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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Federica Girfatti Giudice dott.ssa Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2952/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, promosso da:
, , Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CRISCUOLO RITA, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso sottoscritto dalle parti e depositato in data 06/12/2024, e Parte_1 [...]
hanno richiesto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei figli Pt_2
Per_ minori nato il [...], e nata il [...], dalla relazione di fatto intervenuta Per_2 tra gli stessi.
In vista dell'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., depositavano conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
I suddetti accordi testualmente prevedono:
1 di 3 Per_
“a) Affido condiviso dei minori, di anni 9 e di anni 4, ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_2 la dimora della madre in Pomigliano d'Arco, NA, Via Vesuviana 1, ove attualmente vivono nell'abitazione dei nonni materni;
b) Il padre, attualmente in trasferta lavorativa, eserciterà il diritto di visita una volta al mese o compatibilmente con Par gli impegni lavorativi in tutte le occasioni in cui tornerà a Napoli;
mentre nell'ipotesi in cui il si trasferisca al sud anche lavorativamente, eserciterà i week-end con i figli. – Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé i figli per 2 settimane anche separate a luglio ed agosto, previa comunicazione alla entro fine giugno del periodo Pt_1 prescelto. – Durante le festività i ricorrenti ad anni alterni terranno i figli per il giorno 24, 25 e 26 dicembre con il padre e per il 31 dicembre e 1 gennaio con la madre a partire da quest'anno; La domenica delle Palme con il padre ed il giorno di Pasqua con la madre, il lunedì in Albis con il padre, a partire dalla prossima Pasqua e sempre ad anni alterni. – Compleanni/onomastici/eventi dei minori: alternati, ove non si riesca a trascorrerli insieme;
Per_ c) versa a , a titolo di mantenimento dei figli e , a decorrere da dicembre Parte_2 Parte_1 Per_2
2024 e fino a dicembre 2025, la somma di € 400,00 mensili mediante bonifico bancario sul seguente iban
[...] relativo a Postepay Evolution intestato a;
da gennaio 2026 Parte_1 provvederà a versare l'assegno di mantenimento di € 450,00 con aggiornamento Istat automatico da gennaio 2027.
– L'Assegno Unico sarà percepito nella sua interezza da con rinunci di al 50% Parte_2 Parte_1 avendone tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento. –
d) altresì, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie, per le quali si rinvia al protocollo Parte_2
d'intesa stipulato dal Tribunale di Nola con il Coa.”.
Con successivo decreto il giudice relatore ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, ha rimesso la causa in decisione.
2. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale cui il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti relativi ai figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento nelle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. civ., I Sez., ord. 9143 del 2020).
2 di 3 Ciò posto, nel caso in esame, l'accordo prospettato dalle part appare rispettoso dei principi stabiliti dalle norme nazionali e sovranazionali, i quali sanciscono il diritto della persona minore d'età a conservare rapporti costanti e continuativi con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine, conformemente agli artt. 29 e 30 della Costituzione, alla Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, alla Cart dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, all'art. 8 CEDU nonché agli artt. 315bis, 316 c.c., 337bis e ss c.c.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle soprarichiamate pattuizioni che il Tribunale fa proprie, dovendosi soltanto specificare che non si è proceduto all'ascolto dei minori ritenendo che gli accordi oggetto del presente giudizio siano pienamente rispondenti al best interest degli stessi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafecosì provvede: Per_
1. Affida i minori (nato il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione presso la madre;
2. Dispone che il padre tenga con sé i minori con le modalità ed i tempi concordati nel ricorso;
3. Dispone che versi nei tempi e nelle modalità concordate, per il mantenimento Parte_2 dei figli minori, a la somma di € 400, a decorrere da dicembre 2024 e fino a Parte_1 dicembre 2025 e da gennaio 2026 la somma di € 450,00 con aggiornamento Istat automatico da gennaio 2027;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla per le spese
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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