Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04045/2025REG.PROV.COLL.
N. 03348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2022, proposto da
EP BE, UC OL, CO EP ZA, IN ZA, LE AR, NA ON SI, UA SI, NO TT, IN DE, LE EN, SC DI, RI IA, AR AS, EP BO, SC NC, IA SC, VA AR, GI AC, AN IS, UR AP, CO NO TE, TO TA, IA OC, CA ZZ, RI CC, ON OR, AN CO, DO ZI, VA ZI, NT ZI, UE ON CU, ON RO, IN D'ND, VA De LI, ME De LO, NC Di CI, CO Di CI, LI Di CC, AN Di CC, VA Di CC, NZ Di CC, DO Di PE, IA Di TO, CA EL, AN NC, VA FU, AL LO, AV GI, LE ZI, ON DA, GI IN, GE DO IN, SC IA, LO IA, GI ON LA, ON RU, GE TO LE, CO RO, IG RA, SC OI, AE ET, ON AL, OB ZO, SC RA, IN RA, CO TE, GE AE TE, CO TE, LE OS, CO NO CE, TO IZ IS, EP RR, NO AT, VA NE, EP IT, SC PA RI, NA TE, CO AG, UC IZ, CO NO ON, NN RR, IG AB, TT SA, LE AB, AN BI, LE NZ, ON AV, DO SC, CO AN, ON AN, EP BO, LE ES, RE PA, EP AL, TO LE AL, NA AN, NA NO, SC LL, TO VO, CO CC, rappresentati e difesi dall'avvocato SC La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00051/2022, resa tra le parti, Accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni e condanna dei resistenti alla liquidazione del quantum debeatur dovuto, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, per la mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall'art. 26, comma 20 della L.448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame gli odierni appellanti impugnavano la sentenza del Tar Basilicata n. 51 del 2022 che ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall'art. 26, comma 20 della L. 448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995.
1.1 In particolare il Tar ha rilevato che il ricorso collettivo risulta proposto da 100 soggetti, genericamente qualificati come “dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” senza che sia rinvenibile alcuna specificazione della posizione individuale di ciascuno di essi, omettendo di indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere pretesa; secondo la sentenza, la carenza di posizioni omogenee, richieste in sede di ricorso cumulativo, determina la carenza di un interesse attuale e concreto all’azione e ciò è evidente dal fatto che i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco non sono ancora titolari di alcun trattamento previdenziale ipoteticamente inciso dalla mancata attivazione nel comparto di forme di previdenza complementare
2. Con un unico motivo di appello parte appellante deduce l’erroneità della sentenza laddove omette di considerare che per effetto della legge dell’8 agosto 1995, n. 335 di “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (c.d. Riforma Dini), il sistema di calcolo contributivo è stato del pari introdotto per tutti coloro, come i ricorrenti, che sono stati assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione a decorrere dall’1/01/1996 o, che già in servizio, avevano maturato meno di diciotto anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 e, pertanto, tale nuova disciplina trova applicazione a tutto il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che si trova nelle condizioni previste dalla norma.
Pertanto, la pronuncia impugnata ha erroneamente omesso di considerare che, nella fattispecie in esame, in capo a tutti i ricorrenti sussiste una identica posizione sostanziale e processuale, poiché entrambe le categorie sono state lese nell’identico diritto a percepire un giusto ed adeguato trattamento pensionistico, nell’immediato per i pensionati, e nel prossimo futuro per il personale ancora in servizio, secondo quanto previsto dalla Legge.
3. Fra le parti appellate solo il Ministero della giustizia si costituiva in giudizio con memoria formale contenente solo l’atto di costituzione.
4. Alla pubblica udienza di smaltimento del 7 maggio 2025 la causa passava in decisione.
5. In linea generale costituisce ius receptum il principio per cui nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VII , 17/06/2024 , n. 5378).
6. Nel caso di specie i soggetti appellanti, nella rispettiva qualità di dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, hanno chiesto che le Amministrazioni intimate siano condannate a risarcire i danni patrimoniali derivanti dalla mancata attivazione di forme pensionistiche complementari per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, come previsto dall’art. 26, co. 10, della L. 23/12/1998, n. 448 (secondo cui “ ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ”).
7. In linea di diritto va quindi ribadito che il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 01/06/2020 , n. 3449). In definitiva, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez VI n. 4266 del 2020 e sez. III n. 4363 del 2019).
8. Orbene, nel caso di specie se per un verso non è stata dimostrata l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, anche in considerazione del fatto che gli stessi originari ricorrenti risultano avere caratteristiche diverse (dipendenti ed ex dipendenti) e di agire verso amministrazioni differenti (la correzione sul punto appare parimenti priva di adeguata prova rispetto all’originaria prospettazione), per un altro verso nessun adeguato elemento viene fornito al fine di consentire la verifica sopra richiesta all’organo giudicante.
9. Va quindi condivisa la conclusione di inammissibilità cui è giunto il Giudice di prime cure. Infatti, appare corretta la valutazione per cui è ravvisabile in parte qua la carenza di un interesse attuale e concreto alla proposizione della domanda veicolata nel ricorso, non essendo essi ancora titolari di alcun trattamento previdenziale ipoteticamente inciso dalla mancata attivazione nel comparto di forme di previdenza complementare; ciò conferma anche la disomogeneità delle posizioni fra diversi gruppi di ricorrenti, con conseguente generale inammissibilità del ricorso collettivo in esame.
10. L’appello va pertanto respinto.
11. Sussistono giusti motivi, stante la costituzione solo formale di una sola delle parti appellate, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
VA Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO