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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 565/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 25/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa per la ricorrente l'Avv. GARASSINI ELISABETTA la Parte_1 quale rappresenta di aver depositato documentazione attestante la regolarità della notifica eseguita nei confronti della controparte.
Per il resistente nessuno è Controparte_1 comparso.
Il Giudice, attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione, dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
L'avv. GARASSINI insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 14.35 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 25/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 565/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GARASSINI ELISABETTA, Parte_1 che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e
RINALDI GIOVANNI, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate in atti.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 premesso di aver prestato Parte_1 servizio in qualità di personale A.T.A., con qualifica professionale di “collaboratore scolastico”, alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro Controparte_1 subordinato a termine nell'a.s. 2021/22 lavorando con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere il c.d. compenso individuale accessorio, ha chiamato in causa il chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ora . Per l'effetto, CP_2 Controparte_1 condannare il , al pagamento delle relative differenze retributive, in Controparte_1 ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 572,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda richiamandosi agli atti.
Il ricorso appare fondato. ha rivendicato il diritto a percepire il compenso individuale accessorio Parte_1 inizialmente istituito dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999 in favore del personale statale docente educativo ed A.T.A per i periodi di servizio a tempo determinato dalla stessa prestati quale collaboratore scolastico nell'a.s. 2021/22 alle dipendenze del convenuto. CP_1
L'art. 82 del CCNL comparto scuola del 2006/2009 recita: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
(...)
3 Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
(...)
Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”.
Tale disposizione sembrerebbe escludere l'erogazione del compenso individuale accessorio al personale ATA assunto per brevi periodi e non per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Una simile interpretazione non appare, tuttavia, conforme ai principi dettati dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Si rileva, infatti, che la contrattazione collettiva inizialmente prevedeva un “compenso individuale accessorio” anche in favore del personale docente (art. 42 CCNL 26.5.1999; art. 25
CCNI 1999), compenso poi sostituito dall'analogo emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” introdotto dall'art. 7 CCNL 15.3.2001 che, all'ultimo comma, recita: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
Anche la retribuzione professionale docenti, in forza del rinvio allo stesso art. 25 del
CCNI 1999, è riconosciuta dall'amministrazione solo ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
4 Tale interpretazione restrittiva dell'art. 7 CCNL 2001 è stata censurata dalla Corte di
Cassazione, posto che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha più volte affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
5 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
In applicazione degli stessi principi deve essere riconosciuto il compenso individuale accessorio al personale ATA anche per le supplenze brevi, non annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Gli ATA assunti per periodi brevi, infatti, rendono una prestazione analoga ai colleghi che coprono l'intero anno scolastico (ed il convenuto, rimanendo contumace, ha CP_1 rinunciato a dimostrare il contrario) ed hanno quindi il diritto di ottenere quei compensi natura fissa e continuativa riconosciuti al personale assunto a tempo indeterminato.
Va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato nel corso dell'anno scolastico 2021/22 risultante dallo stato matricolare prodotto: dall'11.10.2021 al 30.12.2024, dal 31.12.2021 al
31.3.2022 dal 1.4.20211 al 10.6.2022.
Alla luce del conteggio riportato nell'atto introduttivo, apparentemente redatto in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, spetta alla ricorrente la complessiva somma di € 572,48.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento di Controparte_1 tale importo in favore di oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione Parte_1 dalle maturazioni al saldo come per legge.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, opportunamente ridotte alla luce della serialità del contenzioso e dell'attività processuale in concreto svolta, vanno poste a carico del CP_1 convenuto atteso l'esito del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
6
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara tenuto e condanna il a corrispondere a Controparte_1
€ 572,48 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre alla maggior somma Parte_1 tra interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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