Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15649 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
ее69361 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione della pubblica Amministrazione. Rinnovazione SEZIONE TERZA CIVILE Forma scritta. Aumenti del Canone. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Decorrenza. Presidente1 5649 70 R.G.N. 8115/00 Dott. Roberto Dott. Michele Cron. 31830 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 4106 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud.14/04/03 - Rel. ConsigliereDott. Giovanni AT PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 69364 sul ricorso proposto da: SOFFRITTI IA IS in proprio e nq di procuratrice generale del marito CO HI, elettivamente 14, domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE presso 10 studio dell'avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, difesa dall'avvocato FRANCESCO ROMANO CESAREO, giusta delega 3 in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 2003 PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA 902 GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 343/99 del Tribunale di SALERNO, emessa il 30/09/99 e depositata il 12/04/99 R.G. 3031/97+2332/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI;
udito l'Avvocato Paolo COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 3 marzo 1994 Soffritti RI SA in proprio e nella qualità di procuratrice gene- rale del marito HI CO, nella veste di loca- trice di un immobile sito in Vallo della Lucania, con destinazione pubblica (Ufficio del registro), convenne dinanzi al Pretore di NO la conduttrice Ammini- strazione delle Finanze, proponendo le seguenti doman- determinazione dei canoni contrattuali previa ap-de: plicazione degli aggiornamenti Istat;
condanna dell'amministrazione a corrispondere detti aggiornamen- ti ed interessi di mora per il ritardato pagamento dei canoni. Secondo la tesi della parte conduttrice il rapporto di locazione, scaduto nel 1987 era stato rin- 2 novato sulla base di uno schema di contratto inviato come proposta ed accettato con dall'Amministrazione sottoscrizione di modulo rimessa al Direttore dell'Ufficio del registro;
il contratto formale scrit- to, sottoscritto dalle parti e registrato nel 1991 pre- 13 giu- cisava che la decorrenza dello affitto era dal gno 1987 che la durata era sino al giugno 1993 e che ☑ il canone era stato aggiornato, ai sensi dell'art.23 della legge di equo canone, a richiesta di essa condut- trice. L'amministrazione si costituiva e contestava il fondamento delle pretese, sostenendo che il contratto si era rinnovato nel giugno 1991, al tempo della sua appro- vazione per iscritto e che tra le parti vigeva una clausola che consentiva un ritardo nel pagamento escludendo la mora dell'amministrazione sino all'espletamento delle formalità connesse all'emissione del titolo di spesa. Istruita la lite, con sentenza depositata il 5 mag- gio 1997, il pretore rigettava le domande e compensava le spese di lite. La decisione era appellata dalla con- duttrice, che ne chiedeva la riforma;
resisteva la con- troparte pubblica. Con sentenza depositata il 12 aprile 2003 il Tri- bunale di NO , quale giudice dello appel- lo, rigettava il gravame, confermando la sentenza del 3 pretore e compensando anche le spese del giudizio di secondo grado.Contro la decisione ricorre la Soffritti in proprio e nella qualità, deducendo due motividi cen- sura;
resiste la controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. NEL PRIMO MOTIVO si deduce un error in iudicando sulle regole che impongono il rispetto della forma scritta nei contratti con la pubblica amministrazione ed in relazione alle regole sulla conclusione del con- tratto (art: 1326 del codice civile). La tesi è che nell'iter negoziale seguito dalle parti la PA aveva assunto il ruolo di proponente e la conduttrice quello di accettante, sicchè il contratto si era perfezionato nel momento in cui chi aveva effettua- to la proposta aveva avuto la conoscenza della accetta- zione della controparte. In senso contrario si Osserva come il giudice dell'appello, con una valutazione in fatto non sindaca- bile il questa sede in quanto congruamente motivata, ha rilevato come, nel caso di specie, il rinnovo sia stato consacrato con la scrittura del nuovo contratto del 1991, sottoscritto dalle parti e registrato, mentre la fase anteriore rientrava nelle cd.trattative ovvero in 4 atti concludenti che consentivano la prosecuzione del rapporto in attesa del compimento dell'iter amministra- tivo che ne convalidava il rinnovo. Tale valutazione attiene ad una quaestio voluntatis all'interpretazione delle condotte prenegoziali e ed negoziali e si sottrae al sindacato della legittimità. (Cfr: Cass.30 luglio 1996 n. 6898 e 1 ottobre 1994 n.7997). IL SECONDO MOTIVO si articola in due censure La prima attiene alla omessa motivazione sulla mancata corresponsione degli aumenti richiesti nel corso del nuovo contratto;
la seconda attiene alla mancata cor- responsione degli interessi di mora. In senso contrario si osserva che il giudice di ap- pello (ff 4 e 5 della motivazione) ha correttamente precisato che le maggiorazioni avevano effetto solo a partire dalla esistenza del nuovo contratto ed a far data dalla loro comunicazione alla parte conduttri- - ce, mentre non potevano avere alcuna efficacia retroat- La giurisprudenza di questa Corte è consolidata tiva. sul punto (v:Cass.10 agosto 1995 n.3780; Cass. 6 agosto 1992 n.9351). Parimenti correttamente il giudice dell'appello ha considerato valida la clausola n.3 del contratto, che prevedeva la esclusione della mora derivante dal л 5 cd.ritardo tecnico in relazione alle procedure di li- quidazione di spesa della pubblica amministrazione, e dunque il motivo non coglie il fondamento della ratio decidendi ed inoltre difetta di specificità in ordine alla evidenziazione di una protrazione irragionevole della mora debendi ad iter amministrativo concluso. Al rigetto del ricorso, in considerazione della na- tura della lite e delle questioni in esame, segue pro- compensazione delle spese del giudizio dinuncia di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 14 aprile 2003. Il Presidente R. Preden ilrelatoreatore G.B. Petti ли for Behin IL CANCELLIERE C1 CE AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 ZO AT A CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11 5.11.03 al n. 6039 Mod. 9 Art. 6039 Camp. (€ 149.7 apposta in calce alta copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6 дайrane