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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 1039/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025,
da e ,con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MICHIELAN PRIMO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 01.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1039/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a VENEZIA (VE) il 08/10/1971, e C.F._1 Pt_2
(CF: ), n. a VENEZIA (VE) il 07/02/1970, che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio il 25.09.2009 a MOGLIANO VENETO (TV),
atto trascritto al n. 31, parte I, anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà tra le parti giusto contratto di compravendita sita in Via Toni Benetton n. 3 di OG Veneto
(TV) verrà assegnata alla sig.ra che ivi manterrà Parte_1
la propria residenza in quanto rispondente all'interesse della prole, con trasferimento altrove della residenza del sig. Pt_2
;
[...]
3) i coniugi si danno atto di essere allo stato economicamente autosufficienti in quanto la sig.ra lavora come Parte_1
collaboratrice ATA la scuola San Marco di Mestre (VE), con uno stipendio mensile di circa € 1.2000 lordi, mentre il sig. Pt_2 pur attualmente disoccupato, sta cercando lavoro come magazziniere in supermercato, avendo una pluriennale esperienza lavorativa in tal senso. Per cui nessun assegno viene stabilito dagli stessi per il loro reciproco mantenimento;
4) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i coniugi, con Per_1
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Via Toni
Benetton n. 3 di OG Veneto (TV). Il padre potrà vedere e stare con la figlia due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì
e venerdì, dall'uscita di scuola (nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 16.00) fino alle ore 21.00 dopo cena. Week- end alternati, dal sabato mattina fino al sabato sera alle ore 20.00,
con possibilità di pernottamento se le condizioni di salute del padre lo permettono.
Nel periodo natalizio, starà con la madre dal 23 dicembre fino Per_1
al 6 gennaio, salvo la Viglia di Natale od il Natale, in cui alternativamente potrà stare con il padre.
Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati tra i coniugi di anno in anno.
Durante il periodo estivo , sempre compatibilmente con lo stato Per_1
di salute del padre, potrà stare con lo stesso due settimane non consecutive da concordare previamente.
Siffatte modalità di visita, sia settimanali, come festive e nel periodo estivo, sono subordinate alle condizioni stabili di salute del padre.
Il tutto compatibilmente con le necessità scolastiche e lo stato di salute della minore, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori.
Restano fatti salvi diversi accordi liberamente presi dalle parti;
5) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in Pt_2
favore della figlia minore pari ad € 150,00 mensili, da pagarsi il giorno 10 del mese, tramite bonifico bancario alle coordinate già note, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate dal protocollo del Tribunale di Treviso.
L'importo di € 150,00 verrà aumentato dal sig. nel momento Pt_2
in cui il medesimo avrà trovato un'occupazione lavorativa in proporzione allo stipendio erogato allo stesso e fino ad un importo massimo di € 500,00. L'aumento scatterà automaticamente il mese successivo al ricevimento della prima busta paga;
6) il conto corrente cointestato n. 00277/ 000000000933 presso l'istituto bancario banco BPM, filiale di OG V.to, sarà estinto e le parti provvederanno ad aprire autonomi ed individuali conti correnti;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In particolare saranno congiunte le decisioni riguardanti l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, istituto, tempo integrato,
ripetizioni, viaggi e gite di studio); la salute (ad es: visite specialistiche); l'educazione (ad es: scelte religiose, sportive,
culturali, viaggi all'estero, luoghi di vacanza non usuali). I
genitori eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
comunque, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione;
8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore;
9) i coniugi si danno atto che i beni mobili e gli arredi della casa coniugale sono già stati concordemente divisi in separata sede e che ogni questione patrimoniale è già stata decisa in separata sede.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MOGLIANO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi