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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3042/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3042/2025 R.G. V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SI (RA), via Provinciale Cortina n. 6/1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Liverani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), c.so Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) A partire dall'emissione del provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna in ratifica delle condizioni pattuite nel presente atto, il sig. cesserà di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
(e neppure verserà alle figlie direttamente) l'assegno di mantenimento di contributo al
[...] mantenimento delle tre figlie, pari ad euro 400,00 complessivi. 2) L'ex casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra ove vi abiterà con le due figlie e e a maggio 2028 le parti Pt_2 Per_1 Per_2 affronteranno la questione dell'assegnazione della casa in base alla situazione lavorativa in cui pagina 1 di 3 verseranno in quel momento le figlie. Quando la sig.ra rilascerà la ex casa coniugale il sig. Pt_2 le verserà la somma pari ad euro 5.000,00. 3) Il sig. continuerà a versare il 50%
Pt_1 Pt_1 delle spese mediche di maggiore importanza ed entità (dentista, osteopata, visite specialistiche) per le figlie e Verranno versate entro 15 giorni dalla presentazione della relativa ricevuta Per_1 Per_2 fiscale e direttamente alle due figlie. 4) D'ora in avanti la sig.ra verserà al sig. l'importo Pt_2 Pt_1 di euro 250,00 annuali quale sua quota di spese condominiali della ex casa coniugale, in qualità di abitante-assegnataria, mentre il sig. verserà la propria quota come proprietario e le due quote
Pt_1 delle due figlie come abitanti. 5) Il sig. d'ora in avanti intratterrà i rapporti direttamente con
Pt_1 le figlie, senza doversi confrontare con la sig.ra 6) Spese del presente procedimento Pt_2 integralmente a carico del sig. ”
Pt_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto modificarsi la sentenza di divorzio n. 1449/2016 pubblicata il 13.12.2016 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3080/2016, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo, in particolare, quale fattori sopravvenuti rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica della figlia (nata il [...]) che non abita più nella casa Per_3 famigliare, nonché l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata triennale della figlia
(nata il [...]) e l'assunzione con contratto a tempo indeterminato della figlia Per_2 Per_1
(nata il [...]) entrambe con una retribuzione mensile di circa 1.100/1.200 euro che continuano a vivere nella casa famigliare, per il mantenimento delle quali il padre versava l'importo complessivi di €
400,00 mensili.
Sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, preso atto della volontà delle parti di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con ordinanza depositata il
5.11.2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni accessorie stabilite nella sentenza di divorzio n. 1449/2016 del 13.12.2016 del Tribunale civile di
Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3080/2016, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati delle figlie.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c., prendendo atto degli ulteriori accordi non rientranti nel contenuto necessario delle statuizioni accessorie.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3042/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza di divorzio n. 1449/2016 pubblicata il 13.12.2016 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G.
3080/2016, revocando il contributo al mantenimento ordinario di € 400,00 complessivi delle figlie e da parte di a far data dalla presente sentenza, Per_3 Per_2 Per_1 Parte_1 stante la sopravvenuta indipendenza economica delle stesse;
b) prende atto degli ulteriori accordi non rientranti nel contenuto necessario delle statuizioni accessorie;
c) prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice delegato rel. Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3042/2025 R.G. V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SI (RA), via Provinciale Cortina n. 6/1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Liverani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), c.so Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) A partire dall'emissione del provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna in ratifica delle condizioni pattuite nel presente atto, il sig. cesserà di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
(e neppure verserà alle figlie direttamente) l'assegno di mantenimento di contributo al
[...] mantenimento delle tre figlie, pari ad euro 400,00 complessivi. 2) L'ex casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra ove vi abiterà con le due figlie e e a maggio 2028 le parti Pt_2 Per_1 Per_2 affronteranno la questione dell'assegnazione della casa in base alla situazione lavorativa in cui pagina 1 di 3 verseranno in quel momento le figlie. Quando la sig.ra rilascerà la ex casa coniugale il sig. Pt_2 le verserà la somma pari ad euro 5.000,00. 3) Il sig. continuerà a versare il 50%
Pt_1 Pt_1 delle spese mediche di maggiore importanza ed entità (dentista, osteopata, visite specialistiche) per le figlie e Verranno versate entro 15 giorni dalla presentazione della relativa ricevuta Per_1 Per_2 fiscale e direttamente alle due figlie. 4) D'ora in avanti la sig.ra verserà al sig. l'importo Pt_2 Pt_1 di euro 250,00 annuali quale sua quota di spese condominiali della ex casa coniugale, in qualità di abitante-assegnataria, mentre il sig. verserà la propria quota come proprietario e le due quote
Pt_1 delle due figlie come abitanti. 5) Il sig. d'ora in avanti intratterrà i rapporti direttamente con
Pt_1 le figlie, senza doversi confrontare con la sig.ra 6) Spese del presente procedimento Pt_2 integralmente a carico del sig. ”
Pt_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto modificarsi la sentenza di divorzio n. 1449/2016 pubblicata il 13.12.2016 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3080/2016, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo, in particolare, quale fattori sopravvenuti rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica della figlia (nata il [...]) che non abita più nella casa Per_3 famigliare, nonché l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata triennale della figlia
(nata il [...]) e l'assunzione con contratto a tempo indeterminato della figlia Per_2 Per_1
(nata il [...]) entrambe con una retribuzione mensile di circa 1.100/1.200 euro che continuano a vivere nella casa famigliare, per il mantenimento delle quali il padre versava l'importo complessivi di €
400,00 mensili.
Sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, preso atto della volontà delle parti di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con ordinanza depositata il
5.11.2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni accessorie stabilite nella sentenza di divorzio n. 1449/2016 del 13.12.2016 del Tribunale civile di
Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3080/2016, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati delle figlie.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c., prendendo atto degli ulteriori accordi non rientranti nel contenuto necessario delle statuizioni accessorie.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3042/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza di divorzio n. 1449/2016 pubblicata il 13.12.2016 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G.
3080/2016, revocando il contributo al mantenimento ordinario di € 400,00 complessivi delle figlie e da parte di a far data dalla presente sentenza, Per_3 Per_2 Per_1 Parte_1 stante la sopravvenuta indipendenza economica delle stesse;
b) prende atto degli ulteriori accordi non rientranti nel contenuto necessario delle statuizioni accessorie;
c) prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice delegato rel. Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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