimento danni per responsabilità contrattuale, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Cinque (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via C.F._2
Toledo, 156, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
1 e
(cf ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, Avv. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Alfonso Leperino (cf ) ed C.F._3 [...]
(cf , elettivamente domiciliato in Napoli, Via Giuseppe CP_2 C.F._4
Ricciardi, 28, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in primo grado nonché in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_2
; Email_3 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 luglio 2025 il solo appellante ha discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistendo per il rigetto del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il Parte_1 onde ottenere il pagamento delle Controparte_1 competenze professionali a lui spettanti per l'attività prestata in favore del CP_1
a vario titolo, quantificate, detratti gli acconti ricevuti, in € 128.414,28.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda e proponendo, a sua CP_1 volta, domanda riconvenzionale volta a ottenere l'accertamento della responsabilità del professionista per l'attività di progettazione e direzione dei lavori nonché la sua condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ctu e sulla scorta dell'esito degli accertamenti tecnici, assorbita ogni altra questione, dichiarava la responsabilità del professionista, condannandolo al risarcimento del danno in favore del convenuto non tenuto in ragione dell'inadempimento al saldo del CP_1 compenso;
danno liquidato in € 95.647,20, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso la decisione proponeva appello invocandone la riforma e Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
2 1) riformare integralmente la sentenza n° 8896/2021 del Tribunale di Napoli e per
l'effetto,
2) accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'esatto pagamento del corrispettivo del contratto di prestazione professionale;
3) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore medesimo, del complessivo importo € 125.522,94, compresi accessori contributivi e fiscali, oltre interessi corrispettivi sino alla data della domanda ed interessi moratori dalla data dalla domanda sino al soddisfo, già detratti i compensi per i quali si è aderito all'eccezione di prescrizione decennale;
4) in caso di conferma dell'accoglimento della domanda riconvenzionale voglia condannare il condominio convenuto al pagamento della differenza pari ad €
29.875,74, fra quanto richiesto nell'atto introduttivo (€ 125.522,94) e quanto stimato dal CTU (€ 95.647,20) in tema dei presunti danni subiti dal condominio.
5) ogni caso condannare il resistente al pagamento delle maggiori o minori somme,
e/o diverse somme, che l'Ufficio dovesse accertare all'esito del presente giudizio anche
a seguito di CTU e sulla scorta del DM 140/12, ovvero, che ritenesse, comunque, equo riconoscere all'attore per le motivazioni di cui al presente atto;
6) con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, IVA e
CPA come per legge, ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa depositata il 13 settembre 2022, si costituiva in giudizio il CP_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, riservato ogni provvedimento sulla richiesta di rinnovazione della ctu.
All'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellato anche memoria di replica conclusionale.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti
3 termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 30 maggio 2025.
L'appellante e l'appellato non hanno depositato note conclusionali e, all'udienza del
15 luglio 2025, il solo appellato ha discusso oralmente la causa come da verbale.
La preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla difesa del non è fondata poiché il gravame, che va, CP_1 dunque, esaminato nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure alla decisione impugnata.
L'appellante così compendia i motivi di impugnazione nel gravame:
“1) In sintesi si osserva che il Giudice di Prime Cure ha redatto la sentenza senza tenere in alcun conto la circostanza che il CTU dovesse rendere precisi chiarimenti ai quesiti riportati al capo 11 lett. A), B), C), D), E), F), G). Il Giudice si è limitato all'esame della CTU pur avendo richiesto, ben tre volte, dei chiarimenti all'ausiliare;
2) Il rigetto della domanda principale di pagamento è frutto di contorsioni logiche, sia del CTU che del Giudice, che hanno determinato una enorme contraddizione fra quanto acquisito all'istruttoria, tramite CTU, e la parte motiva della sentenza all'ausiliare”.
§ In particolare, la difesa appellante lamenta che, con riferimento alla rampa di accesso al VI piano, la risposta del ctu sarebbe stata fuorviante e illogica poiché
l'ausiliario, pur affermando che la scala rispettava la formula matematica, avrebbe espresso solo un giudizio di scomodità senza chiarirne i motivi e senza tenere conto che al tecnico non era stata richiesta la progettazione ex novo della rampa, essendo l'intervento limitato alla ricostruzione con adeguamento alla normativa antisismica.
L'appellante insiste, per tali ragioni, sul rinnovo della ctu.
Il motivo non è fondato.
Il ctu ha, difatti, chiaramente riferito, con riguardo alla rampa di accesso al VI piano, che “si sono riscontrate due criticità relative rispettivamente al rapporto alzata
(a)/pedata (p) ed alla presenza di una trave di piano che restringe lo spazio utile del pianerottolo di riposo” (pag. 8 e ss relazione), specificando che “... la dimensione delle alzate delle due rampe risulta essere pari a circa 20 cm, mentre quella delle pedate risulta essere pari a circa 24 cm... è tuttavia evidente che la scala non è correttamente
4 progettata; infatti, tenendo sempre in conto la destinazione d'uso dell'immobile, il valore elevato dell'alzata rende faticosa la risalita delle rampe e contemporaneamente il valore ridotto della pedata rende scomodo l'appoggio del piede. Con riferimento alla trave di piano aggettante sul pianerottolo di riposo, si è rilevato che la sua presenza restringe la larghezza utile del pianerottolo stesso a circa
70 cm;
è necessario precisare che, per consentire il regolare flusso degli utenti, la larghezza del pianerottolo di riposo e di arrivo deve essere almeno pari alla larghezza delle rampe che nel caso in esame risulta essere pari a 100 cm”.
Con riferimento alla sollevata questione del conferimento di mero incarico di risanamento, va osservato che il VI piano è stato oggetto di costruzione ex novo e di tanto ha dato atto l'ausiliario precisando, altresì, che “L'ultima rampa di accesso al fabbricato serve un livello realizzato successivamente;
quindi, non serviva un vano scala più ampio, come asserito dall'Ing. , ma bastava una progettazione Pt_1 diversa della distribuzione delle rampe”.
§ La difesa appellante censura, poi, con ulteriori argomentazioni le conclusioni – recepite dal Tribunale in sentenza - alle quali è pervenuto il ctu in ordine alla difformità tra il progettato e il realizzato e se tale difformità abbia impedito il collaudo, non consentendo l'abitabilità del fabbricato.
Il ctu avrebbe affermato erroneamente che il professionista avrebbe dovuto effettuare il deposito delle varianti in corso d'opera al Genio Civile benché tale attività sia posta a carico del Committente o del collaudatore o costruttore per legge, non rientrando tra i compiti del progettista. Il deposito, in ogni caso, non era stato effettuato poiché i lavori erano stati sospesi e, sul punto, il ctu non aveva preso posizione rispetto alle osservazioni critiche di parte.
Sempre con riguardo al progetto realizzato e al possibile collaudo in sanatoria, la risposta al quesito del ctu sarebbe fuorviante, erronea e illogica. L'ausiliario, difatti, avrebbe operato riferimento alla normativa tecnica prescritta dal Dm LLPP del 14 gennaio 2008, mentre i lavori di ricostruzione del fabbricato erano iniziati nell'anno
1998 ed erano stati sospesi proprio nel 2008.
L'affermazione del ctu, in risposta alle osservazioni critiche sul punto, ovvero che la normativa del 2008 ripeteva quella del 1996 non sarebbe assolutamente rispondente al vero. Difatti, secondo le disposizioni del DM 1996 i pilastri presi in considerazione
5 dal ctu non sarebbero affatto “snelli”, rientrando nei valori matematici di cui alle formule di calcolo, non verificate dall'ausiliario, il quale avrebbe operato riferimento esclusivamente alla normativa del 2008.
Anche tali doglianze sono infondate e la ctu sul punto è completa.
Il ctu ha tenuto in debito conto l'epoca di progettazione dell'opera. Si legge, difatti, nella relazione: “E' bene precisare che il progetto originario fu redatto nel 1997, con
l'ottenimento dell'autorizzazione edilizia e concessione del buono contributo ai sensi del D.Lgs. 76/90 in data 03.03.1998 e fu effettuato il deposito al Genio Civile in data
16.04.1998 della verifica sismica”, dando, altresì, atto delle varianti presentate in corso d'opera sino al 2006.
Il ctu ha, poi, precisato che “All'epoca della redazione della variante, la ricostruzione del 5 e 6 piano era prevista in muratura, mentre successivamente si è modificato il sistema costruttivo del sesto piano, realizzandolo in cemento armato”
(pag. 12), chiarendo che “... comunque, se terminati i lavori, e se depositate tutte le varianti di cui sopra, non sarebbero stati comunque collaudabili”.
L'ausiliario ha, infatti, specificato che “Il fabbricato in oggetto presenta struttura portante in muratura di tufo ad eccezione degli ultimi due livelli;
gli allineamenti murari del piano V infatti sono stati realizzati mediante impiego di elementi artificiali con inserimento all'interno di pilastri in c.a.; al piano VI invece la muratura in elementi artificiali è solo perimetrale con pilastri in c.a. posti al suo interno ed anche centralmente all'appartamento”. Con integrazione alla ctu del 30 aprile 2017,
l'ausiliario ha riferito che “un collaudo in sanatoria non risulta possibile nel caso in esame poiché, come già ampiamente rilevato e relazionato “la struttura non è collaudabile perché presenta molteplici criticità: si rileva infatti un diffuso quadro fessurativo ai piani V e VI ed inoltre a detti piani le nuove strutture non rispettano i limiti geometrici e dimensionali indicati dalla norma vigente”. Pertanto, è evidente che ci si trova alla presenza di un edificio che non presenta requisiti di sicurezza statica, addirittura già nei confronti delle azioni dovute ai soli carichi gravitazionali.
Dunque, risulta ininfluente chi avrebbe dovuto provvedere al deposito al Genio
Civile”.
È, pertanto, evidente che le problematiche che affliggono l'edificio prescindono dalla normativa ratione temporis applicabile, avendo il ctu specificato che i pericoli statici
6 vanno ricollegati alle azioni dovute ai soli carichi gravitazionali, questione questa sulla quale l'appellante non ha speso alcuna argomentazione attribuendo l'esistenza di lesioni, prima al sisma del 2002 - circostanza rispetto alla quale il ctu ha sottolineato che ciò avrebbe significato che le opere sarebbero proseguite su strutture già lesionate
- e, poi, al sisma del 2013. L'ausiliario ha, invece, approfonditamente spiegato che le lesioni sono da attribuire all'erronea progettazione e realizzazione dell'opera.
Con la relazione di consulenza, l'Ing. aveva specificato che, con riferimento CP_3 al V piano, “Le murature perimetrali presentano lesioni verosimilmente dovute alle sollecitazioni trasmesse dai solai;
è da notare infatti che a fronte delle notevoli luci di questi ultimi, le murature presentano spessori decisamente modesti pari a 20 cm.”, mentre, quanto al VI piano, “Le murature perimetrali presentano un diffuso quadro fessurativo verosimilmente dovuto al mancato allineamento delle stesse con quelle del piano inferiore;
in altre parole le murature portanti poggiano sui solai”.
Quanto alla normativa tecnica applicabile, l'ausiliario aveva già rilevato con relazione di consulenza - proprio in risposta alle osservazioni di parte – che “... le limitazioni geometriche indicate dal D.M. 14.01.2008 sono riprese, ovviamente, dal
D.M. Min. LL.PP. 16.01.1996” (pag. 30). In sede di chiarimenti il ctu ha, ulteriormente, precisato che “Con riferimento alle limitazioni geometriche dei pilastri, leggendo il punto 2.1 dell'Allegato 1 della Circolare del 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG – Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per e costruzioni in zone sismiche” di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996, da queste ultime norme scaturisce che comunque i pilastri sono snelli e non rientrano nei parametri consentiti, proprio come limita il D.M.
14.01.2008. Concludendo prendendo in esame entrambi i D.M. si accerta che i pilastri sono da considerarsi snelli”.
§ La difesa appellante lamenta anche superficialità nell'esecuzione dell'incarico da parte del CTU, il quale si sarebbe limitato a effettuare rilievi fotografici delle lesioni esistenti senza indagarne la reale causa mediante saggi, indicando, in particolare, che le foto nn. 7 e 8 contenute nella relazione, ritrarrebbero lesioni su muri intonacati.
La doglianza è, con evidenza, frutto, di una lettura parziale della ctu la quale contiene numerosi rilievi fotografici dai quali si evince chiaramente la presenza di importanti lesioni, puntualmente esaminate dal ctu, all'incrocio di murature, da schiacciamento, da distacco del piede (foto 2-6 e 9 ove le murature sono prive di
7 intonaco), mentre le lesioni ritratte nelle foto 7 e 8 sono, anche a un esame superficiale dei rilievi, di tipo passante e non limitate all'intonaco, rispetto alle quali, come già osservato, il ctu ha chiarito che esse vanno addebitate, per il V piano, allo spessore modesto delle murature e, per il VI piano, al mancato allineamento delle murature perimetrali con quelle del piano inferiore, con murature portanti che poggiano sui solai.
§ Infine, sempre con riguardo ai rilievi critici alla ctu, la difesa appellante afferma che l'ausiliario avrebbe fornito dei computi metrici delle opere a rifarsi senza redigere un progetto esecutivo, con misure contabilizzate all'ingrosso, non sforzandosi di prevedere altre tipologie di intervento di adeguamento sismico a minor costo, quali, per esempio le fibre aramidiche utilizzate nel rinforzo delle navate delle chiese danneggiate dai sismi dell'Italia Centrale. Tali ultime argomentazioni sono in parte infondate, non essendo compito del ctu la redazione di un progetto esecutivo, e, in parte, del tutto generiche, non avendo in alcun modo l'appellante chiarito in che termini la tecnologia, richiamata mediante due link a siti web - uno dei quali restituisce messaggio di errore e l'altro è afferente al monumento funebre di , Persona_1 possa essere applicabile all'immobile oggetto di causa.
§ Da ultimo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe escluso il diritto al compenso del professionista erroneamente richiamando la giurisprudenza in materia di opere irrealizzabili, non tenendo conto che il ctu aveva quantificato i difetti dell'opera in € 95.647,20, importo inferiore ai compensi richiamati, ragion per cui il primo giudice avrebbe, invece, dovuto accogliere parzialmente la domanda, operando compensazione tra le somme dovute.
La doglianza non può trovare accoglimento.
L'opera per come progettata e realizzata non è, come ampiamente chiarito dal ctu, collaudabile. Il primo giudice ha, dunque, correttamente, escluso il diritto al compenso del professionista, il cui obbligo è di risultato. Gli interventi elencati dal ctu non sono volti all'eliminazione di vizi bensì al totale rifacimento di quanto già realizzato, sia per ciò che attiene alla rampa di accesso al VI piano che all'adeguamento del V e VI piano, mediante sostituzione delle murature esistenti (pag. 17 ctu) e interventi strutturali all'ultimo piano, che presenta una sagoma difforme dagli altri livelli.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado
8 confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 95.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario di riferimento da
€ 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in € 7.160,00, per onorari oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 8896 pubblicata il 28 ottobre 2021 proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, liquidate in € 7.160,00, per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
9
Ruolo Generale n. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 32 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8896 pubblicata il 28 ottobre 2021 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali-risarcimento danni per responsabilità contrattuale, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Cinque (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via C.F._2
Toledo, 156, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
1 e
(cf ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, Avv. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Alfonso Leperino (cf ) ed C.F._3 [...]
(cf , elettivamente domiciliato in Napoli, Via Giuseppe CP_2 C.F._4
Ricciardi, 28, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in primo grado nonché in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_2
; Email_3 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 luglio 2025 il solo appellante ha discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistendo per il rigetto del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il Parte_1 onde ottenere il pagamento delle Controparte_1 competenze professionali a lui spettanti per l'attività prestata in favore del CP_1
a vario titolo, quantificate, detratti gli acconti ricevuti, in € 128.414,28.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda e proponendo, a sua CP_1 volta, domanda riconvenzionale volta a ottenere l'accertamento della responsabilità del professionista per l'attività di progettazione e direzione dei lavori nonché la sua condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ctu e sulla scorta dell'esito degli accertamenti tecnici, assorbita ogni altra questione, dichiarava la responsabilità del professionista, condannandolo al risarcimento del danno in favore del convenuto non tenuto in ragione dell'inadempimento al saldo del CP_1 compenso;
danno liquidato in € 95.647,20, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso la decisione proponeva appello invocandone la riforma e Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
2 1) riformare integralmente la sentenza n° 8896/2021 del Tribunale di Napoli e per
l'effetto,
2) accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'esatto pagamento del corrispettivo del contratto di prestazione professionale;
3) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore medesimo, del complessivo importo € 125.522,94, compresi accessori contributivi e fiscali, oltre interessi corrispettivi sino alla data della domanda ed interessi moratori dalla data dalla domanda sino al soddisfo, già detratti i compensi per i quali si è aderito all'eccezione di prescrizione decennale;
4) in caso di conferma dell'accoglimento della domanda riconvenzionale voglia condannare il condominio convenuto al pagamento della differenza pari ad €
29.875,74, fra quanto richiesto nell'atto introduttivo (€ 125.522,94) e quanto stimato dal CTU (€ 95.647,20) in tema dei presunti danni subiti dal condominio.
5) ogni caso condannare il resistente al pagamento delle maggiori o minori somme,
e/o diverse somme, che l'Ufficio dovesse accertare all'esito del presente giudizio anche
a seguito di CTU e sulla scorta del DM 140/12, ovvero, che ritenesse, comunque, equo riconoscere all'attore per le motivazioni di cui al presente atto;
6) con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, IVA e
CPA come per legge, ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa depositata il 13 settembre 2022, si costituiva in giudizio il CP_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, riservato ogni provvedimento sulla richiesta di rinnovazione della ctu.
All'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellato anche memoria di replica conclusionale.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti
3 termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 30 maggio 2025.
L'appellante e l'appellato non hanno depositato note conclusionali e, all'udienza del
15 luglio 2025, il solo appellato ha discusso oralmente la causa come da verbale.
La preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla difesa del non è fondata poiché il gravame, che va, CP_1 dunque, esaminato nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure alla decisione impugnata.
L'appellante così compendia i motivi di impugnazione nel gravame:
“1) In sintesi si osserva che il Giudice di Prime Cure ha redatto la sentenza senza tenere in alcun conto la circostanza che il CTU dovesse rendere precisi chiarimenti ai quesiti riportati al capo 11 lett. A), B), C), D), E), F), G). Il Giudice si è limitato all'esame della CTU pur avendo richiesto, ben tre volte, dei chiarimenti all'ausiliare;
2) Il rigetto della domanda principale di pagamento è frutto di contorsioni logiche, sia del CTU che del Giudice, che hanno determinato una enorme contraddizione fra quanto acquisito all'istruttoria, tramite CTU, e la parte motiva della sentenza all'ausiliare”.
§ In particolare, la difesa appellante lamenta che, con riferimento alla rampa di accesso al VI piano, la risposta del ctu sarebbe stata fuorviante e illogica poiché
l'ausiliario, pur affermando che la scala rispettava la formula matematica, avrebbe espresso solo un giudizio di scomodità senza chiarirne i motivi e senza tenere conto che al tecnico non era stata richiesta la progettazione ex novo della rampa, essendo l'intervento limitato alla ricostruzione con adeguamento alla normativa antisismica.
L'appellante insiste, per tali ragioni, sul rinnovo della ctu.
Il motivo non è fondato.
Il ctu ha, difatti, chiaramente riferito, con riguardo alla rampa di accesso al VI piano, che “si sono riscontrate due criticità relative rispettivamente al rapporto alzata
(a)/pedata (p) ed alla presenza di una trave di piano che restringe lo spazio utile del pianerottolo di riposo” (pag. 8 e ss relazione), specificando che “... la dimensione delle alzate delle due rampe risulta essere pari a circa 20 cm, mentre quella delle pedate risulta essere pari a circa 24 cm... è tuttavia evidente che la scala non è correttamente
4 progettata; infatti, tenendo sempre in conto la destinazione d'uso dell'immobile, il valore elevato dell'alzata rende faticosa la risalita delle rampe e contemporaneamente il valore ridotto della pedata rende scomodo l'appoggio del piede. Con riferimento alla trave di piano aggettante sul pianerottolo di riposo, si è rilevato che la sua presenza restringe la larghezza utile del pianerottolo stesso a circa
70 cm;
è necessario precisare che, per consentire il regolare flusso degli utenti, la larghezza del pianerottolo di riposo e di arrivo deve essere almeno pari alla larghezza delle rampe che nel caso in esame risulta essere pari a 100 cm”.
Con riferimento alla sollevata questione del conferimento di mero incarico di risanamento, va osservato che il VI piano è stato oggetto di costruzione ex novo e di tanto ha dato atto l'ausiliario precisando, altresì, che “L'ultima rampa di accesso al fabbricato serve un livello realizzato successivamente;
quindi, non serviva un vano scala più ampio, come asserito dall'Ing. , ma bastava una progettazione Pt_1 diversa della distribuzione delle rampe”.
§ La difesa appellante censura, poi, con ulteriori argomentazioni le conclusioni – recepite dal Tribunale in sentenza - alle quali è pervenuto il ctu in ordine alla difformità tra il progettato e il realizzato e se tale difformità abbia impedito il collaudo, non consentendo l'abitabilità del fabbricato.
Il ctu avrebbe affermato erroneamente che il professionista avrebbe dovuto effettuare il deposito delle varianti in corso d'opera al Genio Civile benché tale attività sia posta a carico del Committente o del collaudatore o costruttore per legge, non rientrando tra i compiti del progettista. Il deposito, in ogni caso, non era stato effettuato poiché i lavori erano stati sospesi e, sul punto, il ctu non aveva preso posizione rispetto alle osservazioni critiche di parte.
Sempre con riguardo al progetto realizzato e al possibile collaudo in sanatoria, la risposta al quesito del ctu sarebbe fuorviante, erronea e illogica. L'ausiliario, difatti, avrebbe operato riferimento alla normativa tecnica prescritta dal Dm LLPP del 14 gennaio 2008, mentre i lavori di ricostruzione del fabbricato erano iniziati nell'anno
1998 ed erano stati sospesi proprio nel 2008.
L'affermazione del ctu, in risposta alle osservazioni critiche sul punto, ovvero che la normativa del 2008 ripeteva quella del 1996 non sarebbe assolutamente rispondente al vero. Difatti, secondo le disposizioni del DM 1996 i pilastri presi in considerazione
5 dal ctu non sarebbero affatto “snelli”, rientrando nei valori matematici di cui alle formule di calcolo, non verificate dall'ausiliario, il quale avrebbe operato riferimento esclusivamente alla normativa del 2008.
Anche tali doglianze sono infondate e la ctu sul punto è completa.
Il ctu ha tenuto in debito conto l'epoca di progettazione dell'opera. Si legge, difatti, nella relazione: “E' bene precisare che il progetto originario fu redatto nel 1997, con
l'ottenimento dell'autorizzazione edilizia e concessione del buono contributo ai sensi del D.Lgs. 76/90 in data 03.03.1998 e fu effettuato il deposito al Genio Civile in data
16.04.1998 della verifica sismica”, dando, altresì, atto delle varianti presentate in corso d'opera sino al 2006.
Il ctu ha, poi, precisato che “All'epoca della redazione della variante, la ricostruzione del 5 e 6 piano era prevista in muratura, mentre successivamente si è modificato il sistema costruttivo del sesto piano, realizzandolo in cemento armato”
(pag. 12), chiarendo che “... comunque, se terminati i lavori, e se depositate tutte le varianti di cui sopra, non sarebbero stati comunque collaudabili”.
L'ausiliario ha, infatti, specificato che “Il fabbricato in oggetto presenta struttura portante in muratura di tufo ad eccezione degli ultimi due livelli;
gli allineamenti murari del piano V infatti sono stati realizzati mediante impiego di elementi artificiali con inserimento all'interno di pilastri in c.a.; al piano VI invece la muratura in elementi artificiali è solo perimetrale con pilastri in c.a. posti al suo interno ed anche centralmente all'appartamento”. Con integrazione alla ctu del 30 aprile 2017,
l'ausiliario ha riferito che “un collaudo in sanatoria non risulta possibile nel caso in esame poiché, come già ampiamente rilevato e relazionato “la struttura non è collaudabile perché presenta molteplici criticità: si rileva infatti un diffuso quadro fessurativo ai piani V e VI ed inoltre a detti piani le nuove strutture non rispettano i limiti geometrici e dimensionali indicati dalla norma vigente”. Pertanto, è evidente che ci si trova alla presenza di un edificio che non presenta requisiti di sicurezza statica, addirittura già nei confronti delle azioni dovute ai soli carichi gravitazionali.
Dunque, risulta ininfluente chi avrebbe dovuto provvedere al deposito al Genio
Civile”.
È, pertanto, evidente che le problematiche che affliggono l'edificio prescindono dalla normativa ratione temporis applicabile, avendo il ctu specificato che i pericoli statici
6 vanno ricollegati alle azioni dovute ai soli carichi gravitazionali, questione questa sulla quale l'appellante non ha speso alcuna argomentazione attribuendo l'esistenza di lesioni, prima al sisma del 2002 - circostanza rispetto alla quale il ctu ha sottolineato che ciò avrebbe significato che le opere sarebbero proseguite su strutture già lesionate
- e, poi, al sisma del 2013. L'ausiliario ha, invece, approfonditamente spiegato che le lesioni sono da attribuire all'erronea progettazione e realizzazione dell'opera.
Con la relazione di consulenza, l'Ing. aveva specificato che, con riferimento CP_3 al V piano, “Le murature perimetrali presentano lesioni verosimilmente dovute alle sollecitazioni trasmesse dai solai;
è da notare infatti che a fronte delle notevoli luci di questi ultimi, le murature presentano spessori decisamente modesti pari a 20 cm.”, mentre, quanto al VI piano, “Le murature perimetrali presentano un diffuso quadro fessurativo verosimilmente dovuto al mancato allineamento delle stesse con quelle del piano inferiore;
in altre parole le murature portanti poggiano sui solai”.
Quanto alla normativa tecnica applicabile, l'ausiliario aveva già rilevato con relazione di consulenza - proprio in risposta alle osservazioni di parte – che “... le limitazioni geometriche indicate dal D.M. 14.01.2008 sono riprese, ovviamente, dal
D.M. Min. LL.PP. 16.01.1996” (pag. 30). In sede di chiarimenti il ctu ha, ulteriormente, precisato che “Con riferimento alle limitazioni geometriche dei pilastri, leggendo il punto 2.1 dell'Allegato 1 della Circolare del 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG – Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per e costruzioni in zone sismiche” di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996, da queste ultime norme scaturisce che comunque i pilastri sono snelli e non rientrano nei parametri consentiti, proprio come limita il D.M.
14.01.2008. Concludendo prendendo in esame entrambi i D.M. si accerta che i pilastri sono da considerarsi snelli”.
§ La difesa appellante lamenta anche superficialità nell'esecuzione dell'incarico da parte del CTU, il quale si sarebbe limitato a effettuare rilievi fotografici delle lesioni esistenti senza indagarne la reale causa mediante saggi, indicando, in particolare, che le foto nn. 7 e 8 contenute nella relazione, ritrarrebbero lesioni su muri intonacati.
La doglianza è, con evidenza, frutto, di una lettura parziale della ctu la quale contiene numerosi rilievi fotografici dai quali si evince chiaramente la presenza di importanti lesioni, puntualmente esaminate dal ctu, all'incrocio di murature, da schiacciamento, da distacco del piede (foto 2-6 e 9 ove le murature sono prive di
7 intonaco), mentre le lesioni ritratte nelle foto 7 e 8 sono, anche a un esame superficiale dei rilievi, di tipo passante e non limitate all'intonaco, rispetto alle quali, come già osservato, il ctu ha chiarito che esse vanno addebitate, per il V piano, allo spessore modesto delle murature e, per il VI piano, al mancato allineamento delle murature perimetrali con quelle del piano inferiore, con murature portanti che poggiano sui solai.
§ Infine, sempre con riguardo ai rilievi critici alla ctu, la difesa appellante afferma che l'ausiliario avrebbe fornito dei computi metrici delle opere a rifarsi senza redigere un progetto esecutivo, con misure contabilizzate all'ingrosso, non sforzandosi di prevedere altre tipologie di intervento di adeguamento sismico a minor costo, quali, per esempio le fibre aramidiche utilizzate nel rinforzo delle navate delle chiese danneggiate dai sismi dell'Italia Centrale. Tali ultime argomentazioni sono in parte infondate, non essendo compito del ctu la redazione di un progetto esecutivo, e, in parte, del tutto generiche, non avendo in alcun modo l'appellante chiarito in che termini la tecnologia, richiamata mediante due link a siti web - uno dei quali restituisce messaggio di errore e l'altro è afferente al monumento funebre di , Persona_1 possa essere applicabile all'immobile oggetto di causa.
§ Da ultimo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe escluso il diritto al compenso del professionista erroneamente richiamando la giurisprudenza in materia di opere irrealizzabili, non tenendo conto che il ctu aveva quantificato i difetti dell'opera in € 95.647,20, importo inferiore ai compensi richiamati, ragion per cui il primo giudice avrebbe, invece, dovuto accogliere parzialmente la domanda, operando compensazione tra le somme dovute.
La doglianza non può trovare accoglimento.
L'opera per come progettata e realizzata non è, come ampiamente chiarito dal ctu, collaudabile. Il primo giudice ha, dunque, correttamente, escluso il diritto al compenso del professionista, il cui obbligo è di risultato. Gli interventi elencati dal ctu non sono volti all'eliminazione di vizi bensì al totale rifacimento di quanto già realizzato, sia per ciò che attiene alla rampa di accesso al VI piano che all'adeguamento del V e VI piano, mediante sostituzione delle murature esistenti (pag. 17 ctu) e interventi strutturali all'ultimo piano, che presenta una sagoma difforme dagli altri livelli.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado
8 confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 95.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario di riferimento da
€ 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in € 7.160,00, per onorari oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 8896 pubblicata il 28 ottobre 2021 proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, liquidate in € 7.160,00, per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
9