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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9120/2024, pubblicata il 22/10/2024,
DA di Milano (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore pro tempore, e (C.F. , in persona del Direttore Pt_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Pt_3
Stato di Milano, presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1, sono elettivamente domiciliate;
-APPELLANTI-
CONTRO iscritta nel Registro delle Imprese della Repubblica di Controparte_1
Bulgaria sotto al numero di P.I. BG121130788 e codice unitario di ), PartitaIVA_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cristiano presso il cui studio in Milano piazzetta
[...]
BE AN n. 2, è elettivamente doiciliata, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9120/2024, pubblicata il
22/10/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per e Controparte_4 Pt_2
“Voglia Codesto Ecc.mo Collegio Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
In via principale
1)accertare e dichiarare l'opposizione all'esecuzione cosi come esperita da CP_1
avverso la suindicata cartella di pagamento inammissibile o comunque destituita di fondamento e comunque dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo effettuata nei confronti della coobbligata solidale;
CP_1
4)accogliere comunque nel merito l'appello e rigettare le eccezioni rilevata da parte opponente nel primo grado di giudizio e ritenute assorbite dal Giudice di prime cure;
5)condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio di Corte d'Appello investito dell'impugnazione della Sentenza n.
9120/2024 del Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
◼ Rigettare l'appello spiegato dall' di Milano e Parte_1
dall' e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9120/2024 Controparte_5
del Tribunale di Milano;
◼ In ogni caso, dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 068 2021 00407583 10 000, notificata alla compagnia ricorrente il 17.02.2023, per complessivi € 5.665.000,00 opposta;
◼ Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
1.1 Le richieste delle parti
(di seguito solo ha notificato in data 17 Controparte_5 Pt_2
febbraio 2023 a in qualità di garante - in forza di una polizza Controparte_1
fideiussoria - delle obbligazioni di versamento dell'I.V.A. dovuta sulle estrazioni di carburante da parte della società la cartella di pagamento n. 06820210040758310000 per Controparte_6
complessivi euro 5.665.000,00.
pagina 2 di 7 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento Controparte_1
davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la quale, con sentenza n.
3276/2023 del 22 settembre 2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
A seguito della suddetta pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria, CP_1
a riassunto la causa davanti al Tribunale di Milano, eccependo l'inesistenza di
[...] un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo da parte di e affermando, Pt_2
quindi, l'insussistenza del diritto della stessa di procedere in executivis.
In particolare, secondo la tesi dell'opponente, il credito vantato da in quanto derivante Pt_2
da un contratto di polizza fideiussoria, non costituirebbe, stante la sua natura eminentemente civilistica, un titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo.
In via subordinata, a evidenziato l'infondatezza nel merito della Controparte_1 pretesa avversaria, deducendo: l'inesistenza della notificazione della cartella, la inoperatività della copertura in quanto richiesta per un periodo non contemplato dalla polizza, l'estinzione della fideiussione per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
e di Milano si sono costituite Pt_2 Parte_1
nel giudizio di primo grado, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con dichiarazione resa tramite il proprio difensore, nella memoria depositata il 26 aprile
2024, ha rinunciato alle domande avanzate in via subordinata, Controparte_1
precisando di averle proposte anche in un altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano
(R.G. n. 16904/2023) e di avere intenzione di coltivarle esclusivamente in tale sede.
1.2 La decisione del Tribunale
Il Tribunale, con la sentenza n. 9120/2024 depositata il 22 ottobre 2024, ha accolto la domanda principale proposta da dichiarando la nullità della cartella Controparte_1 esattoriale n. 06820210040758310000 ed accertando l'insussistenza del diritto della amministrazione convenuta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della compagnia attrice in assenza di un titolo esecutivo azionabile.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Le richieste delle parti
e di Milano hanno impugnato Pt_2 Parte_1
la sentenza di primo grado, articolando due motivi di appello e ribadendo le difese già svolte precedentemente in relazione alle questioni di merito sollevate da Controparte_1
e ritenute assorbite dal Tribunale.
In sintesi, le appellanti:
pagina 3 di 7 - con il primo motivo, hanno eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 59 della L.
n.69/2009, il quale prevede, nell'ipotesi in cui il giudice (anche tributario) dichiari il proprio difetto di giurisdizione, che la causa debba essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato il difetto di giurisdizione;
il suddetto termine avrebbe natura sia dilatoria che decadenziale;
conseguentemente, la causa non potrebbe essere riassunta efficacemente, come invece è stato ritenuto nella pronuncia appellata, prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della carenza di giurisdizione;
- con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, sul presupposto che la garanzia attenesse esclusivamente ad un rapporto strettamente privatistico, ha escluso che l'escussione della polizza potesse seguire il procedimento esecutivo tramite il ruolo e la cartella esattoriale.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e ribadendo la propria rinuncia alle domande svolte in via subordinata nel giudizio innanzi al Tribunale.
2.2 La decisione della Corte
Il primo motivo di appello è infondato.
A tale proposito, si reputa sufficiente richiamare quanto espressamente statuito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23596/2010:
- “la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato dalla sentenza declinatoria come dotato di giurisdizione, se effettuata nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della pronunzia, costituisce certamente una riassunzione, come emerge espressamente dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 4”;
- “il passaggio in giudicato della sentenza non delimita il termine iniziale per effettuare la riassunzione della causa, ma solo il termine finale di mesi tre”;
- “imporre alla parte di attendere il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione (magari a seguito degli eventuali rimedi impugnatori), quando invece
è convinta di dover riassumere la causa davanti al giudice dichiarato dotato di giurisdizione, è contrario ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo”.
I passaggi argomentativi sopra riportati consentono di escludere la natura dilatoria del termine previsto dall'art. 59 della L. n. 69/2009 e di affermare la ritualità della riassunzione del giudizio di primo grado da parte di Controparte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato. pagina 4 di 7 Il Tribunale ha accertato la natura privatistica del credito vantato da nei confronti Pt_2
di e ha quindi fondato la propria decisione sui principi affermati Controparte_1
dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6833/2021, in materia di entrate di diritto privato delle amministrazioni pubbliche: “dal tenore del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, può soltanto evincersi che, per le entrate di diritto privato, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, occorre che l'Amministrazione finanziaria si doti di un titolo avente efficacia esecutiva. Il che significa non già che la riscossione mediante ruolo sia preclusa, in termini assoluti, ove
l'Amministrazione stessa non sia in possesso di un titolo esecutivo (privo di logica essendo, in tal caso, il combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21), ma soltanto che essa debba previamente dotarsi di un titolo idoneo ad avviare l'azione esecutiva prima di procedere all'iscrizione a ruolo e, dunque, alla notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella di pagamento. Nella sostanza, dunque, il ruolo - che nell'ambito della riscossione delle entrate tributarie assurge ex se al rango di titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, già citato art. 49 - nella materia della riscossione delle entrate di diritto privato non è affatto sufficiente a tal fine, occorrendo che esso sia preceduto da un atto dotato dell'efficacia di cui all'art. 474 c.p.c., il cui contenuto sostanziale è evidentemente destinato a confluire nel ruolo stesso”.
Secondo la tesi delle appellanti, invece, nel caso concreto, il rapporto di garanzia sarebbe sostanzialmente inscindibile da quello tributario, giacché la polizza fideiussoria prevista dall'art.1, comma 940, della L. n. 205/2017 “corrisponde ad un obbligo, stabilito dall'ordinamento tributario che la pone come condizione e pre-requisito del rapporto tributario, cui è strettamente connessa”; solo la stipulazione della polizza assicurativa, infatti, consente l'immissione in consumo da un deposito fiscale o l'estrazione di beni introdotti nel deposito di un destinatario registrato senza procedere al versamento dell'I.V.A. In altri termini, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valorizzare il contesto normativo in cui la garanzia è richiesta, il rapporto cui essa obbligatoriamente accede e l'interesse pubblico ad incassare l'I.V.A. dovuta in relazione a determinate e specifiche operazioni. La corretta considerazione di tali elementi avrebbe fatto chiaramente emergere che la polizza in discussione
“non è affatto un contratto strettamente privatistico e civilistico, non trae “origine da rapporti privatistici” e non è estraneo né al rapporto tributario sottostante, né all'obbligazione a garanzia della quale è stata sottoscritta”.
Le argomentazioni difensive delle appellanti non sono condivisibili.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sulla natura privatistica delle polizze fideiussorie emesse dalla compagnia garante ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 (in pagina 5 di 7 materia di rimborsi dell'I.V.A. versata in eccesso rispetto alle somme detraibili) e sulla impossibilità di escutere direttamente le suddette polizze mediante iscrizione a ruolo (v. Cass.
n. 5439/2017 e Cass. n. 8622/2012).
Anche la polizza prevista dal menzionato art. 38 bis del DPR n. 633/1972 trae origine da un rapporto di natura tributaria e costituisce un prerequisito per accedere alla procedura agevolata di rimborso, quando si tratti di crediti superiori a euro 30.000,00 vantati da contribuenti aventi determinate caratteristiche.
La struttura della garanzia di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 risulta del tutto assimilabile a quella prevista dall'art. 1, comma 940, della L. n. 205/2017; pertanto, si ritiene che i principi enunciati nelle sentenze sopra richiamate valgano a disattendere le deduzioni svolte dalle appellanti con riguardo alla garanzia di cui è causa.
Nella medesima prospettiva, argomentando a contrario, è significativa la norma di cui all'art. 28 del D.L. n. 185/2008, conv. nella L. n. 2/2009, la quale consente la riscossione tramite ruolo delle fideiussioni e delle polizze fideiussorie a prima richiesta inerenti ai crediti delle pubbliche amministrazioni di importo superiore ai duecentocinquanta milioni di euro.
Tale norma deve infatti essere interpretata quale deroga, applicabile alle sole esposizioni debitorie di ingente importo, al principio generale della illegittimità dell'utilizzo dell'esazione tributaria nei confronti dei debitori civilistici, quali sono da qualificare i fideiussori o i garanti a prima richiesta.
In questo contesto, le disposizioni di legge richiamate dalle appellanti, le quali contemplano
“ipotesi di dirette iscrizioni a ruolo a fronte di entrate apparentemente privatistiche” (v. pag.
13 dell'atto di appello), sono anch'esse da ritenere norme di natura eccezionale, derogatorie del principio generale sopra enunciato e, come tali, insuscettibili di applicazione analogica.
Nella sentenza impugnata, è stata quindi correttamente dichiarata la nullità della cartella esattoriale n. 06820210040758310000, non sussistendo il diritto di di procedere ad Pt_2
esecuzione forzata nei confronti di in mancanza di un titolo Controparte_1
esecutivo azionabile.
Per tutto quanto sin qui considerato, l'appello deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, e Pt_2 Parte_1
di Milano devono essere condannate a rifondere in favore di
[...] CP_1
Ad le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate tenendo in
[...]
considerazione per tutte le fasi (introduzione, studio, mera trattazione e decisionale), i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione relativo alle cause di valore pagina 6 di 7 compreso fra euro 4.000.000,00 e euro 8.000.000,00, alla luce dell'attività difensiva svolta in concreto.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_4
9120/2024, pubblicata il 22/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna le appellanti a rifondere in favore di le spese del Controparte_1
presente grado di appello, liquidate in euro 28.732,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea
Cristiano, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9120/2024, pubblicata il 22/10/2024,
DA di Milano (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore pro tempore, e (C.F. , in persona del Direttore Pt_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Pt_3
Stato di Milano, presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1, sono elettivamente domiciliate;
-APPELLANTI-
CONTRO iscritta nel Registro delle Imprese della Repubblica di Controparte_1
Bulgaria sotto al numero di P.I. BG121130788 e codice unitario di ), PartitaIVA_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cristiano presso il cui studio in Milano piazzetta
[...]
BE AN n. 2, è elettivamente doiciliata, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9120/2024, pubblicata il
22/10/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per e Controparte_4 Pt_2
“Voglia Codesto Ecc.mo Collegio Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
In via principale
1)accertare e dichiarare l'opposizione all'esecuzione cosi come esperita da CP_1
avverso la suindicata cartella di pagamento inammissibile o comunque destituita di fondamento e comunque dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo effettuata nei confronti della coobbligata solidale;
CP_1
4)accogliere comunque nel merito l'appello e rigettare le eccezioni rilevata da parte opponente nel primo grado di giudizio e ritenute assorbite dal Giudice di prime cure;
5)condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio di Corte d'Appello investito dell'impugnazione della Sentenza n.
9120/2024 del Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
◼ Rigettare l'appello spiegato dall' di Milano e Parte_1
dall' e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9120/2024 Controparte_5
del Tribunale di Milano;
◼ In ogni caso, dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 068 2021 00407583 10 000, notificata alla compagnia ricorrente il 17.02.2023, per complessivi € 5.665.000,00 opposta;
◼ Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
1.1 Le richieste delle parti
(di seguito solo ha notificato in data 17 Controparte_5 Pt_2
febbraio 2023 a in qualità di garante - in forza di una polizza Controparte_1
fideiussoria - delle obbligazioni di versamento dell'I.V.A. dovuta sulle estrazioni di carburante da parte della società la cartella di pagamento n. 06820210040758310000 per Controparte_6
complessivi euro 5.665.000,00.
pagina 2 di 7 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento Controparte_1
davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la quale, con sentenza n.
3276/2023 del 22 settembre 2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
A seguito della suddetta pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria, CP_1
a riassunto la causa davanti al Tribunale di Milano, eccependo l'inesistenza di
[...] un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo da parte di e affermando, Pt_2
quindi, l'insussistenza del diritto della stessa di procedere in executivis.
In particolare, secondo la tesi dell'opponente, il credito vantato da in quanto derivante Pt_2
da un contratto di polizza fideiussoria, non costituirebbe, stante la sua natura eminentemente civilistica, un titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo.
In via subordinata, a evidenziato l'infondatezza nel merito della Controparte_1 pretesa avversaria, deducendo: l'inesistenza della notificazione della cartella, la inoperatività della copertura in quanto richiesta per un periodo non contemplato dalla polizza, l'estinzione della fideiussione per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
e di Milano si sono costituite Pt_2 Parte_1
nel giudizio di primo grado, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con dichiarazione resa tramite il proprio difensore, nella memoria depositata il 26 aprile
2024, ha rinunciato alle domande avanzate in via subordinata, Controparte_1
precisando di averle proposte anche in un altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano
(R.G. n. 16904/2023) e di avere intenzione di coltivarle esclusivamente in tale sede.
1.2 La decisione del Tribunale
Il Tribunale, con la sentenza n. 9120/2024 depositata il 22 ottobre 2024, ha accolto la domanda principale proposta da dichiarando la nullità della cartella Controparte_1 esattoriale n. 06820210040758310000 ed accertando l'insussistenza del diritto della amministrazione convenuta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della compagnia attrice in assenza di un titolo esecutivo azionabile.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Le richieste delle parti
e di Milano hanno impugnato Pt_2 Parte_1
la sentenza di primo grado, articolando due motivi di appello e ribadendo le difese già svolte precedentemente in relazione alle questioni di merito sollevate da Controparte_1
e ritenute assorbite dal Tribunale.
In sintesi, le appellanti:
pagina 3 di 7 - con il primo motivo, hanno eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 59 della L.
n.69/2009, il quale prevede, nell'ipotesi in cui il giudice (anche tributario) dichiari il proprio difetto di giurisdizione, che la causa debba essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato il difetto di giurisdizione;
il suddetto termine avrebbe natura sia dilatoria che decadenziale;
conseguentemente, la causa non potrebbe essere riassunta efficacemente, come invece è stato ritenuto nella pronuncia appellata, prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della carenza di giurisdizione;
- con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, sul presupposto che la garanzia attenesse esclusivamente ad un rapporto strettamente privatistico, ha escluso che l'escussione della polizza potesse seguire il procedimento esecutivo tramite il ruolo e la cartella esattoriale.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e ribadendo la propria rinuncia alle domande svolte in via subordinata nel giudizio innanzi al Tribunale.
2.2 La decisione della Corte
Il primo motivo di appello è infondato.
A tale proposito, si reputa sufficiente richiamare quanto espressamente statuito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23596/2010:
- “la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato dalla sentenza declinatoria come dotato di giurisdizione, se effettuata nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della pronunzia, costituisce certamente una riassunzione, come emerge espressamente dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 4”;
- “il passaggio in giudicato della sentenza non delimita il termine iniziale per effettuare la riassunzione della causa, ma solo il termine finale di mesi tre”;
- “imporre alla parte di attendere il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione (magari a seguito degli eventuali rimedi impugnatori), quando invece
è convinta di dover riassumere la causa davanti al giudice dichiarato dotato di giurisdizione, è contrario ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo”.
I passaggi argomentativi sopra riportati consentono di escludere la natura dilatoria del termine previsto dall'art. 59 della L. n. 69/2009 e di affermare la ritualità della riassunzione del giudizio di primo grado da parte di Controparte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato. pagina 4 di 7 Il Tribunale ha accertato la natura privatistica del credito vantato da nei confronti Pt_2
di e ha quindi fondato la propria decisione sui principi affermati Controparte_1
dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6833/2021, in materia di entrate di diritto privato delle amministrazioni pubbliche: “dal tenore del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, può soltanto evincersi che, per le entrate di diritto privato, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, occorre che l'Amministrazione finanziaria si doti di un titolo avente efficacia esecutiva. Il che significa non già che la riscossione mediante ruolo sia preclusa, in termini assoluti, ove
l'Amministrazione stessa non sia in possesso di un titolo esecutivo (privo di logica essendo, in tal caso, il combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21), ma soltanto che essa debba previamente dotarsi di un titolo idoneo ad avviare l'azione esecutiva prima di procedere all'iscrizione a ruolo e, dunque, alla notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella di pagamento. Nella sostanza, dunque, il ruolo - che nell'ambito della riscossione delle entrate tributarie assurge ex se al rango di titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, già citato art. 49 - nella materia della riscossione delle entrate di diritto privato non è affatto sufficiente a tal fine, occorrendo che esso sia preceduto da un atto dotato dell'efficacia di cui all'art. 474 c.p.c., il cui contenuto sostanziale è evidentemente destinato a confluire nel ruolo stesso”.
Secondo la tesi delle appellanti, invece, nel caso concreto, il rapporto di garanzia sarebbe sostanzialmente inscindibile da quello tributario, giacché la polizza fideiussoria prevista dall'art.1, comma 940, della L. n. 205/2017 “corrisponde ad un obbligo, stabilito dall'ordinamento tributario che la pone come condizione e pre-requisito del rapporto tributario, cui è strettamente connessa”; solo la stipulazione della polizza assicurativa, infatti, consente l'immissione in consumo da un deposito fiscale o l'estrazione di beni introdotti nel deposito di un destinatario registrato senza procedere al versamento dell'I.V.A. In altri termini, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valorizzare il contesto normativo in cui la garanzia è richiesta, il rapporto cui essa obbligatoriamente accede e l'interesse pubblico ad incassare l'I.V.A. dovuta in relazione a determinate e specifiche operazioni. La corretta considerazione di tali elementi avrebbe fatto chiaramente emergere che la polizza in discussione
“non è affatto un contratto strettamente privatistico e civilistico, non trae “origine da rapporti privatistici” e non è estraneo né al rapporto tributario sottostante, né all'obbligazione a garanzia della quale è stata sottoscritta”.
Le argomentazioni difensive delle appellanti non sono condivisibili.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sulla natura privatistica delle polizze fideiussorie emesse dalla compagnia garante ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 (in pagina 5 di 7 materia di rimborsi dell'I.V.A. versata in eccesso rispetto alle somme detraibili) e sulla impossibilità di escutere direttamente le suddette polizze mediante iscrizione a ruolo (v. Cass.
n. 5439/2017 e Cass. n. 8622/2012).
Anche la polizza prevista dal menzionato art. 38 bis del DPR n. 633/1972 trae origine da un rapporto di natura tributaria e costituisce un prerequisito per accedere alla procedura agevolata di rimborso, quando si tratti di crediti superiori a euro 30.000,00 vantati da contribuenti aventi determinate caratteristiche.
La struttura della garanzia di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 risulta del tutto assimilabile a quella prevista dall'art. 1, comma 940, della L. n. 205/2017; pertanto, si ritiene che i principi enunciati nelle sentenze sopra richiamate valgano a disattendere le deduzioni svolte dalle appellanti con riguardo alla garanzia di cui è causa.
Nella medesima prospettiva, argomentando a contrario, è significativa la norma di cui all'art. 28 del D.L. n. 185/2008, conv. nella L. n. 2/2009, la quale consente la riscossione tramite ruolo delle fideiussioni e delle polizze fideiussorie a prima richiesta inerenti ai crediti delle pubbliche amministrazioni di importo superiore ai duecentocinquanta milioni di euro.
Tale norma deve infatti essere interpretata quale deroga, applicabile alle sole esposizioni debitorie di ingente importo, al principio generale della illegittimità dell'utilizzo dell'esazione tributaria nei confronti dei debitori civilistici, quali sono da qualificare i fideiussori o i garanti a prima richiesta.
In questo contesto, le disposizioni di legge richiamate dalle appellanti, le quali contemplano
“ipotesi di dirette iscrizioni a ruolo a fronte di entrate apparentemente privatistiche” (v. pag.
13 dell'atto di appello), sono anch'esse da ritenere norme di natura eccezionale, derogatorie del principio generale sopra enunciato e, come tali, insuscettibili di applicazione analogica.
Nella sentenza impugnata, è stata quindi correttamente dichiarata la nullità della cartella esattoriale n. 06820210040758310000, non sussistendo il diritto di di procedere ad Pt_2
esecuzione forzata nei confronti di in mancanza di un titolo Controparte_1
esecutivo azionabile.
Per tutto quanto sin qui considerato, l'appello deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, e Pt_2 Parte_1
di Milano devono essere condannate a rifondere in favore di
[...] CP_1
Ad le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate tenendo in
[...]
considerazione per tutte le fasi (introduzione, studio, mera trattazione e decisionale), i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione relativo alle cause di valore pagina 6 di 7 compreso fra euro 4.000.000,00 e euro 8.000.000,00, alla luce dell'attività difensiva svolta in concreto.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_4
9120/2024, pubblicata il 22/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna le appellanti a rifondere in favore di le spese del Controparte_1
presente grado di appello, liquidate in euro 28.732,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea
Cristiano, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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