Rigetto
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/06/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05022/2025REG.PROV.COLL.
N. 00325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2025, proposto da NT AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale per 'Abilitazione Scientifica Nazionale, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10800/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Francesca Mastroianni su delega degli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante ha chiesto la riforma, previa sospensiva, della sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sez. III Bis, 28 maggio 2024, n. 10800, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al r.g. n. 11700/2023 per l’annullamento del giudizio negativo espresso nei propri confronti nella procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario di prima fascia nel settore concorsuale 10/m1 - lingue, letterature e culture germaniche, indetta con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021 (successivamente integrato con decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021.
2.- In buona sostanza, l’appello ha riproposto gli originari motivi di ricorso articolandoli come ragioni specifiche di censura avverso la sentenza, così in definitiva devolvendo alla odierna cognizione tutta la originaria materia del contendere.
In particolare, con un primo motivo di censura si è contestata la mancata sufficiente considerazione del superamento dei valori soglia oggettivi e la carenza di motivazione sulla produzione scientifica.
Il secondo profilo di doglianza ha riguardato l’incompatibilità tra il giudizio sulle pubblicazioni come “meramente descrittive” e il riconoscimento della sussistenza di rigore metodologico nelle stesse. Un’ulteriore censura è stata mossa con riguardo alla contestazione operata dalla Commissione circa il modello teorico di riferimento prevalente dei lavori della candidata.
Ancora, è stata evidenziata la manifesta divergenza espressa dalle due diverse Commissioni, rispettivamente quella che ha giudicato l’appellante idonea all’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia e quella di cui è causa, sugli stessi contributi scientifici presentati dall’appellante (in particolare, l’appellante ha presentato le medesime sette pubblicazioni per entrambe le procedure).
Infine, si è denunciato come manifestamente illogico il giudizio della Commissione anche con riferimento agli altri lavori presentati e, in particolare, alle pubblicazioni della candidata riguardanti la sottotitolazione interlinguistica.
3.- Ha resistito il Ministero dell’Università e della ricerca a difesa della legittimità del proprio operato.
4.- Alla udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è stata rinviata al merito per la decisione definitiva su concorde istanza delle parti.
5.- Alla udienza pubblica del 29 aprile 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione della parte presente.
6.- L’appello è infondato.
6.1.- È in particolare infondato il motivo con cui si è contestata la mancata sufficiente considerazione del superamento dei valori soglia oggettivi e la carenza di motivazione sulla produzione scientifica.
Il superamento dei valori soglia è un dato numerico che fornisce indubbiamente un'indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica e alla sua rilevanza, ma il suo valore non è assoluto e non rappresenta l'unico elemento certo e decisivo della valutazione.
La funzione del superamento delle soglie ha difatti la funzione di verificare se, sotto il profilo meramente quantitativo, il candidato abbia o meno i requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione, ma non comporta automatismi ai fini del conseguimento della abilitazione scientifica, né solleva la Commissione dal dovere di svolgere accurate valutazioni sulla qualità della produzione scientifica.
Spetta infatti alla Commissione scrutinare la qualità delle pubblicazioni, con una valutazione avente natura di discrezionalità tecnica, censurabile ove si riscontrino palesi difetti della motivazione ovvero macroscopiche illogicità del suo contenuto.
Tali vizi non ricorrono nel caso all’esame, avendo la Commissione espresso un compiuto giudizio sulla qualità delle pubblicazioni, sia sulla base del parametro della pertinenza al settore concorsuale, sia di quello afferente al grado di maturità della candidata nell’apportare significativi e oggettivamente apprezzabili elementi di novità al dibattito scientifico.
In particolare, dal doc. 3, del fascicolo di primo grado, è emerso un giudizio obiettivo e sereno sulla candidata, posto che per un verso viene riconosciuto che “ (l)e pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti ” e che “ Nel complesso, emerge la figura di una studiosa che si muove con sicurezza nei concetti e metodi della pragmatica funzionale ed applica questi concetti a diversi tipi di testi e situazioni. La riflessione linguistica è in genere accompagnata da spunti per la didattica del tedesco come lingua straniera ”, ma che “ Tuttavia i lavori restano nell’ambito della descrizione di esempi e fenomeni linguistici, senza ricomporre le analisi in una visione critica più vasta e approfondita e senza aggiungere elementi innovativi al dibattito scientifico ”.
6.2.- Anche il secondo profilo di doglianza è infondato, posto che non si riscontra alcuna intrinseca contraddizione (né tantomeno incompatibilità) tra il riconoscimento di rigore metodologico nelle pubblicazioni e il giudizio finale sulle medesime come “meramente descrittive”: come correttamente motivato dal TAR, infatti, il rigore metodologico attiene essenzialmente al dipanarsi della struttura e del ragionamento svolto nelle pubblicazioni, ma non può confondersi con l’innovatività delle stesse,
tantomeno con il raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità .
A ciò deve aggiungersi che, lungi dall’essere contraddittorio, tale giudizio è anzi coerente con la riscontrata mancanza di capacità della candidata, al di là delle mere descrizioni, di ricomporre le analisi in una visione critica più vasta e approfondita.
6.3.- Infondata è pure la censura con cui si adombra la sussistenza di una ostilità della Commissione nei confronti del modello teorico adottato dalla ricorrente.
Nello specifico, la Commissione ha motivato che “ Gli ambiti in cui la candidata svolge la propria attività di ricerca sono la pragmatica funzionale e la linguistica testuale, ambiti che dimostra di conoscere, come si evince dalle introduzioni che precedono la parte descrittiva delle analisi ” e in tale motivazione, obiettivamente, non è dato intravedere alcun elemento da cui sia possibile inferire ostilità o disapprovazione da parte della Commissione, tanto più che gli studiosi menzionati dalla ricorrente sono senz’altro illustri ed esimi studiosi della materia.
In buona sostanza, tale parte della motivazione si appalesa materialmente ‘neutra’ rispetto al giudizio finale formulato con riferimento alla non raggiunta maturità scientifica, motivato essenzialmente in ragione della incapacità della candidata di rapportarsi al dibattito scientifico in maniera innovativa, e non meramente descrittiva, e nulla c’entrano i modelli scientifici di riferimento utilizzati.
6.4.- Ancora insussistente è la censura che si incentra sulla asserita manifesta divergenza espressa dalle Commissioni che hanno esaminato il profilo curriculare della ricorrente, attesa la diversa degli ambiti oggettivi e dei criteri di valutazione, rispettivamente, in relazione all’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia (procedura nella quale la candidata è stata giudicata idonea) e quella di prima fascia per cui è causa, tanto più che la candidata ha presentato, come anche essa afferma in atti, proprio le medesime sette pubblicazioni per entrambe le procedure, sicché è evidente che non solo non può affermarsi la identità dei giudizi, ma finanche la loro possibile sovrapponibilità, richiedendo la procedura per l’abilitazione alla seconda fascia un giudizio di maturità scientifica diversa e più pregnante.
6.5.- Infine infondato è il motivo con cui si è denunciato come manifestamente illogico il giudizio della Commissione con riferimento agli altri lavori presentati e, in particolare, alle pubblicazioni della candidata riguardanti la sottotitolazione interlinguistica.
Con riferimento ai suddetti lavori, e in particolare al gruppo afferente ai “sottotitoli”, la Commissione ha sottolineato che gli stessi “ restano nell’ambito della descrizione di esempi e fenomeni linguistici, senza ricomporre le analisi in una visione critica più vasta e approfondita e senza aggiungere elementi innovativi al dibattito scientifico ”.
Il fatto che la ricorrente non condivida il giudizio non significa che lo stesso sia affetto da illogicità, avvalorando anzi l’opinabilità della propria autovalutazione, rispetto a quella, complessiva e sintetica, espressa dai Commissari.
Né questo giudice, in mancanza di evidenti illogicità o insufficienze di motivazione, che in questo caso non ricorrono, potrebbe sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione.
7.- In definitiva, l’appello va respinto.
8.- Le spese del giudizio possono tuttavia compensarsi, attesa la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO