TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 766/2017 pendente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazza Gaetano (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Merola Antonella (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._4
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Merola Controparte_2 P.IVA_2
Antonella (C.F. ); C.F._4
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 24.10.2016, tramite la Controparte_1
mandataria ha chiesto di ingiungere a e il CP_3 Parte_1 Parte_2 pagamento di € 936.335,35.
All'interno del ricorso ha esposto quanto segue:
• il credito è scaturito dal contratto di conto corrente n. 401163485, stipulato con la società
Tecno Impianti Real Estate s.r.l., successivamente dichiarata fallita con sentenza del
16.06.2015;
• in seguito all'intervenuto fallimento, l'Istituto di credito ha provveduto alla chiusura dei rapporti in questione;
• a garanzia delle obbligazioni assunte dalla fallita società, gli odierni opponenti hanno prestato apposita garanzia fideiussoria;
• l'esposizione debitoria derivante dal suddetto rapporto contrattuale è pari ad € 936.335,35, oltre interessi.
Conseguentemente, in data 12.12.2016, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2731/2016, notificato a e in data 16.12.2016. Parte_1 Parte_2
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 24.01.2017, e Parte_1 Parte_2
hanno formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui al d.lgs. 385/1993, per carenza di veridicità e liquidità del saldo debitore finale del conto, in quanto non provato e scaturente, comunque, da illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, nonché da applicazione di interessi anatocistici e, in genere, di commissioni, spese e addebiti non validamente pattuiti;
• nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della prestazione, ai sensi degli articoli 1284, 1346 e 1815 c.c.;
• esonero degli opponenti dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1955 c.c., in virtù della violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché della disciplina speciale in tema di trasparenza e condizioni economiche del credito di cui al d.lgs. 385/1993.
Parte opponente ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
2 1.2 – Con comparsa depositata in data 29.05.2017, si è costituita in giudizio Controparte_1
tramite la mandataria argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione CP_3
formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Con comparsa depositata in data 10.04.2021, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., a mezzo della mandataria esponendo di aver Controparte_2 CP_4
acquistato la titolarità del credito in questione a seguito di un'operazione di cartolarizzazione e associandosi alle richieste già formulate da Controparte_1
1.4 – All'esito della prima udienza, il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha invitato le parti ad esperire il procedimento obbligatorio di mediazione, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., dalle stesse richiesti.
Successivamente, a seguito di diversi rinvii, con provvedimento del 22.10.2024, la causa è stata riservata in decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.01.2017, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
16.12.2016; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data 01.02.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale del 07.12.2017, depositato da parte opposta.
3 – Ancora in via preliminare, si rileva l'inammissibilità dell'intervento volontario di
[...]
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto non risulta provata la cessione del Controparte_2
credito in questione in favore di tale società, contestata da parte opponente.
3.1 – Invero, la stessa ha allegato esclusivamente l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
93 del 08.08.2017, riguardante la cessione di crediti in blocco avvenuta tra e Controparte_1
ma non ha prodotto il contratto di cessione. Controparte_2
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione di crediti
3 individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (cfr.
Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n. 3405).
3.2 – Nel caso di specie, la società intervenuta non ha allegato ulteriori elementi dai quali desumere la cessione del credito in esame;
peraltro, neppure il collegamento ipertestuale, riportato all'interno dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consente di risalire all'elenco dei crediti ceduti e, dunque, ai dati indicativi degli stessi.
Pertanto, in mancanza di tale elenco e del contratto di cessione, i criteri indicati all'interno dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sono idonei a dimostrare l'inclusione del credito in esame nell'operazione di cartolarizzazione.
Non essendo stato provato il presupposto della successione a titolo particolare nel diritto controverso, previsto dall'art. 111 c.p.c., l'intervento spiegato deve essere considerato inammissibile.
4 – Nel merito, con i primi due motivi di opposizione è stata rilevata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, alla luce della indeterminatezza della pretesa creditoria, che sarebbe sprovvista di prova.
Tali argomentazioni non sono fondate.
4.1 – Al riguardo, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Deve essere posto a carico della parte opposta, dunque, l'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
4 In particolare, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, la banca ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
4.2 – Nel caso di specie, il credito vantato da nei confronti degli odierni Controparte_1
opponenti, nella qualità di fideiussori di Tecno Impianti Real Estate s.r.l., si fonda sul contratto di conto corrente n. 401163485.
L'esistenza di tale rapporto contrattuale risulta provata attraverso la documentazione prodotta da parte opposta, non disconosciuta dagli opponenti in maniera specifica (cfr. Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227): l'istituto di credito, infatti, ha depositato il contratto di conto corrente
(allegato 1 della comparsa di costituzione), nonché gli estratti conto in serie continua dall'apertura all'estinzione del rapporto (allegati 9A, 9B, 9C della comparsa di costituzione)
Inoltre, ciascuno degli opponenti ha sottoscritto una fideiussione con cui si è obbligato a garantire tutto quanto dovuto da Tecno Impianti Real Estate s.r.l. in favore di entro il Controparte_1 limite di € 1.700.000,00, come risulta dai contratti depositati dall'istituto di credito (allegati 3, 4 della comparsa di costituzione).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il credito vantato da parte opposta può dirsi provato da idonea documentazione. Pertanto, sotto questo profilo l'opposizione in esame non può essere accolta.
5 – Gli opponenti hanno affermato, altresì, la illegittima formazione del saldo del conto corrente in parola, “per illegittima pratica anatocistica e di capitalizzazione trimestrale del costo del credito posti in essere in violazione del divieto imperativo ex art. 1283 c.c. nonché applicazioni di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, commissioni di accordato e di istruttoria veloce e in genere di commissioni nonché spese e addebiti infratrimestrali, unitamente all'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 D.Lgs. 385/93 e comunque in violazione delle norme disciplinanti la stipulazione dei contratti bancari e di preventive e valide pattuizioni negoziali”.
5 Neppure tali doglianze possono essere accolte.
5.1 – In effetti, deve rilevarsi che gli opponenti non hanno adempiuto al proprio onere di allegazione e prova, avendo formulato, nell'atto di citazione, doglianze totalmente generiche in merito alla pretesa creditoria azionata dalla banca e omettendo poi di precisare i propri assunti attraverso le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., atteso che le stesse non sono state depositate, benché i relativi termini siano stati assegnati su richiesta delle parti.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, infatti, è stato apoditticamente invocato l'art. 1283 c.c., il quale non risulta applicabile al caso di specie, atteso che il contratto di conto corrente per cui è causa risulta stipulato nel 2009, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina introdotta dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, la cui inosservanza non è stata neppure prospettata da parte opponente. Al riguardo, si evidenzia che, in materia di anatocismo, non è sufficiente affermarne l'esistenza, ma occorre fornire specifiche indicazioni in merito alle norme che si assumono violate e all'ammontare degli interessi anatocistici applicati (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 21/10/2024, n. 15852).
Anche le ulteriori allegazioni degli opponenti risultano del tutto prive di riferimenti alla specifica vicenda negoziale per cui è causa. Invero, il contratto di conto corrente prodotto dall'istituto di credito, sottoscritto dalla correntista, indica in maniera specifica il tasso nominale ed effettivo annuo degli interessi passivi, nonché le commissioni e le spese poste a carico del cliente;
a fronte di tali specifiche pattuizioni, l'opponente non ha indicato in che misura l'istituto di credito se ne è discostato, non ha precisato l'ammontare delle commissioni applicate in assenza di apposita pattuizione, non ha descritto quando ed in che modo è stato esercitato lo ius variandi, ma si è limitato ad asserire l'assenza di “preventive e valide pattuizioni negoziali”
5.2 – Del resto, deve osservarsi che, presenza di un contratto di conto corrente bancario, i rapporti tra le parti sono regolati dall'art. 1832 c.c., che è richiamato dall'art. 1857 c.c., il quale prevede che tutte le operazioni regolate in conto corrente sono riportate in un estratto conto che, una volta comunicato, si intende approvato se non è contestato;
la contestazione in parola deve essere specifica, giacché il correntista non può limitarsi ad allegare una non corretta contabilizzazione delle spese ma deve contestarle singolarmente ovvero deve procedere ad una specifica contestazione di un fenomeno sistematico di erronea imputazione delle poste attive e passive (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 07/01/2019, n. 178; Tribunale Napoli sez. II, 18/05/2023, n. 5139;
6 Cassazione civile sez. I, 21/07/2000, n. 9579).
Nel caso di specie, a prescindere dalla comunicazione degli estratti conto e dall'approvazione degli stessi da parte della correntista, i fideiussori avrebbero dovuto contestare in maniera analitica gli estratti conto prodotti dalla in allegato alla propria comparsa di costituzione, CP_5
indicando le poste contabili non dovute;
non avendo assolto a tale onere, le doglianze sollevate non possono essere accolte.
5.3 – Per giunta, in considerazione della genericità delle allegazioni degli opponenti, non integrate neppure da una consulenza tecnica di parte, non avrebbe potuto essere disposta una
CTU contabile, che, del resto, non è stata mai richiesta dagli opponenti: essa, infatti, sarebbe risultata meramente esplorativa. Invero, nelle controversie in tema di contratti bancari, l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente “esplorativa”, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali;
né tali gravi lacune difensive possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Tribunale Roma sez. XVII,
06/06/2019, n. 11999; Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30218).
5.4 – In definitiva, gli opponenti non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'illegittimità delle poste contabili addebitate alla società debitrice, gravante a loro carico. Difatti, quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo di interessi, spese e commissioni, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 07/02/2020, n. 1364).
L'opposizione deve essere rigettata, dunque, anche con riferimento a tale aspetto.
7 6 – Infine, è infondata la tesi sostenuta con il terzo motivo di opposizione, secondo cui opererebbe l'esonero dall'obbligazione fideiussoria di cui all'art. 1955 c.c., in virtù della violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché della disciplina speciale in tema di trasparenza e condizioni economiche del credito di cui al d.lgs. 385/1993.
6.1 – Sul punto, va rilevato che, per espressa previsione dell'art. 1955 c.c., “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Al riguardo, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n. 6685).
6.2 – Nel caso di specie, l'indeterminatezza delle contestazioni formulate dagli odierni opponenti non consente di ritenere provato il presupposto di applicabilità dell'art. 1955 c.c.: invero, il generico richiamo ad una presunta violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c., così come della disciplina prevista dal d.lgs. 385/1993, non è in grado di integrare il fatto, imputabile alla condotta dell'Istituto creditore, da cui sarebbe scaturita la lesione lamentata da parte opponente;
del resto, anche ove si ritenesse dimostrato un comportamento illegittimo dell'istituto di credito, non risulterebbe comunque provata la sussistenza di un pregiudizio giuridico per i fideiussori, consistente nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso.
Ne consegue, pertanto, che neppure tale ulteriore eccezione può essere accolta.
7 – In definitiva, dunque, il credito vantato da parte opposta può dirsi provato e fondato su contratti validamente stipulati. Pertanto, l'opposizione formulata deve essere rigettata.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri Controparte_1
numerici di cui alla tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con incremento del 10% ai sensi dall'art. 6 del citato D.M., in considerazione del valore della lite superiore a € 520.000,00, e con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
8 8.1 – Diversamente, alla luce dell'inammissibilità dell'intervento formulato dalla
[...]
la stessa deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_2
procuratore antistatario degli opponenti;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri numerici di cui alla tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, attese che l'interventrice non vi ha partecipato, con incremento del 10% ai sensi dall'art. 6 del citato D.M., in considerazione del valore della lite superiore a € 520.000,00, e con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2731/2016 del
12.12.2016 e ne conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 12.351,35, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di Controparte_2
parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.625,30, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 31/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 766/2017 pendente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazza Gaetano (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Merola Antonella (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._4
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Merola Controparte_2 P.IVA_2
Antonella (C.F. ); C.F._4
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 24.10.2016, tramite la Controparte_1
mandataria ha chiesto di ingiungere a e il CP_3 Parte_1 Parte_2 pagamento di € 936.335,35.
All'interno del ricorso ha esposto quanto segue:
• il credito è scaturito dal contratto di conto corrente n. 401163485, stipulato con la società
Tecno Impianti Real Estate s.r.l., successivamente dichiarata fallita con sentenza del
16.06.2015;
• in seguito all'intervenuto fallimento, l'Istituto di credito ha provveduto alla chiusura dei rapporti in questione;
• a garanzia delle obbligazioni assunte dalla fallita società, gli odierni opponenti hanno prestato apposita garanzia fideiussoria;
• l'esposizione debitoria derivante dal suddetto rapporto contrattuale è pari ad € 936.335,35, oltre interessi.
Conseguentemente, in data 12.12.2016, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2731/2016, notificato a e in data 16.12.2016. Parte_1 Parte_2
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 24.01.2017, e Parte_1 Parte_2
hanno formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui al d.lgs. 385/1993, per carenza di veridicità e liquidità del saldo debitore finale del conto, in quanto non provato e scaturente, comunque, da illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, nonché da applicazione di interessi anatocistici e, in genere, di commissioni, spese e addebiti non validamente pattuiti;
• nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della prestazione, ai sensi degli articoli 1284, 1346 e 1815 c.c.;
• esonero degli opponenti dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1955 c.c., in virtù della violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché della disciplina speciale in tema di trasparenza e condizioni economiche del credito di cui al d.lgs. 385/1993.
Parte opponente ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
2 1.2 – Con comparsa depositata in data 29.05.2017, si è costituita in giudizio Controparte_1
tramite la mandataria argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione CP_3
formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Con comparsa depositata in data 10.04.2021, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., a mezzo della mandataria esponendo di aver Controparte_2 CP_4
acquistato la titolarità del credito in questione a seguito di un'operazione di cartolarizzazione e associandosi alle richieste già formulate da Controparte_1
1.4 – All'esito della prima udienza, il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha invitato le parti ad esperire il procedimento obbligatorio di mediazione, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., dalle stesse richiesti.
Successivamente, a seguito di diversi rinvii, con provvedimento del 22.10.2024, la causa è stata riservata in decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.01.2017, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
16.12.2016; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data 01.02.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale del 07.12.2017, depositato da parte opposta.
3 – Ancora in via preliminare, si rileva l'inammissibilità dell'intervento volontario di
[...]
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto non risulta provata la cessione del Controparte_2
credito in questione in favore di tale società, contestata da parte opponente.
3.1 – Invero, la stessa ha allegato esclusivamente l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
93 del 08.08.2017, riguardante la cessione di crediti in blocco avvenuta tra e Controparte_1
ma non ha prodotto il contratto di cessione. Controparte_2
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione di crediti
3 individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (cfr.
Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n. 3405).
3.2 – Nel caso di specie, la società intervenuta non ha allegato ulteriori elementi dai quali desumere la cessione del credito in esame;
peraltro, neppure il collegamento ipertestuale, riportato all'interno dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consente di risalire all'elenco dei crediti ceduti e, dunque, ai dati indicativi degli stessi.
Pertanto, in mancanza di tale elenco e del contratto di cessione, i criteri indicati all'interno dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sono idonei a dimostrare l'inclusione del credito in esame nell'operazione di cartolarizzazione.
Non essendo stato provato il presupposto della successione a titolo particolare nel diritto controverso, previsto dall'art. 111 c.p.c., l'intervento spiegato deve essere considerato inammissibile.
4 – Nel merito, con i primi due motivi di opposizione è stata rilevata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, alla luce della indeterminatezza della pretesa creditoria, che sarebbe sprovvista di prova.
Tali argomentazioni non sono fondate.
4.1 – Al riguardo, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Deve essere posto a carico della parte opposta, dunque, l'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
4 In particolare, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, la banca ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
4.2 – Nel caso di specie, il credito vantato da nei confronti degli odierni Controparte_1
opponenti, nella qualità di fideiussori di Tecno Impianti Real Estate s.r.l., si fonda sul contratto di conto corrente n. 401163485.
L'esistenza di tale rapporto contrattuale risulta provata attraverso la documentazione prodotta da parte opposta, non disconosciuta dagli opponenti in maniera specifica (cfr. Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227): l'istituto di credito, infatti, ha depositato il contratto di conto corrente
(allegato 1 della comparsa di costituzione), nonché gli estratti conto in serie continua dall'apertura all'estinzione del rapporto (allegati 9A, 9B, 9C della comparsa di costituzione)
Inoltre, ciascuno degli opponenti ha sottoscritto una fideiussione con cui si è obbligato a garantire tutto quanto dovuto da Tecno Impianti Real Estate s.r.l. in favore di entro il Controparte_1 limite di € 1.700.000,00, come risulta dai contratti depositati dall'istituto di credito (allegati 3, 4 della comparsa di costituzione).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il credito vantato da parte opposta può dirsi provato da idonea documentazione. Pertanto, sotto questo profilo l'opposizione in esame non può essere accolta.
5 – Gli opponenti hanno affermato, altresì, la illegittima formazione del saldo del conto corrente in parola, “per illegittima pratica anatocistica e di capitalizzazione trimestrale del costo del credito posti in essere in violazione del divieto imperativo ex art. 1283 c.c. nonché applicazioni di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, commissioni di accordato e di istruttoria veloce e in genere di commissioni nonché spese e addebiti infratrimestrali, unitamente all'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 D.Lgs. 385/93 e comunque in violazione delle norme disciplinanti la stipulazione dei contratti bancari e di preventive e valide pattuizioni negoziali”.
5 Neppure tali doglianze possono essere accolte.
5.1 – In effetti, deve rilevarsi che gli opponenti non hanno adempiuto al proprio onere di allegazione e prova, avendo formulato, nell'atto di citazione, doglianze totalmente generiche in merito alla pretesa creditoria azionata dalla banca e omettendo poi di precisare i propri assunti attraverso le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., atteso che le stesse non sono state depositate, benché i relativi termini siano stati assegnati su richiesta delle parti.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, infatti, è stato apoditticamente invocato l'art. 1283 c.c., il quale non risulta applicabile al caso di specie, atteso che il contratto di conto corrente per cui è causa risulta stipulato nel 2009, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina introdotta dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, la cui inosservanza non è stata neppure prospettata da parte opponente. Al riguardo, si evidenzia che, in materia di anatocismo, non è sufficiente affermarne l'esistenza, ma occorre fornire specifiche indicazioni in merito alle norme che si assumono violate e all'ammontare degli interessi anatocistici applicati (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 21/10/2024, n. 15852).
Anche le ulteriori allegazioni degli opponenti risultano del tutto prive di riferimenti alla specifica vicenda negoziale per cui è causa. Invero, il contratto di conto corrente prodotto dall'istituto di credito, sottoscritto dalla correntista, indica in maniera specifica il tasso nominale ed effettivo annuo degli interessi passivi, nonché le commissioni e le spese poste a carico del cliente;
a fronte di tali specifiche pattuizioni, l'opponente non ha indicato in che misura l'istituto di credito se ne è discostato, non ha precisato l'ammontare delle commissioni applicate in assenza di apposita pattuizione, non ha descritto quando ed in che modo è stato esercitato lo ius variandi, ma si è limitato ad asserire l'assenza di “preventive e valide pattuizioni negoziali”
5.2 – Del resto, deve osservarsi che, presenza di un contratto di conto corrente bancario, i rapporti tra le parti sono regolati dall'art. 1832 c.c., che è richiamato dall'art. 1857 c.c., il quale prevede che tutte le operazioni regolate in conto corrente sono riportate in un estratto conto che, una volta comunicato, si intende approvato se non è contestato;
la contestazione in parola deve essere specifica, giacché il correntista non può limitarsi ad allegare una non corretta contabilizzazione delle spese ma deve contestarle singolarmente ovvero deve procedere ad una specifica contestazione di un fenomeno sistematico di erronea imputazione delle poste attive e passive (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 07/01/2019, n. 178; Tribunale Napoli sez. II, 18/05/2023, n. 5139;
6 Cassazione civile sez. I, 21/07/2000, n. 9579).
Nel caso di specie, a prescindere dalla comunicazione degli estratti conto e dall'approvazione degli stessi da parte della correntista, i fideiussori avrebbero dovuto contestare in maniera analitica gli estratti conto prodotti dalla in allegato alla propria comparsa di costituzione, CP_5
indicando le poste contabili non dovute;
non avendo assolto a tale onere, le doglianze sollevate non possono essere accolte.
5.3 – Per giunta, in considerazione della genericità delle allegazioni degli opponenti, non integrate neppure da una consulenza tecnica di parte, non avrebbe potuto essere disposta una
CTU contabile, che, del resto, non è stata mai richiesta dagli opponenti: essa, infatti, sarebbe risultata meramente esplorativa. Invero, nelle controversie in tema di contratti bancari, l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente “esplorativa”, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali;
né tali gravi lacune difensive possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Tribunale Roma sez. XVII,
06/06/2019, n. 11999; Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30218).
5.4 – In definitiva, gli opponenti non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'illegittimità delle poste contabili addebitate alla società debitrice, gravante a loro carico. Difatti, quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo di interessi, spese e commissioni, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 07/02/2020, n. 1364).
L'opposizione deve essere rigettata, dunque, anche con riferimento a tale aspetto.
7 6 – Infine, è infondata la tesi sostenuta con il terzo motivo di opposizione, secondo cui opererebbe l'esonero dall'obbligazione fideiussoria di cui all'art. 1955 c.c., in virtù della violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché della disciplina speciale in tema di trasparenza e condizioni economiche del credito di cui al d.lgs. 385/1993.
6.1 – Sul punto, va rilevato che, per espressa previsione dell'art. 1955 c.c., “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Al riguardo, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n. 6685).
6.2 – Nel caso di specie, l'indeterminatezza delle contestazioni formulate dagli odierni opponenti non consente di ritenere provato il presupposto di applicabilità dell'art. 1955 c.c.: invero, il generico richiamo ad una presunta violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c., così come della disciplina prevista dal d.lgs. 385/1993, non è in grado di integrare il fatto, imputabile alla condotta dell'Istituto creditore, da cui sarebbe scaturita la lesione lamentata da parte opponente;
del resto, anche ove si ritenesse dimostrato un comportamento illegittimo dell'istituto di credito, non risulterebbe comunque provata la sussistenza di un pregiudizio giuridico per i fideiussori, consistente nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso.
Ne consegue, pertanto, che neppure tale ulteriore eccezione può essere accolta.
7 – In definitiva, dunque, il credito vantato da parte opposta può dirsi provato e fondato su contratti validamente stipulati. Pertanto, l'opposizione formulata deve essere rigettata.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri Controparte_1
numerici di cui alla tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con incremento del 10% ai sensi dall'art. 6 del citato D.M., in considerazione del valore della lite superiore a € 520.000,00, e con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
8 8.1 – Diversamente, alla luce dell'inammissibilità dell'intervento formulato dalla
[...]
la stessa deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_2
procuratore antistatario degli opponenti;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri numerici di cui alla tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, attese che l'interventrice non vi ha partecipato, con incremento del 10% ai sensi dall'art. 6 del citato D.M., in considerazione del valore della lite superiore a € 520.000,00, e con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2731/2016 del
12.12.2016 e ne conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 12.351,35, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di Controparte_2
parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.625,30, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 31/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9