Rigetto
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2025, n. 7038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7038 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07038/2025REG.PROV.COLL.
N. 05899/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2022, proposto da EN MM, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Emilia, n. 81 e con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di LO TA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. 1866 del 15 febbraio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per le amministrazioni appellate e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Stefano Monti per parte PE;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. M_D GMIL REG2016 0714751/3 del 9 dicembre 2016, notificata il 22 agosto 2017 al capitano di fregata EN MM, recante la comunicazione della mancata iscrizione del predetto al quadro di avanzamento per il 2016.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 22 agosto 2017, al signor EN OM – ufficiale dei ruoli speciali del corpo delle capitanerie di porto della Marina militare in servizio permanente a disposizione (“s.p.a.d.”) in qualità di capo ufficio dei mezzi terrestri presso il Comando generale delle capitanerie di porto in Roma – venne notificato il provvedimento sopra indicato al paragrafo 1;
b) in tale nota venne rappresentato che, in relazione alla procedura di avanzamento al grado superiore per l’anno 2016, l’interessato si era collocato nella graduatoria di merito al secondo posto con il punteggio di 27,84;
c) tuttavia, nel medesimo atto, venne rappresentata, altresì, la mancata iscrizione dell’interessato nel relativo quadro di avanzamento, in quanto il numero delle promozioni conferite per il 2016 al grado di capitano di vascello del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto in s.p.a.d. era pari a uno.
3. Il su citato provvedimento, in uno con gli atti presupposti, è stato impugnato dal signor EN MM con ricorso n. 11505 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a due motivi di « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1, 5 E 7 DELLA L. N. 244/2012. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DEL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 APRILE 2016, N. 91 (cfr. ARTT. 5, COMMA 1 LETTERA D) E 6, COMMA 1, LETTERA D), PER “ECCESSO DI DELEGA” (IN RIFERIMENTO ALL’ART. 76 DELLA COSTITUZIONE ED IN RELAZIONE 1, COMMI 1, 5 E 7 DELLA L. N. 244/2012 (LEGGE DELEGA) » e di « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1053, 1064 E 1071 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE (D.LGS. N. 66/2010). IL MINISTERO DOVEVA COMUNQUE PROCEDERE ALL’AVANZAMENTO DEL RICORRENTE, AVENDO PERALTRO IL TEMPO DI FARLO PRIMA DELLA OPERATIVITA’ DELLA RIFORMA ».
4. Con ordinanza n. 7897 del 5 luglio 2021, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha disposto istruttoria a carico dell’amministrazione della difesa (al tempo non ancora costituita), ordinandole il deposito del verbale della Commissione superiore di avanzamento n. 45/s del 6 ottobre 2016 e della graduatoria, nonché la produzione di una relazione sui fatti di causa.
5. Il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo del ricorso.
5.1. Inoltre, il Ministero della difesa ha ottemperato all’ordine istruttorio, versando in atti, in data 1° ottobre 2021, la documentazione richiesta e depositando memoria in data 16 novembre 2021.
6. Il signor LO TA – ufficiale primo classificato nella graduatoria di merito ed evocato dal ricorrente – non si è costituito.
7. Con l’impugnata sentenza - n. 1866 del 15 febbraio 2022 - il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
8. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 giugno 2022 e in data 19 luglio 2022 – il signor EN MM ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.
9. Il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono costituiti in giudizio, resistendo al gravame.
9.1. In data 22 novembre 2022, il Ministero della difesa ha depositato memoria, con cui ha dedotto l’infondatezza di ambedue i motivi d’impugnazione.
10. Il signor LO TA, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
11. In vista dell’udienza di discussione, in data 19 maggio 2025, l’PE ha depositato memoria, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
13. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 3 a pagina 10 del gravame – l’PE ha lamentato « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1, 5 E 7 DELLA L. N. 244/2012. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DEL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 APRILE 2016, N. 91 (cfr. ARTT. 5, COMMA 1 LETTERA D) E 6, COMMA 1, LETTERA D), PER “ECCESSO DI DELEGA” (IN RIFERIMENTO ALL’ART. 76 DELLA COSTITUZIONE ED IN RELAZIONE 1, COMMI 1, 5 E 7 DELLA L. N. 244/2012 (LEGGE DELEGA) ».
15. Siffatta doglianza è infondata.
In particolare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’PE in relazione agli articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (recante “ Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8 adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ”) per eccesso di delega rispetto agli articoli 1, commi 1, 5 e 7 della legge delega 31 dicembre 2012, n. 244, con conseguente asserita violazione dell’art. 76 della Costituzione, poiché si fonda sull’erroneo presupposto che la revisione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare), operata dal decreto legislativo n. 91 del 2016 - nella parte inerente alle procedure di avanzamento dei tenenti colonnelli (e, quindi, dell’equivalente grado di capitano di fregata) in s.p.a.d. al grado apicale di colonnello (e all’equivalente grado di capitano di vascello) del ruolo speciale - integrerebbe una riduzione di organico del Corpo delle capitanerie di porto, in contrasto con l’art. 1 della citata legge delega n. 244/2012.
In proposito si osserva che l’articolo 1, comma 7, della legge n. 244/2012, nel prevedere che « le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto », si riferisce, a differenza di quanto sostenuto dall’PE, alle sole disposizioni di diretta applicazione e non ai principi e ai criteri direttivi oggetto della delega, richiamati agli articoli 2 e 3 della citata legge, che non costituiscono ontologicamente disposizioni puntuali. Diversamente, il predetto Corpo, facente parte integrante della Marina militare, sarebbe irragionevolmente escluso da una riforma dell’assetto organizzativo del personale militare e civile del Ministero della difesa.
La delega legislativa non ha escluso integralmente il Corpo delle capitanerie di porto dalla riforma demandata al Governo, ma lo ha esonerato soltanto da alcuni interventi di riassetto strutturale, tra cui la riduzione dell’organico.
Diversamente opinando, sarebbe superflua la specifica esclusione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Corpo da tale riduzione.
Ne consegue che per ragioni di ordine letterale, logico e sistematico il Corpo è assoggettato ai principi e ai criteri dettati dalla legge delega.
In sostanza, ove il legislatore ha inteso escludere il personale del Corpo delle capitanerie di porto lo ha espressamente indicato, il che è avvenuto con esclusivo riferimento alla riduzione delle dotazioni organiche.
Per il resto i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 244/2012 non prevedono alcuna espressa esclusione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, consentendo in tal guisa modifiche normative estese a tutto il personale militare.
Pertanto, mentre il legislatore ha escluso il Corpo delle capitanerie di porto dall’applicazione delle disposizioni riguardanti il solo riassetto organico, per ogni altro aspetto tale Corpo è soggetto a tutte le altre disposizioni di portata generale (delineate dalla legge delega e specificate attraverso i decreti attuati), quali, ad esempio, quelle in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, tra cui quelle riguardanti le promozioni dei tenenti colonnelli (e, quindi, del grado equivalente dei capitani di fregata) a disposizione.
A differenza di quanto dedotto dall’PE (il quale, in particolare, a pagina 8 dell’atto d’appello e, negli stessi termini, a pagina 2 della memoria ha sostenuto di non essere stato promosso « solo per la illegittima estensione in suo danno delle disposizioni afferenti alle riduzioni degli organici, la cui applicazione era espressamente esclusa proprio per il Corpo delle Capitanerie di Porto »), la riduzione del numero di promozioni degli ufficiali in s.p.a.d. non costituisce una riduzione organica, la quale, invero, si sostanzia in una rimodulazione in senso riduttivo dell’organico, che, tuttavia, per il Corpo delle capitanerie di porto non è avvenuta, siccome non prevista dalla legge n. 244/2012, mentre fenomeno differente, verificatosi per gli avanzamenti degli ufficiali in s.p.a.d., è la rimodulazione delle promozioni ad organico complessivo invariato.
Conseguentemente le disposizioni del decreto legislativo n. 8/2014 (attuativo della legge n. 244/2012) sulla determinazione del numero di promozioni per l’avanzamento al grado degli ufficiali sono applicabili anche al personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, il quale peraltro è espressamente menzionato dall’art. 1072- bis del decreto legislativo n. 66/2010 (recante il codice dell’ordinamento militare), introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera hh), del su citato decreto n. 8/2014, dove si prevede la possibilità per l’amministrazione di riservare un numero limitato di promozioni al grado di colonnello ai tenenti colonnelli con più di 13 anni di anzianità di grado.
In definitiva, il decreto legislativo n. 8/2014, così come le modificazioni recate dal decreto legislativo n. 91/2016, in conformità con la legge delega n. 244/2012, escludono il Corpo delle capitanerie di porto soltanto dall’applicazione delle disposizioni sul riassetto organico, mentre sono a questo applicabili le disposizioni generali, relative al reclutamento, allo stato e all’avanzamento, tra cui rientrano anche l’abrogazione dell’art. 1099, comma 5, del codice dell’ordinamento militare, disposta dall’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto n. 8/2014, sulla promozione dei tenenti colonnelli collocati in s.p.a.d. in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all’avanzamento e l’introduzione, da parte dell’art. 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 91/2016, del regime transitorio di cui all’art. 2250- ter del codice dell’ordinamento militare, nonché, in forza della modificazione apportata a tale disposizione dall’art. 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, l’eliminazione dell’avanzamento per gli ufficiali in s.p.a.d. dopo il 2031.
Infine, con riferimento alle problematiche, rappresentate dall’PE, circa l’emersione in sede parlamentare (e segnatamente presso la Camera dei deputati) di osservazioni prospettanti un ipotetico eccesso di delega (con riferimento peraltro all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza), si osserva che si tratta di una proposta di parere alternativo non approvata (cfr. pagine da 88 a 91 del resoconto della IV Commissione permanente della Camera dei deputati di mercoledì 20 aprile 2016, in atti), mentre nel parere favorevole approvato si è evidenziato che « le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 » (cfr. pag. 93 del citato resoconto).
Analoga situazione si riscontra peraltro nel resoconto della IV Commissione permanente del Senato della Repubblica del 19 aprile 2016, in atti.
Tanto premesso, le norme censurate dall’PE sono perfettamente coerenti con i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 244/2012, con conseguente manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, ed esse sono state correttamente applicate dall’amministrazione militare.
16. Mediante la seconda censura – estesa da pagina 11 a pagina 15 del gravame – l’interessato ha dedotto, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1053, 1064 E 1071 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE (D.LGS. N. 66/2010). IL MINISTERO DOVEVA COMUNQUE PROCEDERE ALL’AVANZAMENTO DELL’APPELLANTE, AVENDO PERALTRO IL TEMPO DI FARLO PRIMA DELLA OPERATIVITA’ DELLA RIFORMA ».
17. Tale motivo è infondato.
Al riguardo si rileva che l’art. 2250- ter del codice dell’ordinamento militare – introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 – è entrato in vigore il 15 giugno 2016 e limita, espressamente a partire dal 2016, le promozioni dei tenenti colonnelli (e, dunque, dei capitani di fregata) in s.p.a.d. al grado di colonnello (e di conseguenza di capitano di vascello) alla misura ivi prevista, sicché doveva essere applicato nella fattispecie in esame, trattandosi del quadro di avanzamento del 2016.
Sul punto l’PE, a pagina 12 dell’atto di gravame, ha sostenuto che « se l’Amministrazione avesse proceduto immediatamente alle operazioni di avanzamento (come accade per gli Ufficiali ammiragli, per cui procede nel mese di gennaio) e quindi prima del 15 giugno 2016, il C.F. OM sarebbe stato promosso prima dei tagli di cui al summenzionato D.lgs » e ha diffusamente insistito su tale posizione nel corpo del secondo motivo d’impugnazione, nonché nelle pagine da 3 a 6 della memoria.
Si tratta di una tesi non coerente con il dato normativo, in quanto, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1099 del codice dell’ordinamento militare, la promozione degli ufficiali in servizio permanente a disposizione deve necessariamente seguire quella dei parigrado in servizio permanente effettivo e dopo le eventuali promozioni aggiuntive per ulteriori vacanze, la cui sussistenza, ai sensi dell’art. 1079 del codice dell’ordinamento militare, viene valutata al 1° luglio di ogni anno, che non costituisce, a differenza di quanto asserito dall’PE (il quale peraltro si riferisce atomisticamente al termine finale del 1° luglio 2016 di cui all’art. 1071, comma 2, vigente ratione temporis , del medesimo codice e relativo agli avanzamenti in generale), un termine acceleratorio, bensì la data in cui occorre verificare la vacanza per le promozioni aggiuntive, con la conseguenza che l’avanzamento degli ufficiali in s.p.a.d. si pone sistematicamente come successiva e residuale rispetto al completamento delle relative procedure di avanzamento e comunque non può intervenire antecedentemente al 1° luglio.
Parimenti non conforme al quadro ordinamentale è la tesi, esposta dall’PE alle pagine 14 e 15 del gravame, secondo cui « l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad adattare il contenuto della riforma alla peculiare fattispecie dell’PE, provvedendo ad avanzarlo comunque al grado successivo dal momento che le previsioni di cui al D.Lgs. n. 91/2016 non potevano che valere per le promozioni del 2017, non potendo esse incidere sulle operazioni di formazione dei quadri di avanzamento già avvenute o, comunque, effettuabili. Diversamente opinando, si finirebbe peraltro col rimettere le sorti dell’avanzamento non ad una precisa scelta del Legislatore, ma alla tempistica (pienamente discrezionale) della definizione della procedura di avanzamento, con il rischio di creare una macroscopica disparità di trattamento (in ipotesi, il Ministero avrebbe potuto decidere di promuovere solo gli ufficiali “di interesse”, concludendo gli avanzamenti entro il 16 giugno 2016) » e ripresa a pagina 5 della memoria, dove l’interessato ha evidenziato, tra l’altro, che « la sola esistenza di una astratta possibilità di ultimazione delle procedure in parola prima della riforma getta seri dubbi sull’operato del Ministero, posto che la promozione dell’PE, ad applicargli la riforma dal 2016, è stata rimessa ad attività discrezionale della P.A. (circa l’attivazione e l’ultimazione degli avanzamenti) ».
Al riguardo si osserva, da un lato, che la procedura di avanzamento è rigidamente disciplinata a livello ordinamentale e l’amministrazione militare non ha alcun potere di adattare disposizioni normative – peraltro nel caso di specie di rango primario – alle peculiarità del caso concreto e, dall’altro, che, come già illustrato, in considerazione dell’intera disciplina di settore (e, dunque, anche di quella sulle promozioni aggiuntive), non sarebbe stato possibile procedere alle valutazioni dei capitani di fregata in s.p.a.d. antecedentemente al 1° luglio 2016, fermo restando che per l’interessato è stato seguito il medesimo iter procedimentale e cronologico che ha riguardato tutti i suoi parigrado.
18. In conclusione l’appello deve essere respinto.
19. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’PE al pagamento, in favore delle amministrazioni appellate, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5899 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna EN MM al pagamento, in favore del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO