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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. NE ED TO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 670 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
ES SS e RC IN, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 7 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 6 marzo 2025 ha presentato domanda di separazione giudiziale Parte_1 da con il quale ha contratto matrimonio in data 1 giugno 2009, formulando ulteriori CP_1 domande riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento della figlia minorenne , la Persona_1 sua collocazione, le frequentazioni con il padre, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la spettanza, in proprio favore, di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato, in particolare, che, al culmine di molteplici difficoltà familiari, aveva allacciato una relazione extraconiugale e aveva CP_1 deciso unilateralmente di allontanarsi dalla casa coniugale. Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione tenuta il 7 ottobre 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita personalmente la quale ha Parte_1 rilasciato dichiarazioni sui rapporti familiari escludendo implicitamente possibilità di conciliazione con il marito.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, alla stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, della incontroversa cessazione del legame di coabitazione matrimoniale da circa tre anni e delle stesse dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o, meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste, quindi, il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in matrimonio in CP_1 Parte_1
Potenza in data 1 giugno 2009, iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Potenza al N. 22,
P. II, S. C, anno 2009.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
NE ED TO
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. NE ED TO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 670 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
ES SS e RC IN, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 7 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 6 marzo 2025 ha presentato domanda di separazione giudiziale Parte_1 da con il quale ha contratto matrimonio in data 1 giugno 2009, formulando ulteriori CP_1 domande riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento della figlia minorenne , la Persona_1 sua collocazione, le frequentazioni con il padre, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la spettanza, in proprio favore, di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato, in particolare, che, al culmine di molteplici difficoltà familiari, aveva allacciato una relazione extraconiugale e aveva CP_1 deciso unilateralmente di allontanarsi dalla casa coniugale. Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione tenuta il 7 ottobre 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita personalmente la quale ha Parte_1 rilasciato dichiarazioni sui rapporti familiari escludendo implicitamente possibilità di conciliazione con il marito.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, alla stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, della incontroversa cessazione del legame di coabitazione matrimoniale da circa tre anni e delle stesse dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o, meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste, quindi, il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in matrimonio in CP_1 Parte_1
Potenza in data 1 giugno 2009, iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Potenza al N. 22,
P. II, S. C, anno 2009.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
NE ED TO