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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 12/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi
Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
AR ER e AR US, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato CALDARONE FRANCESCO e TEODORO MICCOLI resistente
oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2020, parte ricorrente ha dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1
dal 02.01.2013 al 31.10.2017 in virtù di una
[...] serie di contratti a tempo determinato con qualifica formale di addetto al frantoio o bracciante agricolo per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso;
- di avere lavorato con le mansioni di frantoista e bracciante agricolo in tutto il periodo dell'intercorso rapporto lavorativo dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, osservando il seguente orario di lavoro: dal 25 ottobre di ogni anno al 19 marzo dell'anno successivo con le mansioni di frantoista, per 18 ore al giorno (dalle 3.00 del mattino alle 21.00) sino al 25 novembre e per 10 ore (dalle 06.00 alle 16.00) dal 26 novembre al 20 marzo;
dal 20 marzo al 31 maggio di ogni anno con le mansioni di bracciante agricolo, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, per 11 giorni nel mese di marzo e 26 giorni al mese da aprile a maggio, per un totale di 63 giornate ( ad eccezione del 2014 in cui ha lavorato fino al 30 aprile); - di avere, altresì, svolto attività di bracciante agricolo dal 1 al 31 agosto 2014 per 26 giornate, dall'11 agosto al 24 ottobre 2015 per 65 giornate, dall'8 settembre al 24 ottobre 2016 per 40 giornate, dall'8 al 30 giugno 2017 per 20 giornate, dal 7 settembre al 9 ottobre 2017 per 28 giornate, dalle ore 7.00 alle ore 14.30; - di avere percepito per l' attività di frantoista € 7,00 all'ora e per l'attività di bracciante agricolo € 50,00 giornaliera;
- che nonostante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di addetto al frantoio e lo svolgimento prevalente di tale attività da inquadrare nel Livello 3 – Area 2^ del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Brindisi del 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019, l'istante è stato sempre inquadrato come operaio di 4° livello T.D. del predetto contratto, corrispondente alla qualifica di bracciante agricolo;
- che in alcuni dei periodi in cui ha svolto effettivamente attività di bracciante agricolo, da inquadrare, nell'Area 2^ livello 4 del Contratto Provinciale di riferimento, il ricorrente è stato inquadrato come operaio di 5° livello T.D. corrispondente all'Area 3^ Livello 5 del Contratto Provinciale di riferimento;
- di non avere percepito la corretta retribuzione a titolo di retribuzionaria, lavoro straordinario feriale, festivo e domenicale, lavoro festivo diurno e notturno e di Tfr. Tutto ciò premesso, l'odierna parte istante ha concluso per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini esposti in ricorso, con condanna di parte resistente al pagamento dell'importo di € 50.046,65 a titolo di differenze retributive per le causali sopra indicate.
2 Costituitasi in giudizio l'azienda resistente ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per carenza dei requisiti essenziali ex art. 414 c.p.c. e la prescrizione quinquennale dei crediti maturati nel merito ha contestato gli avversi assunti, deducendo che il ricorrente aveva svolto sempre le mansioni previste dal livello di inquadramento, lavorando 6,30 ore giornaliere, come bracciante agricolo dalle 06.00 alle 12.30 e come addetto al frantoio in base ai turni, la mattina dalle 07.00 alle 13.30 o il pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30, senza mai avere svolto lavoro straordinario;
ha dedotto inoltre che nel periodo dal 02/01/2017 al 31/03/2017 si era occupato della costruzione di muretti a secco, come anche accertato dall'ispettorato del lavoro come da verbale ispettivo prodotto in atti. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale di parte resistente e della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4, c.p.c. poichè l'atto introduttivo della controversia contiene, come prescrive la suddetta norma, indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte resistente, la quale, infatti, ha sollevato eccezioni e svolto argomenti ostativi anche nel merito sin dal suo primo scritto difensivo. Nel merito, pacifica la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti e la sua durata, il lavoratore, ha in primo luogo rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori. Nello specifico ha dedotto di avere svolto, in base ai diversi periodi dettagliati in ricorso, in virtù di contratti a tempo determinato, attività di lavoro di addetto al frantoio, inquadrato nell'area 2 livello 4, ma di avere svolto mansioni rientranti nel livello 3; ha inoltre asserito di avere svolto attività di bracciante agricolo, inquadrato nell'area 3 livello 5, ma di avere svolto mansioni inquadrabili nell'area 2 livello 4. Occorre preliminarmente dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Brindisi è incontestato tra le parti e si desume espressamente dalle buste paga prodotte in atti- nelle quali sono indicati la qualifica, il livello, nonché gli istituti (scatti di anzianità) e voci retributive (contingenza, terzo elemento) che trovano la loro fonte proprio nella contrattazione collettiva.
3 In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Come è noto, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c.- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore- condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4791 del 9.3.2004; idem, sent. n. 16200 del 10.7.2009). Deve ricorrere, inoltre, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse mansioni, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04). E', quindi, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In merito all'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
4 Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. Ebbene, il CCNL ratione temporis applicabile in merito all'area 2 ed all'area 3 prevede:
“Area 2^: declaratoria Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorchè necessitanti di un periodo di pratica: … … Livello 3
1. con conoscenza del mezzo meccanico;
CP_2
2. Conduttore di macchine ed attrezzi agricoli semoventi anche per irrorazione (con patentino); ….
5. Addetto al controllo e funzionamento dei mezzi meccanici ed elettrici degli oleifici e degli stabilimenti vitivinicoli nonché impianti frigo, mangimifici agricoli e disidratatori, Livello 4
1. Preparatore di miscela…;
2. Potatore qualificato;
3. Addetto alla mungitura meccanica;
… …
7. addetto allo stoccaggio olio e imbottigliamento;
8. operaio addetto alle diverse fasi lavorative e al coordinamento aziendale;
Area 3^: declaratoria: Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Livello 5
1. Addetto alla raccolta della frutta, selezione ed incassamento;
2. Conduttore di mezzi agricoli per il trasporto delle merci ed altro con acquisita esperienza;
…
4. Confezionamento e trasformazione frutta in magazzino;
….
5. Addetto alla selezione, cernita e lavaggio frutta;
…. Livello 6
1. Conduttore di macchine trasformazione olive … …”. La differenza tra i livelli rivendicati rispetto a quelli effettivamente attribuiti risiede nella diversa specifica attività svolta, laddove al livello superiore corrispondono mansioni più complesse che richiedono specifiche e ulteriori conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche non necessarie nel livello inferiore. In particolare, dall'istruttoria espletata non è emerso che il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato come addetto al frantoio abbia espletato mansioni riconducibili al livello 3 – area 2, a fronte dell'inquadramento nel livello 4 area 2, né che nel periodo in cui ha lavorato come bracciante
5 agricolo abbia espletato mansioni riconducibili all'area 3 livello 5, a fronte dell'inquadramento nell'area 2 livello 4. Difatti, il teste di parte ricorrente , amico del ricorrente ha Tes_1 dichiarato: “ ADR: conosco il ricorrente perché siamo paesani e viviamo entrambi ad Ostuni;
non abbiamo mai lavorato insieme;
ADR: so perché riferitomi dal ricorrente in quanto conoscenti e spesso la sera ci incontriamo in piazza, che lo stesso dal 2013 al 2017 ha lavorato presso un oleificio, anzi preciso meglio sin dal 2007 il ricorrente ha lavorato sempre presso lo stesso oleificio e posso dire che in questo periodo, ossia nel periodo in cui l'oleificio era aperto, mi vedevo con il ricorrente in un bar vicino all'oleificio di sera, verso le 18.00, 19.00 o 20.00, si faceva un panino e ritornava a lavoro;
ADR: posso dire perché riferitomi dal ricorrente che lo stesso iniziava a lavorare intorno alle 6.30/7.00 e lavorava fino a sera tardi, ossia sino alle 18.00, 19.00 o 20.00; ADR: so perché riferitomi dal ricorrente che lo stesso nel frantoio si occupava di tutto ciò che era inerente la macinazione delle olive, compresa la guida del muletto;
ADR: preciso che l'oleificio di cui parlo è l'oleificio di CP_1
;
[...]
ADR: nel periodo di chiusura del frantoio il ricorrente lavorava sempre presso in campagna e si occupava della Controparte_1 potatura degli alberi;
tanto posso dire perché ogni tanto lo incontravo anche con il trattore al ritorno dalla campagna;
ADR: so perché sempre riferitomi dal ricorrente che nei periodi in cui lo stesso ha lavorato nel frantoio ha percepito 7 euro l'ora, non so invece quanto veniva pagato quando andava in campagna. ADR: io in un periodo ho lavorato in un terreno di una certa signora senza regolarizzazione e in quell'occasione qualche Per_1 volta ho visto il ricorrente con il trattore;
… …” Altro teste di parte ricorrente , ha dichiarato di avere Tes_2 lavorato con il ricorrente nel 2012 o 2013 precisando: “ ADR: Io lavoravo in campagna per la raccolta delle olive ma a prima mattina passavo dal frantoio per ritirare gli attrezzi di lavoro ed in tale occasione vedevo il ricorrente. Ciò avveniva intorno alle 6,30 ed il ricorrente era anch'egli presente;
ADR: Io rientravo intorno alle 14/14,30 dai fondi per depositare gli attrezzi ed io vedevo che il ricorrente era ancora presente;
ADR: Il ricorrente lavorava al fondo ed era addetto alla macinatura delle olive. Che io sappia il ricorrente era l'unico operaio che lavorava nel frantoio. Quando io rientravo l'ho visto lavorare con il muletto per sollevare i cassoni di olive e buttarle nel frantoio dove vengono macinate;
6 ADR: io ho lavorato 2/3 mesi nel 2012 o nel 2013, solo un anno …
…in tale periodo 1 / 2 volte ho lavorato anche di pomeriggio nel frantoio per pulire i cassoni. I mesi in cui ho lavorato sono novembre/dicembre, nel periodo delle olive;
ADR: Le due volte in cui ho lavorato nel pomeriggio io arrivavo alle 15 ed andavo via alle 16/16.30/17.00; ADR: in tale occasione ho visto il ricorrente lavorare;
ADR: Io so che lui lavorava dalla mattina dalle 6/7.00 fino alla sera alle 20,00 e ciò so perché me lo riferiva lui e perché l'ho visto passare a volte dalla piazza con gli indumenti di lavoro, ciò avveniva intorno alle 19/20; Nei due/tre mesi in cui ho lavorato lavoravo dal lunedì al sabato, salvo intemperie ma mai la domenica;
ADR: A volte ho visto il ricorrente che andava n campagna con il trattore uscendo dal frantoio … … Preciso che il macchinario, detto lavatrice è lo stesso con il quale si procede alla molitura”. Il teste ha riferito: “ADR: conosco il Testimone_3 ricorrente perché io lavoravo sui miei terreni vicino la stazione di Ostuni e vedevo il ricorrente lavorare al frantoio perché io mi recavo spesso in un officina sita di fronte al frantoio che riparava i mezzi agricoli;
ADR: io andavo ogni giorno preso la predetta officina per prendere gli scuotitori delle olive che lasciavo il giorno prima e per lasciarne un altro;
ADR: mi recavo nella predetta officina alle ore 7 del mattino e vedevo già il ricorrente lavorare sia con i muletti che nel capannone;
non so dire se il frantoio avesse o meno un cancello;
ADR: io lo vedevo nel periodo delle olive dal 19 ottobre giorno del mio compleanno in cui io inizio la mia attività sino alla fine di Febbraio;
ADR: io ho visto il ricorrente solo per un paio di anni che però non sono in grado di circoscrivere;
ADR: nel predetto periodo lo vedevo tutti i giorni sia la mattina che la sera dal lunedì alla domenica, posto che all'epoca l'officina era aperta tutti i giorni anche la domenica ed anche di notte … …”. Di contro, la teste di parte resistente ha dichiarato Testimone_4 di avere lavorato per il resistente dal 2014 al 2021 quale addetta ai punti vendita e nel periodo della molitura, da ottobre a dicembre di ciascun anno si occupava dell'imbottigliamento nel frantoio. La teste ha riferito che lavorava dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì precisando che: “… … quando arrivavo alle 9,30 a volte trovavo il ricorrente e altre volte no. A volte uscivamo insieme alle 13.30 perché uscivamo tutti alla stessa ora … … io lavoravo nella stanza addetta al confezionamento adiacente al frantoio dove ci sono le macchine. Dalla mia postazione vedevo la lavatrice ed il ricorrente l'ho visto scaricare le olive nella lavatrice. Il ricorrente non era addetto alla molitura perché al
7 processo delle olive era addetto solo , cioè il titolare. Io on so CP_1 cos'è la pressatrice ma io chiamo lavatrice la macchina dove vengono lavate le olive … … Posso dire che le olive, dopo il lavaggio, vengono schiacciate, passano nella macchina che divide il materiale di risulta ed il prodotto ecc. ma di tutto questo si occupa . Al frantoio, Controparte_1 quando io ho lavorato e negli orari in cui ho lavorato, c'erano in tutto 4 persone, compreso il ricorrente … … è vero che la maggior parte delle olive portate al frantoio provenivano dai terreni … … A volte ho visto i suoi operai rientrare e scaricare le olive con i trattori. Non ho mai visto il ricorrente alla guida di trattori né di camion. C'è infatti un camion aziendale usato per il trasporto”. Di particolare rilievo al fine di scofessare gli assunti attorei è la deposizione di , collega di lavoro del ricorrente, la cui Testimone_5 deposizione è scevra di contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, attesa l'estraneità dello stesso agli interessi delle parti in causa. Nello specifico, quest'ultimo ha dichiarato:
“ADR: conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nel frantoio di;
preciso che io ho lavorato presso il predetto Controparte_1 frantoio da novembre 2013 sino alla fine dell'anno 2014, anzi dico meglio ho continuato sempre a lavorare anche successivamente nel frantoio occupandomi un po' di tutto;
ADR: ho lavorato diversi anni con il ricorrente ma non ricordo per quanto tempo, ho lavorato con lo stesso non solo in frantoio ma anche in campagna, perché a volte lo accompagnavo e andavo a prendere in campagna perché lo stesso si occupava di tagliare i rametti che nascevano sotto gli alberi o di mettere le reti per la raccolta delle olive;
non si occupava invece della potatura
ADR: io lavoravo in frantoio dalle 7.30 alle 13.30 quando lavoravo la mattina e oppure nel pomeriggio lavoravo sempre per 6 ore sino alle 18.30 circa, anzi poteva capitare che uscissi anche prima;
ADR: quando io ho lavorato in frantoio vedevo il ricorrente perché quando arrivavo io lui se ne andava;
ADR: io e il ricorrente non abbiamo mai lavorato insieme negli stessi orari;
ADR: io nel frantoio mi occupavo della pulizia del piazzale, della pulizia dei macchinari e dei silos;
ADR: io non portavo il muletto in quanto l'addetto era CP_1
;
[...]
ADR: so che il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, compreso il riempimento dei bidoni sotto il separatore ed il relativo cambio, tanto posso riferire perché parlavamo e lo stesso mi riferiva di svolgere le stesse mie mansioni;
… …”
8 Dall'istruttoria espletata si deve ritenere che le dichiarazioni dei testi in merito alle asserite mansioni superiori svolte, non siano sufficientemente idonee a dimostrare gli assunti di parte ricorrente. Il teste , amico del ricorrente, ha dichiarato di non avere Tes_6 mai lavorato con l'istante, né ha avuto modo di vederlo durante lo svolgimento delle attività lavorative e durante l'epletamento delle proprie mansioni lavorative;
le informazioni fornite circa l'attività di lavoro espletata e l'orario di lavoro osservato le ha apprese direttamente di cui è venuto a conoscenza perché riferite direttamente dal ricorrente. Trattasi di dichiarazioni “de relato actoris” che restano prive di valore probatorio ove non siano supportate, come nel caso di specie, da circostanze estrinseche che concorrano a corroborarne la credibilità (v. Cass. n.8358\07; Cass. n. 596/15; Cass. n. 34345/2022). Il teste , ha riferito di avere lavorato per l'azienda Tes_2 resistente solo 2 o 3 mesi, probabilmente novembre e dicembre, non ricordando precisamente se nel 2012 o nel 2013; il teste ha dichiarato che il ricorrente nel frantoio era addetto alla “macinatura delle olive” e di averlo “visto lavorare con il muletto per sollevare i cassoni di olive e buttarle nel frantoio dove vengono macinate”. In relazione agli orari di lavoro il teste ha precisato che gli erano stati comunicati dal ricorrente e, pertanto, in detta parte, vale quanto sopra esposto in merito alle dichiarazioni rese de relato actoris. Generiche appaiono altresì le dichiarazioni del teste , il Tes_3 quale ha dedotto di avere visto il ricorrente lavorare nel frantoio con il muletto per circa un paio d'anni, senza tuttavia avere potuto indicare né l'anno né il periodo esatto, essendo pertanto impossibile circoscrivere quando tale attività sarebbe stata svolta dal ricorrente e se la stessa sia stata svolta in maniera prevalente, stante la percezione diretta alquanto limitata dell'attività lavorativa espletata, non essendo egli collega del ricorrente ed attendendo alla propria attività lavorativa nella prorpia officina. Infatti i testi escussi in giudizio, hanno reso delle dichiarazioni sul periodo lavorativo e sulle ore di lavoro giornalmente espletate alquanto generiche, non ancorate a dati inequivocabili e riferire ad un breve arco temporale rispetto a quello di cui alle rivendicazioni economiche azionate in giudizio. Non è emersa prova che le mansioni esercitate fossero diverse da quelle riconosciute dal datore di lavoro, non essendo stati i testi in grado di riferire circa le dedotte diverse mansioni. Né è emersa prova certa circa l'orario di lavoro osservato giornalmente, non sopperendo a tale carenza probatoria le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente sul punto, i quali in merito alle mansioni svolte e agli orari di lavoro rispettati dal ricorrente hanno reso dichiarazioni generiche.
9 Analogamente deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento del lavoro straordinario rivendicato.
Sul punto giova rammentare che la Corte di Cassazione, con pronuncia che l'odierno Giudicante si sente di condividere, ha affermato il principio, applicabile anche al lavoro supplementare per identità di ratio, in forza del quale la prova del lavoro straordinario non possa essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (così Cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194). Nel caso di specie detta prova non è stata raggiunta, non avendo i testi escussi fornito alcuna informazione precisa circa l'orario di lavoro osservato, avendo reso sul punto deposizioni generiche, limitate ad un breve arco temporale ed avendole, taluni di essi, apprese de relato actoris. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25/11/2020 da nei confronti di Parte_1 [...]
così Controparte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 4630,00, oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 12/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi
Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
AR ER e AR US, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato CALDARONE FRANCESCO e TEODORO MICCOLI resistente
oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2020, parte ricorrente ha dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1
dal 02.01.2013 al 31.10.2017 in virtù di una
[...] serie di contratti a tempo determinato con qualifica formale di addetto al frantoio o bracciante agricolo per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso;
- di avere lavorato con le mansioni di frantoista e bracciante agricolo in tutto il periodo dell'intercorso rapporto lavorativo dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, osservando il seguente orario di lavoro: dal 25 ottobre di ogni anno al 19 marzo dell'anno successivo con le mansioni di frantoista, per 18 ore al giorno (dalle 3.00 del mattino alle 21.00) sino al 25 novembre e per 10 ore (dalle 06.00 alle 16.00) dal 26 novembre al 20 marzo;
dal 20 marzo al 31 maggio di ogni anno con le mansioni di bracciante agricolo, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, per 11 giorni nel mese di marzo e 26 giorni al mese da aprile a maggio, per un totale di 63 giornate ( ad eccezione del 2014 in cui ha lavorato fino al 30 aprile); - di avere, altresì, svolto attività di bracciante agricolo dal 1 al 31 agosto 2014 per 26 giornate, dall'11 agosto al 24 ottobre 2015 per 65 giornate, dall'8 settembre al 24 ottobre 2016 per 40 giornate, dall'8 al 30 giugno 2017 per 20 giornate, dal 7 settembre al 9 ottobre 2017 per 28 giornate, dalle ore 7.00 alle ore 14.30; - di avere percepito per l' attività di frantoista € 7,00 all'ora e per l'attività di bracciante agricolo € 50,00 giornaliera;
- che nonostante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di addetto al frantoio e lo svolgimento prevalente di tale attività da inquadrare nel Livello 3 – Area 2^ del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Brindisi del 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019, l'istante è stato sempre inquadrato come operaio di 4° livello T.D. del predetto contratto, corrispondente alla qualifica di bracciante agricolo;
- che in alcuni dei periodi in cui ha svolto effettivamente attività di bracciante agricolo, da inquadrare, nell'Area 2^ livello 4 del Contratto Provinciale di riferimento, il ricorrente è stato inquadrato come operaio di 5° livello T.D. corrispondente all'Area 3^ Livello 5 del Contratto Provinciale di riferimento;
- di non avere percepito la corretta retribuzione a titolo di retribuzionaria, lavoro straordinario feriale, festivo e domenicale, lavoro festivo diurno e notturno e di Tfr. Tutto ciò premesso, l'odierna parte istante ha concluso per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini esposti in ricorso, con condanna di parte resistente al pagamento dell'importo di € 50.046,65 a titolo di differenze retributive per le causali sopra indicate.
2 Costituitasi in giudizio l'azienda resistente ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per carenza dei requisiti essenziali ex art. 414 c.p.c. e la prescrizione quinquennale dei crediti maturati nel merito ha contestato gli avversi assunti, deducendo che il ricorrente aveva svolto sempre le mansioni previste dal livello di inquadramento, lavorando 6,30 ore giornaliere, come bracciante agricolo dalle 06.00 alle 12.30 e come addetto al frantoio in base ai turni, la mattina dalle 07.00 alle 13.30 o il pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30, senza mai avere svolto lavoro straordinario;
ha dedotto inoltre che nel periodo dal 02/01/2017 al 31/03/2017 si era occupato della costruzione di muretti a secco, come anche accertato dall'ispettorato del lavoro come da verbale ispettivo prodotto in atti. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale di parte resistente e della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4, c.p.c. poichè l'atto introduttivo della controversia contiene, come prescrive la suddetta norma, indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte resistente, la quale, infatti, ha sollevato eccezioni e svolto argomenti ostativi anche nel merito sin dal suo primo scritto difensivo. Nel merito, pacifica la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti e la sua durata, il lavoratore, ha in primo luogo rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori. Nello specifico ha dedotto di avere svolto, in base ai diversi periodi dettagliati in ricorso, in virtù di contratti a tempo determinato, attività di lavoro di addetto al frantoio, inquadrato nell'area 2 livello 4, ma di avere svolto mansioni rientranti nel livello 3; ha inoltre asserito di avere svolto attività di bracciante agricolo, inquadrato nell'area 3 livello 5, ma di avere svolto mansioni inquadrabili nell'area 2 livello 4. Occorre preliminarmente dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Brindisi è incontestato tra le parti e si desume espressamente dalle buste paga prodotte in atti- nelle quali sono indicati la qualifica, il livello, nonché gli istituti (scatti di anzianità) e voci retributive (contingenza, terzo elemento) che trovano la loro fonte proprio nella contrattazione collettiva.
3 In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Come è noto, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c.- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore- condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4791 del 9.3.2004; idem, sent. n. 16200 del 10.7.2009). Deve ricorrere, inoltre, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse mansioni, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04). E', quindi, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In merito all'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
4 Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. Ebbene, il CCNL ratione temporis applicabile in merito all'area 2 ed all'area 3 prevede:
“Area 2^: declaratoria Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorchè necessitanti di un periodo di pratica: … … Livello 3
1. con conoscenza del mezzo meccanico;
CP_2
2. Conduttore di macchine ed attrezzi agricoli semoventi anche per irrorazione (con patentino); ….
5. Addetto al controllo e funzionamento dei mezzi meccanici ed elettrici degli oleifici e degli stabilimenti vitivinicoli nonché impianti frigo, mangimifici agricoli e disidratatori, Livello 4
1. Preparatore di miscela…;
2. Potatore qualificato;
3. Addetto alla mungitura meccanica;
… …
7. addetto allo stoccaggio olio e imbottigliamento;
8. operaio addetto alle diverse fasi lavorative e al coordinamento aziendale;
Area 3^: declaratoria: Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Livello 5
1. Addetto alla raccolta della frutta, selezione ed incassamento;
2. Conduttore di mezzi agricoli per il trasporto delle merci ed altro con acquisita esperienza;
…
4. Confezionamento e trasformazione frutta in magazzino;
….
5. Addetto alla selezione, cernita e lavaggio frutta;
…. Livello 6
1. Conduttore di macchine trasformazione olive … …”. La differenza tra i livelli rivendicati rispetto a quelli effettivamente attribuiti risiede nella diversa specifica attività svolta, laddove al livello superiore corrispondono mansioni più complesse che richiedono specifiche e ulteriori conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche non necessarie nel livello inferiore. In particolare, dall'istruttoria espletata non è emerso che il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato come addetto al frantoio abbia espletato mansioni riconducibili al livello 3 – area 2, a fronte dell'inquadramento nel livello 4 area 2, né che nel periodo in cui ha lavorato come bracciante
5 agricolo abbia espletato mansioni riconducibili all'area 3 livello 5, a fronte dell'inquadramento nell'area 2 livello 4. Difatti, il teste di parte ricorrente , amico del ricorrente ha Tes_1 dichiarato: “ ADR: conosco il ricorrente perché siamo paesani e viviamo entrambi ad Ostuni;
non abbiamo mai lavorato insieme;
ADR: so perché riferitomi dal ricorrente in quanto conoscenti e spesso la sera ci incontriamo in piazza, che lo stesso dal 2013 al 2017 ha lavorato presso un oleificio, anzi preciso meglio sin dal 2007 il ricorrente ha lavorato sempre presso lo stesso oleificio e posso dire che in questo periodo, ossia nel periodo in cui l'oleificio era aperto, mi vedevo con il ricorrente in un bar vicino all'oleificio di sera, verso le 18.00, 19.00 o 20.00, si faceva un panino e ritornava a lavoro;
ADR: posso dire perché riferitomi dal ricorrente che lo stesso iniziava a lavorare intorno alle 6.30/7.00 e lavorava fino a sera tardi, ossia sino alle 18.00, 19.00 o 20.00; ADR: so perché riferitomi dal ricorrente che lo stesso nel frantoio si occupava di tutto ciò che era inerente la macinazione delle olive, compresa la guida del muletto;
ADR: preciso che l'oleificio di cui parlo è l'oleificio di CP_1
;
[...]
ADR: nel periodo di chiusura del frantoio il ricorrente lavorava sempre presso in campagna e si occupava della Controparte_1 potatura degli alberi;
tanto posso dire perché ogni tanto lo incontravo anche con il trattore al ritorno dalla campagna;
ADR: so perché sempre riferitomi dal ricorrente che nei periodi in cui lo stesso ha lavorato nel frantoio ha percepito 7 euro l'ora, non so invece quanto veniva pagato quando andava in campagna. ADR: io in un periodo ho lavorato in un terreno di una certa signora senza regolarizzazione e in quell'occasione qualche Per_1 volta ho visto il ricorrente con il trattore;
… …” Altro teste di parte ricorrente , ha dichiarato di avere Tes_2 lavorato con il ricorrente nel 2012 o 2013 precisando: “ ADR: Io lavoravo in campagna per la raccolta delle olive ma a prima mattina passavo dal frantoio per ritirare gli attrezzi di lavoro ed in tale occasione vedevo il ricorrente. Ciò avveniva intorno alle 6,30 ed il ricorrente era anch'egli presente;
ADR: Io rientravo intorno alle 14/14,30 dai fondi per depositare gli attrezzi ed io vedevo che il ricorrente era ancora presente;
ADR: Il ricorrente lavorava al fondo ed era addetto alla macinatura delle olive. Che io sappia il ricorrente era l'unico operaio che lavorava nel frantoio. Quando io rientravo l'ho visto lavorare con il muletto per sollevare i cassoni di olive e buttarle nel frantoio dove vengono macinate;
6 ADR: io ho lavorato 2/3 mesi nel 2012 o nel 2013, solo un anno …
…in tale periodo 1 / 2 volte ho lavorato anche di pomeriggio nel frantoio per pulire i cassoni. I mesi in cui ho lavorato sono novembre/dicembre, nel periodo delle olive;
ADR: Le due volte in cui ho lavorato nel pomeriggio io arrivavo alle 15 ed andavo via alle 16/16.30/17.00; ADR: in tale occasione ho visto il ricorrente lavorare;
ADR: Io so che lui lavorava dalla mattina dalle 6/7.00 fino alla sera alle 20,00 e ciò so perché me lo riferiva lui e perché l'ho visto passare a volte dalla piazza con gli indumenti di lavoro, ciò avveniva intorno alle 19/20; Nei due/tre mesi in cui ho lavorato lavoravo dal lunedì al sabato, salvo intemperie ma mai la domenica;
ADR: A volte ho visto il ricorrente che andava n campagna con il trattore uscendo dal frantoio … … Preciso che il macchinario, detto lavatrice è lo stesso con il quale si procede alla molitura”. Il teste ha riferito: “ADR: conosco il Testimone_3 ricorrente perché io lavoravo sui miei terreni vicino la stazione di Ostuni e vedevo il ricorrente lavorare al frantoio perché io mi recavo spesso in un officina sita di fronte al frantoio che riparava i mezzi agricoli;
ADR: io andavo ogni giorno preso la predetta officina per prendere gli scuotitori delle olive che lasciavo il giorno prima e per lasciarne un altro;
ADR: mi recavo nella predetta officina alle ore 7 del mattino e vedevo già il ricorrente lavorare sia con i muletti che nel capannone;
non so dire se il frantoio avesse o meno un cancello;
ADR: io lo vedevo nel periodo delle olive dal 19 ottobre giorno del mio compleanno in cui io inizio la mia attività sino alla fine di Febbraio;
ADR: io ho visto il ricorrente solo per un paio di anni che però non sono in grado di circoscrivere;
ADR: nel predetto periodo lo vedevo tutti i giorni sia la mattina che la sera dal lunedì alla domenica, posto che all'epoca l'officina era aperta tutti i giorni anche la domenica ed anche di notte … …”. Di contro, la teste di parte resistente ha dichiarato Testimone_4 di avere lavorato per il resistente dal 2014 al 2021 quale addetta ai punti vendita e nel periodo della molitura, da ottobre a dicembre di ciascun anno si occupava dell'imbottigliamento nel frantoio. La teste ha riferito che lavorava dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì precisando che: “… … quando arrivavo alle 9,30 a volte trovavo il ricorrente e altre volte no. A volte uscivamo insieme alle 13.30 perché uscivamo tutti alla stessa ora … … io lavoravo nella stanza addetta al confezionamento adiacente al frantoio dove ci sono le macchine. Dalla mia postazione vedevo la lavatrice ed il ricorrente l'ho visto scaricare le olive nella lavatrice. Il ricorrente non era addetto alla molitura perché al
7 processo delle olive era addetto solo , cioè il titolare. Io on so CP_1 cos'è la pressatrice ma io chiamo lavatrice la macchina dove vengono lavate le olive … … Posso dire che le olive, dopo il lavaggio, vengono schiacciate, passano nella macchina che divide il materiale di risulta ed il prodotto ecc. ma di tutto questo si occupa . Al frantoio, Controparte_1 quando io ho lavorato e negli orari in cui ho lavorato, c'erano in tutto 4 persone, compreso il ricorrente … … è vero che la maggior parte delle olive portate al frantoio provenivano dai terreni … … A volte ho visto i suoi operai rientrare e scaricare le olive con i trattori. Non ho mai visto il ricorrente alla guida di trattori né di camion. C'è infatti un camion aziendale usato per il trasporto”. Di particolare rilievo al fine di scofessare gli assunti attorei è la deposizione di , collega di lavoro del ricorrente, la cui Testimone_5 deposizione è scevra di contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, attesa l'estraneità dello stesso agli interessi delle parti in causa. Nello specifico, quest'ultimo ha dichiarato:
“ADR: conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nel frantoio di;
preciso che io ho lavorato presso il predetto Controparte_1 frantoio da novembre 2013 sino alla fine dell'anno 2014, anzi dico meglio ho continuato sempre a lavorare anche successivamente nel frantoio occupandomi un po' di tutto;
ADR: ho lavorato diversi anni con il ricorrente ma non ricordo per quanto tempo, ho lavorato con lo stesso non solo in frantoio ma anche in campagna, perché a volte lo accompagnavo e andavo a prendere in campagna perché lo stesso si occupava di tagliare i rametti che nascevano sotto gli alberi o di mettere le reti per la raccolta delle olive;
non si occupava invece della potatura
ADR: io lavoravo in frantoio dalle 7.30 alle 13.30 quando lavoravo la mattina e oppure nel pomeriggio lavoravo sempre per 6 ore sino alle 18.30 circa, anzi poteva capitare che uscissi anche prima;
ADR: quando io ho lavorato in frantoio vedevo il ricorrente perché quando arrivavo io lui se ne andava;
ADR: io e il ricorrente non abbiamo mai lavorato insieme negli stessi orari;
ADR: io nel frantoio mi occupavo della pulizia del piazzale, della pulizia dei macchinari e dei silos;
ADR: io non portavo il muletto in quanto l'addetto era CP_1
;
[...]
ADR: so che il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, compreso il riempimento dei bidoni sotto il separatore ed il relativo cambio, tanto posso riferire perché parlavamo e lo stesso mi riferiva di svolgere le stesse mie mansioni;
… …”
8 Dall'istruttoria espletata si deve ritenere che le dichiarazioni dei testi in merito alle asserite mansioni superiori svolte, non siano sufficientemente idonee a dimostrare gli assunti di parte ricorrente. Il teste , amico del ricorrente, ha dichiarato di non avere Tes_6 mai lavorato con l'istante, né ha avuto modo di vederlo durante lo svolgimento delle attività lavorative e durante l'epletamento delle proprie mansioni lavorative;
le informazioni fornite circa l'attività di lavoro espletata e l'orario di lavoro osservato le ha apprese direttamente di cui è venuto a conoscenza perché riferite direttamente dal ricorrente. Trattasi di dichiarazioni “de relato actoris” che restano prive di valore probatorio ove non siano supportate, come nel caso di specie, da circostanze estrinseche che concorrano a corroborarne la credibilità (v. Cass. n.8358\07; Cass. n. 596/15; Cass. n. 34345/2022). Il teste , ha riferito di avere lavorato per l'azienda Tes_2 resistente solo 2 o 3 mesi, probabilmente novembre e dicembre, non ricordando precisamente se nel 2012 o nel 2013; il teste ha dichiarato che il ricorrente nel frantoio era addetto alla “macinatura delle olive” e di averlo “visto lavorare con il muletto per sollevare i cassoni di olive e buttarle nel frantoio dove vengono macinate”. In relazione agli orari di lavoro il teste ha precisato che gli erano stati comunicati dal ricorrente e, pertanto, in detta parte, vale quanto sopra esposto in merito alle dichiarazioni rese de relato actoris. Generiche appaiono altresì le dichiarazioni del teste , il Tes_3 quale ha dedotto di avere visto il ricorrente lavorare nel frantoio con il muletto per circa un paio d'anni, senza tuttavia avere potuto indicare né l'anno né il periodo esatto, essendo pertanto impossibile circoscrivere quando tale attività sarebbe stata svolta dal ricorrente e se la stessa sia stata svolta in maniera prevalente, stante la percezione diretta alquanto limitata dell'attività lavorativa espletata, non essendo egli collega del ricorrente ed attendendo alla propria attività lavorativa nella prorpia officina. Infatti i testi escussi in giudizio, hanno reso delle dichiarazioni sul periodo lavorativo e sulle ore di lavoro giornalmente espletate alquanto generiche, non ancorate a dati inequivocabili e riferire ad un breve arco temporale rispetto a quello di cui alle rivendicazioni economiche azionate in giudizio. Non è emersa prova che le mansioni esercitate fossero diverse da quelle riconosciute dal datore di lavoro, non essendo stati i testi in grado di riferire circa le dedotte diverse mansioni. Né è emersa prova certa circa l'orario di lavoro osservato giornalmente, non sopperendo a tale carenza probatoria le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente sul punto, i quali in merito alle mansioni svolte e agli orari di lavoro rispettati dal ricorrente hanno reso dichiarazioni generiche.
9 Analogamente deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento del lavoro straordinario rivendicato.
Sul punto giova rammentare che la Corte di Cassazione, con pronuncia che l'odierno Giudicante si sente di condividere, ha affermato il principio, applicabile anche al lavoro supplementare per identità di ratio, in forza del quale la prova del lavoro straordinario non possa essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (così Cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194). Nel caso di specie detta prova non è stata raggiunta, non avendo i testi escussi fornito alcuna informazione precisa circa l'orario di lavoro osservato, avendo reso sul punto deposizioni generiche, limitate ad un breve arco temporale ed avendole, taluni di essi, apprese de relato actoris. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25/11/2020 da nei confronti di Parte_1 [...]
così Controparte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 4630,00, oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 12/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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