Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2010, n. 9291
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Sentenza 19 aprile 2010

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La divulgazione, perché possa far perdere all'invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così la invenzione. Non vi è quindi divulgazione, ai sensi dell'art. 15 del r.d. 29 giugno 1939, n 1127, allorquando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione, o quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, sì da renderne impossibile l'attuazione. E neppure può parlarsi di divulgazione allorché il nuovo ritrovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2010, n. 9291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9291
    Data del deposito : 19 aprile 2010

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