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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2021
Successivamente, all'udienza del 1 luglio 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa
Anna Zaccaria, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: l'avv. Giampiero Milone per l'opponente Parte_1 presente personalmente;
per parte opposta l'avv. Vitantonio Calia in sostituzione dell'avv. Giovanni Francesco Massaro. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989/2021, avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 174/2021 del 31.03.2021”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giampiero Milone
OPPONENTE contro
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Giovanni Francesco
Massaro
OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
174/2021, emesso da questo Tribunale in data 31.03.2021 su istanza della società per il pagamento della somma di € 9.129,63, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per la fornitura di carburante, di cui alle fatture indicate in ricorso.
Costituendosi in giudizio, la ha resistito all'avversa Controparte_1 opposizione, eccependone l'infondatezza e chiedendo il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni. Quindi, è stata disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc, incombente cui si è proceduto nell'udienza odierna.
II. Ciò premesso, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.
Invero, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.09.2022, la difesa dell'opponente ha dato atto che l'opposta è stata Controparte_1 soddisfatta all'esito della procedura esecutiva n. 425/2021 pendente dinanzi a codesto Tribunale, come da ordinanza in atti, e pertanto ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento e ha chiesto in subordine, nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, di condannare l'opponente, secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa è quindi venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ. n. 6371/1980;
Cass. civ. n. 901/1983).
Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civ., 07.12.1985, n. 6177).
In altre parole ancora, l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che, in tal caso, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. civ., sez. I, n. 18195/12; Cass. civ., sez. III, n. 17896/12; Cass. civ., sez. II, n. 2155/12; Cass. civ., sez. III, n. 22650/08).
pagina 3 di 6 Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, va osservato che, non essendo tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (Cass. Sez. 1 Civile, 22.05.2008, n. 13085), mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13.06.1997, n. 5336; in senso conforme: v. Cass. civile sez. III, 13.09.2022, n. 26922).
III. L'intervenuta cessazione della materia del contendere, in mancanza di un espresso accordo delle parti in ordine alle spese, non esime il giudice dal verificare, alla stregua del principio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio.
Nel caso di specie, va osservato che l'analisi della documentazione versata in atti consente di concludere che sia stata raggiunta la prova del diritto vantato dalla nei confronti dell'opponente. Controparte_1
L'opponente non ha contestato l'esecuzione della prestazione (fornitura di carburante), ma si è opposto alla pretesa di pagamento sostenendo che l'assegno bancario n. 3046168045-11 datato 10.06.2016 di € 5.500,00, posto a fondamento del decreto opposto, era stato emesso in garanzia ed era stato manomesso nella parte riportante la data di emissione, e pertanto ha disconosciuto detto assegno.
Risulta documentato che, prima della instaurazione del presente giudizio, è stato notificato al medesimo opponente atto di precetto del Parte_1
pagina 4 di 6 22.07.2016, fondato sull'assegno sopra descritto (v. doc. 8 di parte opposta), non contestato da quest'ultimo con l'opposizione a precetto e quindi da intendersi tacitamente riconosciuto.
Giova ricordare che l'avvenuta notifica del precetto con l'unito assegno bancario impone al suo destinatario di disconoscere l'autenticità del documento con l'opposizione a precetto: conseguentemente, nessuna efficacia processuale ha il disconoscimento operato dal debitore nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sullo stesso titolo (cfr., in tal senso, Trib. di Taranto,
13.01.2016).
Deve ritenersi, dunque, che il disconoscimento operato in questa sede dal
[...]
sia da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio Pt_1 giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto, non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre istanza di verificazione” (Cass. sez. 3,
28.06.2012 n. 10849; v. anche Cass. n. 25047/2009 e n. 18748/2004).
Alcuna rilevanza, infine, può assumere la postdatazione del predetto assegno, atteso che l'assegno rilasciato in garanzia, seppur nullo quale titolo di credito, vale comunque a dimostrare la sussistenza di una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante (nel caso di specie il credito della
[...]
rinveniente dalla fornitura di gasolio), a che l'emittente non Controparte_1 fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(cfr. Cass. n. 11100/90; Cass. n. 10617/90; Cass. n. 4368/95).
Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione inerente l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione, prova che, tuttavia, nel caso di specie il sig. non ha affatto fornito. Pt_1
Dunque, a fronte della prova documentale fornita dall'opposta del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio, non avendo provato l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
pagina 5 di 6 In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione era infondata e doveva essere respinta.
Tenuto conto dei rilievi che precedono, dovendosi ravvisarsi una soccombenza virtuale in capo all'opponente, quest'ultimo dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla parte opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in ragione al valore e all'oggetto della causa ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, al minimo, essendosi la fase istruttoria e/o di trattazione limitata alla predisposizione di memorie senza svolgimento di attività istruttoria, e la fase decisionale con scritti conclusivi, contenenti argomentazioni già esposte nei rispettivi atti introduttivi e memorie.
Va rigettata la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento danni ex art. 96 cpc, non essendo stata fornita la prova che questi abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. r.g. 989/2021, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in Euro 2.540, per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Francesco Massaro, antistatario.
Così deciso in Matera il 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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