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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10061 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30155 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti BIGETTI FILIPPO e BERTONI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: impugnazione interpello incarico dirigenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2024 (contenente anche istanza cautelare) la
[...]
dirigente sanitario farmacista del , ha dedotto: di aver Pt_1 Controparte_1 ricoperto, dal 15/07/2021 al 14/07/2024, l'incarico di direzione d'ufficio (corrispondente nel caso dei dirigenti sanitari ad incarico di struttura complessa) dell'Ufficio 4 – “Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti” afferente alla ex Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DIGSAN); che in data 20.6.2024, approssimandosi la scadenza naturale dell'incarico, il promuoveva l'interpello per l'incarico di CP_1
1 struttura complessa per la direzione del suddetto Ufficio 4; che inoltre, in pari data il indiceva altresì l'interpello per il conferimento dell'incarico di struttura CP_1 complessa per la direzione d'ufficio relativo all'Ufficio 3 “EFSA e focal point”; che la ricorrente presentava domanda per entrambe le procedure;
che tali procedure, malgrado i termini di scadenza della presentazione delle domande rispettivamente al 1 e 5 luglio 2024, all'atto del deposito del ricorso, erano ancora pendenti;
che l'incarico della ricorrente cessava alla naturale scadenza del 14.7.2024; che pertanto da tale mensilità lo stipendio veniva decurtato della connessa retribuzione;
che, presentata istanza di accesso agli atti, apprendeva di essere stata esclusa dalla procedura relativa alla direzione dell'Ufficio 3 in quanto priva del requisito aggiuntivo del possesso di laurea in medicina o veterinaria;
che il offriva nelle more alla ricorrente, senza il dovuto interpello, l'incarico CP_1 professionale corrispondente all'inferiore fascia DS2A nell'ambito dell'Ufficio 4, sino a quel momento da lei diretto;
che la ricorrente rifiutava detto incarico in quanto inferiore a quello sino a quel momento ricoperto e perché illegittimamente proposto in assenza della dovuta procedura.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha assunto l'illegittimità dei suddetti interpelli, deducendo la violazione del DM 8.4.2015 nonché dei criteri di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, stante l'illogicità dei criteri e requisiti aggiuntivi previsti, evidentemente finalizzati ad assegnare la direzione dei due uffici ad un soggetto diverso dalla ricorrente.
Ha pertanto convenuto in giudizio il chiedendo, in via Controparte_1
d'urgenza, previa disapplicazione degli atti di interpello, ordinarsi all'amministrazione di ripetere la procedura di assegnazione dei predetti incarichi dirigenziali non generali e, nel merito, accertata l'illegittimità delle due procedure di interpello, condannare il
[...]
alla ripetizione della procedura di assegnazione dei predetti incarichi CP_1 dirigenziali non generali, “con riserva di richiedere il risarcimento dei danni nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, da quantificarsi in corso di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio nella fase cautelare, con ordinanza del 25.8.2024, il
Tribunale ha rigettato la domanda proposta in via d'urgenza, sul presupposto dell'insussistenza del periculum in mora, con riferimento alla domanda relativa alla
2 procedura di assegnazione dell'incarico dirigenziale dell'Ufficio 4, mentre, con riferimento alla procedura per l'incarico dirigenziale dell'Ufficio 3, dell'assenza del requisito del fumus bonis iuris.
Nell'odierno giudizio di merito, il convenuto si è costituito con memoria CP_1 depositata il 2.12.2024 con la quale, precisato che l'ordinanza cautelare era stata confermata in sede di reclamo (sul presupposto dell'insussistenza del requisito del fumus bonis iuris con riferimento ad entrambe le procedure dedotte in giudizio); precisato altresì che la procedura relativa all'Ufficio 4 si era conclusa con l'assegnazione dell'incarico al Dott. , con CP_2
decorrenza dal 2.10.2024 - dunque successiva alla fase cautelare monocratica -; ribadite le difese già svolte nella fase cautelare, ha concluso chiedendo il rigetto della attorea.
Con successivo ricorso, depositato in data 29.12.2024, la ricorrente, ribadite le allegazioni in fatto già dedotte con il ricorso sopra descritto, rilevato che all'esito della procedura comparativa l'incarico dirigenziale dell'Ufficio 4 era stato assegnato al Dott.
, ha dedotto la illegittimità della procedura selettiva per omessa indicazione dei CP_2
criteri valutativi impiegati e dell'assenza di una griglia di valutazione numerica, nonché per omessa comparazione dei candidati, essendosi “la commissione” limitata a rilevare che il
, che aveva le caratteristiche minime e specifiche richieste, era l'unico candidato “ex CP_2
seconda fascia”.
Assumendo che il possesso di tale qualifica costituiva una mera preferenza a parità di valutazione comparativa e che pertanto non esimeva l'amministrazione dalla dovuta comparazione;
dedotta dunque l'illegittimità della procedura valutativa, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott.
e la condanna dell'Amministrazione ad eseguire una nuova valutazione comparativa CP_2 conformandosi ai criteri di buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa.
Rilevato inoltre di essere priva di incarico dirigenziale sin dal 15.7.2024 (coincidente con la scadenza naturale dell'incarico di direttore dell'Ufficio 4 a suo tempo ricoperto); precisato altresì, che con nota del 15.7.2024, l'Amministrazione aveva bloccato gli interpelli per le nomine dirigenziali non generali vacanti e che, nel contempo, l'Amministrazione aveva anche omesso di indire gli interpelli per la reggenza degli 8 Uffici scoperti;
la ricorrente ha dedotto che per effetto del complessivo illecito comportamento datoriale era derivato alla ricorrente sia un danno alla salute, sia un danno alla professionalità anche di
3 tipo patrimoniale, sia infine un danno economico consistente nella perdita della maggiore retribuzione connessa all'incarico di responsabile di struttura complessa (pari ad € 2.855,23 lordi mensili).
Ha pertanto chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patito, quantificato in € 37.117,99 a titolo di danno patrimoniale, oltre al danno biologico
“da valutarsi all'esito della stabilizzazione”.
Costituitosi il ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della CP_1 domanda finalizzata alla ripetizione della procedura valutativa relativa all'interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Ufficio 4, già richiesta con il ricorso depositato il 3.8.2024, per violazione del principio del ne bis in idem. Sempre in via preliminare l'Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità della suddetta domanda per carenza di interesse ad agire sul presupposto che “a breve l'Amministrazione procederà all'attivazione di una procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Pertanto, per gli incarichi dirigenziali quale quello di cui è causa, la conclusione di tale procedura di interpello comporterà la decadenza degli incarichi in corso”.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato l'avversa domanda deducendo, quanto alla procedura valutativa, che “nessuna griglia comparativa si rendeva necessaria, stante il possesso da parte del candidato vincitore di tutti i requisiti richiesti in sede di interpello, atteso che il possesso della qualifica di dirigente sanitario ex seconda fascia lo faceva prevalere su tutti gli altri candidati” e, quanto all'asserito danno, che l'amministrazione alla scadenza naturale dell'incarico dirigenziale ricoperto dalla ricorrente le aveva prontamente proposto l'assegnazione d'ufficio di un incarico appartenente alla fascia DS2.A (peraltro sempre nell'ambito dell'Ufficio 4), che la ricorrente aveva tuttavia immotivatamente rifiutato, sicchè l'eventuale danno patrimoniale e professionale connesso all'assenza di un incarico dirigenziale dal 15.7.2024 al gennaio 2025 - allorquando le è stato conferito l'incarico DS2.C, all'esito del relativo interpello al quale la ricorrente aveva partecipato -, sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento tenuto dalla Parte_1
Il convenuto ha pertanto concluso per il rigetto della domanda attorea. CP_1
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione al , CP_2
questi non si è costituito.
All'udienza del 15.4.2025 i due ricorsi sono stati riuniti.
4 1.Preliminarmente va rilevato che nelle note depositate dal in data CP_1
29.1.2025, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio, la convenuta ha precisato che, in forza della riorganizzazione dell'ente e della nota direttoriale del
15.7.2024 con la quale è stata rilevata l'opportunità, per le posizioni dirigenziali non generali vacanti, di individuare - nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali - misure organizzative alternative al conferimento della relativa titolarità, provvedendo, salvi casi motivati, ad avviare la procedura di interpello per il conferimento della mera reggenza, la procedura relativa all'interpello dell'Ufficio 3 “EFSA e focal point” era stata definitivamente interrotta dall'Amministrazione.
In tale contesto deve dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità della domanda attorea (per carenza di interesse ad agire) avente ad oggetto l'interpello avente ad oggetto l'incarico di direzione dell'Ufficio 3 “EFSA e focal point”, sostanzialmente revocato dall'Amministrazione convenuta.
2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea proposta con il ricorso depositato in data 29.12.2024, avente ad oggetto l'annullamento dell'incarico dirigenziale conferito al , trattandosi di domanda ben diversa sia nel petitum che CP_2
nella causa petendi, rispetto a quella contenuta nel ricorso (originario) depositato il
3.8.2024, nell'ambito del quale, peraltro, questo giudice, già con ordinanza del 18.12.2024, aveva dichiarato l'inammissibilità della nuova domanda proposta dalla ricorrente in data
15.12.2024, a seguito dell'attribuzione dell'incarico al . CP_2
Nel ricorso (originario) depositato il 3.8.2024, la ricorrente ha infatti chiesto, per quanto qui rileva, la condanna dell'amministrazione alla riedizione della procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio 4, sul presupposto dell'illegittimità del relativo bando per illogicità dei criteri e requisiti aggiuntivi, asseritamente “costruiti” per assegnare la direzione ad un soggetto diverso dalla ricorrente.
Con il successivo ricorso depositato in data 29.12.2024, invece, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico al , nelle CP_2 more intervenuto, asserendo l'illegittimità della procedura valutativa, per assenza di comparazione fra i candidati.
5 3. Del pari infondata è poi l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto l'attribuzione dell'incarico dirigenziale al , formulata CP_2 dall'Amministrazione sotto il profilo della carenza di interesse ad agire sul presupposto che
“a breve l'Amministrazione procederà all'attivazione di una procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Pertanto, per gli incarichi dirigenziali quale quello di cui è causa, la conclusione di tale procedura di interpello comporterà la decadenza degli incarichi in corso”.
Il rilievo della convenuta ha infatti ad oggetto eventi futuri ed incerti che non possono certo incidere sull'attuale interesse ad agire della ricorrente, non risultando, allo stato, alcuna decadenza del dall'incarico assegnatogli, né l'attivazione di una nuova CP_2
procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale.
4. Nel merito: il presente giudizio concerne dunque la procedura di interpello relativa al conferimento dell'incarico di struttura complessa per la direzione del suddetto Ufficio 4, indetta in data 20.6.2024, conclusasi in data 5.9.2024 con il provvedimento di conferimento del relativo incarico dirigenziale al . CP_2
La ricorrente assume l'illegittimità della procedura, sia con riferimento all'atto di interpello nella parte in cui individua specifici criteri e requisiti di valutazione, a suo dire illogici ed illegittimi, sia con riferimento al procedimento valutativo eseguito dalla
“commissione” al fine di individuare il candidato vincitore.
5. Ebbene, per quanto attiene all'atto di interpello, la ricorrente lamenta, in comparazione con il precedente interpello (che l'aveva vista vittoriosa), la minor puntualità dei requisiti di ammissione, l'esclusione di una competenza essenziale quale la conoscenza della lingua inglese e la previsione di competenze aggiuntive estranee ai compiti dell'ufficio ed evidentemente finalizzata ad estendere la platea dei candidati valutabili e ad ampliare la discrezionalità valutativa dell'amministrazione in modo non oggettivamente “controllabile”.
L'atto di interpello impugnato del 20.6.2024, è rivolto ai dirigenti sanitari di ruolo dell'Amministrazione, che siano in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 2, comma
1, del decreto interministeriale 9 agosto 2019 (anzianità nella qualifica), nonché ai dirigenti sanitari di ruolo del già inquadrati nella seconda fascia, ai fini della Controparte_1 clausola di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.
3. Si
6 richiede poi “oltre ai requisiti generali di legge, il possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi, che testualmente si riportano:
1. dimostrata conoscenza o esperienza nelle materie di competenza dell'Ufficio o comunque attinenti;
2. esperienza nella predisposizione di Piani di Controllo Ufficiale nelle materie di competenza dell'Ufficio o attinenti;
3. dimostrata conoscenza della legislazione dell'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare e di coordinamento di progetti di valenza nazionale, europea e internazionale;
4. dimostrata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di nutrizione e alimenti destinati a categorie particolari;
5. esperienza nei rapporti con Organismi e/o Enti dell'Unione Europea;
6. dimostrata capacità nel coordinamento di Uffici a complessità elevata.
6. Ebbene, la ricorrente deduce: con riferimento al punto 1: l'eccessiva vaghezza della locuzione “comunque attinenti”, che non consente una oggettiva predeterminazione del requisito, lasciandone l'individuazione all'arbitraria valutazione dell'amministrazione;
con riferimento al punto 2: l'illogicità di tale criterio, in quanto l'Ufficio 4 non si è mai occupato di redigere direttamente i predetti piani;
con riferimento al punto 3: l'illogicità del criterio afferente il “coordinamento di progetti di valenza nazionale, europea ed internazionale” che non è attinente alla declaratoria dell'ufficio, essendo piuttosto di competenza dell'Ufficio V;
con riferimento al punto 4: l'illogicità del criterio afferente alla conoscenza della normativa nazionale ed europea “in materia di nutrizione e alimenti destinati a categorie particolari”, di competenza non già dell'Ufficio IV bensì dell'Ufficio V;
con riferimento a tutti i punti: l'illegittimità del criterio della “dimostrata conoscenza” in assenza di predeterminazione delle modalità di valutazione di tale conoscenza.
Lamenta inoltre la ricorrente, che a differenza del precedente interpello relativo alla direzione dell'Ufficio IV, quello impugnato non fa alcun riferimento alla “conoscenza della
7 lingua inglese”, che sarebbe invece particolarmente importante, dovendo il direttore avere anche “esperienza nei rapporti con Organismi e/o Enti dell'Unione Europea”.
L'Amministrazione contesta la tesi attorea, evidenziando come l'aggiornamento dei requisiti aggiuntivi dell'interpello da parte della Direzione generale competente rifletterebbe le nuove esigenze operative di tale struttura amministrativa, in un'ottica di maggiore integrazione e coordinamento tra le diverse competenze degli uffici che la compongono, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'individuazione delle professionalità necessarie per affrontare le nuove sfide del settore alimentare. Rileva inoltre che il DPCM
30.10.2023 n. 196 ha previsto un processo di riorganizzazione del Controparte_1 mutandone la struttura (articolata in dipartimenti) e le competenze, sicché il paragone con l'interpello del 2021 sarebbe inappropriato in quanto afferente ad assetti ordinamentali differenti formalmente e sostanzialmente e considerato altresì il mutamento della persona del Direttore generale “per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione” rispetto a quello in carica pro tempore all'epoca dell'interpello del 2021.
7. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che se è vero che il DPCM ha effettivamente disposto la riorganizzazione del , prevendendo Controparte_1 un'articolazione distinta in 4 quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali, è però altresì vero che il decreto ministeriale di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del , di cui all'art. 23 comma 3 DPCM cit., è stato adottato Controparte_1
solo nel novembre 2024 e dunque successivamente all'interpello per cui è causa che, dunque, non poteva che considerare, ai fini dell'individuazione delle necessarie professionalità, le competenze del medesimo ufficio previste dal precedente decreto ministeriale, sulla scorta del quale era stato elaborato anche l'interpello del 2021, vinto dalla odierna ricorrente.
Non appare pertanto dirimente l'argomentazione dedotta dal a sostegno CP_1 della non comparabilità della situazione ordinamentale sottesa all'interpello del 2021 rispetto a quello per cui è causa.
Ciò non di meno, si osserva che né l'art. 19 D.lvo 165/2001 (al quale rimanda il decreto interministeriale del 21.8.2019), né il DM 8.4.2015, né l'atto di indirizzo concernente i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Ministero della
8 Salute del 2010 (e di cui al doc. 16 di parte ricorrente), definiscono specifici requisiti di partecipazione e/o valutazione della pur necessaria procedura compativa.
Tali requisiti devono pertanto ritenersi rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione da esercitarsi nell'ambito dei criteri generali dettati dall'art. 19 D.lvo
165/01, e dall'art. 24 del CCNL dirigenza sanitaria del 23.1.2024 (applicabile ratione temporis e per come richiamato dal decreto interministeriale del 21.8.2019).
In tale contesto, preso atto che ai sensi del DM 8.4.2015 (come anche del nuovo DM di novembre 2024) l'Ufficio IV e l'Ufficio V presentano dei tratti di necessaria interconnessione ed entrambi concorrono, al pari degli altri 6 Uffici di livello dirigenziale non generale, all'attività della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, rilevato inoltre che la conoscenza delle materie che la ricorrente reputa estranee alle competenze dell'Ufficio IV (capacità di predisposizione dei piani di controllo, conoscenza della legislazione europea in materia di coordinamento di progetti di valenza nazionale, europea e internazionale, ed in materia di nutrizione e alimenti destinati a categorie particolari) non risulta comunque priva di connessioni con l'incarico da svolgere, ritiene il giudicante che non appare né illogica, né arbitraria e neppure irragionevole la scelta dell'Amministrazione di prevedere requisiti aggiuntivi finalizzati a ricercare un dirigente dotato di più ampia professionalità rispetto ai compiti strettamente riservati all'Ufficio.
Del resto, nella stessa prospettazione attorea contenuta nel ricorso depositato il
29.12.2024 e dedicata alla perdita di chance (pagg. da 13 a 15), la ricorrente rivendica il possesso di tutti i requisiti aggiuntivi previsti dall'interpello impugnato.
Pertanto, escluso in radice che anche solo alcuni dei requisiti aggiuntivi impugnati dalla ricorrente fossero posseduti dal solo o altro candidato – il che costituirebbe CP_2
chiaro elemento indiziario dello sviamento del potere da parte dell'amministrazione -, ritenuto che la scelta delle specifiche professionali e di studio, ove non travalichi il confine di una giusta ponderazione e valutazione delle competenze dei candidati da prediligere, rientri nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione, ritiene il giudicante la legittimità della previsione dei requisiti aggiuntivi sopra indicati.
Quanto alla lamentata indeterminatezza dei termini “dimostrata” e “materia affini” contenuti nelle previsioni dell'interpello, se è vero che tale generica formulazione potrebbe
9 ridondare in una valutazione arbitraria è altresì vero che tale rischio risulta scongiurato dall'obbligo motivazionale al quale è tenuta l'amministrazione in sede di valutazione comparativa dei candidati;
obbligo di motivazione che può estrinsecarsi o tramite l'individuazione preventiva dei criteri di valutazione mediante punteggi, ovvero tramite adeguato percorso argomentativo della valutazione comparativa eseguita.
Anche tale doglianza attorea, dunque, non appare idonea a ritenere l'illegittimità dei requisiti aggiuntivi previsti nell'impugnato interpello.
Infine, non risulta dirimente la doglianza attorea dell'omessa previsione, fra i requisiti oggettivi, della conoscenza della lingua inglese.
Pur apparendo certamente singolare la scelta dell'Amministrazione di omettere tale requisito, allorquando è documentato in atti che la stessa amministrazione, nell'ambito dell'interpello del 5.11.2024 finalizzato al conferimento dell'(inferiore) incarico di natura professionale per le esigenze dell'Ufficio IV ha indicato fra i requisiti aggiuntivi “la conoscenza della lingua inglese, livello minimo B1” (doc. 15 bis del ricorso depositato il
29.12.2024), si osserva che dall'esame del CV del candidato UT, emerge comunque il possesso di detto requisito;
sicchè escluso che l'omessa previsione di tale requisito contrasti in astratto con l'art. 19 D.lvo 165/01 ovvero con l'art. 24 CCNL dirigenza sanitaria, ritiene il giudicante che tale omissione non può ritenersi ex sè finalizzata a favorire un determinato candidato e che, conseguentemente, sia frutto di sviamento del potere.
Concludendo dunque deve ritenersi la legittimità dei requisiti aggiuntivi previsti dall'atto di interpello per cui è causa.
8. Con il secondo ricorso la ricorrente ha poi dedotto la illegittimità della procedura selettiva per omessa indicazione dei criteri valutativi impiegati e dell'assenza di una griglia di valutazione numerica, nonché per omessa comparazione dei candidati, essendosi “la commissione” limitata a rilevare che il UT, che aveva le caratteristiche minime e specifiche richieste, era l'unico candidato “ex seconda fascia” – requisito questo che tuttavia, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, attribuirebbe una mera preferenza a parità di curriculum e non già una riserva.
La ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott. e la condanna dell'Amministrazione ad eseguire CP_2
10 una nuova valutazione comparativa conformandosi ai criteri di buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il “Verbale di istruttoria per la procedura per il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio 4 della ex Parte_2
” datato 2.8.2024 e di cui al doc. 12 di parte ricorrente, espone (testualmente): “Il
[...]
gruppo citato ha proceduto alla valutazione analitica dei curricula trasmessi, con particolare riguardo al possesso dei requisiti aggiuntivi. La valutazione delle candidature è stata effettuata secondo i criteri di cui al D.M. 16 giugno 2010. Si è constatato che un unico candidato - il dott. – risulta essere in possesso della qualifica di Dirigente Controparte_2 sanitario ex seconda fascia del , di cui alla riserva prevista all'art. Controparte_1
17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per la quale è espressamente prevista - nel citato interpello - una clausola di priorità nell'attribuzione dell'incarico. Si evidenzia, altresì, che il Dott. possiede ampiamente tutti i requisiti minimi e specifici Controparte_2 richiesti, oltre ad avere una documentata e pluriennale esperienza di direzione di ufficio in settore molto affine a quello dell'incarico, come da curriculum vitae pervenuto ed esaminato. Per quanto sopra esposto, tenuto conto della clausola di priorità espressamente richiamata nell'interpello il profilo più aderente alla richiesta formulata e alle esigenze derivanti, è risultato essere quello del dott. , dirigente ex seconda fascia.” Controparte_2
Ebbene, l'interpello per cui è causa contiene espressamente il riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 comma 2 L. 3/2018.
L'art. 17 L. 3/2018, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2019, il ruolo unico della dirigenza sanitaria del . Controparte_1
Al comma 2, demanda al Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto per l'individuazione del contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di Controparte_1 attribuzione degli stessi;
stabilendo altresì che: “Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del alla data di entrata in vigore Controparte_1 della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5”.
11 In data 9.8.2019 è stato emanato il decreto interministeriale di cui al citato comma 2, che, all'art. 3 (recante “modalità di attribuzione degli incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria del ”) prevede che l'amministrazione proceda all'attribuzione Controparte_1
degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti alla struttura complessa, “assicurando comunque una priorità” ai dirigenti sanitari ex seconda fascia che beneficiano della salvaguardia di cui all'art. 17 comma 2 L. cit.
Ritiene il giudicante che la priorità accordata dal citato decreto interministeriale e richiamata anche nell'interpello per cui è causa (per quanto in modo piuttosto ambiguo), pur non equivalendo ad una precedenza assoluta, costituisce comunque un criterio di priorità nell'ambito della procedura comparativa dei vari candidati.
Ne è conferma la circostanza che al precedente interpello in cui era risultata vincitrice la ricorrente, aveva partecipato anche la dott.ssa “ex seconda fascia” che, ciò Per_1
malgrado non è risultata vincitrice non possedendo alcuni requisiti aggiuntivi previsti dal relativo interpello, a differenza della ricorrente che era invece in possesso di tutti i requisiti
(doc. 1 di parte ricorrente e doc. 13 di parte convenuta).
Così qualificata la priorità prevista in favore degli ex dirigenti seconda fascia, si osserva che nel caso di specie la ha dato atto del possesso da parte del CP_3 CP_2
di tutti i requisiti aggiuntivi previsti dall'interpello. Sicchè, stante la qualifica di dirigente ex fascia, il non poteva che prevalere su tutti gli altri candidati. CP_2
Né la ricorrente contesta che il fosse in possesso di tutti i requisiti aggiuntivi CP_2
previsti dal bando. Anzi tale circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente che rivendica, piuttosto, come i propri “titoli” fossero comunque preferibili a quelli del UT.
9. Nella prospettazione attorea, infatti, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire dei punteggi valutativi in relazione a ciascun requisito aggiuntivo esaminando i titoli di ciascun candidato e solo in caso di punteggio ex equo fra candidati, procedere all'attribuzione del criterio di priorità costituito dal possesso della qualifica di cui alla clausola di salvaguardia.
La tesi attorea tuttavia non è condivisibile, in quanto nessuna norma (neppure contrattuale) impone una tale procedura.
12 E del resto la tesi attorea è anche smentita dal fatto che il medesimo modus operandi
è stato posto in essere dall'amministrazione nell'ambito del precedente interpello che l'ha vista vincitrice. Anche nell'ambito di tale interpello, infatti, la commissione si è limitata a verificare il possesso per ciascun candidato dei singoli requisiti previsti dall'interpello senza attribuire alcun punteggio valutativo.
Tanto emerge dalla griglia rappresentativa allegata sub doc. 13 di parte convenuta, in cui per ciascun candidato è stato indicato con un SI o con un NO il possesso dei singoli requisiti previsti dall'interpello, ad eccezione dello specifico giudizio espresso in relazione al requisito della conoscenza della lingua inglese che, tuttavia, nel caso di specie, non era previsto dall'interpello.
La normativa relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali prevede esclusivamente la necessaria comparazione dei candidati previa fissazione dei criteri valutativi.
Nel caso di specie, i criteri valutativi sono costituiti proprio dai “requisiti aggiuntivi” indicati dall'interpello e la comparazione si è esaurita valutando l'ampio possesso da parte del UT di tutti i suddetti requisiti valutativi oltre a quello di priorità che lo faceva pertanto prevalere su tutti gli altri candidati.
La circostanza che la Commissione non ha fatto espresso riferimento agli altri candidati, non muta la sostanza, perché a parità di possesso dei singoli requisiti avrebbe comunque prevalso il . CP_2
Diverso ovviamente sarebbe stato l'obbligo motivazionale della commissione qualora non vi fossero stati candidati beneficiari della salvaguardia in possesso di tutti i requisiti e/o più candidati senza salvaguardia fossero in possesso dei requisiti aggiuntivi. In tal caso, sarebbe stata certamente necessaria una comparazione dei vari titoli ed un obbligo motivazionale sicuramente più pregnante.
10. Così ritenuta la legittimità della procedura di interpello, escluso ogni obbligo dell'amministrazione di rinnovare l'incarico scaduto della ricorrente, giusto il disposto dell'art. 2 comma 2 decreto interministeriale 21.8.2019, deve disattendersi anche la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
13 11. Le spese di lite della doppia fase (cautelare e di merito) si compensano integralmente fra le parti tenuto conto che il complessivo andamento della procedura di interpello ha potuto ingenerare nella ricorrente la convinzione che l'interpello fosse stato
“costruito” per favorire alcuni candidati ed escludere dalla comparazione la ricorrente.
Ci si riferisce in particolare: alla discutibile scelta dell'amministrazione di omettere fra i requisiti aggiuntivi dell'interpello per cui è causa la conoscenza della lingua inglese, richiesta invece per altro interpello coevo, relativo al medesimo Ufficio IV, anche alla luce della circostanza che nel precedente interpello, la ricorrente aveva ricevuto una valutazione
“eccellente” con riferimento al chiesto requisito della conoscenza della lingua inglese;
alla dichiarata scelta di richiedere competenze e professionalità che, seppure coerenti con le attività dell'Ufficio IV e, più in generale della Direzione, fossero comunque estranee alle strette competenze dell'Ufficio; alla genericità di alcuni requisiti soggettivi;
alla circostanza che l'interpello, in luogo dell'indicazione espressa dei criteri valutativi, neppure enucleati dalla Commissione, fa ambiguo riferimento ai “requisiti aggiuntivi”, fra i quali, peraltro, non figura l'imprescindibile criterio “dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione”, di cui all'art. 19 D.lvo 165/01 (violazione questa mai dedotta dalla ricorrente e sulla quale pertanto questo giudice non si è potuto pronunciare, salvo valutarla ai fini delle spese di lite); al comportamento processuale dell'amministrazione che ha taciuto, durante la fase cautelare monocratica, la circostanza che la procedura valutativa si era conclusa con verbale del 2.8.2024, pur risalendo il provvedimento di attribuzione dell'incarico al
5.9.2024 e la registrazione della Corte di Conti alla successiva data del 2.10.2024.
Non può poi trascurarsi, sempre ai fini delle spese di lite, il comportamento dell'Amministrazione che, costituendosi nell'odierno giudizio di merito con memoria del
2.12.2024, ha del pari taciuto la rilevante circostanza della definitiva revoca dell'interpello relativo all'Ufficio III (intervenuta il 9.10.2024) difendendosi anche nel merito della relativa questione e solo con le note del 29.1.2025, sollecitate dall'ufficio, ne ha dato atto.
Da ultimo non può non stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'amministrazione che ha provveduto a depositare la vasta mole di documenti richiamati nei singoli atti, limitandosi a numerarli e senza neppure provvedere al deposito di un indice ad hoc, ovvero ad elencarli in calce ai singoli atti, con notevole aggravio di ricerca ed estrapolazione da parte dell'ufficio oltre che della controparte.
14
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente con i ricorsi depositati il 3.8.2024 e
29.12.2024; compensa fra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Roma 10.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30155 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti BIGETTI FILIPPO e BERTONI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: impugnazione interpello incarico dirigenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2024 (contenente anche istanza cautelare) la
[...]
dirigente sanitario farmacista del , ha dedotto: di aver Pt_1 Controparte_1 ricoperto, dal 15/07/2021 al 14/07/2024, l'incarico di direzione d'ufficio (corrispondente nel caso dei dirigenti sanitari ad incarico di struttura complessa) dell'Ufficio 4 – “Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti” afferente alla ex Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DIGSAN); che in data 20.6.2024, approssimandosi la scadenza naturale dell'incarico, il promuoveva l'interpello per l'incarico di CP_1
1 struttura complessa per la direzione del suddetto Ufficio 4; che inoltre, in pari data il indiceva altresì l'interpello per il conferimento dell'incarico di struttura CP_1 complessa per la direzione d'ufficio relativo all'Ufficio 3 “EFSA e focal point”; che la ricorrente presentava domanda per entrambe le procedure;
che tali procedure, malgrado i termini di scadenza della presentazione delle domande rispettivamente al 1 e 5 luglio 2024, all'atto del deposito del ricorso, erano ancora pendenti;
che l'incarico della ricorrente cessava alla naturale scadenza del 14.7.2024; che pertanto da tale mensilità lo stipendio veniva decurtato della connessa retribuzione;
che, presentata istanza di accesso agli atti, apprendeva di essere stata esclusa dalla procedura relativa alla direzione dell'Ufficio 3 in quanto priva del requisito aggiuntivo del possesso di laurea in medicina o veterinaria;
che il offriva nelle more alla ricorrente, senza il dovuto interpello, l'incarico CP_1 professionale corrispondente all'inferiore fascia DS2A nell'ambito dell'Ufficio 4, sino a quel momento da lei diretto;
che la ricorrente rifiutava detto incarico in quanto inferiore a quello sino a quel momento ricoperto e perché illegittimamente proposto in assenza della dovuta procedura.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha assunto l'illegittimità dei suddetti interpelli, deducendo la violazione del DM 8.4.2015 nonché dei criteri di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, stante l'illogicità dei criteri e requisiti aggiuntivi previsti, evidentemente finalizzati ad assegnare la direzione dei due uffici ad un soggetto diverso dalla ricorrente.
Ha pertanto convenuto in giudizio il chiedendo, in via Controparte_1
d'urgenza, previa disapplicazione degli atti di interpello, ordinarsi all'amministrazione di ripetere la procedura di assegnazione dei predetti incarichi dirigenziali non generali e, nel merito, accertata l'illegittimità delle due procedure di interpello, condannare il
[...]
alla ripetizione della procedura di assegnazione dei predetti incarichi CP_1 dirigenziali non generali, “con riserva di richiedere il risarcimento dei danni nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, da quantificarsi in corso di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio nella fase cautelare, con ordinanza del 25.8.2024, il
Tribunale ha rigettato la domanda proposta in via d'urgenza, sul presupposto dell'insussistenza del periculum in mora, con riferimento alla domanda relativa alla
2 procedura di assegnazione dell'incarico dirigenziale dell'Ufficio 4, mentre, con riferimento alla procedura per l'incarico dirigenziale dell'Ufficio 3, dell'assenza del requisito del fumus bonis iuris.
Nell'odierno giudizio di merito, il convenuto si è costituito con memoria CP_1 depositata il 2.12.2024 con la quale, precisato che l'ordinanza cautelare era stata confermata in sede di reclamo (sul presupposto dell'insussistenza del requisito del fumus bonis iuris con riferimento ad entrambe le procedure dedotte in giudizio); precisato altresì che la procedura relativa all'Ufficio 4 si era conclusa con l'assegnazione dell'incarico al Dott. , con CP_2
decorrenza dal 2.10.2024 - dunque successiva alla fase cautelare monocratica -; ribadite le difese già svolte nella fase cautelare, ha concluso chiedendo il rigetto della attorea.
Con successivo ricorso, depositato in data 29.12.2024, la ricorrente, ribadite le allegazioni in fatto già dedotte con il ricorso sopra descritto, rilevato che all'esito della procedura comparativa l'incarico dirigenziale dell'Ufficio 4 era stato assegnato al Dott.
, ha dedotto la illegittimità della procedura selettiva per omessa indicazione dei CP_2
criteri valutativi impiegati e dell'assenza di una griglia di valutazione numerica, nonché per omessa comparazione dei candidati, essendosi “la commissione” limitata a rilevare che il
, che aveva le caratteristiche minime e specifiche richieste, era l'unico candidato “ex CP_2
seconda fascia”.
Assumendo che il possesso di tale qualifica costituiva una mera preferenza a parità di valutazione comparativa e che pertanto non esimeva l'amministrazione dalla dovuta comparazione;
dedotta dunque l'illegittimità della procedura valutativa, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott.
e la condanna dell'Amministrazione ad eseguire una nuova valutazione comparativa CP_2 conformandosi ai criteri di buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa.
Rilevato inoltre di essere priva di incarico dirigenziale sin dal 15.7.2024 (coincidente con la scadenza naturale dell'incarico di direttore dell'Ufficio 4 a suo tempo ricoperto); precisato altresì, che con nota del 15.7.2024, l'Amministrazione aveva bloccato gli interpelli per le nomine dirigenziali non generali vacanti e che, nel contempo, l'Amministrazione aveva anche omesso di indire gli interpelli per la reggenza degli 8 Uffici scoperti;
la ricorrente ha dedotto che per effetto del complessivo illecito comportamento datoriale era derivato alla ricorrente sia un danno alla salute, sia un danno alla professionalità anche di
3 tipo patrimoniale, sia infine un danno economico consistente nella perdita della maggiore retribuzione connessa all'incarico di responsabile di struttura complessa (pari ad € 2.855,23 lordi mensili).
Ha pertanto chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patito, quantificato in € 37.117,99 a titolo di danno patrimoniale, oltre al danno biologico
“da valutarsi all'esito della stabilizzazione”.
Costituitosi il ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della CP_1 domanda finalizzata alla ripetizione della procedura valutativa relativa all'interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Ufficio 4, già richiesta con il ricorso depositato il 3.8.2024, per violazione del principio del ne bis in idem. Sempre in via preliminare l'Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità della suddetta domanda per carenza di interesse ad agire sul presupposto che “a breve l'Amministrazione procederà all'attivazione di una procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Pertanto, per gli incarichi dirigenziali quale quello di cui è causa, la conclusione di tale procedura di interpello comporterà la decadenza degli incarichi in corso”.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato l'avversa domanda deducendo, quanto alla procedura valutativa, che “nessuna griglia comparativa si rendeva necessaria, stante il possesso da parte del candidato vincitore di tutti i requisiti richiesti in sede di interpello, atteso che il possesso della qualifica di dirigente sanitario ex seconda fascia lo faceva prevalere su tutti gli altri candidati” e, quanto all'asserito danno, che l'amministrazione alla scadenza naturale dell'incarico dirigenziale ricoperto dalla ricorrente le aveva prontamente proposto l'assegnazione d'ufficio di un incarico appartenente alla fascia DS2.A (peraltro sempre nell'ambito dell'Ufficio 4), che la ricorrente aveva tuttavia immotivatamente rifiutato, sicchè l'eventuale danno patrimoniale e professionale connesso all'assenza di un incarico dirigenziale dal 15.7.2024 al gennaio 2025 - allorquando le è stato conferito l'incarico DS2.C, all'esito del relativo interpello al quale la ricorrente aveva partecipato -, sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento tenuto dalla Parte_1
Il convenuto ha pertanto concluso per il rigetto della domanda attorea. CP_1
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione al , CP_2
questi non si è costituito.
All'udienza del 15.4.2025 i due ricorsi sono stati riuniti.
4 1.Preliminarmente va rilevato che nelle note depositate dal in data CP_1
29.1.2025, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio, la convenuta ha precisato che, in forza della riorganizzazione dell'ente e della nota direttoriale del
15.7.2024 con la quale è stata rilevata l'opportunità, per le posizioni dirigenziali non generali vacanti, di individuare - nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali - misure organizzative alternative al conferimento della relativa titolarità, provvedendo, salvi casi motivati, ad avviare la procedura di interpello per il conferimento della mera reggenza, la procedura relativa all'interpello dell'Ufficio 3 “EFSA e focal point” era stata definitivamente interrotta dall'Amministrazione.
In tale contesto deve dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità della domanda attorea (per carenza di interesse ad agire) avente ad oggetto l'interpello avente ad oggetto l'incarico di direzione dell'Ufficio 3 “EFSA e focal point”, sostanzialmente revocato dall'Amministrazione convenuta.
2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea proposta con il ricorso depositato in data 29.12.2024, avente ad oggetto l'annullamento dell'incarico dirigenziale conferito al , trattandosi di domanda ben diversa sia nel petitum che CP_2
nella causa petendi, rispetto a quella contenuta nel ricorso (originario) depositato il
3.8.2024, nell'ambito del quale, peraltro, questo giudice, già con ordinanza del 18.12.2024, aveva dichiarato l'inammissibilità della nuova domanda proposta dalla ricorrente in data
15.12.2024, a seguito dell'attribuzione dell'incarico al . CP_2
Nel ricorso (originario) depositato il 3.8.2024, la ricorrente ha infatti chiesto, per quanto qui rileva, la condanna dell'amministrazione alla riedizione della procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio 4, sul presupposto dell'illegittimità del relativo bando per illogicità dei criteri e requisiti aggiuntivi, asseritamente “costruiti” per assegnare la direzione ad un soggetto diverso dalla ricorrente.
Con il successivo ricorso depositato in data 29.12.2024, invece, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico al , nelle CP_2 more intervenuto, asserendo l'illegittimità della procedura valutativa, per assenza di comparazione fra i candidati.
5 3. Del pari infondata è poi l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto l'attribuzione dell'incarico dirigenziale al , formulata CP_2 dall'Amministrazione sotto il profilo della carenza di interesse ad agire sul presupposto che
“a breve l'Amministrazione procederà all'attivazione di una procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Pertanto, per gli incarichi dirigenziali quale quello di cui è causa, la conclusione di tale procedura di interpello comporterà la decadenza degli incarichi in corso”.
Il rilievo della convenuta ha infatti ad oggetto eventi futuri ed incerti che non possono certo incidere sull'attuale interesse ad agire della ricorrente, non risultando, allo stato, alcuna decadenza del dall'incarico assegnatogli, né l'attivazione di una nuova CP_2
procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale.
4. Nel merito: il presente giudizio concerne dunque la procedura di interpello relativa al conferimento dell'incarico di struttura complessa per la direzione del suddetto Ufficio 4, indetta in data 20.6.2024, conclusasi in data 5.9.2024 con il provvedimento di conferimento del relativo incarico dirigenziale al . CP_2
La ricorrente assume l'illegittimità della procedura, sia con riferimento all'atto di interpello nella parte in cui individua specifici criteri e requisiti di valutazione, a suo dire illogici ed illegittimi, sia con riferimento al procedimento valutativo eseguito dalla
“commissione” al fine di individuare il candidato vincitore.
5. Ebbene, per quanto attiene all'atto di interpello, la ricorrente lamenta, in comparazione con il precedente interpello (che l'aveva vista vittoriosa), la minor puntualità dei requisiti di ammissione, l'esclusione di una competenza essenziale quale la conoscenza della lingua inglese e la previsione di competenze aggiuntive estranee ai compiti dell'ufficio ed evidentemente finalizzata ad estendere la platea dei candidati valutabili e ad ampliare la discrezionalità valutativa dell'amministrazione in modo non oggettivamente “controllabile”.
L'atto di interpello impugnato del 20.6.2024, è rivolto ai dirigenti sanitari di ruolo dell'Amministrazione, che siano in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 2, comma
1, del decreto interministeriale 9 agosto 2019 (anzianità nella qualifica), nonché ai dirigenti sanitari di ruolo del già inquadrati nella seconda fascia, ai fini della Controparte_1 clausola di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.
3. Si
6 richiede poi “oltre ai requisiti generali di legge, il possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi, che testualmente si riportano:
1. dimostrata conoscenza o esperienza nelle materie di competenza dell'Ufficio o comunque attinenti;
2. esperienza nella predisposizione di Piani di Controllo Ufficiale nelle materie di competenza dell'Ufficio o attinenti;
3. dimostrata conoscenza della legislazione dell'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare e di coordinamento di progetti di valenza nazionale, europea e internazionale;
4. dimostrata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di nutrizione e alimenti destinati a categorie particolari;
5. esperienza nei rapporti con Organismi e/o Enti dell'Unione Europea;
6. dimostrata capacità nel coordinamento di Uffici a complessità elevata.
6. Ebbene, la ricorrente deduce: con riferimento al punto 1: l'eccessiva vaghezza della locuzione “comunque attinenti”, che non consente una oggettiva predeterminazione del requisito, lasciandone l'individuazione all'arbitraria valutazione dell'amministrazione;
con riferimento al punto 2: l'illogicità di tale criterio, in quanto l'Ufficio 4 non si è mai occupato di redigere direttamente i predetti piani;
con riferimento al punto 3: l'illogicità del criterio afferente il “coordinamento di progetti di valenza nazionale, europea ed internazionale” che non è attinente alla declaratoria dell'ufficio, essendo piuttosto di competenza dell'Ufficio V;
con riferimento al punto 4: l'illogicità del criterio afferente alla conoscenza della normativa nazionale ed europea “in materia di nutrizione e alimenti destinati a categorie particolari”, di competenza non già dell'Ufficio IV bensì dell'Ufficio V;
con riferimento a tutti i punti: l'illegittimità del criterio della “dimostrata conoscenza” in assenza di predeterminazione delle modalità di valutazione di tale conoscenza.
Lamenta inoltre la ricorrente, che a differenza del precedente interpello relativo alla direzione dell'Ufficio IV, quello impugnato non fa alcun riferimento alla “conoscenza della
7 lingua inglese”, che sarebbe invece particolarmente importante, dovendo il direttore avere anche “esperienza nei rapporti con Organismi e/o Enti dell'Unione Europea”.
L'Amministrazione contesta la tesi attorea, evidenziando come l'aggiornamento dei requisiti aggiuntivi dell'interpello da parte della Direzione generale competente rifletterebbe le nuove esigenze operative di tale struttura amministrativa, in un'ottica di maggiore integrazione e coordinamento tra le diverse competenze degli uffici che la compongono, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'individuazione delle professionalità necessarie per affrontare le nuove sfide del settore alimentare. Rileva inoltre che il DPCM
30.10.2023 n. 196 ha previsto un processo di riorganizzazione del Controparte_1 mutandone la struttura (articolata in dipartimenti) e le competenze, sicché il paragone con l'interpello del 2021 sarebbe inappropriato in quanto afferente ad assetti ordinamentali differenti formalmente e sostanzialmente e considerato altresì il mutamento della persona del Direttore generale “per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione” rispetto a quello in carica pro tempore all'epoca dell'interpello del 2021.
7. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che se è vero che il DPCM ha effettivamente disposto la riorganizzazione del , prevendendo Controparte_1 un'articolazione distinta in 4 quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali, è però altresì vero che il decreto ministeriale di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del , di cui all'art. 23 comma 3 DPCM cit., è stato adottato Controparte_1
solo nel novembre 2024 e dunque successivamente all'interpello per cui è causa che, dunque, non poteva che considerare, ai fini dell'individuazione delle necessarie professionalità, le competenze del medesimo ufficio previste dal precedente decreto ministeriale, sulla scorta del quale era stato elaborato anche l'interpello del 2021, vinto dalla odierna ricorrente.
Non appare pertanto dirimente l'argomentazione dedotta dal a sostegno CP_1 della non comparabilità della situazione ordinamentale sottesa all'interpello del 2021 rispetto a quello per cui è causa.
Ciò non di meno, si osserva che né l'art. 19 D.lvo 165/2001 (al quale rimanda il decreto interministeriale del 21.8.2019), né il DM 8.4.2015, né l'atto di indirizzo concernente i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Ministero della
8 Salute del 2010 (e di cui al doc. 16 di parte ricorrente), definiscono specifici requisiti di partecipazione e/o valutazione della pur necessaria procedura compativa.
Tali requisiti devono pertanto ritenersi rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione da esercitarsi nell'ambito dei criteri generali dettati dall'art. 19 D.lvo
165/01, e dall'art. 24 del CCNL dirigenza sanitaria del 23.1.2024 (applicabile ratione temporis e per come richiamato dal decreto interministeriale del 21.8.2019).
In tale contesto, preso atto che ai sensi del DM 8.4.2015 (come anche del nuovo DM di novembre 2024) l'Ufficio IV e l'Ufficio V presentano dei tratti di necessaria interconnessione ed entrambi concorrono, al pari degli altri 6 Uffici di livello dirigenziale non generale, all'attività della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, rilevato inoltre che la conoscenza delle materie che la ricorrente reputa estranee alle competenze dell'Ufficio IV (capacità di predisposizione dei piani di controllo, conoscenza della legislazione europea in materia di coordinamento di progetti di valenza nazionale, europea e internazionale, ed in materia di nutrizione e alimenti destinati a categorie particolari) non risulta comunque priva di connessioni con l'incarico da svolgere, ritiene il giudicante che non appare né illogica, né arbitraria e neppure irragionevole la scelta dell'Amministrazione di prevedere requisiti aggiuntivi finalizzati a ricercare un dirigente dotato di più ampia professionalità rispetto ai compiti strettamente riservati all'Ufficio.
Del resto, nella stessa prospettazione attorea contenuta nel ricorso depositato il
29.12.2024 e dedicata alla perdita di chance (pagg. da 13 a 15), la ricorrente rivendica il possesso di tutti i requisiti aggiuntivi previsti dall'interpello impugnato.
Pertanto, escluso in radice che anche solo alcuni dei requisiti aggiuntivi impugnati dalla ricorrente fossero posseduti dal solo o altro candidato – il che costituirebbe CP_2
chiaro elemento indiziario dello sviamento del potere da parte dell'amministrazione -, ritenuto che la scelta delle specifiche professionali e di studio, ove non travalichi il confine di una giusta ponderazione e valutazione delle competenze dei candidati da prediligere, rientri nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione, ritiene il giudicante la legittimità della previsione dei requisiti aggiuntivi sopra indicati.
Quanto alla lamentata indeterminatezza dei termini “dimostrata” e “materia affini” contenuti nelle previsioni dell'interpello, se è vero che tale generica formulazione potrebbe
9 ridondare in una valutazione arbitraria è altresì vero che tale rischio risulta scongiurato dall'obbligo motivazionale al quale è tenuta l'amministrazione in sede di valutazione comparativa dei candidati;
obbligo di motivazione che può estrinsecarsi o tramite l'individuazione preventiva dei criteri di valutazione mediante punteggi, ovvero tramite adeguato percorso argomentativo della valutazione comparativa eseguita.
Anche tale doglianza attorea, dunque, non appare idonea a ritenere l'illegittimità dei requisiti aggiuntivi previsti nell'impugnato interpello.
Infine, non risulta dirimente la doglianza attorea dell'omessa previsione, fra i requisiti oggettivi, della conoscenza della lingua inglese.
Pur apparendo certamente singolare la scelta dell'Amministrazione di omettere tale requisito, allorquando è documentato in atti che la stessa amministrazione, nell'ambito dell'interpello del 5.11.2024 finalizzato al conferimento dell'(inferiore) incarico di natura professionale per le esigenze dell'Ufficio IV ha indicato fra i requisiti aggiuntivi “la conoscenza della lingua inglese, livello minimo B1” (doc. 15 bis del ricorso depositato il
29.12.2024), si osserva che dall'esame del CV del candidato UT, emerge comunque il possesso di detto requisito;
sicchè escluso che l'omessa previsione di tale requisito contrasti in astratto con l'art. 19 D.lvo 165/01 ovvero con l'art. 24 CCNL dirigenza sanitaria, ritiene il giudicante che tale omissione non può ritenersi ex sè finalizzata a favorire un determinato candidato e che, conseguentemente, sia frutto di sviamento del potere.
Concludendo dunque deve ritenersi la legittimità dei requisiti aggiuntivi previsti dall'atto di interpello per cui è causa.
8. Con il secondo ricorso la ricorrente ha poi dedotto la illegittimità della procedura selettiva per omessa indicazione dei criteri valutativi impiegati e dell'assenza di una griglia di valutazione numerica, nonché per omessa comparazione dei candidati, essendosi “la commissione” limitata a rilevare che il UT, che aveva le caratteristiche minime e specifiche richieste, era l'unico candidato “ex seconda fascia” – requisito questo che tuttavia, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, attribuirebbe una mera preferenza a parità di curriculum e non già una riserva.
La ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott. e la condanna dell'Amministrazione ad eseguire CP_2
10 una nuova valutazione comparativa conformandosi ai criteri di buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il “Verbale di istruttoria per la procedura per il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio 4 della ex Parte_2
” datato 2.8.2024 e di cui al doc. 12 di parte ricorrente, espone (testualmente): “Il
[...]
gruppo citato ha proceduto alla valutazione analitica dei curricula trasmessi, con particolare riguardo al possesso dei requisiti aggiuntivi. La valutazione delle candidature è stata effettuata secondo i criteri di cui al D.M. 16 giugno 2010. Si è constatato che un unico candidato - il dott. – risulta essere in possesso della qualifica di Dirigente Controparte_2 sanitario ex seconda fascia del , di cui alla riserva prevista all'art. Controparte_1
17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per la quale è espressamente prevista - nel citato interpello - una clausola di priorità nell'attribuzione dell'incarico. Si evidenzia, altresì, che il Dott. possiede ampiamente tutti i requisiti minimi e specifici Controparte_2 richiesti, oltre ad avere una documentata e pluriennale esperienza di direzione di ufficio in settore molto affine a quello dell'incarico, come da curriculum vitae pervenuto ed esaminato. Per quanto sopra esposto, tenuto conto della clausola di priorità espressamente richiamata nell'interpello il profilo più aderente alla richiesta formulata e alle esigenze derivanti, è risultato essere quello del dott. , dirigente ex seconda fascia.” Controparte_2
Ebbene, l'interpello per cui è causa contiene espressamente il riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 comma 2 L. 3/2018.
L'art. 17 L. 3/2018, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2019, il ruolo unico della dirigenza sanitaria del . Controparte_1
Al comma 2, demanda al Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto per l'individuazione del contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di Controparte_1 attribuzione degli stessi;
stabilendo altresì che: “Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del alla data di entrata in vigore Controparte_1 della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5”.
11 In data 9.8.2019 è stato emanato il decreto interministeriale di cui al citato comma 2, che, all'art. 3 (recante “modalità di attribuzione degli incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria del ”) prevede che l'amministrazione proceda all'attribuzione Controparte_1
degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti alla struttura complessa, “assicurando comunque una priorità” ai dirigenti sanitari ex seconda fascia che beneficiano della salvaguardia di cui all'art. 17 comma 2 L. cit.
Ritiene il giudicante che la priorità accordata dal citato decreto interministeriale e richiamata anche nell'interpello per cui è causa (per quanto in modo piuttosto ambiguo), pur non equivalendo ad una precedenza assoluta, costituisce comunque un criterio di priorità nell'ambito della procedura comparativa dei vari candidati.
Ne è conferma la circostanza che al precedente interpello in cui era risultata vincitrice la ricorrente, aveva partecipato anche la dott.ssa “ex seconda fascia” che, ciò Per_1
malgrado non è risultata vincitrice non possedendo alcuni requisiti aggiuntivi previsti dal relativo interpello, a differenza della ricorrente che era invece in possesso di tutti i requisiti
(doc. 1 di parte ricorrente e doc. 13 di parte convenuta).
Così qualificata la priorità prevista in favore degli ex dirigenti seconda fascia, si osserva che nel caso di specie la ha dato atto del possesso da parte del CP_3 CP_2
di tutti i requisiti aggiuntivi previsti dall'interpello. Sicchè, stante la qualifica di dirigente ex fascia, il non poteva che prevalere su tutti gli altri candidati. CP_2
Né la ricorrente contesta che il fosse in possesso di tutti i requisiti aggiuntivi CP_2
previsti dal bando. Anzi tale circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente che rivendica, piuttosto, come i propri “titoli” fossero comunque preferibili a quelli del UT.
9. Nella prospettazione attorea, infatti, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire dei punteggi valutativi in relazione a ciascun requisito aggiuntivo esaminando i titoli di ciascun candidato e solo in caso di punteggio ex equo fra candidati, procedere all'attribuzione del criterio di priorità costituito dal possesso della qualifica di cui alla clausola di salvaguardia.
La tesi attorea tuttavia non è condivisibile, in quanto nessuna norma (neppure contrattuale) impone una tale procedura.
12 E del resto la tesi attorea è anche smentita dal fatto che il medesimo modus operandi
è stato posto in essere dall'amministrazione nell'ambito del precedente interpello che l'ha vista vincitrice. Anche nell'ambito di tale interpello, infatti, la commissione si è limitata a verificare il possesso per ciascun candidato dei singoli requisiti previsti dall'interpello senza attribuire alcun punteggio valutativo.
Tanto emerge dalla griglia rappresentativa allegata sub doc. 13 di parte convenuta, in cui per ciascun candidato è stato indicato con un SI o con un NO il possesso dei singoli requisiti previsti dall'interpello, ad eccezione dello specifico giudizio espresso in relazione al requisito della conoscenza della lingua inglese che, tuttavia, nel caso di specie, non era previsto dall'interpello.
La normativa relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali prevede esclusivamente la necessaria comparazione dei candidati previa fissazione dei criteri valutativi.
Nel caso di specie, i criteri valutativi sono costituiti proprio dai “requisiti aggiuntivi” indicati dall'interpello e la comparazione si è esaurita valutando l'ampio possesso da parte del UT di tutti i suddetti requisiti valutativi oltre a quello di priorità che lo faceva pertanto prevalere su tutti gli altri candidati.
La circostanza che la Commissione non ha fatto espresso riferimento agli altri candidati, non muta la sostanza, perché a parità di possesso dei singoli requisiti avrebbe comunque prevalso il . CP_2
Diverso ovviamente sarebbe stato l'obbligo motivazionale della commissione qualora non vi fossero stati candidati beneficiari della salvaguardia in possesso di tutti i requisiti e/o più candidati senza salvaguardia fossero in possesso dei requisiti aggiuntivi. In tal caso, sarebbe stata certamente necessaria una comparazione dei vari titoli ed un obbligo motivazionale sicuramente più pregnante.
10. Così ritenuta la legittimità della procedura di interpello, escluso ogni obbligo dell'amministrazione di rinnovare l'incarico scaduto della ricorrente, giusto il disposto dell'art. 2 comma 2 decreto interministeriale 21.8.2019, deve disattendersi anche la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
13 11. Le spese di lite della doppia fase (cautelare e di merito) si compensano integralmente fra le parti tenuto conto che il complessivo andamento della procedura di interpello ha potuto ingenerare nella ricorrente la convinzione che l'interpello fosse stato
“costruito” per favorire alcuni candidati ed escludere dalla comparazione la ricorrente.
Ci si riferisce in particolare: alla discutibile scelta dell'amministrazione di omettere fra i requisiti aggiuntivi dell'interpello per cui è causa la conoscenza della lingua inglese, richiesta invece per altro interpello coevo, relativo al medesimo Ufficio IV, anche alla luce della circostanza che nel precedente interpello, la ricorrente aveva ricevuto una valutazione
“eccellente” con riferimento al chiesto requisito della conoscenza della lingua inglese;
alla dichiarata scelta di richiedere competenze e professionalità che, seppure coerenti con le attività dell'Ufficio IV e, più in generale della Direzione, fossero comunque estranee alle strette competenze dell'Ufficio; alla genericità di alcuni requisiti soggettivi;
alla circostanza che l'interpello, in luogo dell'indicazione espressa dei criteri valutativi, neppure enucleati dalla Commissione, fa ambiguo riferimento ai “requisiti aggiuntivi”, fra i quali, peraltro, non figura l'imprescindibile criterio “dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione”, di cui all'art. 19 D.lvo 165/01 (violazione questa mai dedotta dalla ricorrente e sulla quale pertanto questo giudice non si è potuto pronunciare, salvo valutarla ai fini delle spese di lite); al comportamento processuale dell'amministrazione che ha taciuto, durante la fase cautelare monocratica, la circostanza che la procedura valutativa si era conclusa con verbale del 2.8.2024, pur risalendo il provvedimento di attribuzione dell'incarico al
5.9.2024 e la registrazione della Corte di Conti alla successiva data del 2.10.2024.
Non può poi trascurarsi, sempre ai fini delle spese di lite, il comportamento dell'Amministrazione che, costituendosi nell'odierno giudizio di merito con memoria del
2.12.2024, ha del pari taciuto la rilevante circostanza della definitiva revoca dell'interpello relativo all'Ufficio III (intervenuta il 9.10.2024) difendendosi anche nel merito della relativa questione e solo con le note del 29.1.2025, sollecitate dall'ufficio, ne ha dato atto.
Da ultimo non può non stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'amministrazione che ha provveduto a depositare la vasta mole di documenti richiamati nei singoli atti, limitandosi a numerarli e senza neppure provvedere al deposito di un indice ad hoc, ovvero ad elencarli in calce ai singoli atti, con notevole aggravio di ricerca ed estrapolazione da parte dell'ufficio oltre che della controparte.
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P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente con i ricorsi depositati il 3.8.2024 e
29.12.2024; compensa fra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Roma 10.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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