Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 69/2015
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], VIA ITALIA n. 103, ivi elettivamente domiciliata in VIALE
MONTEDORO n. 54, presso lo studio dell'Avv. LANTIERI GIUSEPPE
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Siracusa, VIA A.VON PLATEN 37/A, rappresentato e difeso dall'Avv. CANNATA SANTA ( ), giusta procura C.F._3
generale alle liti n. 2955 rep. del 09.05.2005, in atti;
CONVENUTO
, CP_2 CP_3 Controparte_4
; Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
individuale corrente in Siracusa, VIA VANVITELLI n. 47 (C.F. ), P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Siracusa, VIA SAN GIOVANNI ALLE CATACOMBE
N. 7, presso lo studio dell'Avv. RICUPERO SEBASTIANO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
(C.F. ), con sede legale in Mogliano Controparte_7 P.IVA_3
Veneto (TV), VIA MAROCCHESSA N. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Siracusa, C.SO GELONE N. 36, presso lo studio dell'Avv. GIANCARLO TRIGILIO ( ), che la rappresenta e C.F._5
difende, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 02.02.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato all'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 [...]
adiva l'intestato Tribunale, onde ottenere il risarcimento dei danni non Pt_1
patrimoniali subiti nella misura di € 59.441,65, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione. All'uopo premetteva che, in data
30.06.2014, all'atto di uscire dall'ascensore posto all'interno della palazzina B del condominio, sito in Siracusa via Italia n. 103, per recarsi nell'alloggio di cui è assegnataria posto al terzo piano della predetta palazzina inciampava sul gradino creatosi dal dislivello, tra il vano cabina dell'ascensore e il piano di uscita, rovinando a terra. A seguito della caduta l'attrice riportava danni fisici per cui si rendeva necessario il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso del locale nosocomio, ove le venivano diagnosticata “contusione lombare, a seguito cons ortopedica con rx refertata ove si evince infossamento della marginale somatica superiore di L1”.
L'attrice si sottoponeva a visita medico legale che accertava come la stessa avesse riportato un'invalidità permanente nella misura del 18-20%, ed era stata costretta ad un periodo di ITA al 100% di gg.30, di ITP al 50% di gg.30 .
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.03.2015, si costituiva in giudizio l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., il quale, preliminarmente, rilevava la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri proprietari delle unità abitative facenti parte della stessa palazzina, in quanto litisconsorti necessari. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, nonché dichiararsi la responsabilità solidale di tutti i locatari in quanto effettivi custodi dell'impianto in questione. In subordine, chiedeva limitare il risarcimento del danno effettivamente patito e provato.
Il Giudice, quindi, autorizzava la chiamata in causa dei terzi proprietari di talune unità abitative del de quo, i quali, tuttavia, non si costituivano in CP_8
giudizio, sebbene regolarmente citati.
All'udienza del 22.06.2016 il Giudice disponeva ai sensi dell'art. 107 c.p.c,la chiamata in causa di , titolare dell'omonima ditta, che si era sempre CP_6
occupato della manutenzione dell'impianto di ascensore ritenedo necessario, che il giudizio si svolgesse anche nei suoi confronti.
, n.q di titolare della omonima ditta, costituitosi in giudizio CP_6
preliminarmente, chiedeva dichiararsi inammissibile e infondata la chiamata in causa della ditta, per difetto dei presupposti di cui all'art. 107 c.p.c., e conseguentemente chiedeva l'estromissione dal giudizio. Sempre in via preliminare, chiedeva ancora autorizzarsi la chiamata in causa della quale compagnia Controparte_7
assicurativa della ditta per la responsabilità civile terzi relativi all' attività d'impresa.
Nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea. In subordine, in caso di condanna chiedeva dichiararsi la obbligata a manlevare e tenere indenne Controparte_7
la ditta dei danni che questi fosse tenuto a pagare. CP_6
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima si Controparte_7
costituiva in giudizio con comparsa depositata il 15.06.2018, in cui, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità ed il difetto di legittimazione passiva della ditta CP_6
terza chiamata, sostenendo nello specifico come alcuna domanda fosse stata
[...]
spiegata nei confronti della suddetta ditta. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e le prove testimoniali. Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , , CP_2 CP_3
, e , assegnatari di talune unità Controparte_4 Controparte_5 CP_5
abitative della palazzina, non costituitisi in giudizio, benché regolarmente citati.
Sempre in via preliminare, va rigettata l' eccezione sollevata dal , relativa ad CP_6
un'asserita violazione dell'art. 107 c.p.c., atteso che, secondo costante giurisprudenza, la chiamata in giudizio iussu iudicis, può essere disposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, rispondendo la stessa ad esigenze di economia ed opportunità processuale, discrezionalmente valutabili dal giudice di merito. Sul punto la Corte di Cassazione, ha testualmente statuito: “Qualora il giudice ordini
l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità…” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 315 del 9 gennaio 2013). Ebbene, nel caso in specie, la chiamata in causa della ditta , si giustifica CP_6
poiché la ditta, stando alle difese prospettate dall' convenuto, ben avrebbe CP_1
potuto contribuire alla determinazione dell'evento dannoso per cui è causa, essendosi occupata della manutenzione dell'ascensore.
Parimenti va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , in quanto non può Controparte_9
revocarsi in dubbio la proprietà in capo allo stesso, del in questione e dei CP_8
conseguenti obblighi di custodia che ne scaturiscono.
Nel merito, la domanda di parte attrice va, rigettata siccome non provata.
In punto di diritto, non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, il che, tuttavia, non esonera l'attrice dall'onere di provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento, ovverosia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che quando il danno è causato da cose inerti e statiche ( marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili) il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità ( cfr Cass. Civile n°
17625 del 05.09.2016 e cass.civ. n.21212 del 2015).
Pertanto la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art 2727 c.c. la sussistenza di un valido nesso di causalità tra la cosa inerte e il danno;
così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa, diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
Così compendiato il quadro giuridico di riferimento, occorre, quindi, anzitutto che il danneggiato dia prova del fatto e del nesso causale. Nel caso in esame si deve ritenere che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduta, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione a causa della dedotta anomalia determinata, dal gradino creatosi dal dislivello, tra il vano cabina dell'ascensore e il piano di uscita ove è ubicato l'appartamento di sua proprietà. Le risultanze istruttorie consentono tuttavia di affermare come alcuna responsabilità possa tuttavia attribuirsi al convenuto, né alla terza chiamata nella causazione dell'evento lesivo – CP_8
caduta dell'attrice, atteso che, non è emersa l'esistenza di alcuna situazione di pericolo o di malfunzionamento dell'ascensore tale da determinare l'evento dannoso , per come attestato dalla documentazione, versata in atti, relativa ai controlli effettuati in conformità alle prescrizioni dell'organismo di certificazione autorizzato.
Inoltre, i testi escussi hanno confermato che un dislivello come quello descritto dall'attrice rientra nei limiti di Legge e, in ogni caso, lo stesso poteva essere evitato dall'attrice con l'uso della normale diligenza, atteso che la stessa ben conosceva lo stato dei luoghi, utilizzando presumibilmente con cadenza quotidiana l'ascensore, ubicato nella palazzina in cui è situata la propria abitazione
Deve pertanto ritenersi che la caduta è occorsa all'attrice a causa della sua imprudenza e distrazione e pertanto è da ascriversi unicamente alla sua condotta, ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Stante il rigetto della domanda nell'an, si appalesa superfluo qualsiasi ulteriori scrutinio dei profili relativi al quantum debeatur.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in relazione alla posizione dell'ente convenuto originariamente. Sono, invece, compensate tra tutte le altre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , , CP_2 CP_3 Controparte_4
e Controparte_5 CP_5
2. Rigetta la domanda attorea;
3. Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
[...]
7.052,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Compensa le spese del giudizio tra le altre parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/03/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli