TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2354/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RONCHI SIMONA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Luino
(VA), Piazza Risorgimento n. 21, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
8.11.2023);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Voglia all'll.mo Tribunale di Varese, ogni diversa istanza disattesa
1) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (super esclusivo) della minore Persona_1
alla madre con collocamento prevalente presso il domicilio della Signora;
[...] Parte_1
2) Disporre che le decisioni di maggior interesse per inerenti la cura, salute Per_1
l'istruzione siano assunte in via esclusiva dal padre;
3) Stabilire le modalità di visita del genitore non collocatario anche in modalità protetta, secondo il calendario che vorrà predisporre il Servizio di Tutela Minori territorialmente competente;
4) Stabile a carico del Signor un assegno mensile, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento di pari ad € 500,00, al netto degli assegni famigliari, da Per_2
corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite dalle Linee Guida del Tribunale di Varese.
IN VIA ISTRUTTORIA
- dare incarico ai Servizi Sociali e alla Tutela minori territorialmente competenti di predisporre opportuna relazione psicosociale al fine di stabilire le capacità genitoriali del Signor CP_1
e conseguentemente le modalità di affidamento e di collocamento della piccola ,
[...] Per_1
e le modalità di vista anche in forma protetta del genitore collocatario;
- predisporre opportuna CTU psicosociale al fine di accertare le capacità genitoriali della
Signora ”. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale e le questioni economiche nell'interesse della figlia minore Persona_1 nata il [...]. Ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, di regolamentare le frequentazioni paterne con secondo modalità protette con l'assistenza dei Servizi sociali territorialmente Per_1 competenti, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore.
pagina 2 di 8 Ha dedotto che, dopo i primi mesi vissuti in armonia, la relazione con il sig. si era CP_1
deteriorata a causa del comportamento aggressivo e minaccioso dello stesso, il quale in più occasioni si era reso autore di vere e proprie violenze a danno della convivente, nonostante lo stato di gravidanza e la malattia della donna;
l'episodio più grave era avvenuto il 7.12.2022 quando, a seguito di un violento litigio, l'aveva aggredita con schiaffi provocandole una contusione all'orbita sinistra e allo zigomo desto;
per i suddetti fatti aveva sporto querela;
a seguito di tali episodi non si era fatto più vedere né sentire, se non in Controparte_1
sporadiche situazioni, disinteressandosi della figlia e omettendo di contribuire alle sue esigenze anche di carattere materiale.
Disposti alcuni rinvii di udienza onde consentire la rinnovazione della notificazione nell'interesse del resistente, quest'ultimo non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione (Cfr verbale udienza del 18.6.2024) sicché era dichiarato contumace (ordinanza del
15.07.2024).
All'udienza del 18.06.2024 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 15.07.2024, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473bis .22 c.p.c.: Controparte_1
“In via provvisoria:
- Affida la figlia minore nata il [...], in [...]- Persona_1 esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa,
- Dispone che le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- Dispone che la ripresa delle frequentazioni della figlia minore con il padre, subordinata alla effettiva volontà di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e duraturo con , potrà Per_1 avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti, secondo un criterio di gradualità, inizialmente mediante la previsione di un calendario di incontri osservati in spazio neutro, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per la minore e rispondente al benessere psicofisico della stessa, eventualmente previa attivazione di un sostegno alla genitorialità in favore della figura paterna e degli ulteriori interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
- L'assegno unico universale potrà essere percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore;
pagina 3 di 8 3) In via istruttoria:
- Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza della minore
(Germignaga), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza del padre (Comune di Brissago Valtravaglia) di effettuare un monitoraggio del nucleo familiare secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
Incarica i Servizi di relazionare in forma scritta sugli interventi svolti mediante relazione da far pervenire in Cancelleria entro dieci giorni dalla fissanda udienza, nonché di segnalare senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi;
- Richiede d'ufficio ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Brissago Valtravaglia (VA) Via Ghetto n. 1, con riferimento all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza”.
In data 16.08.2024 e 6.11.2024 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, l'estratto conto previdenziale Inps e la certificazione della situazione reddituale del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate;
in data 27.11.2024 perveniva inoltre la richiesta relazione da parte dei Servizi sociali di Luino.
All'udienza del 3.12.2024 la parte ricorrente, preso atto dei contenuti della relazione depositata dai Servizi sociali, chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo e discuteva oralmente la causa, con rinuncia al deposito degli scritti conclusivi, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Dalle risultanze della relazione dei Servizi sociali acquisita agli atti del giudizio in data
27.11.2024, è emerso che la figura materna, mostratasi disponibile e collaborante al confronto col
Servizio, rappresenta il principale punto di riferimento per della quale si prende cura Per_1
con costanza anche con l'ausilio dalla propria rete familiare, in particolare i nonni materni, descritti dalla stessa come un'importante risorsa di supporto e sostegno nella gestione della bambina. frequenta l'asilo nido e, come riferito dalla madre, si sta ambientando nel Per_1
nuovo contesto sociale e relazionale;
in occasione della visita domiciliare effettuata dagli operatori in data 22.10.2024, si è avuto modo di constatare un ambiente di vita sereno per la minore ed è stata osservata una buona sintonizzazione emotiva tra madre e figlia: “ Per_1
pagina 4 di 8 quando emotivamente turbata cercava conforto da parte della madre che prontamente rispondeva al suo bisogno prendendola in braccio e rassicurandola”.
nonostante il Servizio abbia provveduto a inviare allo stesso tre convocazioni Controparte_1
formali, non si è mai presentato ai colloqui, né ha preso contatti con gli operatori. La signora sentita all'udienza del 18.06.2024, ha riferito che non vede la bambina da Pt_1 CP_1
settembre/ottobre 2023, da allora è sparito, ha cambiato numero di telefono, non lo vedo e non lo sento. Da allora non mi ha mai cercato per vedere la bambina, anzi solo una volta a febbraio mi ha chiesto di vederla, ci siamo visti e io sono rimasta presente ma poi abbiamo litigato”.
In tale contesto, alla luce del quadro univoco rappresentato dai Servizi sociali nella citata relazione, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre Per_1 con collocamento e residenza presso l'abitazione della stessa, come disposto in via provvisoria dall'ordinanza del 15.07.2024, attribuendo alla signora la facoltà di assumere in via Pt_1
esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative alla sua salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa.
Conformemente alle indicazioni dei Servizi, stante la tenera età della bambina e la totale assenza, nell'attualità, della figura paterna, si ritiene opportuno prevedere la prosecuzione del monitoraggio della diade madre figlia da parte dei Servizi sociali incaricati, mediante colloqui periodici per il tempo ritenuto necessario, quale forma di accompagnamento nella prospettiva di crescita e sviluppo delle tappe educative della figlia minore.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo manifestasse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo della bambina, gli incontri potranno avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti, secondo un criterio di gradualità, inizialmente mediante la previsione di un calendario di incontri osservati in spazio neutro, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per la minore e rispondente al benessere psicofisico della stessa, eventualmente previa attivazione di un sostegno alla genitorialità in favore della figura paterna e degli ulteriori interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore.
2. Il mantenimento della figlia minore
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento della figlia minore giova Per_1
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile. ha dedotto di avere lavorato in Svizzera come commessa percependo un salario Parte_1
mensile di circa 1.800,00 Chf, di vivere anche grazie all'aiuto dei suoi genitori e di percepire mensilmente circa euro 800,00 dall'INPS per la figlia, di essere gravata da un canone di locazione pari ad euro 500,00 (cfr. documenti allegati da parte ricorrente e verbale di udienza del
18.06.2024); dalla relazione dei Servizi risulta occupata quale commessa anche nell'attualità (cfr. relazione dei Servizi sociali del 26.11.2024).
Rispetto alla situazione economico patrimoniale del signor dalla documentazione CP_1
reddituale in atti, risulta che lo stesso ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a complessivi euro 5.629,21 nell'anno 2021, pari ad euro 12.865,89 nell'anno 2022 e ad euro
6.672,44 nell'anno 2023 (cfr. certificato situazione reddituale Agenzia delle Entrate); dall' estratto conto previdenziale INPS risulta nell'attualità privo di stabile occupazione (Cfr documentazione depositata in atti in data 6.11.2024).
In tale contesto, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle esigenze Per_1
fisiologicamente correlate alla sua età, considerata la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, della situazione reddituale del genitore obbligato come risultante dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c., il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale.
pagina 6 di 8 L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] Persona_1 super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. Dispone che la ripresa delle frequentazioni della figlia minore con il padre, subordinata alla volontà di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo della bambina, potrà avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti, secondo un criterio di gradualità, inizialmente mediante la previsione di un calendario di incontri osservati in spazio neutro, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per la minore e rispondente al benessere psicofisico della stessa, eventualmente previa attivazione di un sostegno alla genitorialità in favore della figura paterna e degli ulteriori interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore;
3. Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Germignaga
(nucleo tutela minori Luino) di curare la prosecuzione del monitoraggio della diade madre figlia da parte dei Servizi sociali incaricati, mediante colloqui periodici per il tempo ritenuto necessario, quale forma di accompagnamento nella prospettiva di crescita e sviluppo delle tappe educative della figlia minore;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione pagina 7 di 8 annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
l'assegno unico universale spettante per la figlia sarà integralmente percepito dalla madre;
5. Spese di lite irripetibili.
Manda la Cancelleria per la comunicazione al Nucleo Tutela minori di Luino.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RONCHI SIMONA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Luino
(VA), Piazza Risorgimento n. 21, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
8.11.2023);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Voglia all'll.mo Tribunale di Varese, ogni diversa istanza disattesa
1) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (super esclusivo) della minore Persona_1
alla madre con collocamento prevalente presso il domicilio della Signora;
[...] Parte_1
2) Disporre che le decisioni di maggior interesse per inerenti la cura, salute Per_1
l'istruzione siano assunte in via esclusiva dal padre;
3) Stabilire le modalità di visita del genitore non collocatario anche in modalità protetta, secondo il calendario che vorrà predisporre il Servizio di Tutela Minori territorialmente competente;
4) Stabile a carico del Signor un assegno mensile, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento di pari ad € 500,00, al netto degli assegni famigliari, da Per_2
corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite dalle Linee Guida del Tribunale di Varese.
IN VIA ISTRUTTORIA
- dare incarico ai Servizi Sociali e alla Tutela minori territorialmente competenti di predisporre opportuna relazione psicosociale al fine di stabilire le capacità genitoriali del Signor CP_1
e conseguentemente le modalità di affidamento e di collocamento della piccola ,
[...] Per_1
e le modalità di vista anche in forma protetta del genitore collocatario;
- predisporre opportuna CTU psicosociale al fine di accertare le capacità genitoriali della
Signora ”. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale e le questioni economiche nell'interesse della figlia minore Persona_1 nata il [...]. Ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, di regolamentare le frequentazioni paterne con secondo modalità protette con l'assistenza dei Servizi sociali territorialmente Per_1 competenti, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore.
pagina 2 di 8 Ha dedotto che, dopo i primi mesi vissuti in armonia, la relazione con il sig. si era CP_1
deteriorata a causa del comportamento aggressivo e minaccioso dello stesso, il quale in più occasioni si era reso autore di vere e proprie violenze a danno della convivente, nonostante lo stato di gravidanza e la malattia della donna;
l'episodio più grave era avvenuto il 7.12.2022 quando, a seguito di un violento litigio, l'aveva aggredita con schiaffi provocandole una contusione all'orbita sinistra e allo zigomo desto;
per i suddetti fatti aveva sporto querela;
a seguito di tali episodi non si era fatto più vedere né sentire, se non in Controparte_1
sporadiche situazioni, disinteressandosi della figlia e omettendo di contribuire alle sue esigenze anche di carattere materiale.
Disposti alcuni rinvii di udienza onde consentire la rinnovazione della notificazione nell'interesse del resistente, quest'ultimo non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione (Cfr verbale udienza del 18.6.2024) sicché era dichiarato contumace (ordinanza del
15.07.2024).
All'udienza del 18.06.2024 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 15.07.2024, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473bis .22 c.p.c.: Controparte_1
“In via provvisoria:
- Affida la figlia minore nata il [...], in [...]- Persona_1 esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa,
- Dispone che le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- Dispone che la ripresa delle frequentazioni della figlia minore con il padre, subordinata alla effettiva volontà di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e duraturo con , potrà Per_1 avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti, secondo un criterio di gradualità, inizialmente mediante la previsione di un calendario di incontri osservati in spazio neutro, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per la minore e rispondente al benessere psicofisico della stessa, eventualmente previa attivazione di un sostegno alla genitorialità in favore della figura paterna e degli ulteriori interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
- L'assegno unico universale potrà essere percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore;
pagina 3 di 8 3) In via istruttoria:
- Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza della minore
(Germignaga), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza del padre (Comune di Brissago Valtravaglia) di effettuare un monitoraggio del nucleo familiare secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
Incarica i Servizi di relazionare in forma scritta sugli interventi svolti mediante relazione da far pervenire in Cancelleria entro dieci giorni dalla fissanda udienza, nonché di segnalare senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi;
- Richiede d'ufficio ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Brissago Valtravaglia (VA) Via Ghetto n. 1, con riferimento all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza”.
In data 16.08.2024 e 6.11.2024 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, l'estratto conto previdenziale Inps e la certificazione della situazione reddituale del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate;
in data 27.11.2024 perveniva inoltre la richiesta relazione da parte dei Servizi sociali di Luino.
All'udienza del 3.12.2024 la parte ricorrente, preso atto dei contenuti della relazione depositata dai Servizi sociali, chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo e discuteva oralmente la causa, con rinuncia al deposito degli scritti conclusivi, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Dalle risultanze della relazione dei Servizi sociali acquisita agli atti del giudizio in data
27.11.2024, è emerso che la figura materna, mostratasi disponibile e collaborante al confronto col
Servizio, rappresenta il principale punto di riferimento per della quale si prende cura Per_1
con costanza anche con l'ausilio dalla propria rete familiare, in particolare i nonni materni, descritti dalla stessa come un'importante risorsa di supporto e sostegno nella gestione della bambina. frequenta l'asilo nido e, come riferito dalla madre, si sta ambientando nel Per_1
nuovo contesto sociale e relazionale;
in occasione della visita domiciliare effettuata dagli operatori in data 22.10.2024, si è avuto modo di constatare un ambiente di vita sereno per la minore ed è stata osservata una buona sintonizzazione emotiva tra madre e figlia: “ Per_1
pagina 4 di 8 quando emotivamente turbata cercava conforto da parte della madre che prontamente rispondeva al suo bisogno prendendola in braccio e rassicurandola”.
nonostante il Servizio abbia provveduto a inviare allo stesso tre convocazioni Controparte_1
formali, non si è mai presentato ai colloqui, né ha preso contatti con gli operatori. La signora sentita all'udienza del 18.06.2024, ha riferito che non vede la bambina da Pt_1 CP_1
settembre/ottobre 2023, da allora è sparito, ha cambiato numero di telefono, non lo vedo e non lo sento. Da allora non mi ha mai cercato per vedere la bambina, anzi solo una volta a febbraio mi ha chiesto di vederla, ci siamo visti e io sono rimasta presente ma poi abbiamo litigato”.
In tale contesto, alla luce del quadro univoco rappresentato dai Servizi sociali nella citata relazione, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre Per_1 con collocamento e residenza presso l'abitazione della stessa, come disposto in via provvisoria dall'ordinanza del 15.07.2024, attribuendo alla signora la facoltà di assumere in via Pt_1
esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative alla sua salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa.
Conformemente alle indicazioni dei Servizi, stante la tenera età della bambina e la totale assenza, nell'attualità, della figura paterna, si ritiene opportuno prevedere la prosecuzione del monitoraggio della diade madre figlia da parte dei Servizi sociali incaricati, mediante colloqui periodici per il tempo ritenuto necessario, quale forma di accompagnamento nella prospettiva di crescita e sviluppo delle tappe educative della figlia minore.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo manifestasse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo della bambina, gli incontri potranno avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti, secondo un criterio di gradualità, inizialmente mediante la previsione di un calendario di incontri osservati in spazio neutro, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per la minore e rispondente al benessere psicofisico della stessa, eventualmente previa attivazione di un sostegno alla genitorialità in favore della figura paterna e degli ulteriori interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore.
2. Il mantenimento della figlia minore
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento della figlia minore giova Per_1
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile. ha dedotto di avere lavorato in Svizzera come commessa percependo un salario Parte_1
mensile di circa 1.800,00 Chf, di vivere anche grazie all'aiuto dei suoi genitori e di percepire mensilmente circa euro 800,00 dall'INPS per la figlia, di essere gravata da un canone di locazione pari ad euro 500,00 (cfr. documenti allegati da parte ricorrente e verbale di udienza del
18.06.2024); dalla relazione dei Servizi risulta occupata quale commessa anche nell'attualità (cfr. relazione dei Servizi sociali del 26.11.2024).
Rispetto alla situazione economico patrimoniale del signor dalla documentazione CP_1
reddituale in atti, risulta che lo stesso ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a complessivi euro 5.629,21 nell'anno 2021, pari ad euro 12.865,89 nell'anno 2022 e ad euro
6.672,44 nell'anno 2023 (cfr. certificato situazione reddituale Agenzia delle Entrate); dall' estratto conto previdenziale INPS risulta nell'attualità privo di stabile occupazione (Cfr documentazione depositata in atti in data 6.11.2024).
In tale contesto, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle esigenze Per_1
fisiologicamente correlate alla sua età, considerata la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, della situazione reddituale del genitore obbligato come risultante dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c., il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale.
pagina 6 di 8 L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] Persona_1 super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. Dispone che la ripresa delle frequentazioni della figlia minore con il padre, subordinata alla volontà di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo della bambina, potrà avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti, secondo un criterio di gradualità, inizialmente mediante la previsione di un calendario di incontri osservati in spazio neutro, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per la minore e rispondente al benessere psicofisico della stessa, eventualmente previa attivazione di un sostegno alla genitorialità in favore della figura paterna e degli ulteriori interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore;
3. Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Germignaga
(nucleo tutela minori Luino) di curare la prosecuzione del monitoraggio della diade madre figlia da parte dei Servizi sociali incaricati, mediante colloqui periodici per il tempo ritenuto necessario, quale forma di accompagnamento nella prospettiva di crescita e sviluppo delle tappe educative della figlia minore;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione pagina 7 di 8 annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
l'assegno unico universale spettante per la figlia sarà integralmente percepito dalla madre;
5. Spese di lite irripetibili.
Manda la Cancelleria per la comunicazione al Nucleo Tutela minori di Luino.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8