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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5058/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5058/2024 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. MARCANTONI GERARDO, come da mandato in Parte_1
atti
Parte ricorrente contro
, con l'avv. DIAFERIO DAIANA, come da mandato in atti CP_1
Parte resistente con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle rispettive note scritte depositate per l'udienza del 11.11.2025:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi (C.F. Parte_1
ed (C.F. ), celebrato in data 26 C.F._1 CP_1 C.F._2
settembre 2009 in Abano Terme, trascritto nel registro del Comune di Abano Terme, Parte II - Serie A, anno 2009 n. 266, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici
2) confermare le condizioni pronunciate con Sentenza di separazione personale n. 485/2025 cosi indicate:
• dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno reciprocamente a pretendere per il loro reciproco mantenimento;
• Disporre l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della SInora ai Parte_1
figli minori che vi risiederanno con la madre;
• Disporre che i figli, , e siano affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 Persona_3 via condivisa con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
• Disporre che il padre possa vedere e restare con i figli minori – in via del tutto eccezionale e per un tempo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione o, comunque, sino a quando la SInora non alienerà a terzi la casa familiare, ove la vendita Pt_1
intervenga in un termine più breve di un anno, il , che allo stato non dispone di idoneo CP_2 CP_1
alloggio ove ospitare i figli, potrà visitarli e permanere in loro compagnia presso il piano inferiore della casa familiare, che dovrà tuttavia, in forza della separazione personale e dell'assegnazione della casa familiare medesima alla SI.ra essere utilizzata unicamente ai predetti fini e non Pt_1 per abitarvi – secondo il seguente calendario di visita: - a weekeend alternati, dall'uscita della scuola il venerdì sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- soltanto dopo il weekend in cui i figli minori sono stati con la madre, dall'uscita dalla scuola il lunedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì mattina;
- ogni mercoledì dall'uscita della scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- durante le festività di Natale, capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, con inizio dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 21.00 del 30 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse, sempre alternativamente, con un genitore, dalla fine delle lezioni scolastiche e sino alle
21 della domenica di Pasqua;
con l'altro genitore, dalle 21.00 della domenica di pasqua, durante
Pasquetta e sino alla ripresa della scuola. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- i compleanni saranno festeggiati, ad anni alterni rispettivamente con la madre e con il padre, salva la possibilità di festeggiare insieme il compleanno del figlio;
• Disporre che SI. versi, a titolo di mantenimento di ciascun figlio, non CP_1
economicamente autosufficiente, sino a che questi non raggiungerà l'autosufficienza economica, la somma di €. 166,66= per un totale di € 500,00= mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, somma che verrà versata nel conto corrente della SI.ra . Il Padre, inoltre, verserà il 50% Parte_1
delle spese straordinarie per i figli per l'individuazione delle quali si farà riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le spese straordinarie andranno previamente concordate e successivamente giustificate;
• Le parti concordano che la somma stabilita a titolo di assegno Unico sia percepito per l'intero dalla SInora Parte_1
• disporre la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
• Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] ad [...], hanno contratto matrimonio il
[...]
26/09/2009 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 266, Parte II, Serie A, anno 2009.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 10.04.2011 a Padova (PD), Persona_4
, il 09.04.2013 a Padova (PD), e , il 19.06.2014 a Persona_5 Persona_3
Padova (PD).
Con ricorso del 21.10.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Padova, Parte_1
proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, in data 23/01/2025 i coniugi sono comparsi avanti al Giudice e sono successivamente addivenuti ad un accordo, come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 13.03.2025; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza n. 485/25 del 24.3.25, passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (rectius “cessazione degli effetti civili” visto che il matrimonio è trascritto in Parte II A) va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26/09/2009 in PADOVA e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 266, Parte II, Serie A, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25 /11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5058/2024 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. MARCANTONI GERARDO, come da mandato in Parte_1
atti
Parte ricorrente contro
, con l'avv. DIAFERIO DAIANA, come da mandato in atti CP_1
Parte resistente con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle rispettive note scritte depositate per l'udienza del 11.11.2025:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi (C.F. Parte_1
ed (C.F. ), celebrato in data 26 C.F._1 CP_1 C.F._2
settembre 2009 in Abano Terme, trascritto nel registro del Comune di Abano Terme, Parte II - Serie A, anno 2009 n. 266, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici
2) confermare le condizioni pronunciate con Sentenza di separazione personale n. 485/2025 cosi indicate:
• dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno reciprocamente a pretendere per il loro reciproco mantenimento;
• Disporre l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della SInora ai Parte_1
figli minori che vi risiederanno con la madre;
• Disporre che i figli, , e siano affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 Persona_3 via condivisa con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
• Disporre che il padre possa vedere e restare con i figli minori – in via del tutto eccezionale e per un tempo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione o, comunque, sino a quando la SInora non alienerà a terzi la casa familiare, ove la vendita Pt_1
intervenga in un termine più breve di un anno, il , che allo stato non dispone di idoneo CP_2 CP_1
alloggio ove ospitare i figli, potrà visitarli e permanere in loro compagnia presso il piano inferiore della casa familiare, che dovrà tuttavia, in forza della separazione personale e dell'assegnazione della casa familiare medesima alla SI.ra essere utilizzata unicamente ai predetti fini e non Pt_1 per abitarvi – secondo il seguente calendario di visita: - a weekeend alternati, dall'uscita della scuola il venerdì sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- soltanto dopo il weekend in cui i figli minori sono stati con la madre, dall'uscita dalla scuola il lunedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì mattina;
- ogni mercoledì dall'uscita della scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- durante le festività di Natale, capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, con inizio dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 21.00 del 30 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse, sempre alternativamente, con un genitore, dalla fine delle lezioni scolastiche e sino alle
21 della domenica di Pasqua;
con l'altro genitore, dalle 21.00 della domenica di pasqua, durante
Pasquetta e sino alla ripresa della scuola. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- i compleanni saranno festeggiati, ad anni alterni rispettivamente con la madre e con il padre, salva la possibilità di festeggiare insieme il compleanno del figlio;
• Disporre che SI. versi, a titolo di mantenimento di ciascun figlio, non CP_1
economicamente autosufficiente, sino a che questi non raggiungerà l'autosufficienza economica, la somma di €. 166,66= per un totale di € 500,00= mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, somma che verrà versata nel conto corrente della SI.ra . Il Padre, inoltre, verserà il 50% Parte_1
delle spese straordinarie per i figli per l'individuazione delle quali si farà riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le spese straordinarie andranno previamente concordate e successivamente giustificate;
• Le parti concordano che la somma stabilita a titolo di assegno Unico sia percepito per l'intero dalla SInora Parte_1
• disporre la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
• Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] ad [...], hanno contratto matrimonio il
[...]
26/09/2009 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 266, Parte II, Serie A, anno 2009.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 10.04.2011 a Padova (PD), Persona_4
, il 09.04.2013 a Padova (PD), e , il 19.06.2014 a Persona_5 Persona_3
Padova (PD).
Con ricorso del 21.10.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Padova, Parte_1
proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, in data 23/01/2025 i coniugi sono comparsi avanti al Giudice e sono successivamente addivenuti ad un accordo, come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 13.03.2025; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza n. 485/25 del 24.3.25, passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (rectius “cessazione degli effetti civili” visto che il matrimonio è trascritto in Parte II A) va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26/09/2009 in PADOVA e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 266, Parte II, Serie A, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25 /11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti